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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8182 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Colicchio e Bruno Parte_1
Colicchio, domiciliatari in Napoli, alla via A. Scarlatti, 213;
-Attore-
E
in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mariolina Cosenza, domiciliataria in Napoli, al Centro Direzionale Isola C/7, Torre Alessandro;
-Convenuto-
NONCHE' in persona del procuratore speciale Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Nathalie Mensitieri, domiciliataria in Napoli, alla via del
Rione Sirignano, 10;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per l'attore: “come da atto di citazione”, “accoglimento della domanda”, vinte le distraende spese di lite;
stante la mancata adesione della alla proposta transattiva Controparte_2
formulata ex art. 185 bis c.p.c., “chiede la condanna della società al Controparte_2
pagamento di un ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'odierno attore, stante il rifiuto ingiustificato”, nonché “il rigetto di tutte le reciproche avverse istanze”; per il convenuto Condominio: “in via principale, rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
solo in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre le pretese attoree perché eccessive e 2
sproporzionate; condannare la a manlevare e tenere indenne il Controparte_4
convenuto dagli effetti pregiudizievoli tutti del giudizio promosso” dall'attore CP_1
“con la condanna della medesima anche al rimborso delle spese processuali in favore dell'assicurato”, vinte le spese di lite;
per la come da comparsa di risposta e note scritte depositate il Controparte_2
19.12.2023; “reitera la richiesta di rinnovazione della consulenza e la sostituzione del CTU.
In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta, conclude in via principale per il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'attore chiede riconoscersi il concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del sinistro diminuendo, in ragione della percentuale di concorso applicata, il risarcimento spettante al[l'] atteso il suo concorso nella produzione dell'evento”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il alla Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
ritenendolo responsabile dell'inadempimento all'obbligo di custode del bene ex art.
[...]
2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, pari a € 26.000,00 “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale”, subiti per effetto di una caduta, “il giorno 10.5.2013 alle ore 17.50 in Napoli alla via Martin
Luther King …9, all'interno del condominio ivi sito”, mentre percorreva “il viale di uscita del condominio ”, quando “giunto in prossimità della grata dell'acqua presente nella pavimentazione, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a causa di una disconnessione del manto stradale” causata da “una mattonella della pavimentazione” che “al suo passaggio si distaccava”, senza che “il in alcun modo ave[sse] provveduto a segnalare agli CP_1
utenti della strada condominiale la presenza di situazioni di pericolo derivanti dalla disconnessione del manto stradale”.
L'attore ha precisato che nell'occasione riportò lesioni personali, tra cui “lussazione spalla destra, trauma distorsivo ginocchio destro, contusione escoriata polso destro e sinistro”, con postumi, e di aver sostenuto spese mediche per la complessiva somma di € 150,00.
Ha chiesto, infine, il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
Il alla costituitosi, ha eccepito Controparte_1 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore esperito il previo procedimento di mediazione e di negoziazione assistita. 3
Ha contestato, inoltre, il danno ricevuto sia nell'an che nel quantum e la sua responsabilità; ha eccepito che l'evento si era verificato “nel primo pomeriggio”, “in condizioni ottimali di visibilità”, e che il “danneggiato … nel percorrere la strada non prestava la normale diligenza”. Ha chiesto, infine, l'autorizzazione a chiamare in garanzia la
[...]
Controparte_2
Autorizzata la sua chiamata in causa, la costituitasi, ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'infondata domanda dell' vinte le spese di lite. Ha eccepito, in particolare, Pt_1
l'improcedibilità della domanda, proposta senza il preventivo procedimento di mediazione e, nel merito, che l' “conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e, pertanto, adoperando Pt_1
l'ordinaria diligenza avrebbe sicuramente potuto evitare l'evento dannoso”, inoltre “l'evento
è avvenuto presso la rampa di accesso veicolare e non già presso quello pedonale” e “l'usura della pavimentazione era stata già debitamente segnalata” dall'amministratore del
Condominio che “aveva provveduto a segnalare il pericolo e a invitare l'utenza ad utilizzare
l'apposita rampa di accesso pedonale”. Ha contestato, infine, il quantum della domanda.
Espletata la prova testimoniale e una CTU, formulata alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla prodotta documentazione e Controparte_2
precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- La domanda è procedibile.
Alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 2051 c.c., ipotesi di responsabilità aquiliana da cose in custodia, materia che non è soggetta a mediazione obbligatoria, non rientrando nelle specifiche materie elencate dall'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 per le quali è previsto l'esperimento in via obbligatoria della mediazione.
L'attore, inoltre, ha preventivamente attivato la negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l.
n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, inoltrando il relativo invito a mezzo raccomandata consegnata il 21.11.2015.
3.- Venendo al merito della controversia, com'è noto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, di recente ribadito dalle Sezioni Unite con ordinanza n.
20943 del 30.6.2022, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata. 4
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto, del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. da ultimo Cass. S.U. ord. n. 20943 del 30 giugno 2022).
Nel caso di specie, costituisce circostanza non contestata dalle parti la caduta dell'attore sul viale d'uscita del fabbricato condominiale. L'attore, inoltre, ha dato prova delle lesioni riportate a seguito della caduta sia alla luce della documentazione medica in atti, sia della prova testimoniale espletata.
Le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'esistenza di nesso di causalità tra la rottura della pavimentazione, la cui manutenzione è a cura del CP_1
convenuto, la caduta dell e i danni subiti da quest'ultimo in conseguenza della caduta. Pt_1
Le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni, indicati da parte attrice, e , Testimone_1 Testimone_2
dalle quali è emerso che le lesioni subite dall furono dovute alla caduta causata dalla Pt_1
rottura di una mattonella al suo passaggio (cfr. teste : “una delle mattonelle, Tes_2
prospiciente al canale dello scolo delle acque piovane, nel passaggio del[l'] ha ceduto, Pt_1
in quanto non era fissata e pur non percependosi ad occhio nudo, al momento del passaggio si spaccò facendo cadere il pedone, preciso che tale insidia non era apparentemente visibile”; crf. teste : “un pezzo di pavimento della strada che stavamo Testimone_1
percorrendo ha ceduto e è caduto a terra. Questo pavimento era fatto di mattonelle. Il Pt_1 pavimento al passaggio dell' si è spaccato. In prossimità del punto dove il pavimento Pt_1 ha ceduto vi era una griglia di scorrimento dell'acqua piovana”).
Deve ritenersi, peraltro, nella causazione del sinistro la corresponsabilità dell'attore, nella misura del 50%, ex art. 2054 comma 1 c.c..
In particolare, a prescindere dalla presenza – riferita dal teste e negata dai Testimone_3
testimoni ed – del cartello che invitava i condomini del fabbricato a servirsi Tes_2 Tes_1
della scala e non della rampa ove è avvenuto il sinistro stante l'usura della pavimentazione, e se è lecito avere dubbi in ordine alla riconducibilità del cartello prodotto da
[...]
al resistente, posto che il cartello appare riferirsi al Controparte_2 CP_1 5
“Condominio T7sa G. Profumo 9B” e non al Condominio di via Martin Luther King 9, occorre evidenziare, alla luce dei rilievi fotografici prodotti dalle parti, che la rampa di accesso al risulta caratterizzata da una pavimentazione palesemente usurata e, CP_1
inoltre, adiacente al viale in salita è presente una rampa di scale per l'accesso pedonale.
Alla luce delle superiori risultanze, deve ritenersi che il danno è dipeso sia dalla negligenza del , che non ha adeguatamente manutenuto la pavimentazione della rampa CP_1
veicolare ove è avvenuto il sinistro, sia dalla imprudenza dell'attore che, pur nell'evidenza di un potenziale pericolo, a lui noto vivendo nel condominio per cui è causa, e in presenza di un percorso pedonale a tal uopo predisposto (la rampa di scale), ha deciso ugualmente di utilizzare il predetto viale carrabile, ripido e contraddistinto da pavimentazione visibilmente usurata, nonchè, in parte, disconnessa.
Non può ritenersi, pertaltro, l'esistenza di un caso fortuito o di imprevedibilità della rottura della mattonella della pavimentazione, come sostenuto da Controparte_2
atteso che l'usura della pavimentazione, affermata dallo stesso convenuto e dalla CP_1
terza chiamata, rendeva altamente probabile che la stessa potesse cedere al passaggio di persone o automezzi.
