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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. TO AM Presidente
Dr.ssa Lucia Minutella Giudice
Dr.ssa DA TA Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4476/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio degli avv.ti Verrua Mauro e Remogna Paola, in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro on il patrocinio dell'avv. Casolasco Elena, in forza di procura speciale in atti;
CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 4.6.2025):
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, in via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie tutte formulate con memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in data 18.02.2024, fatta eccezione per le prove già ammesse con ordinanza in data 17.05.2024;
- ammettere le istanze istruttorie tutte formulate con istanza in data 10.04.2025, reiterate all'udienza del 14.05.2025; nel merito:
pagina 1 di 9 - dato atto che con sentenza parziale n. 4429/2023 del 03-09.11.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
- disporre che la predetta separazione venga addebitata al marito;
- disporre/confermare l'assegnazione della casa familiare, con gli arredi che la compongono, sita in Torino, Strada del Nobile n. 3 (già viale Thovez n. 63), di proprietà esclusiva del prof. alla CP_1 moglie, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
- dato atto della proposta conciliativa formulata dalla sig.ra all'udienza del 13.05.2025: Pt_1
- in caso di adesione del sig. alla detta proposta conciliativa, statuire conformemente alla CP_1 proposta medesima, e quindi:
o disporre che il marito contribuisca al mantenimento personale della moglie versando mensilmente a quest'ultima la somma di € 6.000,00 (euro seimila), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
o disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 1.200,00 (euro milleduecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa torinese, che ha da intendersi qui per integralmente riportato;
- nell'ipotesi in cui il sig. non aderisse alla suddetta proposta conciliativa: CP_1
o disporre che il marito contribuisca al mantenimento personale della moglie versando mensilmente a quest'ultima un assegno pari ad almeno euro 9.000,00 (euro novemila) ovvero quel veriore maggior importo accertando in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
o disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di almeno euro 1.500,00 (euro millecinquecento), ovvero quel veriore maggior importo accertando in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre, quanto meno, al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa torinese, che ha da intendersi qui per integralmente riportato.
- Col favore delle spese.
Per parte resistente (come da foglio di PC in data 4.6.2025):
Voglia Codesto Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, comprese le istanze istruttorie di cui all'atto depositato dalla ricorrente in data 10.04.25 in via Istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 cpc n. 3 del 10.03.25 e quelle formulate all'udienza del 14.05.25
-ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla signora di esibire la documentazione relativa Parte_1 alla successione della signora , madre della ricorrente già deceduta da oltre un anno;
Persona_2 Cont
-ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla filiale di Torino 01000, in persona del direttore pro tempore, via Alfieri n. 5 di esibire l'attestazione della titolarità e delle eventuali deleghe inerenti al C/c
intestato a e al C/c intestato a nel merito P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
pagina 2 di 9 tenuto conto della sentenza di separazione del Tribunale di Torino n. 4429/2023 del 09.11.2023, non definitiva,
-disporre che la casa familiare di proprietà del prof. sita in Torino, strada del Nobile n. CP_1 3, sia assegnata alla signora , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c, fino all'intervenuta Parte_1 autosufficienza economica della figlia e alla permanenza abituale della stessa in tale Per_1 immobile;
-respingere la domanda della ricorrente di addebito della separazione al prof. CP_1
-disporre che il prof. contribuisca al mantenimento della moglie, signora CP_1 Parte_1 corrispondendole, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, nella misura già ritenuta congrua dal provvedimento presidenziale del 03.07.2023, confermato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Torino del 18.10.2023, di euro 2.500,00, ovvero del veriore importo accertando, da aggiornarsi secondo gli indici Istat;
-disporre che il prof. contribuisca al mantenimento della figlia , di ventotto CP_1 Per_1 anni, corrispondendo, fintanto che la stessa vivrà presso l'abitazione materna, alla signora
[...]
e in ogni caso fino al raggiungimento dell'autonomia economica, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, l'importo mensile, da ritenersi congruo, nella misura già determinata dal provvedimento presidenziale del 03.07.2023, confermato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Torino del 18.10.2023, di euro 1.200,00, ovvero del veriore importo accertando, da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
Con il favore delle spese, comprensive delle spese di CTU, e degli oneri di legge (IVA se dovuta, rimb
.forf e CPA).
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 4429/2023 in data 3.11.2023 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti avanti al GI per la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori questioni da dirimere.
Con ordinanza del 17.5.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie delle parti.
Venivano, dunque, assunte le prove orali e veniva espletata la CTU contabile.
Con successiva ordinanza in data 15.5.2025 veniva respinta l'istanza attorea di integrazione di CTU e veniva fissata la successiva udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con provvedimento in data 23.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si conferma l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già esposti dal GI con le ordinanze del 17.5.2024 e del 15.5.2025, alle quali si rinvia, condividendone il Collegio integralmente le motivazioni.
Sulla domanda di addebito pagina 3 di 9 La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito, deducendo la Pt_1 violazione da parte del dei doveri matrimoniali di collaborazione nell'interesse della famiglia e CP_1 di reciproca assistenza morale e materiale.
In particolare, la ricorrente ha argomentato la domanda, assumendo che il marito, nel corso dell'ultimo anno di convivenza matrimoniale, ha interrotto con lei qualsiasi forma di dialogo, confronto e contatto, uscendo di casa presto al mattino e facendovi rientro la sera tardi senza mai pranzare e/o cenare con la famiglia e senza rivolgerle un saluto, che il medesimo si è anche trasferito a dormire in una stanza diversa da quella coniugale, rifiutando qualsiasi rapporto intimo, affettivo e sessuale, che il marito si è chiuso ancor più in se stesso nel periodo in cui ha dovuto affrontare una delicata vicenda giudiziaria senza mai spendere neppure una parola di conforto per la moglie e per le figlie che hanno appreso della vicenda dai giornali ed infine che egli, pur avendo espresso la volontà di separarsi, ha assunto un atteggiamento di assoluta inerzia, non assumendo alcuna iniziativa in tal senso e costringendo lei a farlo.
