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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14640/2015 R.G. promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Valore, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Giuseppe Patanè, giusta procura in atti;
Ing. (C.F. ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Santo Alfio Di Guardo, giusta procura in atti;
- convenuti -
Avente ad oggetto: Appalto.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190,
comma 1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 FATTO E DIRITTO
- premesso di avere stipulato appalto privato con Parte_1
per la realizzazione di una veranda nell'immobile di cui Controparte_3
è proprietario sito in Mascali Via Mascali Riposto n. 31 - ha evocato in giudizio la società appaltatrice ed il direttore dei lavori chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma necessaria all'eliminazione di vizi e difformità nonché al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si è costituita chiedendo di rigettare le domande. Controparte_3
Con memoria contenente domanda riconvenzionale si è costituito anche l'ing. . Ha chiesto di rigettare la domanda, CP_2 evidenziando l'insussistenza di vizi nella realizzazione dell'opera; in subordine, di ridurre l'importo del risarcimento;
in ogni caso, di rigettare le ulteriori pretese risarcitorie;
in via riconvenzionale, di condannare l'attore al pagamento di € 2.500,00 oltre c.p. e rivalutazione a titolo di corrispettivo per l'attività svolta di direttore dei lavori.
Il giudizio è stato istruito integralmente dinanzi ad altri Decidenti mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo Giudice - subentrato ai precedenti Decidenti - all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
____________
In via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dalla società convenuta, di tardività della domanda per violazione dell'art. 1495 c.c. per non avere l'attore denunziato i vizi entro il termine di otto giorni.
Invero, la disposizione richiamata dalla parte convenuta è dettata in materia di contratto di vendita e disciplina i termini nonché le condizioni per l'esercizio da parte del compratore della garanzia per vizi.
2 Nel caso di specie, invece, tra parte attrice e è Controparte_3 intercorso un appalto privato per l'esecuzione di opere relative ad immobili civili (v. allegato n. 1, produzione di parte attrice) in forza del quale (cfr. art. 1 del contratto) l'appaltatore si è obbligato a realizzare a regola d'arte una veranda, secondo quanto concordato contrattualmente, presso l'immobile del committente sito in Mascali, via Mascali - Riposto n. 31.
Con la presente causa l'attore - parte committente nel contratto di appalto stipulato con l'appaltatore - ha agito in giudizio Controparte_3 lamentando vizi dell'opera oggetto dell'appalto.
Di conseguenza, non è pertinente il richiamo al termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c. in materia di garanzia per vizi spettante nel contratto di vendita in favore dell'acquirente.
Nel merito, va osservato quanto segue.
In forza dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
Secondo il disposto di cui all'art. 1668 c.c. il committente può
chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito,
salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, poi, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
La superiore disciplina, dunque, è volta all'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera e la relativa azione spetta esclusivamente al committente laddove l'opera risulti integralmente compiuta (Cass. Civ.
n. 1186/2015).
La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra quindi nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente - ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale
3 dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e attuazione dei suoi diritti in forma specifica - può sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria per eliminare i vizi senza necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (Cass. Civ. n.
8889/2011).
Orbene, nel caso di specie l'attività istruttoria ha confermato che l'opera appaltata giusta contratto datato 11/6/2014 non è stata eseguita totalmente a regola d'arte ed ha manifestato dei vizi.
Sul punto rileva l'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, il C.T.U. innanzitutto ha escluso che il lieve “fuori squadra” abbia costituito un vizio o difformità dell'opera in relazione alla regola d'arte.
