Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/07/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Processo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota a firma del Responsabile del 2^ Servizio - 4^ settore del Comune di Lipari prot. n. 47198 del 17.12.2024, notificata a mezzo posta il 24.12.2024, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di permesso di costruire prot. n. 5411 del 14.04.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti rappresentano di essere comproprietari indivisi, per averlo acquistato nel 2019, di un immobile sito nell’isola di Filicudi, censito al foglio 16, particelle -OMISSIS- del catasto del Comune di Lipari, comprendente una costruzione al tempo dell’acquisto in stato collabente, e di aver presentato presso l’Ente locale, unitamente a tutti i pareri previsti, una istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un progetto di risanamento dell’immobile, acquisita al prot. n. 5411 del 14.4.2021.
2. Non avendo ricevuto alcun riscontro in un termine ragionevole, e ritenuti ricorrenti i presupposti di legge, hanno inoltrato in data 21.12.2023, per la realizzazione del medesimo progetto, SCIA alternativa al permesso di costruire, acquisita al prot. n. 47684 dell’Ente. Quindi, in assenza di provvedimenti inibitori nel termine di legge, hanno dato corso e completato i relativi lavori.
3. Senonché, in data 24.12.2024, hanno ricevuto la notifica della nota impugnata, prot. n. 47198 del 17.12.2024, con cui gli è stato comunicato il rigetto dell’istanza di costruire a suo tempo presentata, motivato sulla base della mancata prova della preesistenza del fabbricato oggetto dell’intervento.
4. Con nota del 4.2.2025, i ricorrenti hanno trasmesso formale richiesta di rettifica e annullamento del predetto provvedimento di rigetto, evidenziando come la pratica di permesso di costruire andasse archiviata, avendovi essi perso interesse alla luce della successiva SCIA.
5. In assenza di riscontro, hanno proposto il presente ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui hanno rilevato il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di adeguata istruttoria.
5.1. In particolare, i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Comune non aveva il potere di provvedere sull’istanza di permesso di costruire del 2021, in quanto questa doveva essere considerata superata dalla successiva presentazione della SCIA alternativa nel 2023, ormai (a loro dire) consolidatasi in assenza dell’adozione di provvedimenti inibitori nei termini di legge.
5.2. Ne conseguirebbe che, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’istanza di permesso di costruire, quest’ultima avrebbe dovuto essere archiviata.
5.3. In ogni caso, aggiungono i ricorrenti, le ragioni sottese all’impugnato rigetto sarebbero fondate su presupposti errati, stante che non potrebbe sussistere alcun dubbio sulla preesistenza dell’immobile, in quanto di esso si riferirebbe sia nell’atto di acquisto che nelle mappe di impianto risalenti al 1939, oltre ad averne memoria tutti i confinanti, essendone irrilevante l’accatastamento nel 2018, quale nuovo fabbricato.
6. Per tali ragioni, i ricorrenti chiedono che il provvedimento impugnato venga annullato
7. Il Comune resistente, seppure ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
8. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2025 il giudizio è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La questione nodale della fattispecie in esame riguarda la mancanza di prova della effettiva “preesistenza”, dell’immobile, circostanza che è stata posta a fondamento del provvedimento di rigetto impugnato e dalla cui fondatezza dipende anche la validità e il consolidamento della SCIA alternativa, invocata dai ricorrenti quale titolo edilizio a sostegno dell’intervento effettuato, da cui deriverebbe, altresì, la perenzione, per difetto di interesse, dell’istanza di permesso di costruire originariamente presentata.
2.1. Dal contenuto del provvedimento impugnato è dato evincere (al di là di alcune imperfezioni sintattiche icto oculi riconducibili a meri errori di battitura) che, anche all’esito dell’instaurato contraddittorio procedimentale, non è stata dimostrata la regolarità urbanistica del fabbricato preesistente, ragione per la quale la pratica edilizia è stata rigettata.
Va dunque preliminarmente chiarito come il fatto in contestazione sia lo stato legittimo della costruzione preesistente all’intervento.
2.2. Sul punto, i ricorrenti rappresentano che alcun dubbio potrebbe sussistere sulla preesistenza ( rectius regolarità urbanistica) dell’immobile, stante che di esso ne avrebbero memoria tutti i confinanti e ne risulterebbe traccia, oltre che nell’atto con cui i ricorrenti ne hanno acquistato la proprietà, anche dalle mappe di impianto risalenti al 1939.
Le difese sono rimaste tuttavia sfornite di prova.
2.3. Deve a tal riguardo rilevarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 1-bis, primo capoverso, del D.P.R. 380 del 2001, “ Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. ”.
Il terzo periodo del medesimo comma afferma che “ Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi ”.
2.4. Dal ricorso in esame si desume che, nella tesi dei ricorrenti, la regolarità urbanistica dell’unità immobiliare su cui hanno eseguito gli interventi deriverebbe dalla “preesistenza” della stessa rispetto alle norme che hanno introdotto l’obbligatorietà del titolo abilitativo. Tale circostanza, tuttavia, andava da essi rigorosamente provata nei sensi e nei termini di cui alle disposizioni normative sopra riportate.
La giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che “ è a carico esclusivamente del privato l'onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell'opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio. Tale onere discende attualmente dagli articoli 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità. Detto onere, prima ancora che di carattere processuale, vale nei rapporti tra l'interessato e l'Amministrazione, la quale in termini generali, in presenza di un manufatto non assistito da un titolo abilitativo che lo legittimi, ha solo il potere dovere di sanzionarlo ai sensi di legge ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1/02/2024, n. 1016; Cons. Stato, sez. VI, sentenze 2/07/2020, n. 4267, 7/01/2020, n. 106, 18/10/2019, n. 7072, e 6/02/2019, n. 903).
Tale criterio di riparto deriva “ dall'applicazione alla specifica materia del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio ” (Consiglio di Stato, sez. II, 26/01/2024, n. 858).
Secondo il Giudice siciliano di appello, peraltro, il predetto onere probatorio non può essere assolto mediante l’allegazione di un semplice principio di prova, ma, al contrario, si configura come un onere probatorio pieno (cfr. C.G.A.R.S., 27/02/2017 n. 65, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. IV, 29/05/2014, n. 2782; 27/12/2011, n. 752; T.A.R Sicilia, Palermo, sez. II, 07/01/2021, n. 87).
2.5. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova rigorosa.
2.5.1. Non sono state prodotte in giudizio, infatti, le mappe di impianto risalenti al 1939 citate in ricorso, di cui, peraltro, non vi è alcuna menzione nel provvedimento impugnato - che pure dà atto della trasmissione e della conseguente valutazione, a seguito dell’avvio del procedimento, di alcuni atti riguardanti meri aspetti amministrativi e della produzione di visure da cui si evincerebbe l’inserimento dell’immobile in mappa nel 2018 quale nuova costruzione.
Non vi è alcuna prova, dunque, della esistenza di tali mappe, nonché della produzione delle stesse in sede procedimentale.
2.5.2. Quanto all’atto di acquisto della proprietà da parte dei ricorrenti, il Collegio rileva come lo stesso si limiti a dare atto della dichiarazione della parte venditrice circa la risalenza dell’immobile ad epoca anteriore al 1967, e, pertanto, non costituisca idoneo indizio di prova, stante che, per orientamento giurisprudenziale consolidato “ non può attribuirsi valore probatorio alla dichiarazione resa dal dante causa in seno all’atto pubblico in ordine alla regolarità del fabbricato giacché la valenza fidefaciente ex art. 2700 c.c. non si estende al contenuto intrinseco di tale affermazione, la quale può essere anche non veritiera ” (Cass. Civ., n. 20214/2019; T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 15/04/2024, n.1411 T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17/06/2021, n. 1971).
2.5.3. Altrettanto prive di rilievo sarebbero state le dichiarazioni dei soggetti confinanti (di cui parte ricorrente si è limitata a fare riserva di produzione) in quanto, in mancanza del titolo edilizio, la prova dell’anteriorità della costruzione rispetto all’entrata in vigore della L. 6 agosto 1967, n. 765 a carico del soggetto che intende conservarla “ deve fondarsi su documentazione certa e univoca, non potendosi considerare tale le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o le semplici dichiarazioni rese da terzi ”(cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sentenze 03/02/2025, n. 834, 26/01/2024, n. 858 e 19/11/2020, n. 7198; sez. VI, sentenze 12/04/2023, n. 3676, 3/01/2022 n. 4, 18/05/2021, n. 3853 e 2/01/2020, n. 12; sez. VII, sentenze 18/04/2023 n. 3900 e 30/03/2023 n. 3304; T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 25/01/2018, n. 204; Consiglio di Stato, sez. V, 20/08/2013, n. 4182; sez. VI, 5/08/2013, n. 4075; sez. IV, 23/01/2013, n. 414; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3/08/2012, n. 1761; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 8/09/2021, n. 25125).
2.6. Per converso, invece, il provvedimento impugnato dà atto del fatto che l’immobile oggetto di ristrutturazione non risulta rappresentato nella documentazione agli atti del Comune successiva al 1967 (aerofotogrammetrie anni 1973,1974, 1983, e 1994-1995).
Tale ultimo rilievo, che pure riveste carattere decisivo, è rimasto del tutto incontestato da parte dei ricorrenti, i quali, pertanto, non hanno minimamente assolto al proprio onere probatorio, né in senso positivo, dando prova dei fatti costitutivi a fondamento della propria tesi difensiva, né in senso negativo, smentendo i fatti impeditivi al rilascio del chiesto titolo edilizio opposti dal Comune.
2.7. È corretta, pertanto, la deduzione dell’Ente inerente la mancata prova della regolarità urbanistica dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.
3. Da quanto sopra deriva che, in assenza della prova dello stato legittimo, la SCIA alternativa non poteva consolidarsi, essendo ab initio monca di un elemento essenziale a predicarne la completezza.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, la rappresentazione fuorviante dell'intervento progettato (tra cui rientra la mancata o fuorviante rappresentazione della regolarità urbanistica dell’immobile preesistente su cui si intende intervenire in ristrutturazione), rende la SCIA inidonea già "a monte" a legittimare l'esecuzione dei lavori edilizi in concreto effettuati, con la totale e radicale carenza dei presupposti per la realizzazione degli stessi (cfr., T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 14/04/2023, n. 848, T.A.R. Genova, sez. II, 2/11/2023, n. 887/2023, T.A.R. Milano, sez. II, 24/11/2021, n.2603 e giurisprudenza ivi citata; da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 8/05/2025, n. 3925: “ la SCIA edilizia produce effetti solo se è completa di una documentazione progettuale che consenta un'immediata comprensione dell'intervento da parte dell'amministrazione. In assenza di elaborati grafici completi e coerenti con la normativa regionale e nazionale, l'atto non è idoneo a produrre alcun effetto abilitante e il termine per il silenzio assenso non inizia neppure a decorrere ”.).
Correttamente, pertanto, l’Ente ha rigettato l’istanza di permesso a suo tempo presentata dai ricorrenti, mai rinunciata e men che meno superata dalla segnalazione successivamente inviata, priva dei requisiti minimi di perfezionamento.
4. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
5. Nulla deve disporsi in merito alle spese, stante che il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.