A tale domanda si è opposto il resistente, rilevando come egli trascorresse molte ore fuori casa per motivi di lavoro, svolgendo un'attività che lo impegnava anche ben oltre i comuni orari di lavoro, come fosse stata la moglie, negli ultimi mesi, a chiudersi nella stanza matrimoniale, costringendolo a coricarsi altrove, e come il rapporto coniugale si fosse deteriorato a causa della condotta della moglie che, specie nel periodo in cui egli avrebbe avuto più bisogno del supporto e della collaborazione della consorte, ha invece assunto comportamenti litigiosi, isterici, ossessivi che hanno causato la fine dell'unione coniugale.
Si precisa che il resistente aveva in origine formulato anch'egli la domanda di addebito CP_1 della separazione, salvo poi avervi nel prosieguo rinunciato, anche espressamente (v. comparsa conclusionale). Pertanto, la sola domanda di addebito da disaminare è quella spiegata dalla ricorrente.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata per i motivi che seguono.
Lo stesso tenore delle allegazioni attoree rende palese che ciò di cui la ricorrente si duole è la progressiva disaffezione del coniuge nei di lei confronti. Ella, infatti, lamenta che i “comportamenti di manifesta trascuratezza, freddezza, distanza, lontananza emotiva e fisica, nonché alienazione” abbiano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale sì da fondare la richiesta di addebito della separazione.
Si osserva, tuttavia, come -secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità- la frattura coniugale ben possa dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di una sola delle parti che legittima il coniuge a porre fine all'unione coniugale, senza perciò assurgere a motivo di addebito della separazione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21099/2007, n. 2183/2013, n. 13858/2025 sul tema della disaffezione coniugale).
I comportamenti del coniuge dianzi descritti (“trascuratezza, freddezza, distanza, lontananza emotiva e fisica, nonché alienazione”), quand'anche provati, non sarebbero stati suscettibili -ad avviso del Tribunale- di integrare una violazione dei doveri matrimoniali ex art. 143 cc, rilevanti ai fini dell'addebito della separazione, poiché essi non appaiono altro che manifestazioni di una disaffezione coniugale.
Il richiamo operato dalla ricorrente alla sentenza della Cassazione n. 753/2015 non si appalesa pertinente, atteso che tale pronuncia è relativa ad una fattispecie differente dalla presente, in cui oggetto di censura era il “comportamento prevaricatore” del coniuge nei confronti della moglie “volto a limitarne la libertà di decisione e intollerante nei confronti di qualsiasi contestazione, al punto che, ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d'ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia di coppia cui i due coniugi si erano pagina 4 di 9 sottoposti, non aveva voluto mutare”. Condotte che, nel caso di specie, non sono contestate al CP_1 essendo piuttosto censurato il suo “silenzio”.
Per quanto concerne, più nello specifico, l'asserito rifiuto del di intrattenere rapporti CP_1 sessuali con la moglie, si evidenzia come detta circostanza sia stata allegata dalla ricorrente in termini del tutto generici, motivo per cui non è stato dato ingresso alla prova orale.
Trattasi, d'altra parte, di una condotta che, nei termini in cui è stata dedotta dalla pare Pt_1 inscriversi nel contesto di quella disaffezione che ha portato il ad allontanarsi, anche CP_1 affettivamente, dalla moglie.
Ad ulteriore conforto delle considerazioni che precedono appare significativa la circostanza che, allorquando nel giugno 2022, la ricorrente -per il tramite del proprio legale- ha comunicato al marito la volontà di addivenire alla separazione (prospettando, fra l'altro, la possibilità di una separazione anche consensuale), ella non ha fatto cenno alcuno a presunte violazioni dei doveri matrimoniali, esternando anzi il proprio “dolore” e “rammarico” per essersi determinata a rivolgere ai legali, vani essendo stati tutti i tentativi da ella posti in essere al fine di recuperare il rapporto matrimoniale (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Per i motivi esposti, il Tribunale ritiene che difettino i presupposti per addebitare la separazione al resistente e, conseguentemente, che la domanda attorea debba essere respinta.
Sull'assegnazione della casa familiare
La ricorrente ha domandato l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del coniuge, allegando la perdurante convivenza con la figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente.
A tale domanda non si è opposto il resistente.
Ritiene dunque il Tribunale che, essendo incontestata la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale (ossia, la convivenza con prole maggiorenne non autosufficiente economicamente), debba qui essere confermato il provvedimento di assegnazione a favore della già disposto con l'ordinanza presidenziale del 3.7.2023. Pt_1
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore a carico del marito nella somma pari ad E. 9000 mensili, mentre il resistente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma del contributo al mantenimento del coniuge disposto in via provvisoria (laddove in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 183.6 n. 1 cpc aveva chiesto il rigetto della pretesa avversaria).
A mente dell'art. 156 c.c., il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiede, oltre all'assenza di addebito della separazione, (i) la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (cfr. ex multis, più recenti, Cass. Civ. 13408/2022; Cass. Civ. 20228/2022) nonché (ii) la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una ricostruzione dell'esatto importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui pagina 5 di 9 rapporto sia tale da giustificare l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle abitudini familiari (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 3792/2000; conf. Cass. Civ., n. 25618/2007; conf. Cass. Civ. n. 23051/2007).
Nella ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti, poi, è necessario tenere conto di ogni attività economicamente apprezzabile, ancorchè improduttiva di reddito immediato, come pure della disponibilità della casa coniugale, costituendo essa un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4543/1998).
Il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche delle parti durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 2626/2006; Cass. Civ. n. 3490/1998).
Nel caso di specie, la condizione reddituale e patrimoniale dei coniugi è stata oggetto di accertamento peritale e, sulla base delle relative risultanze, può essere riassunta come segue.
