Ordinanza collegiale 8 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10458 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12756/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12756 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NA ER in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento adottato in data 10.04.2019 dal Ministero dell’Interno (nr. K10/-OMISSIS-); notificato in data 08.07.2019, con cui veniva rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91; nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del 5 settembre 2017, con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 11 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della stessa legge n. 91/1992.
II. - A fondamento del diniego, il Ministero dell’Interno ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, circostanza quest’ultima ritenuta ostativa alla concessione dello status civitatis .
III. - Il ricorrente insorge avverso il provvedimento di diniego con il presente gravame affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1. Falsa applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 sotto il profilo della carenza di motivazione;
2. Violazione degli artt. 6, comma I, lett. C, e 9, comma I, lett. F, L. 91/92, sotto il profilo dell’insufficiente motivazione;
3. Violazione dell’art. 6, comma i, lett. C, l. 91/92 sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
IV. - In ottemperanza agli incombenti istruttori, disposti con ordinanza presidenziale n. 332/2024, l’Amministrazione ha depositato gli atti relativi alle informative e ai documenti coperti da riservatezza, sottesi all’avversato diniego con cui è stato svelato che l’istante è noto quale consigliere di un centro culturale di un comune del Centro Italia.
V. - Con ordinanza collegiale n. 21711/2024 sono stati disposti nuovi incombenti istruttori, ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente chiarimenti in merito ai rilievi formulati da parte ricorrente con memoria in merito agli elementi informativi contenuti nella documentazione riservata depositata dalla p.a. A detto ordine istruttorio la p.a. non ha dato riscontro.
V. - All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso merita positivo apprezzamento.
II. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento, alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
Quindi, alla luce di quanto premesso, è facile arguire che la valutazione condotta dall’Amministrazione si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato ed in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo (v. CdS sez. III, 11/05/2016, n. 1874).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121, n. 5679, 6720 e 8039 del 2021; n. 5236, n. 7036 e n. 8133 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
III. – Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
IV. – Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione.
Come già detto, la domanda di cittadinanza è stata respinta in quanto, dalla attività informativa esperita, sono emersi a carico del ricorrente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
All’esito dell’istruttoria disposta da questo TAR l’amministrazione con l’informativa depositata in giudizio (e corredata dalle opportune modalità di riservatezza) ha reso noto che l’istante è risultato intestatario di un'utenza di telefonia mobile segnalata nella disponibilità soggetto coinvolto in un traffico di documenti falsi.
Con successiva ordinanza il Collegio ha ritenuto detta documentazione non sufficiente a consentire l’esercizio del vaglio giurisdizionale relativo alle censure dedotte dal ricorrente ed ha pertanto richiesto all’Amministrazione di acquisire una relazione di chiarimenti e di dettaglio sui suddetti elementi di controindicazione.
L’ordine istruttorio è rimasto privo di riscontro.
Orbene, deve essere precisato che, secondo l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761), il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti - essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 3886 e n. 3896 del 2021; n. 5326 e n. 8133 del 2020; n. 2102 del 2019) - e che quindi, nel diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica basato su atti con la classifica di riservatezza, il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione.
Deve altresì precisato tuttavia che, in sede processuale, a tutela dell’esercizio del diritto di difesa della parte e di un processo equo, su espressa disposizione dell’autorità giudicante, è necessario garantire l’ostensione, mediante acquisizione, della relazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato con l’adozione delle cautele necessarie, ossia con stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 5759/2023: “ L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale ” e ancora “ è quella giurisdizionale - nell’ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana - l’unica sede idonea all’esame degli atti riservati, in quanto preposta dalla legge a garantire il corretto equilibrio tra i contrapposti interessi difensivi, nell’ambito del suo potere di ponderazione e prescrizione delle modalità per garantire l’accesso nel rispetto dei vincoli di legge ”; Tar Lazio, sez. V bis, n. 7829/2023: “ Come costantemente affermato dalla Sezione, del resto, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego deve considerarsi sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di far comprendere l’ iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr. TAR Lazio, Roma, questa Sez. V-bis, n. 17081 del 2022, n. 16084 del 2022, n. 15986 del 2022, n. 15985 del 2022, n. 15944 del 2022, n. 13911 del 2022, n. 11806 del 2022 e n. 1193 e n. 4257 del 2023; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, sentenza n. 2453 del 2014; nonché Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6704 del 2018, n. 8133 del 2020, n. 3886, n. 3896, n. 5679 e n. 6720 del 2021, n. 8084 e n. 11538 del 2022) ”).
Nondimeno, una volta esaminato il contenuto degli atti riservati, sottesi alla decisione denegativa del rilascio dello status , è possibile che emergano ulteriori esigenze istruttorie tali da richiedere l’acquisizione di ulteriori elementi informativi, anche solo a tutela del diritto di difesa, impregiudicato l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere attività di "intelligence" in corso e di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018) e incontestata l’attendibilità delle notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 13413/2023: “ non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità delle notizie pervenute da questi, trattandosi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: il rifiuto della naturalizzazione risulta perciò sostanzialmente “giustificato” dalle risultanze delle indagini condotte dai predetti organismi e dal giudizio prognostico negativo formulato in base alla considerazione delle possibili conseguenze connesse alla concessione della cittadinanza alla richiedente ”).
Detto altrimenti, non solo l’amministrazione non può negare l’ostensione del contenuto della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali in una misura tale da consentire di intravedere elementi di concretezza in relazione all’addossato pericolo di sicurezza della Repubblica, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo (Tar Lazio, sez. V bis, 20/2024), ma non può nemmeno, anche alla luce del disposto di cui all’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., negare sic et simpliciter la produzione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio, ordinariamente acquisita al fascicolo del procedimento concessorio da parte della stessa autorità procedente (quali il certificato giudiziale e il certificato dei carichi pendenti), né omettere supplementi istruttori ritenuti necessari dall’autorità giudiziaria. Essa invero è tenuta ad un obbligo di collaborazione con il giudice, che nel caso del processo amministrativo è rafforzato dal fatto che la p.a., oltre ad essere parte del procedimento, è essa stessa detentrice di elementi di prova che si trovano nella sua disponibilità e che pertanto deve porre a disposizione del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1882 del 13 gennaio 2016; in termini Tar Lazio, sez. II quater, n. 154/2016; n. 1823/2016; n. 6321/2016; n. 4111/2017; n. 07671/2017; sez. I ter, n. 16447/2023).
Peraltro, nel solco dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, bisogna ritenere che anche i valori espressi dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, oltre che la previsione di cui all’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., impongono di censurare il contegno della p.a., che non ha eseguito l’ordine del giudice. Invero detto contegno “ contrasta, a ben vedere, anche con l’art. 113 della Costituzione. E difatti se fosse consentito all’amministrazione addebitare a taluno una data condotta (pur contrastante con i valori repubblicani) senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile (o, il che è lo stesso, nei cui confronti sarebbe inutile gravarsi); e tanto con chiara violazione della norma costituzionale sopra richiamata e con la giurisprudenza del Giudice delle Leggi che da tempo ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato “ tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio ” (così, Corte costituzionale n. 18/1982), ulteriormente escludendo che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall’ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961) ” (Tar Lazio, sez. II quater, n. 154/2016 citata)
V. – Il ricorso, pertanto, è da accogliere in quanto risulta fondato sotto gli assorbenti profili sopraindicati, e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento di diniego impugnato, salvo le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno.
VI. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione; e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione il provvedimento impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.