La domanda è, perciò, fondata parzialmente, giacché il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso non può ritenersi interrotto dall'imprudenza dell'attore, che appare di gravità approssimativamente pari a quella attribuibile alla negligenza del convenuto e determina perciò in pari misura, ex art. 1227 c.c., la riduzione del risarcimento dovutogli.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento parziale della domanda con conseguente condanna del , in persona dell'amministratore p.t., al risarcimento CP_1
dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto della caduta nella misura del 50%.
4.- Le lesioni riportate dall'attore per effetto della caduta per cui è causa sono ampiamente accertate alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni del
C.T. della fornite nelle note allegate all'elaborato peritale, cfr. Controparte_2 al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto
a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Orbene, alla luce della CTU redatta dal dott. (cfr. pag 4), ha Persona_1 Parte_1
riportato, per effetto della caduta per cui è causa: 6
-. “alla spalla dx, la lussazione dolorosa con limitazione funzionale …; la lesione del sovra spinoso”, “al ginocchio dx la lesione parziale del Legamento Crociato Anteriore”, postumi che hanno determinato una invalidità permanente pari al 7%;
-. una inabilità temporanea assoluta durata 21 giorni;
-. una invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di 20 giorni e al 25% di ulteriori 15 giorni.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Non sussistono, nel caso di specie, circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano.
Possono, quindi, essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attore al momento del sinistro (28 anni circa) e in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 12.654,00 per il danno biologico residuato all'attore per i suddetti Parte_1
postumi permanenti pari al 7%;
-. complessivi € 3.996,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale.
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185
c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte 7
dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore , pertanto, va determinato, Parte_1
complessivamente, nella somma di € 16.650,25, il cui pagamento va posto a carico della convenuta nella misura di metà, pari a € 8.325,15, per aver l'attore concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c..
5). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione 8
medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché
Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € 8.325,15 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo
(10.5.2013) devalutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da maggio
2013 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 10.5.2014 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 10.5.2013 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III,
21 aprile 1998, n. 4030).
6). Non è contestata l'esistenza del contratto di assicurazione per la R.C. tra il Condominio e la Controparte_2
Va, pertanto, accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto Condominio nei confronti di e, per l'effetto, quest'ultima va condannata a Controparte_2
rifondere al convenuto tutte le somme che dovrà versare all'attore per effetto della presente sentenza.
7). L'esito della lite, che vede il parziale accoglimento della domanda dell'attore e l'esistenza di un suo concorso di colpa nella misura del 50%, costituisce grave ragione per compensare per metà le spese di lite tra attore e e per porre le spese di CTU definitivamente a CP_1
carico di attore e convenuto, nella misura di metà ciascuno, mentre il pagamento della restante metà delle spese processuali, già liquidata in tale misura e distratta in dispositivo, segue la maggiore soccombenza del convenuto. 9
Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nella mancata resistenza dell'assicuratore alle domande del convenuto , per compensare integralmente tra convenuto e terzo chiamato le CP_1
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). In parziale accoglimento della domanda dell'attore , riconosciuto il pari Parte_1
concorso di responsabilità nella causa del danno per cui è causa, condanna il in CP_1
Napoli, alla al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.325,15, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). In accoglimento della domanda del convenuto, condanna la terza chiamata
[...]
a tenere indenne il da Controparte_2 Controparte_5
tutte le somme che verserà all'attore per effetto della presente sentenza, ovi comprese le spese di lite e oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4). Compensa per metà le spese di lite e di CTU tra l'attore e il convenuto Parte_1
in Napoli alla;
CP_1 Controparte_1
5). Compensa le spese di lite tra il convenuto alla Controparte_1 Controparte_1
e la
[...] Controparte_2
6). Condanna il alla al pagamento a favore Controparte_1 Controparte_1
dell'attore della metà delle spese di lite, liquidate in tale misura in € 125,25 Parte_1 per spese e € 2.538,50 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Simona Colicchio e dell'avv. Bruno Colicchio, anticipatari;
7). Pone definitivamente a carico di e del Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di CTU, nella misura di metà ciascuno. Controparte_1
Napoli, 21/03/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8182 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Colicchio e Bruno Parte_1
Colicchio, domiciliatari in Napoli, alla via A. Scarlatti, 213;
-Attore-
E
in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mariolina Cosenza, domiciliataria in Napoli, al Centro Direzionale Isola C/7, Torre Alessandro;
-Convenuto-
NONCHE' in persona del procuratore speciale Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Nathalie Mensitieri, domiciliataria in Napoli, alla via del
Rione Sirignano, 10;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per l'attore: “come da atto di citazione”, “accoglimento della domanda”, vinte le distraende spese di lite;
stante la mancata adesione della alla proposta transattiva Controparte_2
formulata ex art. 185 bis c.p.c., “chiede la condanna della società al Controparte_2
pagamento di un ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'odierno attore, stante il rifiuto ingiustificato”, nonché “il rigetto di tutte le reciproche avverse istanze”; per il convenuto Condominio: “in via principale, rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
solo in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre le pretese attoree perché eccessive e 2
sproporzionate; condannare la a manlevare e tenere indenne il Controparte_4
convenuto dagli effetti pregiudizievoli tutti del giudizio promosso” dall'attore CP_1
“con la condanna della medesima anche al rimborso delle spese processuali in favore dell'assicurato”, vinte le spese di lite;
per la come da comparsa di risposta e note scritte depositate il Controparte_2
19.12.2023; “reitera la richiesta di rinnovazione della consulenza e la sostituzione del CTU.
In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta, conclude in via principale per il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'attore chiede riconoscersi il concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del sinistro diminuendo, in ragione della percentuale di concorso applicata, il risarcimento spettante al[l'] atteso il suo concorso nella produzione dell'evento”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il alla Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
ritenendolo responsabile dell'inadempimento all'obbligo di custode del bene ex art.
[...]
2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, pari a € 26.000,00 “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale”, subiti per effetto di una caduta, “il giorno 10.5.2013 alle ore 17.50 in Napoli alla via Martin
Luther King …9, all'interno del condominio ivi sito”, mentre percorreva “il viale di uscita del condominio ”, quando “giunto in prossimità della grata dell'acqua presente nella pavimentazione, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a causa di una disconnessione del manto stradale” causata da “una mattonella della pavimentazione” che “al suo passaggio si distaccava”, senza che “il in alcun modo ave[sse] provveduto a segnalare agli CP_1
utenti della strada condominiale la presenza di situazioni di pericolo derivanti dalla disconnessione del manto stradale”.
L'attore ha precisato che nell'occasione riportò lesioni personali, tra cui “lussazione spalla destra, trauma distorsivo ginocchio destro, contusione escoriata polso destro e sinistro”, con postumi, e di aver sostenuto spese mediche per la complessiva somma di € 150,00.
Ha chiesto, infine, il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
Il alla costituitosi, ha eccepito Controparte_1 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore esperito il previo procedimento di mediazione e di negoziazione assistita. 3
Ha contestato, inoltre, il danno ricevuto sia nell'an che nel quantum e la sua responsabilità; ha eccepito che l'evento si era verificato “nel primo pomeriggio”, “in condizioni ottimali di visibilità”, e che il “danneggiato … nel percorrere la strada non prestava la normale diligenza”. Ha chiesto, infine, l'autorizzazione a chiamare in garanzia la
[...]
Controparte_2
Autorizzata la sua chiamata in causa, la costituitasi, ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'infondata domanda dell' vinte le spese di lite. Ha eccepito, in particolare, Pt_1
l'improcedibilità della domanda, proposta senza il preventivo procedimento di mediazione e, nel merito, che l' “conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e, pertanto, adoperando Pt_1
l'ordinaria diligenza avrebbe sicuramente potuto evitare l'evento dannoso”, inoltre “l'evento
è avvenuto presso la rampa di accesso veicolare e non già presso quello pedonale” e “l'usura della pavimentazione era stata già debitamente segnalata” dall'amministratore del
Condominio che “aveva provveduto a segnalare il pericolo e a invitare l'utenza ad utilizzare
l'apposita rampa di accesso pedonale”. Ha contestato, infine, il quantum della domanda.
Espletata la prova testimoniale e una CTU, formulata alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla prodotta documentazione e Controparte_2
precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- La domanda è procedibile.
Alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 2051 c.c., ipotesi di responsabilità aquiliana da cose in custodia, materia che non è soggetta a mediazione obbligatoria, non rientrando nelle specifiche materie elencate dall'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 per le quali è previsto l'esperimento in via obbligatoria della mediazione.
L'attore, inoltre, ha preventivamente attivato la negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l.
n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, inoltrando il relativo invito a mezzo raccomandata consegnata il 21.11.2015.
3.- Venendo al merito della controversia, com'è noto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, di recente ribadito dalle Sezioni Unite con ordinanza n.
20943 del 30.6.2022, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata. 4
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto, del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. da ultimo Cass. S.U. ord. n. 20943 del 30 giugno 2022).
Nel caso di specie, costituisce circostanza non contestata dalle parti la caduta dell'attore sul viale d'uscita del fabbricato condominiale. L'attore, inoltre, ha dato prova delle lesioni riportate a seguito della caduta sia alla luce della documentazione medica in atti, sia della prova testimoniale espletata.
Le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'esistenza di nesso di causalità tra la rottura della pavimentazione, la cui manutenzione è a cura del CP_1
convenuto, la caduta dell e i danni subiti da quest'ultimo in conseguenza della caduta. Pt_1
Le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni, indicati da parte attrice, e , Testimone_1 Testimone_2
dalle quali è emerso che le lesioni subite dall furono dovute alla caduta causata dalla Pt_1
rottura di una mattonella al suo passaggio (cfr. teste : “una delle mattonelle, Tes_2
prospiciente al canale dello scolo delle acque piovane, nel passaggio del[l'] ha ceduto, Pt_1
in quanto non era fissata e pur non percependosi ad occhio nudo, al momento del passaggio si spaccò facendo cadere il pedone, preciso che tale insidia non era apparentemente visibile”; crf. teste : “un pezzo di pavimento della strada che stavamo Testimone_1
percorrendo ha ceduto e è caduto a terra. Questo pavimento era fatto di mattonelle. Il Pt_1 pavimento al passaggio dell' si è spaccato. In prossimità del punto dove il pavimento Pt_1 ha ceduto vi era una griglia di scorrimento dell'acqua piovana”).
Deve ritenersi, peraltro, nella causazione del sinistro la corresponsabilità dell'attore, nella misura del 50%, ex art. 2054 comma 1 c.c..
In particolare, a prescindere dalla presenza – riferita dal teste e negata dai Testimone_3
testimoni ed – del cartello che invitava i condomini del fabbricato a servirsi Tes_2 Tes_1
della scala e non della rampa ove è avvenuto il sinistro stante l'usura della pavimentazione, e se è lecito avere dubbi in ordine alla riconducibilità del cartello prodotto da
[...]
al resistente, posto che il cartello appare riferirsi al Controparte_2 CP_1 5
“Condominio T7sa G. Profumo 9B” e non al Condominio di via Martin Luther King 9, occorre evidenziare, alla luce dei rilievi fotografici prodotti dalle parti, che la rampa di accesso al risulta caratterizzata da una pavimentazione palesemente usurata e, CP_1
inoltre, adiacente al viale in salita è presente una rampa di scale per l'accesso pedonale.
Alla luce delle superiori risultanze, deve ritenersi che il danno è dipeso sia dalla negligenza del , che non ha adeguatamente manutenuto la pavimentazione della rampa CP_1
veicolare ove è avvenuto il sinistro, sia dalla imprudenza dell'attore che, pur nell'evidenza di un potenziale pericolo, a lui noto vivendo nel condominio per cui è causa, e in presenza di un percorso pedonale a tal uopo predisposto (la rampa di scale), ha deciso ugualmente di utilizzare il predetto viale carrabile, ripido e contraddistinto da pavimentazione visibilmente usurata, nonchè, in parte, disconnessa.
Non può ritenersi, pertaltro, l'esistenza di un caso fortuito o di imprevedibilità della rottura della mattonella della pavimentazione, come sostenuto da Controparte_2
atteso che l'usura della pavimentazione, affermata dallo stesso convenuto e dalla CP_1
terza chiamata, rendeva altamente probabile che la stessa potesse cedere al passaggio di persone o automezzi.