Sul punto ha evidenziando quanto segue: “1) A seguito delle misurazioni delle dimensioni della veranda, è stato accertato che tale manufatto presenta un “fuori squadra” pari a circa 2° (2 gradi) in corrispondenza dell'angolo formato tra le pareti ovest e sud che risulta quindi pari a 92° (92 gradi) anziché a 90° (90 gradi); pertanto, gli angoli “nord – ovest” e “sud – est” sono pari a 89° (89 gradi). Per maggiore chiarezza di descrizione, si vedano l'elaborato grafico dello
strato di fatto (allegato 15) e il rilievo fotografico dei luoghi di causa
(allegato 16). Tale lieve “fuori squadra” della veranda è stato plausibilmente dovuto all'andamento non lineare (“arcuato”) del preesistente muro di confine “lato sud” con piazzale di terzi sul quale si addossa la stessa veranda;
in ogni caso, il “fuorisquadra”, per la sua entità così rilevata, rientra fondatamente nella “tolleranza costruttiva” e pertanto non costituisce un vizio o difformità dell'opera in relazione alla regola d'arte.” (pag. 5 della C.T.U. punto n. 1).
Ha invece riscontrato che la parte della copertura della veranda posta a ridosso del ballatoio al primo piano di terzi e del muro lato nord dell'edificio, nonché quella sottostante il detto ballatoio al piano primo, sono oggetto di ristagno delle acque piovane e che tale circostanza
4 costituisce causa plausibile di infiltrazioni di acqua in danno della veranda.
Sul punto, in particolare, ha rilevato quanto segue: “La copertura della veranda in questione era inizialmente costituita da pannelli
coibentati grecati (“termocopertura”) la cui pendenza è idonea per il deflusso delle acque piovane che ivi si riservano usualmente;
a seguito
della realizzazione del sovrastante manto di tegole portoghesi che poggia supporti in legno (“listelli”) a loro volta sovrastanti
l'originaria “termocopertura”, la quota massima della copertura è stata inevitabilmente “obbligata” dalla quota fissa dell'intradosso del ballatoio al piano primo di proprietà di terzi.
Di conseguenza, in tale zona ad oggi l'estradosso della copertura della veranda in tale zona è risultata in “contropendenza” verso il muro esterno dell'edificio lato nord anziché il punto iù basso, così pregiudicando il corretto deflusso delle acque piovane al fine di confluirle nella grondaia perimetrale ed infine smaltirle mediante
pluviali.
Pertanto, la parte della copertura della veranda che è posta a
ridosso di tale ballatoio al primo piano di terzi e del muro lato nord dell'edificio, nonché quella parte che è sottostante il detto ballatoio al piano primo, sono oggetto di ristagno delle acque piovane;
in linea di
principio tale circostanza costituisce causa plausibile di infiltrazioni di acqua in danno della veranda, considerato oltretutto che in occasione dell'accesso sui luoghi lo scrivente ha riscontrato macchie di umidità per infiltrazioni di acqua (pur non recenti ma inequivocabilmente visibili) in specifica corrispondenza della parete muraria “lato nord” della veranda in questione.
Non si sono riscontrate altre circostanze che posso ricondursi a vizi o difformità dell'opera.” (pagine 5 e 6 della C.T.U., punto n. 2).
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente sono condivisibili in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da idonea motivazione e prive di vizi logici.
5 Alla luce dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio, pertanto, va escluso che il lieve “fuori squadra” abbia costituito un vizio o difformità dell'opera in relazione alla regola d'arte.
Si deve ritenere, invece, che la parte della copertura della veranda posta a ridosso del ballatoio al primo piano di terzi e del muro lato nord dell'edificio, nonché quella sottostante il detto ballatoio al piano primo, sia stata realizzata in modo tale da determinare un ristagno di acque piovane e tale circostanza costituisca causa plausibile di infiltrazioni di acqua in danno della veranda.
Sotto tale aspetto, quindi, è riscontrabile un vizio dell'opera appaltata che è stato determinato da una esecuzione non a regola d'arte della veranda.
Di tale vizio è responsabile certamente la società appaltatrice in quanto integra un inadempimento contrattuale.
Con riguardo all'individuazione degli altri soggetti responsabili, va ricordato che tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza,
di riferire al committente (Cassazione civile, sez. II , 18/10/2024 , n.
