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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2903/2024 R.A.C.L., promossa da nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giorgio Rodin e dell'avv. Giuliana Murino, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento a lei spettanti a far data dalla domanda amministrativa del 22 novembre 2019, pari a euro 27.810,70, come riconosciuto con decreto di omologa del 12 gennaio 2024 e notificato all'Istituto il successivo 4 aprile 2024, aggiungendo, inoltre, di avere per tempo provveduto a trasmettere la documentazione necessaria all'accredito della prestazione invocata, con l'invio del c.d. modello
AP70 effettuato il 17 aprile 2024.
CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha provato l'avvenuta erogazione nel mese di dicembre 2024 dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento pari a euro 23.765,13, sostenendo la legittimità della detrazione dell'importo di euro 4.800,29 a titolo di conguaglio per il recupero di somme indebitamente corrisposte per il superamento del limite di reddito negli anni CP_ 2008 e 2009 (v. documentazione prodotta dall' con la memoria di costituzione depositata in data 6 marzo 2025), e concludendo affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente, con le note depositate in data 17 marzo 2025, ha dato atto di aver ricevuto il pagamento degli arretrati a dicembre 2024, con detrazione dell'asserito indebito di euro 4.800,29 euro.
In ordine alla detrazione, ha lamentato l'illegittimità della compensazione operata dall' in CP_1
quanto la trattenuta della somma sarebbe fondata su un titolo ormai prescritto.
2. È documentato in atti che l' convenuto, nelle more del giudizio, abbia provveduto a CP_1
liquidare e a porre in pagamento i ratei arretrati della prestazione richiesta, nella misura di euro
23.769,11, con la rata del dicembre 2024.
Risulta altresì pacifico che la somma sia stata liquidata al netto dell'importo di euro 4.800,29 euro che l' ha affermato di aver trattenuto in compensazione. CP_1
Poiché, quindi, la ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia in ordine al pagamento della provvidenza richiesta e, pertanto, sul punto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
CP_
2.1. Per quanto attiene alla somma di euro 4.800,29 trattenuta dall' in compensazione per il recupero di quanto indebitamente versato a titolo di pensione con riferimento al periodo tra il 2007
e il 2009, si osserva che l'ente ha prodotto soltanto i documenti contenenti il ricalcolo della prestazione alla luce delle dichiarazioni dei redditi inviate dalla ricorrente, senza tuttavia aver provato in giudizio l'avvenuto perfezionamento della notificazione di tali comunicazioni (cfr. doc.
2, 3 e 5 fascicolo di parte resistente).
CP_ Poiché l' non ha dimostrato di aver notificato correttamente le comunicazioni di indebito alla ricorrente, né eventuali successivi atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione, questa deve ritenersi maturata, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data indicata nelle comunicazioni di ricalcolo.
CP_ Pertanto, la compensazione operata dall' deve essere dichiarata illegittima.
L' deve essere pertanto condannato al pagamento della somma illegittimamente trattenuta, CP_1
nella misura di euro 4.800,29.
3. Con riguardo alle spese di lite, da regolarsi secondo il noto principio della soccombenza
CP_ virtuale, le stesse devono essere poste a carico dell' in ragione del pagamento della prestazione dovuta, effettuato quando già il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c. era inutilmente decorso.
Al riguardo, infatti, posto che in un'ottica di leale collaborazione fra le parti risulta ragionevole ritenere che i suddetti 120 giorni dettati dalla legge per il pagamento della prestazione assistenziale pagina 2 di 3 decorrano dall'invio, da parte dell'istante, del c.d. modello AP70 – volto a consentire all'Ente previdenziale un compiuto accertamento sul possesso dei requisiti extrasanitari della pretesa, oltre che una corretta liquidazione ed erogazione della provvidenza richiesta –, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia dimostrato di aver effettuato l'invio del modello in parola già in data 17 aprile 2024 (v. documento 3 del fascicolo di parte attrice).
Conseguentemente, considerato, da un lato, che il termine di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla trasmissione del modello AP70 (17 aprile 2024), risulta spirato nell'agosto 2024 e che, dall'altro, l'erogazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ha avuto luogo CP_ solo dal mese di dicembre 2024, deve ritenersi che l' non abbia provveduto ad eseguire il pagamento della prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
CP_ Sulla scorta di tali premesse, l' deve quindi essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale ed allo scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al riconoscimento del diritto e al pagamento dei ratei maturati nella misura di euro 23.769,11;
CP_
- dichiara prescritto il diritto dell' al recupero della somma di euro 4.800,29; CP_
- condanna l' al pagamento in favore di della somma di euro 4.800,29, Parte_1
illegittimamente trattenuta;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.291,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2903/2024 R.A.C.L., promossa da nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giorgio Rodin e dell'avv. Giuliana Murino, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento a lei spettanti a far data dalla domanda amministrativa del 22 novembre 2019, pari a euro 27.810,70, come riconosciuto con decreto di omologa del 12 gennaio 2024 e notificato all'Istituto il successivo 4 aprile 2024, aggiungendo, inoltre, di avere per tempo provveduto a trasmettere la documentazione necessaria all'accredito della prestazione invocata, con l'invio del c.d. modello
AP70 effettuato il 17 aprile 2024.
CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha provato l'avvenuta erogazione nel mese di dicembre 2024 dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento pari a euro 23.765,13, sostenendo la legittimità della detrazione dell'importo di euro 4.800,29 a titolo di conguaglio per il recupero di somme indebitamente corrisposte per il superamento del limite di reddito negli anni CP_ 2008 e 2009 (v. documentazione prodotta dall' con la memoria di costituzione depositata in data 6 marzo 2025), e concludendo affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente, con le note depositate in data 17 marzo 2025, ha dato atto di aver ricevuto il pagamento degli arretrati a dicembre 2024, con detrazione dell'asserito indebito di euro 4.800,29 euro.
In ordine alla detrazione, ha lamentato l'illegittimità della compensazione operata dall' in CP_1
quanto la trattenuta della somma sarebbe fondata su un titolo ormai prescritto.
2. È documentato in atti che l' convenuto, nelle more del giudizio, abbia provveduto a CP_1
liquidare e a porre in pagamento i ratei arretrati della prestazione richiesta, nella misura di euro
23.769,11, con la rata del dicembre 2024.
Risulta altresì pacifico che la somma sia stata liquidata al netto dell'importo di euro 4.800,29 euro che l' ha affermato di aver trattenuto in compensazione. CP_1
Poiché, quindi, la ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia in ordine al pagamento della provvidenza richiesta e, pertanto, sul punto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
CP_
2.1. Per quanto attiene alla somma di euro 4.800,29 trattenuta dall' in compensazione per il recupero di quanto indebitamente versato a titolo di pensione con riferimento al periodo tra il 2007
e il 2009, si osserva che l'ente ha prodotto soltanto i documenti contenenti il ricalcolo della prestazione alla luce delle dichiarazioni dei redditi inviate dalla ricorrente, senza tuttavia aver provato in giudizio l'avvenuto perfezionamento della notificazione di tali comunicazioni (cfr. doc.
2, 3 e 5 fascicolo di parte resistente).
CP_ Poiché l' non ha dimostrato di aver notificato correttamente le comunicazioni di indebito alla ricorrente, né eventuali successivi atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione, questa deve ritenersi maturata, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data indicata nelle comunicazioni di ricalcolo.
CP_ Pertanto, la compensazione operata dall' deve essere dichiarata illegittima.
L' deve essere pertanto condannato al pagamento della somma illegittimamente trattenuta, CP_1
nella misura di euro 4.800,29.
3. Con riguardo alle spese di lite, da regolarsi secondo il noto principio della soccombenza
CP_ virtuale, le stesse devono essere poste a carico dell' in ragione del pagamento della prestazione dovuta, effettuato quando già il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma
5, c.p.c. era inutilmente decorso.
Al riguardo, infatti, posto che in un'ottica di leale collaborazione fra le parti risulta ragionevole ritenere che i suddetti 120 giorni dettati dalla legge per il pagamento della prestazione assistenziale pagina 2 di 3 decorrano dall'invio, da parte dell'istante, del c.d. modello AP70 – volto a consentire all'Ente previdenziale un compiuto accertamento sul possesso dei requisiti extrasanitari della pretesa, oltre che una corretta liquidazione ed erogazione della provvidenza richiesta –, deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia dimostrato di aver effettuato l'invio del modello in parola già in data 17 aprile 2024 (v. documento 3 del fascicolo di parte attrice).
Conseguentemente, considerato, da un lato, che il termine di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla trasmissione del modello AP70 (17 aprile 2024), risulta spirato nell'agosto 2024 e che, dall'altro, l'erogazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ha avuto luogo CP_ solo dal mese di dicembre 2024, deve ritenersi che l' non abbia provveduto ad eseguire il pagamento della prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
CP_ Sulla scorta di tali premesse, l' deve quindi essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale ed allo scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), esclusa la liquidazione della fase istruttoria che sostanzialmente non si è svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al riconoscimento del diritto e al pagamento dei ratei maturati nella misura di euro 23.769,11;
CP_
- dichiara prescritto il diritto dell' al recupero della somma di euro 4.800,29; CP_
- condanna l' al pagamento in favore di della somma di euro 4.800,29, Parte_1
illegittimamente trattenuta;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.291,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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