Quanto alla ricorrente, casalinga, la stessa risulta titolare di un patrimonio immobiliare (costituito da un immobile, in comproprietà con la sorella, a Spotorno e da un immobile, in proprietà esclusiva, a Torino) del valore complessivo di E. 93.200 (pag. 53 CTU). È altresì titolare di un patrimonio mobiliare, composto da un deposito amministrato c/o Intesa San Paolo, da polizze assicurative e da giacenze su più conti correnti come meglio illustrato a pag. 57 CTU, avente un valore complessivo, alla data del 3.6.2024, pari ad E. 1.640.186,57 (pag. 57), cui devono aggiungersi gioielli per un valore stimato pari ad E. 191.880 (pag. 75 CTU). Inoltre, è socia al 50% con il marito della
“Ramivil SS”, società immobiliare avente un patrimonio netto indicato in E. 726.326,57 (pag. 73 CTU). In sintesi, il valore complessivo del patrimonio immobiliare e mobiliare (comprensivo dei gioielli) della è stato quantificato dal CTU in E. 1.925.266,57, valore che aumenta ad E. Pt_1 2.288.429,57 se si somma la quota di partecipazione sociale della Ramivil ss pari ad E. 363.163 (pag. 97 CTU).
Sulla base delle denunce fiscali, inoltre, la ricorrente risulta aver percepito negli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2023 un reddito complessivo (costituito da redditi da locazione e redditi da partecipazione sociale), rispettivamente, pari ad E. 51.598, ad E. 47.919, ad E. 43.443 e ad E. 43.882 (pagg. 79 ss. CTU). Risulta, tuttavia, che nel 2023 tre unità immobiliari, prima locate, siano state alienate dalla ricorrente (pag. 81 CTU), con il conseguente venir meno dei relativi redditi da locazione.
Quanto al resistente, invece, di professione medico-chirurgo e docente universitario, egli risulta titolare di un patrimonio immobiliare (composto da immobili, in proprietà esclusiva, siti a Gressoney, Spotorno e Torino) del valore complessivo pari ad E. 2.604.900 (pag. 37 CTU). È titolare di rapporti finanziari attivi per un valore complessivo pari ad E. 2.618.568,90 e passivi per E. 700.000 (pag. 40 CTU). Utilizza un'autovettura Audi in leasing, il cui valore è stato stimato in E. 45.800 (pag. 41 CTU). In sintesi, il valore complessivo del patrimonio immobiliare e mobiliare del resistente è stato CP_1 quantificato dal CTU in E. 5.223.468,90, valore che aumenta ad E. 5.586.631,90 se si somma la quota di partecipazione sociale della Ramivil ss pari ad E. 363.163 (pag. 42 CTU).
Sulla base delle denunce fiscali, il resistente ha percepito negli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 un reddito complessivo (costituito da redditi da fabbricati, redditi da lavoro e redditi da partecipazione sociale), rispettivamente, pari ad E. 457.160, ad E. 477.001, ad E. 480.288 e ad E. 433.296 con entrate mensili nette, dunque, che si aggirano intorno ad E. 20.000 (pagg. 76 ss. CTU). pagina 6 di 9 Così riassunte le risultanze della CTU, si osserva come l'indagine peritale sia ritenuta esaustiva in quanto consente una più che attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ciò che per l'appunto rileva -alla luce della giurisprudenza dianzi richiamata- ai fini delle determinazioni in merito alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente.
Si evidenzia che la stima dei beni effettuata dal Consulente ed i relativi criteri sono stati, nella sostanza, condivisi dalle parti che non hanno, difatti, formulato specifiche contestazioni, all'infuori - quanto alla ricorrente- della richiesta di approfondimento di cui all'istanza del 10.4.2025, istanza che è stata respinta dal GI con ordinanza del 15.5.2025 cui il Collegio fa integrale rinvio, condividendone i motivi e facendoli propri.
Ciò posto, si osserva come dal quadro economico dianzi illustrato emerga evidenza -seppur entrambi i coniugi godano certamente di condizioni patrimoniali assai floride- di un divario reddituale e patrimoniale significativo fra le parti tale da legittimare il preteso diritto al mantenimento fatto valere in giudizio dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 cc, pretesa che invero -almeno sotto il profilo dell'an- il resistente non ha (più) contestato in sede di precisazione delle conclusioni, avendo domandato la conferma del contributo al mantenimento della moglie stabilito in E.
2.500 con l'ordinanza presidenziale, confermata in sede di reclamo (cfr. doc. 42 attoreo).
Tanto chiarito, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno ex art. 156 cc, sono doverose alcune precisazioni.
Anzitutto, ai fini qui in esame, è certamente di rilievo la circostanza che la ricorrente è assegnataria della casa coniugale sita in Torino, Strada del Nobile n. 3 (già via Thovez n. 63), immobile di pregio di proprietà esclusiva del stimato dal CTU di valore pari ad E. 629.100, valore che CP_1 aumenta ad E. 666.600 se si somma quello della relativa pertinenza (autorimessa), parimenti in uso alla (pag. 36 ss. CTU). La ricorrente beneficia, dunque, del godimento di dette unità immobiliari Pt_1 senza sopportare oneri di locazione/mutuo.
Quanto ai redditi da partecipazione sociale, il Collegio ritiene che di essi occorra tenere conto, ai fini della determinazione della capacità economica della poiché è incontestato che la stessa Pt_1 sia socia al 50% della Ramivil ss e sia perciò legittimata a far valere i diritti connessi a tale qualità, non assumendo rilievo, ai fini qui in esame, la circostanza che negli anni passati la stessa, pur avendoli fiscalmente dichiarati, non abbia di fatto percepito gli incassi della società (pag. 82 CTU).
In relazione poi alla doglianza del resistente, che ha eccepito come il valore del patrimonio mobiliare della stimato dal CTU non tenga conto dei bonifici che ella ha effettuato nei mesi di Pt_1 settembre 2023 e di febbraio 2024, a titolo di mera liberalità e dunque senza alcuna necessità, a favore delle tre figlie per un valore complessivo di E. 380.00, si osserva come detta circostanza non assuma un rilievo pregnante poiché non fa comunque venir meno il divario reddituale e patrimoniale esistente fra le parti.
