Articolo 49 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 marzo 1968
Art. 49.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1968, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968