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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 711 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari nella
Via Cugia n. 1 presso lo studio dell'avv. Massimo Fenza, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.1.2023 prot. n. 4592/2023;
ricorrente
contro
, nato a [...] in data [...], C:F: , residente in CP_1 C.F._2
Decimoputzu (SU) nella via Degli Artigiani, n.5 elettivamente domiciliato in Selargius (SU), nella via Quintino Sella n.7/b, presso lo studio dell'avv. Terenzio Schirru, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari adito: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nata a Parte_1
Decimoputzu, il 30.07.1968, (C.F. ) e , nato a [...], il C.F._1 CP_1
29.04.1969, (C.F. ), matrimonio trascritto nel Registro di Stato Civile del C.F._2
Comune di Cagliari dell'anno 1994 al n. 501, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle relative annotazioni;
- dato atto che il figlio maggiorenne vive con Per_1
la madre, assegnare l' intera abitazione coniugale alla signora , abitazione di proprietà Pt_1
esclusiva della signora , casa sita in Decimoputzu nella Via degli Artigiani n. 1 e distinta in Pt_1
catasto al Foglio 25, particella 2994;
- disporre a carico del signor il versamento in favore della sig.ra della somma di CP_1 Pt_1
euro 200,00 mensili o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo contributivo per il mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente ma non ancora autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat ed oltre il pagamento del
50% delle spese straordinarie;
- disporre che il figlio , stante l'età, possa frequentare il padre liberamente e secondo Persona_2
le esigenze di studio, lavorative e sociali di entrambi;
- con vittoria di spese e compensi professionali.” Nell'interesse di parte resistente: “il Giudice In via principale rimettere in termini il resistente,
tenuto conto che IL ricorso e tutti gli atti del procedimento gli sono stati notificati per compiuta giacenza nello stesso indirizzo della abitazione della ricorrente sita in Decimoputzu nella via degli
Artigiani n.5, depositati nella cassetta delle lettere di cui la ricorrente disponeva in via esclusiva delle chiavi, procedendo di seguito alla sua audizione prima dell'adozione di ogni provvedimento;
in via subordinata disporre la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
stabilendo la somma minima per il mantenimento del figlio economicamente non Per_1
autosufficiente; disporre la continuazione della causa in merito al diritto di credito, circa l'effettivo incremento del valore patrimoniale dell'immobile coniugale e condannare la ricorrente al rimborso ex art. 1150 c.c.. Con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
****
Con ricorso depositato in data 30.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione a sé della casa familiare, la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 25.09.1994; che dalla loro unione è nato un figlio: (11.03.2004); Per_1
che le parti son addivenute ad una separazione in via consensuale in data 23.07.2021 ove è stato disposto l'obbligo a carico del convenuto di corrispondere l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , ancora studente ed economicamente non Per_1
autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
di coabitare ancora con il figlio e di provvedere in via esclusiva alla sua cura poiché il ragazzo non ha alcun rapporto Per_1
con il padre;
che il resistente corrisponde in ritardo quanto da lui dovuto a titolo di assegno di mantenimento e non contribuisce al pagamento delle spese straordinarie (spese odontoiatriche ecc);
che la somma mensile di mantenimento concordata di euro 200,00 mensile è inadeguata per far fronte alle esigenze del figlio diciottenne che frequenta il penultimo anno dell' Istituto Superiore;
di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale;
di dimorare con il figlio nel piano terra e primo mentre il seminterrato è occupato dal convenuto;
che il convenuto non contribuisce al pagamento delle utenze nonostante gli impianti unici e le tasse sui rifiuti e non provvede al pagamento delle propria quota delle rate del mutuo contratto nel corso del matrimonio;
di svolgere vari lavori mentre il resistente, coltivatore diretto percepisce degli utili dalla vendita trisettimanale della “ Campagna
Amica” dei prodotti da lui coltivati e giova di un discreto reddito mensile.
****
All'udienza presidenziale del 29.03.2023 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato :
“confermo il contenuto del ricorso. La convivenza non è più ripresa. attualmente sto vivendo nella ex casa coniugale a Decimoputzu via degli Artigiani 1 di mia proprietà. Lui vive nello scantinato della stessa abitazione. Non è previsto alcun assegno divorzile. La sostanziale coabitazione sta andando parecchio male. Lui avrebbe dovuto fare dei lavori in quanto lo scantinato doveva essere rimesso a posto entro dicembre. Gli impianti sono unici come è unico l'ingresso, Doveva separare ingresso e impianti e lui non ha neanche domandato l'aumento della potenza elettrica. Anche la doccia non può essere fatta contemporaneamente a lui. Non sta pagando la sua quota di consumi.
