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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2984
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 30/01/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 10:48 compaiono:
Per , e l'avv. LUISO FRANCESCO Parte_1 Parte_2
PAOLO , oggi sostituito dall'avv. Di Dio, il quale fa presente che la notifica ex art. 143 c.p.c. è stata depositata in pct.
Per , nessuno. Controparte_1
Il G.I. invita il difensore a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Di Dio conclude come da ricorso, precisando che la morosità ad oggi ammonta ad €
19.200,00 complessivi, di cui parte spese condominiali identificate all'art. 13 del contratto di locazione.
Ai fini della discussione si riporta al ricorso.
Il procuratore a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 2984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2984/2024 avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo”
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annapaola Natalizi e Francesco C.F._2
Paolo Luiso, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Pisa, Via Francesco
Flamini, n. 21 A, giusto mandato in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
RICORRENTI
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 24.10.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare risolto
[...] Controparte_1 il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 19.01.2013 e registrato il 21.01.2013, avente ad oggetto l'immobile sito in Pisa, Via Taddei, n. 1, identificati al del Comune CP_2 di Pisa nel foglio di mappa 34, particella 133 sub 136, cat. A/3.
Ha allegato che l'immobile è stato concesso in locazione a partire dal 01.02.2013 per la durata di quattro anni, rinnovabili, e che il conduttore ha omesso di corrispondere il canone locatizio, pari
€ 6.120,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 510,00, oltre agli oneri condominiali nella misura di € 90,00 mensili, maturando una morosità di € 17.400,00 a partire dal mese di giugno 2022.
All'udienza del 30.01.2025, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nelle domande come da suesteso verbale.
*****
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento merita l'accoglimento.
Provato il titolo a fondamento della richiesta – contratto di locazione ad uso abitativo del
19.01.2013 e registrato il 21.01.2013 – e allegato l'inadempimento del conduttore, qualificato a mente dell'art. 5 L. 392/1978, parte ricorrente soddisfa l'onere della prova su di essa gravante.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte del conduttore, del quale deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Spetta la consequenziale condanna al rilascio dell'immobile e, in considerazione del tempo decorso dall'introduzione del giudizio, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione del rilascio al 28.2.2025
Merita altresì l'accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti.
In ragione delle dichiarazioni attoree all'odierna udienza, l'ammontare complessivo della morosità è ad oggi pari ad € 19.200,00 per canoni e oneri condominiali forfettariamente previsti in contratto (cfr. art. 13).
è dunque condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1 della complessiva somma di € 19.200,00 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 19.01.2013 e registrato il 21.01.2013 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pisa, Via Taddei, n. 1, per l'inadempimento di non scarsa importanza di parte conduttrice;
- condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da cose e Controparte_1 persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 28.2.2025; condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido, di complessivi € 19.200,00 oltre interessi legali dalla scadenza delle
[...] singole componenti del credito al saldo;
condanna al rimborso in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido, delle spese di lite, liquidate in € 2.600,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 30/01/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 10:48 compaiono:
Per , e l'avv. LUISO FRANCESCO Parte_1 Parte_2
PAOLO , oggi sostituito dall'avv. Di Dio, il quale fa presente che la notifica ex art. 143 c.p.c. è stata depositata in pct.
Per , nessuno. Controparte_1
Il G.I. invita il difensore a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Di Dio conclude come da ricorso, precisando che la morosità ad oggi ammonta ad €
19.200,00 complessivi, di cui parte spese condominiali identificate all'art. 13 del contratto di locazione.
Ai fini della discussione si riporta al ricorso.
Il procuratore a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 2984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2984/2024 avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo”
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annapaola Natalizi e Francesco C.F._2
Paolo Luiso, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Pisa, Via Francesco
Flamini, n. 21 A, giusto mandato in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
RICORRENTI
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 24.10.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare risolto
[...] Controparte_1 il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 19.01.2013 e registrato il 21.01.2013, avente ad oggetto l'immobile sito in Pisa, Via Taddei, n. 1, identificati al del Comune CP_2 di Pisa nel foglio di mappa 34, particella 133 sub 136, cat. A/3.
Ha allegato che l'immobile è stato concesso in locazione a partire dal 01.02.2013 per la durata di quattro anni, rinnovabili, e che il conduttore ha omesso di corrispondere il canone locatizio, pari
€ 6.120,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 510,00, oltre agli oneri condominiali nella misura di € 90,00 mensili, maturando una morosità di € 17.400,00 a partire dal mese di giugno 2022.
All'udienza del 30.01.2025, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nelle domande come da suesteso verbale.
*****
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento merita l'accoglimento.
Provato il titolo a fondamento della richiesta – contratto di locazione ad uso abitativo del
19.01.2013 e registrato il 21.01.2013 – e allegato l'inadempimento del conduttore, qualificato a mente dell'art. 5 L. 392/1978, parte ricorrente soddisfa l'onere della prova su di essa gravante.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte del conduttore, del quale deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Spetta la consequenziale condanna al rilascio dell'immobile e, in considerazione del tempo decorso dall'introduzione del giudizio, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione del rilascio al 28.2.2025
Merita altresì l'accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti.
In ragione delle dichiarazioni attoree all'odierna udienza, l'ammontare complessivo della morosità è ad oggi pari ad € 19.200,00 per canoni e oneri condominiali forfettariamente previsti in contratto (cfr. art. 13).
è dunque condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1 della complessiva somma di € 19.200,00 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 19.01.2013 e registrato il 21.01.2013 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pisa, Via Taddei, n. 1, per l'inadempimento di non scarsa importanza di parte conduttrice;
- condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da cose e Controparte_1 persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 28.2.2025; condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido, di complessivi € 19.200,00 oltre interessi legali dalla scadenza delle
[...] singole componenti del credito al saldo;
condanna al rimborso in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido, delle spese di lite, liquidate in € 2.600,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.