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è pacifico -per ammissione dello stesso resistente (pag. 15 comparsa di costituzione)- che i coniugi abbiano condotto “una vita agiata”. La circostanza è riscontrata anche dalle risultanze delle prove orali, essendo emerso sia dalle deposizioni testimoniali sia dalle dichiarazioni rese dal in sede di interpello che la famiglia era CP_1 solita frequentare, specie in occasione dei festeggiamenti di moglie e figlie (comunioni, cresime etc.), ristoranti stellati o locali esclusivi come “Il Cambio”, “La Smarrita”, il “San Carlo” di Torino nonché soggiornare, in occasione delle vacanze, in resort o hotel di lusso come l'Exclusive Resort Forte Village in Sardegna o l'Hotel Ritz di Parigi. Del pari, è provato che la casa coniugale fosse arredata con mobili e tappeti preziosi, al di là della circostanza che si sia trattato di regalie alla moglie ovvero di acquisti fatti per l'abitazione, e gli stessi gioielli (cfr. doc. 45 attoreo;
v. pag. 75 CTU) che, almeno in pagina 7 di 9 parte, il ha ammesso, in sede di interpello, di aver regalato alla moglie sono prova di un tenore di CP_1 vita elevato (v. verbale d'udienza del 9.9.24).
Occorre, da ultimo, considerare che l'assegno al coniuge costituisce per il suo percettore un reddito imponibile, mentre rappresenta per il soggetto obbligato al suo versamento un onere deducibile (artt. 10 lett. c) e 52 TUIR).
Orbene, alla luce del divario economico esistente fra i coniugi come emerso all'esito dell'indagine peritale e dei rilievi tutti che precedono, della non trascurabile circostanza dell'assegnazione a favore della ricorrente della casa coniugale (immobile di proprietà esclusiva del con la relativa pertinenza ed i relativi arredi di pregio nonchè della durata (ultra-trentennale) del CP_1 matrimonio, il Collegio ritiene che il contributo al mantenimento della moglie dovuto dal resistente debba essere determinato nel maggior importo pari ad E.
4.000 al mese, onde assicurare alla Pt_1 un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza coniugale.
Si precisa che detto contributo è stato così rideterminato nel quantum sulla base della situazione fotografata dal CTU che tiene conto delle modifiche intervenute nella condizione reddituale e patrimoniali delle parti successivamente al provvedimento presidenziale (si pensi, per esempio, ai bonifici effettuati dalla ricorrente a favore delle figlie, a titolo di liberalità, tra la fine dell'anno 2023 e gli inizi del 2024 che hanno inciso sul valore del patrimonio mobiliare della stessa ovvero all'alienazione da parte della delle unità immobiliari, prima concesse in locazione, Pt_1 determinando il venir meno di una fonte di reddito immediato). Per tale ragione, il Collegio ritiene che l'assegno al coniuge ex art. 156 cc, nell'importo dianzi (ri)determinato, sia dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale, confermato in sede di reclamo (cfr. Cass. Civ. 17199/2013).
Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
Con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne , unico profilo controverso fra Per_1 le parti attiene al quantum, essendo incontestata la non autosufficienza economica della ragazza, convivente con la madre.
In particolare, la ricorrente ha instato per l'incremento del predetto assegno nella misura pari ad E. 1500 al mese, mentre il resistente ha chiesto la conferma dell'importo stabilito in sede presidenziale, pari cioè ad E.
1.200 al mese. Entrambe le parti hanno, invece, chiesto la conferma della suddivisione al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia.
Se è vero che l'indagine peritale ha consentito di accertare una situazione economica del resistente più florida di quella valutata al tempo dell'ordinanza presidenziale, dev'essere nondimeno tenuta in considerazione l'età adulta di , che ha ampiamente superato la maggiore età (ha Per_1 compiuto nel corrente mese di ottobre 29 anni) ed è, quindi, nelle condizioni -per il principio di autoresponsabilità- di provvedere, anche solo in parte, al proprio sostentamento economico.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'importo di E.
1.200 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie sia un contributo congruo e adeguato a soddisfare le esigenze di una ragazza dell'età di
, considerato peraltro che detto importo -come già rilevato dal giudice del reclamo- rappresenta Per_1 solo il contributo economico dovuto dal padre ma non esclude quello della madre che gode di una situazione economica certamente considerevole e tale da consentirle di contribuire anch'ella al mantenimento della figlia.
Per le ragioni esposte, si conferma il contributo al mantenimento di già stabilito con Per_1 l'ordinanza presidenziale del 3.7.2023, confermato dal giudice del reclamo.
Sulle spese di lite pagina 8 di 9 Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto separazione e assegnazione della casa coniugale nonché la reciproca soccombenza delle parti in punto contributo al mantenimento del coniuge e della figlia), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3, mentre il restante 1/3 è posto a carico della ricorrente, soccombente sulla domanda di addebito della separazione (mentre la domanda di addebito del resistente, espressamente rinunciata, risulta non più coltivata già dalla fase istruttoria).
