TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1847/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Messina per mandato in atti attore
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_2
Cristina Sciuto per mandato in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 08 novembre 2023, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, in particolare la revoca dell'obbligo di versare a Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
, l'importo di euro 300 mensili, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre al rimborso Persona_1 del 50% delle spese straordinarie sostenute e documentate (il tutto come si ricava dalla lettura combinata del decreto n. 611/2020 del 3 agosto 2020 del Tribunale di Marsala, pronunciato in sede di modifica delle condizioni della separazione;
della sentenza n. 941/2012 del 18 giugno 2012 della Corte d'Appello di Palermo e della sentenza di separazione n. 606/2011 del 3 novembre 2011 del
Tribunale di Marsala), deducendo la sopravvenuta indipendenza economica della figlia.
Con comparsa di risposta depositata tempestivamente il 22 dicembre 2023 si è costituita la convenuta che ha contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
La causa, istruita mediante prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 2, c.p.c.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi (analoga clausola generale era prevista dall'abrogato art. 710 c.p.c.), le parti possono chiedere, in ogni tempo e con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei figli minori (e dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti) e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo rebus sic stantibus.
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio,
è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Analogo discorso vale rispetto alle ulteriori modifiche delle condizioni di divorzio poiché, anche in tal caso, la pronuncia è rivedibile e diviene definitiva solo rebus sic stantibus, stante la finalità tipica del giudizio di revisione che è proprio quella di incidere direttamente ed immediatamente sulle precedenti statuizioni inter partes di ordine economico e di determinarne la modifica, ove sussistano
“giustificati motivi” sopravvenuti.
Nel caso in esame, pertanto, la valutazione del Tribunale è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto alla precedente modifica delle condizioni della separazione.
3. Con riferimento al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1 va preliminarmente osservato che, anche in sede di giudizio di revisione, tale domanda richiede la prova del requisito della convivenza della figlia maggiorenne non autosufficiente con il genitore richiedente, poiché soltanto tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore gravato in via diretta dagli oneri di mantenimento.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costei si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze della figlia, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. civ., n. 29977/2020).
Nel caso in esame, non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione della madre alla domanda.
Ciò posto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (Cass. civ., n. 12952/2016.
Conforme Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ., n. 17183/2020 e Cass. civ., n. 27904/2021).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'autosufficienza economica è raggiunta in presenza di un impiego lavorativo tale da garantire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una appropriata collocazione nel contesto economico sociale adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni
(Cass. civ., n. 1773/2012).
Da un lato, il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica può essere escluso dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. civ., n. 40282/2021), dall'altro l'autosufficienza non deve necessariamente equivalere all'occupazione desiderata (Cass. civ., n. 26875/2023) e prescinde dalle condizioni economiche del genitore obbligato e dal tenore di vita della famiglia prima della crisi coniugale.
Rimane inoltre fermo che, una volta raggiunta una adeguata capacità di sostentamento, l'obbligo si estingue definitivamente, residuando eventualmente solo il generico obbligo agli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. (sul punto, Cass. civ., n. 26259/2005. Conforme Cass. civ., n. 6509/2017).
Quanto all'onere della prova, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che «In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici» (Cass. civ., n. 12121/2025. Conforme Cass. civ., n.
26875/2023).
Venendo al caso in esame, risulta che abbia svolto attività lavorativa a tempo determinato Per_1 quale “addetto/cameriera” presso MacDonald's di Castelvetrano da agosto 2024, part-time, con una retribuzione mensile di circa € 524 circa e precedentemente apprendistato presso la Tabaccheria
Pantaleo e poi, per pochi mesi, presso il supermercato Conad di Castelvetrano.
Se l'apprendistato non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica del figlio maggiorenne (Cass. civ., n. 407/2007), il contratto di lavoro a tempo determinato «può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione» (Cass. civ., n. 40282/2021).
Nel caso in esame, non può dirsi che abbia raggiunto l'indipendenza economica, né sotto il Per_1 profilo della durata del rapporto di lavoro (a tempo determinato) né sotto il profilo della retribuzione
(€ 524 mensili circa), ancorché la stessa abbia dimostrato un attivo impegno negli studi (è regolarmente iscritta al corso di laurea in Scienze Economiche presso l'Università degli Studi di
Palermo e ha sostenuto numerosi esami sostenuti con profitto) e nella ricerca di occupazione al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni e avendo dimostrato finora senso di responsabilità nel saper contemperare le aspirazioni in direzione di un determinato lavoro (più aderente agli studi) con il concreto lavoro che il mercato offre.
Tuttavia, la stessa ha allegato e provato un serio “ostacolo personale”, dovuto al prolungato mancato versamento del contributo per il suo mantenimento da parte del padre che, per tale ragione, ha maturato un debito di circa € 47.463,34 oltre spese (cfr. atto di precetto del 18 ottobre 2023) e di €
2.021,52, oltre spese (cfr. atto di precetto del 6 dicembre 2024).
Va tenuto anche conto della situazione reddituale (€ 800 mensili) dell'attore, della mancata produzione della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., che unitamente al versamento in sede esecutiva da parte di dell'importo di € 34.315 fanno presumere Parte_1 maggiori disponibilità di quelle allegate in giudizio.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene sussistenti i giustificati motivi per accogliere solo parzialmente la domanda di revoca, riducendo a € 150 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, l'obbligo a carico del padre di versare un contributo per il mantenimento della figlia Per_1 oltre il 50% delle spese concordate, documentate e sostenute in favore della figlia.
Considerato che la prova è emersa nel corso del giudizio, la riduzione dell'obbligo decorre dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese processuali devono essere compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per questi motivi
Il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda, a modifica delle precedenti condizioni di separazione fra le parti, così provvede: 1) Pone, a carico di , a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento della figlia , la somma di € 150 mensili, oltre rivalutazione annuale Persona_1
ISTAT, oltre il 50% delle spese concordate, documentate e sostenute in favore della figlia.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
22 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.