Art. 2.
Per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 lo stanziamento di lire 5.145.726.000.
Al relativo onere si provvede quanto a lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con riduzione di pari importo del fondo speciale destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966; e quanto a lire 4.445.726.000 con riduzione di pari importo dello stesso fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 lo stanziamento di lire 5.145.726.000.
Al relativo onere si provvede quanto a lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con riduzione di pari importo del fondo speciale destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966; e quanto a lire 4.445.726.000 con riduzione di pari importo dello stesso fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.