Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1956, n. 116
Versione
7 aprile 1956
Art. 1. Articolo unico.

La nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale 6 conferita in seguito a concorso per titoli e per esame.
Al concorso predetto possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il trentottesimo anno di eta' e siano in possesso dei diplomi di composizione o di strumentazione per banda rilasciati da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato.
Si prescinde dal limite massimo di eta' nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.
I programmi e le modalita' delle prove di esame ed i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti sono stabiliti con decreto dei Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Entrata in vigore il 7 aprile 1956