Dette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori medi delle quattro fasi (studio, introduttivo, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto del livello di complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'interesse delle stesse, reciprocamente soccombenti in relazione alle domande afferenti ai profili economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva n. 4429/2023 di separazione fra le parti, così provvede: respinge la domanda attorea di addebito della separazione;
conferma l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a favore della ricorrente Parte_1 dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il CP_1 passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale), contribuisca al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 4.000, Parte_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone che continui a corrispondere all'altro genitore, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne , l'assegno di euro 1.200 mensili, oltre rivalutazione Per_1 annuale già maturata e maturanda secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
dichiara compensate le spese di lite fra le parti nella misura di 2/3; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di l restante Parte_1 CP_1 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 2.538 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TA TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. TO AM Presidente
Dr.ssa Lucia Minutella Giudice
Dr.ssa DA TA Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4476/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio degli avv.ti Verrua Mauro e Remogna Paola, in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro on il patrocinio dell'avv. Casolasco Elena, in forza di procura speciale in atti;
CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 4.6.2025):
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, in via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie tutte formulate con memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in data 18.02.2024, fatta eccezione per le prove già ammesse con ordinanza in data 17.05.2024;
- ammettere le istanze istruttorie tutte formulate con istanza in data 10.04.2025, reiterate all'udienza del 14.05.2025; nel merito:
pagina 1 di 9 - dato atto che con sentenza parziale n. 4429/2023 del 03-09.11.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
- disporre che la predetta separazione venga addebitata al marito;
- disporre/confermare l'assegnazione della casa familiare, con gli arredi che la compongono, sita in Torino, Strada del Nobile n. 3 (già viale Thovez n. 63), di proprietà esclusiva del prof. alla CP_1 moglie, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
- dato atto della proposta conciliativa formulata dalla sig.ra all'udienza del 13.05.2025: Pt_1
- in caso di adesione del sig. alla detta proposta conciliativa, statuire conformemente alla CP_1 proposta medesima, e quindi:
o disporre che il marito contribuisca al mantenimento personale della moglie versando mensilmente a quest'ultima la somma di € 6.000,00 (euro seimila), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
o disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 1.200,00 (euro milleduecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa torinese, che ha da intendersi qui per integralmente riportato;
- nell'ipotesi in cui il sig. non aderisse alla suddetta proposta conciliativa: CP_1
o disporre che il marito contribuisca al mantenimento personale della moglie versando mensilmente a quest'ultima un assegno pari ad almeno euro 9.000,00 (euro novemila) ovvero quel veriore maggior importo accertando in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
o disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di almeno euro 1.500,00 (euro millecinquecento), ovvero quel veriore maggior importo accertando in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre, quanto meno, al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa torinese, che ha da intendersi qui per integralmente riportato.
- Col favore delle spese.
Per parte resistente (come da foglio di PC in data 4.6.2025):
Voglia Codesto Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, comprese le istanze istruttorie di cui all'atto depositato dalla ricorrente in data 10.04.25 in via Istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 cpc n. 3 del 10.03.25 e quelle formulate all'udienza del 14.05.25
-ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla signora di esibire la documentazione relativa Parte_1 alla successione della signora , madre della ricorrente già deceduta da oltre un anno;
Persona_2 Cont
-ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla filiale di Torino 01000, in persona del direttore pro tempore, via Alfieri n. 5 di esibire l'attestazione della titolarità e delle eventuali deleghe inerenti al C/c
intestato a e al C/c intestato a nel merito P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
pagina 2 di 9 tenuto conto della sentenza di separazione del Tribunale di Torino n. 4429/2023 del 09.11.2023, non definitiva,
-disporre che la casa familiare di proprietà del prof. sita in Torino, strada del Nobile n. CP_1 3, sia assegnata alla signora , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c, fino all'intervenuta Parte_1 autosufficienza economica della figlia e alla permanenza abituale della stessa in tale Per_1 immobile;
-respingere la domanda della ricorrente di addebito della separazione al prof. CP_1
-disporre che il prof. contribuisca al mantenimento della moglie, signora CP_1 Parte_1 corrispondendole, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, nella misura già ritenuta congrua dal provvedimento presidenziale del 03.07.2023, confermato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Torino del 18.10.2023, di euro 2.500,00, ovvero del veriore importo accertando, da aggiornarsi secondo gli indici Istat;
-disporre che il prof. contribuisca al mantenimento della figlia , di ventotto CP_1 Per_1 anni, corrispondendo, fintanto che la stessa vivrà presso l'abitazione materna, alla signora
[...]
e in ogni caso fino al raggiungimento dell'autonomia economica, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, l'importo mensile, da ritenersi congruo, nella misura già determinata dal provvedimento presidenziale del 03.07.2023, confermato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Torino del 18.10.2023, di euro 1.200,00, ovvero del veriore importo accertando, da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
Con il favore delle spese, comprensive delle spese di CTU, e degli oneri di legge (IVA se dovuta, rimb
.forf e CPA).
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 4429/2023 in data 3.11.2023 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti avanti al GI per la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori questioni da dirimere.
Con ordinanza del 17.5.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie delle parti.
Venivano, dunque, assunte le prove orali e veniva espletata la CTU contabile.
Con successiva ordinanza in data 15.5.2025 veniva respinta l'istanza attorea di integrazione di CTU e veniva fissata la successiva udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con provvedimento in data 23.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si conferma l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già esposti dal GI con le ordinanze del 17.5.2024 e del 15.5.2025, alle quali si rinvia, condividendone il Collegio integralmente le motivazioni.
Sulla domanda di addebito pagina 3 di 9 La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito, deducendo la Pt_1 violazione da parte del dei doveri matrimoniali di collaborazione nell'interesse della famiglia e CP_1 di reciproca assistenza morale e materiale.
In particolare, la ricorrente ha argomentato la domanda, assumendo che il marito, nel corso dell'ultimo anno di convivenza matrimoniale, ha interrotto con lei qualsiasi forma di dialogo, confronto e contatto, uscendo di casa presto al mattino e facendovi rientro la sera tardi senza mai pranzare e/o cenare con la famiglia e senza rivolgerle un saluto, che il medesimo si è anche trasferito a dormire in una stanza diversa da quella coniugale, rifiutando qualsiasi rapporto intimo, affettivo e sessuale, che il marito si è chiuso ancor più in se stesso nel periodo in cui ha dovuto affrontare una delicata vicenda giudiziaria senza mai spendere neppure una parola di conforto per la moglie e per le figlie che hanno appreso della vicenda dai giornali ed infine che egli, pur avendo espresso la volontà di separarsi, ha assunto un atteggiamento di assoluta inerzia, non assumendo alcuna iniziativa in tal senso e costringendo lei a farlo.
A tale domanda si è opposto il resistente, rilevando come egli trascorresse molte ore fuori casa per motivi di lavoro, svolgendo un'attività che lo impegnava anche ben oltre i comuni orari di lavoro, come fosse stata la moglie, negli ultimi mesi, a chiudersi nella stanza matrimoniale, costringendolo a coricarsi altrove, e come il rapporto coniugale si fosse deteriorato a causa della condotta della moglie che, specie nel periodo in cui egli avrebbe avuto più bisogno del supporto e della collaborazione della consorte, ha invece assunto comportamenti litigiosi, isterici, ossessivi che hanno causato la fine dell'unione coniugale.
Si precisa che il resistente aveva in origine formulato anch'egli la domanda di addebito CP_1 della separazione, salvo poi avervi nel prosieguo rinunciato, anche espressamente (v. comparsa conclusionale). Pertanto, la sola domanda di addebito da disaminare è quella spiegata dalla ricorrente.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata per i motivi che seguono.
Lo stesso tenore delle allegazioni attoree rende palese che ciò di cui la ricorrente si duole è la progressiva disaffezione del coniuge nei di lei confronti. Ella, infatti, lamenta che i “comportamenti di manifesta trascuratezza, freddezza, distanza, lontananza emotiva e fisica, nonché alienazione” abbiano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale sì da fondare la richiesta di addebito della separazione.
Si osserva, tuttavia, come -secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità- la frattura coniugale ben possa dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di una sola delle parti che legittima il coniuge a porre fine all'unione coniugale, senza perciò assurgere a motivo di addebito della separazione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21099/2007, n. 2183/2013, n. 13858/2025 sul tema della disaffezione coniugale).
I comportamenti del coniuge dianzi descritti (“trascuratezza, freddezza, distanza, lontananza emotiva e fisica, nonché alienazione”), quand'anche provati, non sarebbero stati suscettibili -ad avviso del Tribunale- di integrare una violazione dei doveri matrimoniali ex art. 143 cc, rilevanti ai fini dell'addebito della separazione, poiché essi non appaiono altro che manifestazioni di una disaffezione coniugale.
Il richiamo operato dalla ricorrente alla sentenza della Cassazione n. 753/2015 non si appalesa pertinente, atteso che tale pronuncia è relativa ad una fattispecie differente dalla presente, in cui oggetto di censura era il “comportamento prevaricatore” del coniuge nei confronti della moglie “volto a limitarne la libertà di decisione e intollerante nei confronti di qualsiasi contestazione, al punto che, ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d'ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia di coppia cui i due coniugi si erano pagina 4 di 9 sottoposti, non aveva voluto mutare”. Condotte che, nel caso di specie, non sono contestate al CP_1 essendo piuttosto censurato il suo “silenzio”.
Per quanto concerne, più nello specifico, l'asserito rifiuto del di intrattenere rapporti CP_1 sessuali con la moglie, si evidenzia come detta circostanza sia stata allegata dalla ricorrente in termini del tutto generici, motivo per cui non è stato dato ingresso alla prova orale.
Trattasi, d'altra parte, di una condotta che, nei termini in cui è stata dedotta dalla pare Pt_1 inscriversi nel contesto di quella disaffezione che ha portato il ad allontanarsi, anche CP_1 affettivamente, dalla moglie.
Ad ulteriore conforto delle considerazioni che precedono appare significativa la circostanza che, allorquando nel giugno 2022, la ricorrente -per il tramite del proprio legale- ha comunicato al marito la volontà di addivenire alla separazione (prospettando, fra l'altro, la possibilità di una separazione anche consensuale), ella non ha fatto cenno alcuno a presunte violazioni dei doveri matrimoniali, esternando anzi il proprio “dolore” e “rammarico” per essersi determinata a rivolgere ai legali, vani essendo stati tutti i tentativi da ella posti in essere al fine di recuperare il rapporto matrimoniale (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Per i motivi esposti, il Tribunale ritiene che difettino i presupposti per addebitare la separazione al resistente e, conseguentemente, che la domanda attorea debba essere respinta.
Sull'assegnazione della casa familiare
La ricorrente ha domandato l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del coniuge, allegando la perdurante convivenza con la figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente.
A tale domanda non si è opposto il resistente.
Ritiene dunque il Tribunale che, essendo incontestata la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale (ossia, la convivenza con prole maggiorenne non autosufficiente economicamente), debba qui essere confermato il provvedimento di assegnazione a favore della già disposto con l'ordinanza presidenziale del 3.7.2023. Pt_1
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore a carico del marito nella somma pari ad E. 9000 mensili, mentre il resistente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la conferma del contributo al mantenimento del coniuge disposto in via provvisoria (laddove in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 183.6 n. 1 cpc aveva chiesto il rigetto della pretesa avversaria).
A mente dell'art. 156 c.c., il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiede, oltre all'assenza di addebito della separazione, (i) la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (cfr. ex multis, più recenti, Cass. Civ. 13408/2022; Cass. Civ. 20228/2022) nonché (ii) la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una ricostruzione dell'esatto importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui pagina 5 di 9 rapporto sia tale da giustificare l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle abitudini familiari (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 3792/2000; conf. Cass. Civ., n. 25618/2007; conf. Cass. Civ. n. 23051/2007).
Nella ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti, poi, è necessario tenere conto di ogni attività economicamente apprezzabile, ancorchè improduttiva di reddito immediato, come pure della disponibilità della casa coniugale, costituendo essa un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4543/1998).
Il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche delle parti durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 2626/2006; Cass. Civ. n. 3490/1998).
Nel caso di specie, la condizione reddituale e patrimoniale dei coniugi è stata oggetto di accertamento peritale e, sulla base delle relative risultanze, può essere riassunta come segue.