Con me abita nostro figlio nato il [...], studente presso il Duca Degli Abruzzi. È Persona_2
previsto il contributo di mantenimento di euro 200,00 per il mantenimento di nostro figlio oltre spese straordinarie che non paga mai. Sulla casa insiste un mutuo cointestato per la rata di euro
550,00 che non sta pagando nessuno. Lui dovrebbe pagare la metà e dal luglio 2021 non è pagata.
Io momentaneamente non lavoro. Ho un'azienda agricola di famiglia che mio marito aveva in affitto che ora è scaduto. Lui mi ha fatto fuori dai mercati della coldiretti e comunque ora sto cercando di rimettere in piedi le serre che sono state diserbate dolosamente. Lui gestisce un'altra azienda agricola con accesso ai mercati coldiretti. Domando l'assegnazione di tutta la casa coniugale in quanto lo scantinato è mera pertinenza della stessa e un aumento dell'assegni” All'esito dell'udienza, il Presidente f. f, in via provvisoria a parziale modifica di quanto disposto nell'accordo di separazione, ha assegnato l'abitazione coniugale alla ricorrente per dimorarvi comprendendo il piano scantinato e disponendo il rilascio da parte del convenuto;
ha confermato per il resto le statuizioni economiche disposte in separazione.
*****
Con memoria difensiva depositata in data 22.10.2023, si è costituito, non opponendosi CP_1
alla pronuncia del divorzio, ma domandando in via preliminare la rimessione in termini per essere stati gli atti notificati presso l'abitazione della ricorrente e per avere necessità di dedurre in merito alla propria condizione economica. In subordine, ha domandato di stabilire a suo carico un l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente con un importo minimo ed, altresì, che venga disposta la continuazione della causa in merito al diritto di credito vantato nei confronti della ricorrente per l'incremento del valore patrimoniale dell'immobile coniugale, con condanna della ricorrente al rimborso ex art. 1150 c.c. a suo favore.
Il resistente ha sostenuto che la notifica di ogni provvedimento è avvenuta in Decimoputzu nella via degli Artigiani n.5, dove la cassetta delle lettere è in uso esclusivo alla ricorrente;
di aver ricevuto dalla ricorrente solo il provvedimento di rilascio dello scantinato;
di vantare un diritto di credito per le risorse personali investite nella casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale, parte resistente ha dedotto che le serre coltivate sono di proprietà della madre della ricorrente e che la ricorrente ha ostacolato il rinnovo del contratto di comodato concordato con la suocera;
di essere all'attualità senza dimora, ospite di amici e di non disporre di alcun reddito e, pertanto, di non poter provvedere al pagamento della propria quota di mutuo per la casa e all'assegno di mantenimento per il figlio;
che prima della separazione con la propria attività produceva un reddito mensile di circa euro 800,00. Per quanto concerne la condizione reddituale della ricorrente, ha dedotto che la stessa svolge attività
lavorativa (gestisce le serre della madre e presta attività lavorativa in un locale commerciale con l'attuale compagno).
****
All'udienza del 24.04.2024 il Giudice, rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal resistente, ha trattenuto la causa a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 30.01.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato.
*****
Quanto al mantenimento del figlio delle parti si rileva che il dovere al mantenimento dei figli è
sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis,
comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Come noto, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente,
impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ. [ord.], sez. I, 14-08-2020, n.
17183).
Nel caso oggetto del presente giudizio, in ragione della giovane età del figlio delle parti (appena ventenne) ed in assenza di contrasti in merito e /o allegazioni di segno contrario, deve presumersi che il suo percorso formativo si stia svolgendo secondo una dinamica fisiologica e/ o che comunque il ragazzo non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
Occorre procedere, pertanto, alla determinazione della misura del contributo da porre a carico del padre.
In ordine al quantum, dovranno prendersi in considerazione le attuali esigenze dei figli e valutarsi le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt.
148, 316 bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per quanto concerne la condizione economica dei genitori è emerso che la ricorrente svolge diverse attività lavorativa in un locale e risulta onerata dal pagamento del mutuo accesso da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio .
Il resistente, invece, coltivatore diretto, ha lamentato un decremento della propria condizione reddituale rispetto al periodo della separazione allegando di essere privo di redditi e di dimora. Non
risultano versate in atti le dichiarazioni fiscali dei coniugi degli ultimi tre anni. Osserva il collegio che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (nella specie il resistente ha una capacità di lavoro specifica nel campo dell'agricoltura).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, dato per pacifico il dato della non raggiunta indipendenza economica del figlio;
considerata la capacità lavorativa del padre;
considerati i bisogni del figlio;
considerata la giovane età di quest'ultimo, si reputa conforme confermare l'importo del mantenimento riconosciuto in sede presidenziale, di euro 200,00, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio.
*****
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per confermare, come chiesto dalla parte ricorrente, i provvedimenti provvisori, in punto di assegnazione al ricorrente della casa coniugale ivi compreso il seminterrato, pertinenza dell'abitazione principale, tenuto conto che con la ricorrente, proprietaria dell'immobile, convive stabilmente il figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
(v. Cass. Civ. n. 25604/2018).
La giurisprudenza della suprema corte ha stabilito che "La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.".
****
Le domande formulate dal resistente di condanna del resistente a restituire importi utilizzati per la realizzazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile.
Secondo consolidata giurisprudenza infatti l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto laddove espressamente previsto da specifiche disposizioni normative.
Infine, le domande formulate dalla parti e relative alla condanna al pagamento della ricorrente agli importi utilizzati per la realizzazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente degli, vanno dichiarate inammissibili, trattandosi di domande esulanti dal thema decidendum del procedimento contenzioso di divorzio, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro,
soggette al rito di cognizione ordinaria (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ.
6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
****
Tenuto conto della natura del giudizio vertente su diritti personalissimi e dell'esito della stessa che ha comportato il parziale rigetto delle domande di natura accessoria formulate dal resistente le spese di lite devono essere compensate nella misura di 2/3 e vanno poste a carico del convenuto nella misura di 1/3 e andranno rimborsate all'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo: - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] in data [...] iscritto al C.F._1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di CAGLIARI, atto n. 501, parte II, serie A,
anno 1994, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente con tutte le pertinenze;
- determina in euro 200,00 il contributo mensile a carico del sig. per il CP_1
mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna il resistente al pagamento di 1/3 a favore dell'erario che liquida in euro 1330,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 711 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari nella
Via Cugia n. 1 presso lo studio dell'avv. Massimo Fenza, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.1.2023 prot. n. 4592/2023;
ricorrente
contro
, nato a [...] in data [...], C:F: , residente in CP_1 C.F._2
Decimoputzu (SU) nella via Degli Artigiani, n.5 elettivamente domiciliato in Selargius (SU), nella via Quintino Sella n.7/b, presso lo studio dell'avv. Terenzio Schirru, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari adito: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nata a Parte_1
Decimoputzu, il 30.07.1968, (C.F. ) e , nato a [...], il C.F._1 CP_1
29.04.1969, (C.F. ), matrimonio trascritto nel Registro di Stato Civile del C.F._2
Comune di Cagliari dell'anno 1994 al n. 501, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle relative annotazioni;
- dato atto che il figlio maggiorenne vive con Per_1
la madre, assegnare l' intera abitazione coniugale alla signora , abitazione di proprietà Pt_1
esclusiva della signora , casa sita in Decimoputzu nella Via degli Artigiani n. 1 e distinta in Pt_1
catasto al Foglio 25, particella 2994;
- disporre a carico del signor il versamento in favore della sig.ra della somma di CP_1 Pt_1
euro 200,00 mensili o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo contributivo per il mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente ma non ancora autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat ed oltre il pagamento del
50% delle spese straordinarie;
- disporre che il figlio , stante l'età, possa frequentare il padre liberamente e secondo Persona_2
le esigenze di studio, lavorative e sociali di entrambi;
- con vittoria di spese e compensi professionali.” Nell'interesse di parte resistente: “il Giudice In via principale rimettere in termini il resistente,
tenuto conto che IL ricorso e tutti gli atti del procedimento gli sono stati notificati per compiuta giacenza nello stesso indirizzo della abitazione della ricorrente sita in Decimoputzu nella via degli