27045; Cass. Civ. Cassazione civile, sez. III, 09/04/2024, n. 9572).
Nel caso di specie, a fronte del vizio riscontrato nella esecuzione dell'opera appaltata, non sono emersi né sono stati tampoco allegati elementi o circostanze specifiche tali da escludere la responsabilità del direttore dei lavori.
Del vizio accertato, dunque, rispondono in solido l'appaltatore ed il direttore dei lavori.
In materia di contratto di appalto, infatti, la responsabilità solidale fra l'appaltatore e direttore dei lavori - i cui rispettivi inadempimenti
6 abbiano concorso in maniera efficiente a causare il danno risentito dal committente - si fonda nel principio sancito all'art. 2055 c.c. che,
sebbene dettato in materia di responsabilità aquiliana, si applica altresì al caso in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Le parti convenute, di conseguenza, vanno condannate in solido al risarcimento del danno effettivamente patito dal committente.
Accertato positivamente l'an debeatur, in ordine al quantum detti danni vanno fatti corrispondere, innanzitutto, al costo degli interventi necessari ad eliminare i vizi e difformità della veranda, descritti dettagliatamente nel paragrafo C, pagine 6 e 7, della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, quantificati in € 3.500,00 IVA esclusa.
A tale importo va aggiunta la somma di € 400,00 che, per come accertato dal Consulente con argomentazioni logiche, è necessaria per il ripristino delle rifiniture della parete muraria “lato nord”, danneggiata dalle infiltrazioni di acqua manifestatesi a causa del vizio nella esecuzione dell'opera (pag. 8 della C.T.U.).
In ordine alle macchie di umidità in corrispondenza del soffitto del vano attiguo alla veranda adibito a lavanderia, invece, l'attività istruttoria non ha permesso di accertare che siano ascrivibili ai vizi o difformità della veranda.
Per quanto esposto, e vanno Controparte_3 CP_2
condannati in solido al pagamento in favore di parte attrice di €
3.900,00 oltre IVA se corrisposta.
La superiore somma integra credito di valore da assoggettare,
pertanto, a rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT di incremento del costo della vita dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
su tale importo spettano gli interessi di natura compensativa, da calcolare sulle somme rivalutate anno per anno, al tasso legale (cfr. Sezioni Unite della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
1712/95; Cass. Civ. n. 5667/88).
Non possono essere riconosciute in favore dell'attore altre somme a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di allegazione e prova
7 di ulteriori specifici pregiudizi causalmente derivanti dall'inadempimento contrattuale di natura patrimoniale o non patrimoniale, di cui era onere ex art. 2697 c.c. del danneggiato fornire dimostrazione.
Tali considerazioni valgono anche con riguardo al danno, solo genericamente allegato, da “mancato godimento” dell'immobile.
E invero, sul punto vanno richiamati i principi espressi dalla più
recente giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno riconducibile alla compressione della facoltà di godimento di un bene,
in particolare dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
33645 del 15 novembre 2022, alle cui condivisibili motivazioni questo
Giudice fa riferimento.
Va premesso che nella materia in esame si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Per come evidenziato dalle Sezioni Unite, il punto di divergenza fra le tesi contrapposte non riguarda il mancato guadagno bensì la perdita subita.
È pacificamente da escludere, infatti, che si possa configurare un danno in re ipsa in relazione al lucro cessante.
Le occasioni di guadagno perse, pertanto, devono essere oggetto di specifica prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni.
In proposito si è osservato che rientra nel mancato guadagno, e di conseguenza non può costituire danno in re ipsa, la mancata locazione per un canone superiore a quello di mercato. Tale occasione persa - al pari della mancata alienazione del diritto per un prezzo maggiore di quello di mercato - pertanto deve essere oggetto di prova specifica.
L'omessa stipula del contratto di locazione, quindi, è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che esso sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato.
Il punto di contrasto si è invece posto in relazione al danno emergente e, segnatamente, riguarda la possibilità di individuare un danno risarcibile per il solo fatto che - a causa dell'occupazione abusiva
8 o di altra ragione - sia stata compromessa la facoltà del proprietario di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ai sensi dell'art. 832 c.c., ovverosia di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l'organizzazione produttiva.
In tale ambito si sono contrapposte, da un lato, la tesi favorevole alla configurabilità del danno in re ipsa in forza della quale il danno sussiste per la violazione in sé del diritto sicché il risarcimento spetta - con l'eventuale liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato - a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o indiretto. Dall'altro, quella ispirata dalla teoria causale secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica ma dal “danno conseguenza” derivato dall'evento di danno corrispondente a detta lesione.
Secondo la soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di
esercizio del diritto di godimento - diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo - che è andata
perduta (a causa dell'occupazione abusiva del bene da parte di un terzo o di altra circostanza).
Ciò che rileva a fini risarcitori, dunque, è la lesione dell'effettiva e concreta facoltà di godimento.
Tale interpretazione resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito e lascia intatta la distinzione tra forma di tutela reale e quella risarcitoria.
La tutela reale, infatti, mira al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo;
l'azione risarcitoria, invece,
rappresenta il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto e costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi.
9 La distinzione fra le due forme di tutela - avuto riguardo alla lesione della proprietà - comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile.
In tal modo resta ferma nell'ambito dell'illecito aquiliano la distinzione - espressione della teoria causale del danno - fra causalità
materiale (rilevante ai fini dell'imputazione del danno evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito) e causalità giuridica di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056 c.c. la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
La fattispecie del fatto illecito si perfeziona, pertanto, con il danno conseguenza, sicché se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è un danno- conseguenza non vi può essere l'obbligazione risarcitoria.
La perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 c.c.) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo secondo la lettera dell'art. 2056 c.c.
Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 500 del 22 luglio 1999, e non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso. Specularmente,
l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del
danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita.
La nozione di danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori.
Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella
causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della
10 domanda di rivendicazione, va definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà.
La violazione del diritto può comportare la lesione dell'interesse al bene della vita che di quel diritto costituisce il substrato materiale e l'elemento teleologico, e configurare dunque l'illecito aquiliano.
Anche con riguardo alla proprietà, dunque, ai fini della definizione del danno risarcibile da violazione dell'ordine giuridico occorre muoversi dalla distinzione fra la lesione del bene costituente l'oggetto del diritto e la lesione del contenuto del diritto medesimo.
Quando l'azione lesiva attinge il contenuto del diritto di proprietà
("il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo"),
in primo luogo viene in rilievo la violazione dell'ordine giuridico.
L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso e questa tutela può eventualmente concorrere con la misura restitutoria del bene.
La domanda risarcitoria presuppone, altresì, che l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile, non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno riguardante proprio il diritto di “godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”, in tal modo potendosi configurare un danno ingiusto risarcibile.
Affinché sussista un danno ingiusto risarcibile è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso.
Con riguardo alla lesione della proprietà, dunque, il danno ingiusto risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di
esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione (cagionata dall'occupazione abusiva o da altre circostanze) del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo".
11 Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere e disporre della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
In tal modo si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita.
Ne consegue che ai fini risarcitori è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) andata persa;
il non uso, invece, costituente una delle facoltà nelle quali si manifesta il diritto di proprietà, non è di per sé suscettibile di risarcimento.
Al cospetto dell'allegazione della concreta possibilità di godimento perduta, poi, il convenuto ha l'onere di contestazione nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c.; in presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, che può essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
In ogni caso - sia per la perdita subita che per il mancato guadagno
- l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, mentre per i fatti ignoti al danneggiante non si compie l'effetto di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (Cass. Civ. 31 agosto 2020,
n. 18074).
Tanto nel caso di godimento diretto quanto in quello indiretto, poi,
il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
In applicazione dei superiori principi - condivisi da questo Giudice
e dai quali non v'è ragione di discostarsi - la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'immobile non può essere accolta.