La domanda è, perciò, fondata parzialmente, giacché il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso non può ritenersi interrotto dall'imprudenza dell'attore, che appare di gravità approssimativamente pari a quella attribuibile alla negligenza del convenuto e determina perciò in pari misura, ex art. 1227 c.c., la riduzione del risarcimento dovutogli.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento parziale della domanda con conseguente condanna del , in persona dell'amministratore p.t., al risarcimento CP_1
dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto della caduta nella misura del 50%.
4.- Le lesioni riportate dall'attore per effetto della caduta per cui è causa sono ampiamente accertate alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni del
C.T. della fornite nelle note allegate all'elaborato peritale, cfr. Controparte_2 al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto
a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Orbene, alla luce della CTU redatta dal dott. (cfr. pag 4), ha Persona_1 Parte_1
riportato, per effetto della caduta per cui è causa: 6
-. “alla spalla dx, la lussazione dolorosa con limitazione funzionale …; la lesione del sovra spinoso”, “al ginocchio dx la lesione parziale del Legamento Crociato Anteriore”, postumi che hanno determinato una invalidità permanente pari al 7%;
-. una inabilità temporanea assoluta durata 21 giorni;
-. una invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di 20 giorni e al 25% di ulteriori 15 giorni.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Non sussistono, nel caso di specie, circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano.
Possono, quindi, essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione dell'età dell'attore al momento del sinistro (28 anni circa) e in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 12.654,00 per il danno biologico residuato all'attore per i suddetti Parte_1
postumi permanenti pari al 7%;
-. complessivi € 3.996,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale.
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185
c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte 7
dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore , pertanto, va determinato, Parte_1
complessivamente, nella somma di € 16.650,25, il cui pagamento va posto a carico della convenuta nella misura di metà, pari a € 8.325,15, per aver l'attore concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c..
5). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione 8
medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché
Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € 8.325,15 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo
(10.5.2013) devalutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da maggio
2013 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 10.5.2014 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 10.5.2013 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III,
21 aprile 1998, n. 4030).
6). Non è contestata l'esistenza del contratto di assicurazione per la R.C. tra il Condominio e la Controparte_2
Va, pertanto, accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto Condominio nei confronti di e, per l'effetto, quest'ultima va condannata a Controparte_2
rifondere al convenuto tutte le somme che dovrà versare all'attore per effetto della presente sentenza.
7). L'esito della lite, che vede il parziale accoglimento della domanda dell'attore e l'esistenza di un suo concorso di colpa nella misura del 50%, costituisce grave ragione per compensare per metà le spese di lite tra attore e e per porre le spese di CTU definitivamente a CP_1
carico di attore e convenuto, nella misura di metà ciascuno, mentre il pagamento della restante metà delle spese processuali, già liquidata in tale misura e distratta in dispositivo, segue la maggiore soccombenza del convenuto. 9
Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nella mancata resistenza dell'assicuratore alle domande del convenuto , per compensare integralmente tra convenuto e terzo chiamato le CP_1
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). In parziale accoglimento della domanda dell'attore , riconosciuto il pari Parte_1
concorso di responsabilità nella causa del danno per cui è causa, condanna il in CP_1
Napoli, alla al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.325,15, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). In accoglimento della domanda del convenuto, condanna la terza chiamata
[...]
a tenere indenne il da Controparte_2 Controparte_5
tutte le somme che verserà all'attore per effetto della presente sentenza, ovi comprese le spese di lite e oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4). Compensa per metà le spese di lite e di CTU tra l'attore e il convenuto Parte_1
in Napoli alla;
CP_1 Controparte_1
5). Compensa le spese di lite tra il convenuto alla Controparte_1 Controparte_1
e la
[...] Controparte_2
6). Condanna il alla al pagamento a favore Controparte_1 Controparte_1
dell'attore della metà delle spese di lite, liquidate in tale misura in € 125,25 Parte_1 per spese e € 2.538,50 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Simona Colicchio e dell'avv. Bruno Colicchio, anticipatari;
7). Pone definitivamente a carico di e del Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di CTU, nella misura di metà ciascuno. Controparte_1
Napoli, 21/03/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE