Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un ente privato - il quale abbia erogato prestazioni a favore di due minori, collocati presso lo stesso in seguito al provvedimento del tribunale dei minorenni di allontanamento dalla famiglia e di affidamento alla pubblica amministrazione - chieda al Comune di residenza dei genitori degli stessi il pagamento del corrispettivo di tali prestazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - MO ES F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - ES di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere
Dott. Mario OSrio VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere
Dott. Michele VARRONE - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALLEGHE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO DI MAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO CASA NOSTRA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato SILVANO MIARIOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO POLLIMA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1438/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Com.GH
Con citazione del 17 novembre 1987 l'istituto "Casa Nostra", con sede in Dolo, in persona del legate rappresentante, dichiarò che:
Con provvedimento in data 19 agosto 1983 il tribunale per i minorenni di Venezia aveva disposto l'affidamento alla pubblica amministrazione dei minori NG e MA OS Delle Vedove, per il loro collocamento in idoneo istituto da non rendere noto ai genitori;
I due minori erano stati ospiti del detto istituto, il primo fino al 18 giugno 1985 e l'altra fino al 15 dicembre 1984;
Ciò era stato reso noto al comune di GH (dove risiedevano i genitori dei minori), e a tale ente territoriale era stato più volte richiesto, ma inutilmente, il pagamento della complessiva somma di lire 28.370.000, sulla base delle rette giornaliere fissate nel corso di quel ricoveri.
Su queste premesse l'istituto "Casa Nostra" convenne in giudizio il comune di GH davanti al tribunale di Venezia, chiedendo che fosse condannato al pagamento della menzionata somma, con i relativi interessi e la rivalutazione, nonché al pagamento delle spese giudiziali.
Il comune di GH negò la propria legittimazione passiva ed ogni obbligo di pagamento per la causale esposta dall'attore, rilevando che esso non aveva neppur precisato la causa petendi;
che non poteva vantare alcun titolo normativo o contrattuale;
che non poteva addossare al convenuto quell'onere economico, scaturente da provvedimento giurisdizionale mai formalmente reso noto, ne' legittimo, e riguardante due minori i cui genitori erano "non impossidenti" Chiese perciò il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza depositata il 9 ottobre 1990 il tribunale di Venezia accertò che, in base alla normativa vigente, spettava al comune di GH il mantenimento dei due minori presso l'istituto "Casa Nostra" e, pertanto, lo condannò a pagare le rette richieste. Su gravame del Comune la corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1438 depositata il 23 ottobre 1996, confermò la pronunzia impugnata e condannò l'appellante a pagare all'istituto "Casa Nostra" gli ulteriori interessi del 6% ex art. 1224 c.c., fino alla data della sentenza medesima, nonché le spese giudiziali del grado, considerando:
Che la statuizione dei primi giudici era esaurientemente motivata e il comune di GH non aveva addotto alcun nuovo argomento a sostegno della propria tesi, onde era sufficiente ribadire alcune precisazioni;
Che l'art. 25 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, la cui legittimità costituzionale era stata confermata dalla Corte delle leggi con sentenza n. 287 del 1987, stabiliva che tutte le funzioni amministrative relative al l'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, dell a Costituzione";
Che fra tali funzioni al punto c) dell'art. 23 erano indicati gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
Che l'appellante, sul presupposto che il suddetto art. 118 della Costituzione consentisse di attribuire ai comuni tali funzioni soltanto se "di interesse esclusivamente locale", adombrava l'incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 25 cit., ma l'assunto era stato respinto dalla Corte costituzionale e, comunque, non poteva essere sostenuto nel caso in esame, perché il mantenimento di due minori allontanati dalla famiglia per disposizione del tribunale per i minorenni rivestiva interesse esclusivamente nell'ambito del loro comune di residenza, non potendo certo definirsi problema che investisse tutta la regione;
Che, quindi, competente a provvedere al mantenimento dei due minori presso l'istituto "Casa Nostra" era il comune di GH, il quale, come risultava in causa, era stato informato, se non subito, comunque a tempo debito della sistemazione dei minori suddetti;
Che, secondo l'appellante, la competenza al mantenimento spettava alla U.L.S.S. n. 2, ma neppure tale tesi appariva sostenibile, in quanto non risultava che i due minori fossero handicappati e bisognosi di interventi medico-sanitari;
Che, sempre ad avviso dell'appellante, pur volendo ammettere la sua competenza, gli interventi assistenziali sarebbero stati giustificati soltanto in caso d'indigenza del beneficiario, mentre non era stato provato in causa che la famiglia dei minori fosse priva dei necessari mezzi economici;
Che tuttavia, nel caso in esame, si trattava del mantenimento di due minori nullatenentì ed affidati alla P.A., e che l'eventuale possibilità di recupero delle somme erogate nel confronti dei genitori dei minori medesimi non riguardava questo giudizio;
Che, infine, non poteva essere accolta la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata nel confronti dell'istituto "Casa Nostra", perché questo aveva realmente fornito la prestazione del mantenimento dei minori e perciò aveva tutte le ragioni di chiederne il pagamento.
Contro la suddetta sentenza il comune di GH, in persona del sindaco p.t., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.
L'istituto "Casa Nostra" resiste con controricorso ed a sua volta ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il ricorso, assegnato alle sezioni unite civili di questa Corte, è stato chiamato all'udienza pubblica dell'11 febbraio 1999 per la decisione della sola questione di giurisdizione a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.c. Motivi della decisione
Con il terzo motivo del ricorso (tale nell'ordine numerico, ma da esaminare con priorità nell'ordine logico) il comune di GH denunzia violazione dell'art. 37 c.p.c. e deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Sostiene che, se l'istituto "Casa Nostra" non ha esperito nel confronti di esso Comune ne' l'azione contrattuale ne' quella aquiliana, e se la condanna al pagamento delle rette è stata fondata su una particolare lettura dell'art. 25 DPR n. 616 del 1977, essa sarebbe frutto non già dell'applicazione del diritto civile, bensì del diritto pubblico. In tal guisa, peraltro, si uscirebbe dall'ambito della giurisdizione del giudice ordinario. La condanna del comune di GH, infatti, finirebbe per tradursi in una statuizione dell'A.G.O. in materia di competenze amministrative tra i vari apparati della pubblica amministrazione, ma, ricostruito in questi termini il quadro motivazionale del giudice d'appello, ne deriverebbe chiaro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il quale non potrebbe statuire in materia di ripartizione delle competenze amministrative previste dal diritto pubblico. L'argomento sarebbe stato ampiamente sviluppato nella comparsa conclusionale, ma la motivazione della sentenza impugnata non mostrerebbe di tenerne alcun conto, non prendendo alcuna posizione al riguardo.
Il motivo non è fondato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui il tribunale prima, e la corte d'appello poi, si sarebbero eretti ad organi regolatori di competenze amministrative, determinando anzi modalità e contenuto della prestazione pubblicistica erogabile, non può infatti essere condivisa.
Nel caso di specie un soggetto - che ha erogato prestazioni a favore di due minori, collocati in istituto per disposizione del tribunale per i minorenni- chiede il pagamento del corrispettivo di tali prestazioni.
La situazione azionata, dunque, trova la sua ragione giuridica in un diritto di credito ed ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo delle prestazioni effettuate. Che poi il credito vantato trovi la sua fonte in un'obbligazione ex lege oppure in un titolo diverso, è questione che non concerne la giurisdizione bensì il merito. Come al merito appartiene l'identificazione del soggetto passivo di tale obbligazione. Non si tratta perciò di statuire in ordine alla titolarità delle competenze amministrative della P.A., bensì di accertare il soggetto obbligato a pagare il suddetto corrispettivo, nel quadro di un intervento eseguito in base ad un provvedimento giurisdizionale, dal quale scaturisce per chi ha posto in essere la prestazione una posizione di vantaggio che (salva la verifica giudiziale circa i suoi presupposti e i suoi contenuti) ha comunque la consistenza e gli univoci caratteri di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.
In altre parole la controversia in questione vede, da un lato, un soggetto (l'istituto "Casa Nostra") che, in forza di un provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle proprie competenze, ha ospitato i due minori per un certo periodo di tempo e chiede il relativo pagamento;
dall'altro lato, un ente pubblico territoriale (il comune di GH), che nega di essere il soggetto obbligato ad eseguirlo. Non viene quindi in rilievo ne' una posizione di supremazia dell'ente pubblico, a fronte della quale non possa configurarsi una situazione di diritto soggettivo di chi vanta il credito, ne' una controversia tra enti pubblici (dal momento che in causa è soltanto il citato Comune). Bisogna accertare la sussistenza del credito, il quantum di esso e il soggetto debitore, e tutto ciò n'entra nella competenza giurisdizionale del giudice dei diritti, cioè del giudice ordinario. In questo quadro non rileva che il provvedimento del tribunale per i minorenni sia stato notificato al P.M., ai genitori dei minori, ai carabinieri di Caprile, alla ULSS n. 2, all'assistenza sociale e non al comune di GH, che non sarebbe stato coinvolto nella decisione giurisdizionale di sottrarre i minori Delle Vedove al loro genitori per ricoverarli nell'istituto resistente (pag. 2 della memoria). Il Comune non poteva essere coinvolto nella decisione giurisdizionale, perché questa era demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente, mentre le suddette notifiche con tutta evidenza attengono alla fase dell'esecuzione del provvedimento ma non incidono in alcun modo sulla consistenza della situazione giuridica azionata per il pagamento della retta.
Non è esatto, poi, che il giudice ordinario non potrebbe procedere ad accertare quale sia il soggetto (pubblico) tenuto al pagamento delle rette. Premesso che anche una norma di diritto pubblico ben può riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo, si deve ribadire che nella specie non si tratta d'interferire tra le diverse competenze amministrative bensì di accertare, nel quadro della normativa vigente, l'obbligato al pagamento rispetto alla pretesa creditoria azionata dall'attuale resistente. Alla stregua delle esposte considerazioni il terzo motivo del ricorso deve essere respinto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti devono essere trasmessi al signor MO ES per l'assegnazione della causa ad una sezione semplice, che pronunzierà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, a sezioni unite, rigetta il terzo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e dispone la trasmissione degli atti al signor MO ES per l'assegnazione della causa ad una sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 11 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999