Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 322/2025 promosso da: nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FREZZOTTI MICHELE;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CARELLA Controparte_1
VINCENZO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà per ognuno di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno, dandone all'altro comunicazione immediata.
Essi si obbligano, inoltre, a prestare reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto e/o carta di identità e di quelli del figlio minore.
2) La casa coniugale sita i Rosora, Via XX Settembre n 37 di proprietà della sig.ra con i CP_1
suoi arredi, esclusi gli effetti personali del sig. viene assegnata alla sig.ra stessa, Parte_2 CP_1
Per_ che continuerà ad abitarvi insieme al figlio . Il sig. si impegna a lasciare la casa Parte_1
coniugale ed a cambiare formalmente la residenza presso altra abitazione immediatamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La Sig.ra si CP_1
- 1 -
presente ricorso;
in ogni caso, i costi delle utenze non saranno più a carico del Sig. dal Parte_1
momento in cui lascerà l'abitazione coniugale.
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso ai sensi degli artt. 155 e 337 ter c.c. e manterrà la residenza con la madre, presso l'abitazione coniugale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, mentre, per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente, assumendo autonomamente le relative decisioni, per il tempo in cui il figlio starà presso il medesimo genitore.
4) I tempi e le modalità di permanenza del minore con i genitori vengono ordinariamente stabiliti come segue. Il minore trascorrerà un fine settimana con la madre ed uno con il padre, dalle ore 8:00 del sabato, sino alle ore 22:00 della domenica, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione dell'altro coniuge. Nella settimana in cui il sabato e la domenica starà con il padre il figlio trascorrerà con lo stesso anche i pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21,45. Nella settimana in cui il sabato e la domenica starà con la madre, il figlio trascorrerà con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 19.00 alle 21.45. Durante il periodo natalizio e quello pasquale, il minore passerà con ciascun genitore la metà delle festività concesse dagli istituti scolastici, con tempi da definirsi di comune accordo. In mancanza di accordo il minore trascorrerà una settimana (dal
24/12 al 30/12) con un genitore e una con l'altro (dal 31/12 al 06.01) ad anni alterni. In ogni caso il minore passerà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e l'ultimo dell'anno con l'uno ed il capodanno con l'altro. Nel periodo pasquale, alternativamente, di anno in anno, i primi tre giorni di festività concesse dagli istituti scolastici con un genitore e gli altri tre giorni con l'altro, in modo tale che ad anni alterni il minore trascorra la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro. Durante le vacanze estive (dal mese di giugno al mese di agosto) il minore potrà trascorrere, con ciascun genitore, due periodi da 15 gg consecutivi, ciascuno con tempi da definirsi di comune accordo fra i coniugi, a seconda delle disponibilità feriali degli stessi. Tutte le sopraindicate modalità di permanenza presso ciascun genitore potranno essere in concreto diversamente regolamentate e, conseguentemente, derogate di comune accordo fra i genitori, in base alle necessità lavorative di ciascuno di essi ed alle esigenze ricreative, scolastiche e di salute del figlio. Così come nei giorni di permanenza del bambino con un genitore, qualora lo stesso sia
- 2 - impegnato al lavoro e l'altro sia libero, gli stessi potranno accordarsi di volta in volta affinché il minore possa restare con il genitore libero.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la complessiva somma mensile di euro 400,00= (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
6) I coniugi si impegnano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano, altresì, di essere titolari di autonomi conti correnti, oltre a quello cointestato che gli stessi provvederanno a chiudere al momento della sottoscrizione del presente atto e, comunque, non oltre i successivi 30 giorni.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver consensualmente regolato ogni residuo rapporto economico e patrimoniale tra loro, con la reciproca attribuzione degli effetti personali e con la definitiva rinuncia a qualsivoglia rapporto di dare e avere nei rispettivi confronti, dichiarando quindi essi di nulla più avere a pretendere gli uni dagli altri per i titoli di cui al presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 30.01.2025, e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Rosora (AN) il 15.08.2020, hanno chiesto la separazione consensuale. CP_1
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Rosora (AN) il 15/08/2020, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Rosora (AN) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2020 Ufficio 1; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosora (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 4 -