Quanto alla ricorrente, casalinga, la stessa risulta titolare di un patrimonio immobiliare (costituito da un immobile, in comproprietà con la sorella, a Spotorno e da un immobile, in proprietà esclusiva, a Torino) del valore complessivo di E. 93.200 (pag. 53 CTU). È altresì titolare di un patrimonio mobiliare, composto da un deposito amministrato c/o Intesa San Paolo, da polizze assicurative e da giacenze su più conti correnti come meglio illustrato a pag. 57 CTU, avente un valore complessivo, alla data del 3.6.2024, pari ad E. 1.640.186,57 (pag. 57), cui devono aggiungersi gioielli per un valore stimato pari ad E. 191.880 (pag. 75 CTU). Inoltre, è socia al 50% con il marito della
“Ramivil SS”, società immobiliare avente un patrimonio netto indicato in E. 726.326,57 (pag. 73 CTU). In sintesi, il valore complessivo del patrimonio immobiliare e mobiliare (comprensivo dei gioielli) della è stato quantificato dal CTU in E. 1.925.266,57, valore che aumenta ad E. Pt_1 2.288.429,57 se si somma la quota di partecipazione sociale della Ramivil ss pari ad E. 363.163 (pag. 97 CTU).
Sulla base delle denunce fiscali, inoltre, la ricorrente risulta aver percepito negli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2023 un reddito complessivo (costituito da redditi da locazione e redditi da partecipazione sociale), rispettivamente, pari ad E. 51.598, ad E. 47.919, ad E. 43.443 e ad E. 43.882 (pagg. 79 ss. CTU). Risulta, tuttavia, che nel 2023 tre unità immobiliari, prima locate, siano state alienate dalla ricorrente (pag. 81 CTU), con il conseguente venir meno dei relativi redditi da locazione.
Quanto al resistente, invece, di professione medico-chirurgo e docente universitario, egli risulta titolare di un patrimonio immobiliare (composto da immobili, in proprietà esclusiva, siti a Gressoney, Spotorno e Torino) del valore complessivo pari ad E. 2.604.900 (pag. 37 CTU). È titolare di rapporti finanziari attivi per un valore complessivo pari ad E. 2.618.568,90 e passivi per E. 700.000 (pag. 40 CTU). Utilizza un'autovettura Audi in leasing, il cui valore è stato stimato in E. 45.800 (pag. 41 CTU). In sintesi, il valore complessivo del patrimonio immobiliare e mobiliare del resistente è stato CP_1 quantificato dal CTU in E. 5.223.468,90, valore che aumenta ad E. 5.586.631,90 se si somma la quota di partecipazione sociale della Ramivil ss pari ad E. 363.163 (pag. 42 CTU).
Sulla base delle denunce fiscali, il resistente ha percepito negli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 un reddito complessivo (costituito da redditi da fabbricati, redditi da lavoro e redditi da partecipazione sociale), rispettivamente, pari ad E. 457.160, ad E. 477.001, ad E. 480.288 e ad E. 433.296 con entrate mensili nette, dunque, che si aggirano intorno ad E. 20.000 (pagg. 76 ss. CTU). pagina 6 di 9 Così riassunte le risultanze della CTU, si osserva come l'indagine peritale sia ritenuta esaustiva in quanto consente una più che attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ciò che per l'appunto rileva -alla luce della giurisprudenza dianzi richiamata- ai fini delle determinazioni in merito alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente.
Si evidenzia che la stima dei beni effettuata dal Consulente ed i relativi criteri sono stati, nella sostanza, condivisi dalle parti che non hanno, difatti, formulato specifiche contestazioni, all'infuori - quanto alla ricorrente- della richiesta di approfondimento di cui all'istanza del 10.4.2025, istanza che è stata respinta dal GI con ordinanza del 15.5.2025 cui il Collegio fa integrale rinvio, condividendone i motivi e facendoli propri.
Ciò posto, si osserva come dal quadro economico dianzi illustrato emerga evidenza -seppur entrambi i coniugi godano certamente di condizioni patrimoniali assai floride- di un divario reddituale e patrimoniale significativo fra le parti tale da legittimare il preteso diritto al mantenimento fatto valere in giudizio dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 cc, pretesa che invero -almeno sotto il profilo dell'an- il resistente non ha (più) contestato in sede di precisazione delle conclusioni, avendo domandato la conferma del contributo al mantenimento della moglie stabilito in E.
2.500 con l'ordinanza presidenziale, confermata in sede di reclamo (cfr. doc. 42 attoreo).
Tanto chiarito, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno ex art. 156 cc, sono doverose alcune precisazioni.
Anzitutto, ai fini qui in esame, è certamente di rilievo la circostanza che la ricorrente è assegnataria della casa coniugale sita in Torino, Strada del Nobile n. 3 (già via Thovez n. 63), immobile di pregio di proprietà esclusiva del stimato dal CTU di valore pari ad E. 629.100, valore che CP_1 aumenta ad E. 666.600 se si somma quello della relativa pertinenza (autorimessa), parimenti in uso alla (pag. 36 ss. CTU). La ricorrente beneficia, dunque, del godimento di dette unità immobiliari Pt_1 senza sopportare oneri di locazione/mutuo.
Quanto ai redditi da partecipazione sociale, il Collegio ritiene che di essi occorra tenere conto, ai fini della determinazione della capacità economica della poiché è incontestato che la stessa Pt_1 sia socia al 50% della Ramivil ss e sia perciò legittimata a far valere i diritti connessi a tale qualità, non assumendo rilievo, ai fini qui in esame, la circostanza che negli anni passati la stessa, pur avendoli fiscalmente dichiarati, non abbia di fatto percepito gli incassi della società (pag. 82 CTU).
In relazione poi alla doglianza del resistente, che ha eccepito come il valore del patrimonio mobiliare della stimato dal CTU non tenga conto dei bonifici che ella ha effettuato nei mesi di Pt_1 settembre 2023 e di febbraio 2024, a titolo di mera liberalità e dunque senza alcuna necessità, a favore delle tre figlie per un valore complessivo di E. 380.00, si osserva come detta circostanza non assuma un rilievo pregnante poiché non fa comunque venir meno il divario reddituale e patrimoniale esistente fra le parti.
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è pacifico -per ammissione dello stesso resistente (pag. 15 comparsa di costituzione)- che i coniugi abbiano condotto “una vita agiata”. La circostanza è riscontrata anche dalle risultanze delle prove orali, essendo emerso sia dalle deposizioni testimoniali sia dalle dichiarazioni rese dal in sede di interpello che la famiglia era CP_1 solita frequentare, specie in occasione dei festeggiamenti di moglie e figlie (comunioni, cresime etc.), ristoranti stellati o locali esclusivi come “Il Cambio”, “La Smarrita”, il “San Carlo” di Torino nonché soggiornare, in occasione delle vacanze, in resort o hotel di lusso come l'Exclusive Resort Forte Village in Sardegna o l'Hotel Ritz di Parigi. Del pari, è provato che la casa coniugale fosse arredata con mobili e tappeti preziosi, al di là della circostanza che si sia trattato di regalie alla moglie ovvero di acquisti fatti per l'abitazione, e gli stessi gioielli (cfr. doc. 45 attoreo;
v. pag. 75 CTU) che, almeno in pagina 7 di 9 parte, il ha ammesso, in sede di interpello, di aver regalato alla moglie sono prova di un tenore di CP_1 vita elevato (v. verbale d'udienza del 9.9.24).
Occorre, da ultimo, considerare che l'assegno al coniuge costituisce per il suo percettore un reddito imponibile, mentre rappresenta per il soggetto obbligato al suo versamento un onere deducibile (artt. 10 lett. c) e 52 TUIR).
Orbene, alla luce del divario economico esistente fra i coniugi come emerso all'esito dell'indagine peritale e dei rilievi tutti che precedono, della non trascurabile circostanza dell'assegnazione a favore della ricorrente della casa coniugale (immobile di proprietà esclusiva del con la relativa pertinenza ed i relativi arredi di pregio nonchè della durata (ultra-trentennale) del CP_1 matrimonio, il Collegio ritiene che il contributo al mantenimento della moglie dovuto dal resistente debba essere determinato nel maggior importo pari ad E.
4.000 al mese, onde assicurare alla Pt_1 un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza coniugale.
Si precisa che detto contributo è stato così rideterminato nel quantum sulla base della situazione fotografata dal CTU che tiene conto delle modifiche intervenute nella condizione reddituale e patrimoniali delle parti successivamente al provvedimento presidenziale (si pensi, per esempio, ai bonifici effettuati dalla ricorrente a favore delle figlie, a titolo di liberalità, tra la fine dell'anno 2023 e gli inizi del 2024 che hanno inciso sul valore del patrimonio mobiliare della stessa ovvero all'alienazione da parte della delle unità immobiliari, prima concesse in locazione, Pt_1 determinando il venir meno di una fonte di reddito immediato). Per tale ragione, il Collegio ritiene che l'assegno al coniuge ex art. 156 cc, nell'importo dianzi (ri)determinato, sia dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale, confermato in sede di reclamo (cfr. Cass. Civ. 17199/2013).
Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
Con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne , unico profilo controverso fra Per_1 le parti attiene al quantum, essendo incontestata la non autosufficienza economica della ragazza, convivente con la madre.
In particolare, la ricorrente ha instato per l'incremento del predetto assegno nella misura pari ad E. 1500 al mese, mentre il resistente ha chiesto la conferma dell'importo stabilito in sede presidenziale, pari cioè ad E.
1.200 al mese. Entrambe le parti hanno, invece, chiesto la conferma della suddivisione al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia.
Se è vero che l'indagine peritale ha consentito di accertare una situazione economica del resistente più florida di quella valutata al tempo dell'ordinanza presidenziale, dev'essere nondimeno tenuta in considerazione l'età adulta di , che ha ampiamente superato la maggiore età (ha Per_1 compiuto nel corrente mese di ottobre 29 anni) ed è, quindi, nelle condizioni -per il principio di autoresponsabilità- di provvedere, anche solo in parte, al proprio sostentamento economico.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'importo di E.
1.200 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie sia un contributo congruo e adeguato a soddisfare le esigenze di una ragazza dell'età di
, considerato peraltro che detto importo -come già rilevato dal giudice del reclamo- rappresenta Per_1 solo il contributo economico dovuto dal padre ma non esclude quello della madre che gode di una situazione economica certamente considerevole e tale da consentirle di contribuire anch'ella al mantenimento della figlia.
Per le ragioni esposte, si conferma il contributo al mantenimento di già stabilito con Per_1 l'ordinanza presidenziale del 3.7.2023, confermato dal giudice del reclamo.
Sulle spese di lite pagina 8 di 9 Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerate le conformi domande in punto separazione e assegnazione della casa coniugale nonché la reciproca soccombenza delle parti in punto contributo al mantenimento del coniuge e della figlia), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3, mentre il restante 1/3 è posto a carico della ricorrente, soccombente sulla domanda di addebito della separazione (mentre la domanda di addebito del resistente, espressamente rinunciata, risulta non più coltivata già dalla fase istruttoria).
Dette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori medi delle quattro fasi (studio, introduttivo, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto del livello di complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'interesse delle stesse, reciprocamente soccombenti in relazione alle domande afferenti ai profili economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva n. 4429/2023 di separazione fra le parti, così provvede: respinge la domanda attorea di addebito della separazione;
conferma l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a favore della ricorrente Parte_1 dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il CP_1 passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale), contribuisca al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 4.000, Parte_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone che continui a corrispondere all'altro genitore, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne , l'assegno di euro 1.200 mensili, oltre rivalutazione Per_1 annuale già maturata e maturanda secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
dichiara compensate le spese di lite fra le parti nella misura di 2/3; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di l restante Parte_1 CP_1 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 2.538 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TA TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 9 di 9