12 E invero, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno “da mancato godimento” del proprio immobile in quanto danneggiato dalle infiltrazioni di acqua.
Gravava sull'attore, pertanto, di allegare e provare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa.
Orbene, innanzitutto si deve rilevare che l'attività istruttoria non ha evidenziato l'impossibilità di utilizzo del bene a causa delle infiltrazioni di acqua.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l'eventuale non uso di per sé non è suscettibile di risarcimento in quanto rientra nel contenuto del diritto, ovverosia tra le facoltà riconosciute al proprietario, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che mediante la violazione del diritto si sia verificato.
Nella fattispecie l'attore non ha né allegato né tampoco provato - in base ai principi di diritto illustrati - i fatti costitutivi della pretesa di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile e da lesione del relativo diritto di proprietà per effetto della condotta di controparte, non stati offerti neppure in via presuntiva elementi probatori a sostegno di quanto richiesto, volti a dimostrare se si sia realizzato ed in quale misura un danno conseguenza.
Analogamente, la pretesa risarcitoria non potrebbe trovare vieppiù
riconoscimento sub specie di lucro cessante e dunque di mancato guadagno.
Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno, infatti, è lo specifico pregiudizio subito,
fra i quali si possono identificare le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato nonché le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Tale occasione persa - al pari della mancata alienazione del diritto per un prezzo maggiore di quello di mercato - avrebbe dovuto essere oggetto di prova specifica.
Nel caso di specie non sono stati in alcun modo allegati concreti pregiudizi quali occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente
13 rispetto a quello di mercato o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Le superiori considerazioni valgono vieppiù per il pregiudizio di natura non patrimoniale, rimasto anch'esso del tutto privo di allegazione e prova.
Per tutto quanto esposto la domanda attorea di risarcimento degli ulteriori pregiudizi e del danno da mancato godimento dell'immobile va rigettata, non essendo assistita da idonea prova per come richiesto a tenore della giurisprudenza richiamata.
In merito alla domanda riconvenzionale va osservato quanto segue.
L'ing. ha chiesto la condanna dall'attore al pagamento del CP_2 compenso per l'attività prestata di direttore dei lavori.
Al riguardo va osservato che qualora il committente - come nel caso di specie - rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dei lavori chiedendo, invece, il risarcimento del danno per inesatto adempimento, il credito del direttore dei lavori a titolo di compenso per l'opera professionale prestata non viene meno in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto (Cass. Civ. n. 29218/17).
All'ing. , pertanto, spetta il compenso richiesto al CP_2
committente per l'attività professionale svolta.
Con riguardo alla quantificazione del compenso preteso in via riconvenzionale al direttore dei lavori, va osservato che le deduzioni formulate dal committente in merito al residuo spettante pari ad €
500,00 non sono state contestate e hanno trovato riscontro all'esito dell'attività istruttoria orale.
Per quanto esposto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannato al pagamento di € Parte_1
500,00 in favore di , oltre C.P. ed interessi legali dal CP_2
15/10/2014, data di ultimazione dei lavori, al soddisfo.
Le spese di lite, avuto riguardo all'esito della causa, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate in dispositivo tenuto conto della somma attribuita alla parte vittoriosa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore
14 del procuratore antistatario dell'attore, che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
Sulla base delle medesime considerazioni, le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico dei convenuti e, nei rapporti interni tra di essi, vanno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 14640/2015 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Condanna e in solido al pagamento in Controparte_3 CP_2 favore di parte attrice di € 3.900,00, oltre IVA se corrisposta, ed accessori come in parte motiva;
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in favore di di Parte_1 CP_2
€ 500,00, oltre C.P. ed accessori come in parte motiva;
Condanna in solido e al pagamento Controparte_3 CP_2 delle spese di lite, liquidate in € 237,00 per spese vive, € 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attore che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Catania in data 28/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
15