TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 116 / 2025 promossa congiuntamente da:
e entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Anna Maria Ventrella presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, e , Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio civile celebrato in data 06.12.2008 in Prato - trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Prato al n. 412 parte 1 - anno 2008, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
1 I coniugi hanno dedotto: (1) che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
in data 04.10.2010 e in data 19.10.2012, entrambi minorenni;
(2) che Per_2
la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) L'abitazione sita in Prato, Via del Pozzo n. 9/A, già casa familiare, resta assegnata al signor con quanto l'arreda, avendo la signora già provveduto Parte_2 Parte_1 ad asportare i propri effetti e ogni bene mobile di sua proprietà. Per
3) I figli minori , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] Per_1
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre in Via del Pozzo 9/A, nella casa di proprietà di questo;
4) Per effetto di quanto sopra i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I minori vedranno la madre secondo il seguente criterio, salvo sempre diversi accordi tra
i genitori:
a) Durante la settimana la madre terrà con sé i figli per tre o quattro giorni anche non consecutivi, prelevandoli all'uscita dalla scuola se libera da impegni anche lavorativi, altrimenti a casa del padre entro le ore 17.00 e riportandoli direttamente a scuola la mattina successiva durante il periodo scolastico;
negli altri periodi preleverà i figli a casa del padre la mattina alle ore 9.00 riportandoli presso l'abitazione dello stesso entro P le ore 21.00; la Sig.ra comunicherà al Sig. entro la settimana precedente Pt_2 quali saranno i giorni in cui terrà con sé i figli nella settimana successiva.
b) Entrambi i genitori si impegnano a concordare i giorni che passeranno settimanalmente con i figli, compatibilmente con i rispettivi impegni familiari e lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori, che entrambi i
2 genitori si impegnano a rispettare, accompagnando i figli alle loro attività ove necessario durante i rispettivi periodi di permanenza;
c) I figli trascorreranno il fine settimana, dalle ore 9.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica, o dal termine della scuola il sabato fino alle 21 della domenica nel periodo scolastico, una settimana con il padre e una settimana con la madre.
5) I figli trascorreranno con la madre la Vigilia ed il giorno di Natale o il giorno di
Santo Stefano ad anni alterni, così come il giorno di Pasqua o di Pasquetta e la festività del 1° maggio, secondo gli accordi che verranno presi annualmente dai coniugi;
l'anno nel quale i figli trascorreranno con un genitore la Vigilia ed il Natale trascorreranno con l'altro la Pasqua. Per 6) e trascorreranno altresì quindici giorni di vacanze, anche non Per_1 consecutivi, con la madre nei mesi estivi dopo la fine del periodo scolastico;
le date del relativo periodo, o dei periodi ove non consecutivi, dovranno essere comunicate dalla P Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno.
7) Nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei fini ognuno dei due genitori potrà trascorrere con i figli un ulteriore periodo di vacanza di una settimana da concordare con almeno 45 giorni di anticipo
8) Il Sig. ha un reddito medio mensile da lavoro dipendente di circa € 1.600 Pt_2
P circa e la Sig.ra ha un reddito mensile medio da lavoro dipendente di € 0;
Considerate le rispettive capacità economiche e patrimoniali, la circostanza che il padre assume volontariamente su di sé, in ragione delle difficoltà economiche della coniuge, tutte le spese più rilevanti relative all'istruzione e all'aspetto sanitario dei minori, i P coniugi concordemente pattuiscono che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a Pt_2 partire dal mese di marzo 2025, la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ogni figlio) quale contributo per il mantenimento di , da corrispondere entro il giorno 5 Parte_3 di ciascun mese mediante consegna di denaro contante con rilascio di ricevuta e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Circa il mantenimento straordinario dei minori, i genitori concordano altresì che sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli: mediche, dentistiche, farmaceutiche, psicoterapiche, scolastiche (mensa, libri, corredo scolastico di inizio anno, eventuali ripetizioni, gite scolastiche, centri estivi), ricreative, viaggi studio, come stabilite dal protocollo CNF al
3 quale fanno integralmente richiamo per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto.
Nel caso di spese medico-sanitarie di carattere urgente non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Ciascuna spesa che dovrà essere quindi suddivisa tra i genitori al 50% dovrà essere fiscalmente documentata e le ricevute dovranno essere intestate, in difetto di diverso accordo tra i genitori, al figlio al quale si riferiscono, onde consentire a ciascun genitore la deduzione in sede fiscale nella stessa percentuale del 50%.
Quanto all'assegno unico per i figli, o in generale ad altre provvidenze, bonus o simili riconosciuti ai genitori per i figli, le parti concordano che tali importi potranno essere percepiti dal padre nella misura del 100%.
9) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e di aver regolato già ogni altra questione di tipo economico tra gli stessi.
10) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto per i figli minori purché a soli fini di espatrio turistico”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
4 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale al padre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il
Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e delle diverse capacità reddituali delle parti.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione all'accordo relativo alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie ed al percepimento dell'assegno unico a favore del padre.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio civile celebrato in data 06.12.2008 in Prato - trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Prato al n. 412 parte 1 - anno 2008;
Omologa l'accordo relativo alle condizioni di seguito trascritte:
5 1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) L'abitazione sita in Prato, Via del Pozzo n. 9/A, già casa familiare, resta
[... assegnata al signor , con quanto l'arreda, avendo la signora Parte_2
già provveduto ad asportare i propri effetti e ogni bene mobile di sua Pt_1
proprietà. Per 3) I figli minori , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] Per_1 verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre in Via del Pozzo 9/A, nella casa di proprietà di questo;
4) Per effetto di quanto sopra i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I minori vedranno la madre secondo il seguente criterio, salvo sempre diversi accordi tra i genitori:
a) Durante la settimana la madre terrà con sé i figli per tre o quattro giorni anche non consecutivi, prelevandoli all'uscita dalla scuola se libera da impegni anche lavorativi, altrimenti a casa del padre entro le ore 17.00 e riportandoli direttamente a scuola la mattina successiva durante il periodo scolastico;
negli altri periodi preleverà i figli a casa del padre la mattina alle ore 9.00 riportandoli Pa presso l'abitazione dello stesso entro le ore 21.00; la Sig.ra comunicherà al
Sig. entro la settimana precedente quali saranno i giorni in cui terrà con Pt_2
sé i figli nella settimana successiva.
b) Entrambi i genitori si impegnano a concordare i giorni che passeranno settimanalmente con i figli, compatibilmente con i rispettivi impegni familiari e lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori, che
6 entrambi i genitori si impegnano a rispettare, accompagnando i figli alle loro attività ove necessario durante i rispettivi periodi di permanenza;
c) I figli trascorreranno il fine settimana, dalle ore 9.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica, o dal termine della scuola il sabato fino alle 21 della domenica nel periodo scolastico, una settimana con il padre e una settimana con la madre.
5) I figli trascorreranno con la madre la Vigilia ed il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano ad anni alterni, così come il giorno di Pasqua o di Pasquetta e la festività del 1° maggio, secondo gli accordi che verranno presi annualmente dai coniugi;
l'anno nel quale i figli trascorreranno con un genitore la Vigilia ed il
Natale trascorreranno con l'altro la Pasqua. Per 6) e trascorreranno altresì quindici giorni di vacanze, anche non Per_1 consecutivi, con la madre nei mesi estivi dopo la fine del periodo scolastico;
le date del relativo periodo, o dei periodi ove non consecutivi, dovranno essere Pa comunicate dalla Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno.
7) Nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei fini ognuno dei due genitori potrà trascorrere con i figli un ulteriore periodo di vacanza di una settimana da concordare con almeno 45 giorni di anticipo
8) i coniugi concordemente pattuiscono che il Sig. corrisponda alla Pt_2
Pa Sig.ra a partire dal mese di marzo 2025, la somma di € 200,00 mensili (€ Per 100,00 per ogni figlio) quale contributo per il mantenimento di e , da Per_1
corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese mediante consegna di denaro contante con rilascio di ricevuta e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Circa il mantenimento straordinario dei minori, i genitori concordano altresì che sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli: mediche, dentistiche, farmaceutiche, psicoterapiche, scolastiche (mensa, libri, corredo scolastico di inizio anno, eventuali ripetizioni, gite scolastiche, centri estivi), ricreative, viaggi studio, come stabilite dal protocollo CNF al quale fanno integralmente richiamo per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto.
7 Nel caso di spese medico-sanitarie di carattere urgente non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Ciascuna spesa che dovrà essere quindi suddivisa tra i genitori al 50% dovrà essere fiscalmente documentata e le ricevute dovranno essere intestate, in difetto di diverso accordo tra i genitori, al figlio al quale si riferiscono, onde consentire a ciascun genitore la deduzione in sede fiscale nella stessa percentuale del 50%.
Quanto all'assegno unico per i figli, o in generale ad altre provvidenze, bonus o simili riconosciuti ai genitori per i figli, le parti concordano che tali importi potranno essere percepiti dal padre nella misura del 100%.
Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
9) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e di aver regolato già ogni altra questione di tipo economico tra gli stessi.
10) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto per i figli minori purché a soli fini di espatrio turistico.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott.ssa Costanza Comunale
8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9