Artigiani n.5, depositati nella cassetta delle lettere di cui la ricorrente disponeva in via esclusiva delle chiavi, procedendo di seguito alla sua audizione prima dell'adozione di ogni provvedimento;
in via subordinata disporre la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
stabilendo la somma minima per il mantenimento del figlio economicamente non Per_1
autosufficiente; disporre la continuazione della causa in merito al diritto di credito, circa l'effettivo incremento del valore patrimoniale dell'immobile coniugale e condannare la ricorrente al rimborso ex art. 1150 c.c.. Con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
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Con ricorso depositato in data 30.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione a sé della casa familiare, la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 25.09.1994; che dalla loro unione è nato un figlio: (11.03.2004); Per_1
che le parti son addivenute ad una separazione in via consensuale in data 23.07.2021 ove è stato disposto l'obbligo a carico del convenuto di corrispondere l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , ancora studente ed economicamente non Per_1
autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
di coabitare ancora con il figlio e di provvedere in via esclusiva alla sua cura poiché il ragazzo non ha alcun rapporto Per_1
con il padre;
che il resistente corrisponde in ritardo quanto da lui dovuto a titolo di assegno di mantenimento e non contribuisce al pagamento delle spese straordinarie (spese odontoiatriche ecc);
che la somma mensile di mantenimento concordata di euro 200,00 mensile è inadeguata per far fronte alle esigenze del figlio diciottenne che frequenta il penultimo anno dell' Istituto Superiore;
di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale;
di dimorare con il figlio nel piano terra e primo mentre il seminterrato è occupato dal convenuto;
che il convenuto non contribuisce al pagamento delle utenze nonostante gli impianti unici e le tasse sui rifiuti e non provvede al pagamento delle propria quota delle rate del mutuo contratto nel corso del matrimonio;
di svolgere vari lavori mentre il resistente, coltivatore diretto percepisce degli utili dalla vendita trisettimanale della “ Campagna
Amica” dei prodotti da lui coltivati e giova di un discreto reddito mensile.
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All'udienza presidenziale del 29.03.2023 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato :
“confermo il contenuto del ricorso. La convivenza non è più ripresa. attualmente sto vivendo nella ex casa coniugale a Decimoputzu via degli Artigiani 1 di mia proprietà. Lui vive nello scantinato della stessa abitazione. Non è previsto alcun assegno divorzile. La sostanziale coabitazione sta andando parecchio male. Lui avrebbe dovuto fare dei lavori in quanto lo scantinato doveva essere rimesso a posto entro dicembre. Gli impianti sono unici come è unico l'ingresso, Doveva separare ingresso e impianti e lui non ha neanche domandato l'aumento della potenza elettrica. Anche la doccia non può essere fatta contemporaneamente a lui. Non sta pagando la sua quota di consumi.
Con me abita nostro figlio nato il [...], studente presso il Duca Degli Abruzzi. È Persona_2
previsto il contributo di mantenimento di euro 200,00 per il mantenimento di nostro figlio oltre spese straordinarie che non paga mai. Sulla casa insiste un mutuo cointestato per la rata di euro
550,00 che non sta pagando nessuno. Lui dovrebbe pagare la metà e dal luglio 2021 non è pagata.
Io momentaneamente non lavoro. Ho un'azienda agricola di famiglia che mio marito aveva in affitto che ora è scaduto. Lui mi ha fatto fuori dai mercati della coldiretti e comunque ora sto cercando di rimettere in piedi le serre che sono state diserbate dolosamente. Lui gestisce un'altra azienda agricola con accesso ai mercati coldiretti. Domando l'assegnazione di tutta la casa coniugale in quanto lo scantinato è mera pertinenza della stessa e un aumento dell'assegni” All'esito dell'udienza, il Presidente f. f, in via provvisoria a parziale modifica di quanto disposto nell'accordo di separazione, ha assegnato l'abitazione coniugale alla ricorrente per dimorarvi comprendendo il piano scantinato e disponendo il rilascio da parte del convenuto;
ha confermato per il resto le statuizioni economiche disposte in separazione.
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Con memoria difensiva depositata in data 22.10.2023, si è costituito, non opponendosi CP_1
alla pronuncia del divorzio, ma domandando in via preliminare la rimessione in termini per essere stati gli atti notificati presso l'abitazione della ricorrente e per avere necessità di dedurre in merito alla propria condizione economica. In subordine, ha domandato di stabilire a suo carico un l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente con un importo minimo ed, altresì, che venga disposta la continuazione della causa in merito al diritto di credito vantato nei confronti della ricorrente per l'incremento del valore patrimoniale dell'immobile coniugale, con condanna della ricorrente al rimborso ex art. 1150 c.c. a suo favore.
Il resistente ha sostenuto che la notifica di ogni provvedimento è avvenuta in Decimoputzu nella via degli Artigiani n.5, dove la cassetta delle lettere è in uso esclusivo alla ricorrente;
di aver ricevuto dalla ricorrente solo il provvedimento di rilascio dello scantinato;
di vantare un diritto di credito per le risorse personali investite nella casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale, parte resistente ha dedotto che le serre coltivate sono di proprietà della madre della ricorrente e che la ricorrente ha ostacolato il rinnovo del contratto di comodato concordato con la suocera;
di essere all'attualità senza dimora, ospite di amici e di non disporre di alcun reddito e, pertanto, di non poter provvedere al pagamento della propria quota di mutuo per la casa e all'assegno di mantenimento per il figlio;
che prima della separazione con la propria attività produceva un reddito mensile di circa euro 800,00. Per quanto concerne la condizione reddituale della ricorrente, ha dedotto che la stessa svolge attività
lavorativa (gestisce le serre della madre e presta attività lavorativa in un locale commerciale con l'attuale compagno).
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All'udienza del 24.04.2024 il Giudice, rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal resistente, ha trattenuto la causa a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 30.01.2023), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato.
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Quanto al mantenimento del figlio delle parti si rileva che il dovere al mantenimento dei figli è
sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis,
comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Come noto, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente,
impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ. [ord.], sez. I, 14-08-2020, n.
17183).
Nel caso oggetto del presente giudizio, in ragione della giovane età del figlio delle parti (appena ventenne) ed in assenza di contrasti in merito e /o allegazioni di segno contrario, deve presumersi che il suo percorso formativo si stia svolgendo secondo una dinamica fisiologica e/ o che comunque il ragazzo non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
Occorre procedere, pertanto, alla determinazione della misura del contributo da porre a carico del padre.
In ordine al quantum, dovranno prendersi in considerazione le attuali esigenze dei figli e valutarsi le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt.
148, 316 bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per quanto concerne la condizione economica dei genitori è emerso che la ricorrente svolge diverse attività lavorativa in un locale e risulta onerata dal pagamento del mutuo accesso da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio .
Il resistente, invece, coltivatore diretto, ha lamentato un decremento della propria condizione reddituale rispetto al periodo della separazione allegando di essere privo di redditi e di dimora. Non
risultano versate in atti le dichiarazioni fiscali dei coniugi degli ultimi tre anni. Osserva il collegio che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (nella specie il resistente ha una capacità di lavoro specifica nel campo dell'agricoltura).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, dato per pacifico il dato della non raggiunta indipendenza economica del figlio;
considerata la capacità lavorativa del padre;
considerati i bisogni del figlio;
considerata la giovane età di quest'ultimo, si reputa conforme confermare l'importo del mantenimento riconosciuto in sede presidenziale, di euro 200,00, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio.
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Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per confermare, come chiesto dalla parte ricorrente, i provvedimenti provvisori, in punto di assegnazione al ricorrente della casa coniugale ivi compreso il seminterrato, pertinenza dell'abitazione principale, tenuto conto che con la ricorrente, proprietaria dell'immobile, convive stabilmente il figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
(v. Cass. Civ. n. 25604/2018).
La giurisprudenza della suprema corte ha stabilito che "La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.".
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Le domande formulate dal resistente di condanna del resistente a restituire importi utilizzati per la realizzazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile.
Secondo consolidata giurisprudenza infatti l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto laddove espressamente previsto da specifiche disposizioni normative.
Infine, le domande formulate dalla parti e relative alla condanna al pagamento della ricorrente agli importi utilizzati per la realizzazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente degli, vanno dichiarate inammissibili, trattandosi di domande esulanti dal thema decidendum del procedimento contenzioso di divorzio, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro,
soggette al rito di cognizione ordinaria (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ.
6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
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Tenuto conto della natura del giudizio vertente su diritti personalissimi e dell'esito della stessa che ha comportato il parziale rigetto delle domande di natura accessoria formulate dal resistente le spese di lite devono essere compensate nella misura di 2/3 e vanno poste a carico del convenuto nella misura di 1/3 e andranno rimborsate all'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo: - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] in data [...] iscritto al C.F._1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di CAGLIARI, atto n. 501, parte II, serie A,
anno 1994, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente con tutte le pertinenze;
- determina in euro 200,00 il contributo mensile a carico del sig. per il CP_1
mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna il resistente al pagamento di 1/3 a favore dell'erario che liquida in euro 1330,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti