Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/04/2025, n. 3306
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Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dalla società V.A.G. s.r.l. avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dalla V.A.G. s.r.l. contro il Comune di Legnaro e la società Isarco s.p.a. (già FA s.r.l.). La controversia verteva sull'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2021, che aveva approvato la formazione e l'attuazione di un sub-comparto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 1150/1942, e del conseguente permesso di costruire n. 12/2020 rilasciato alla Isarco s.p.a. per il completamento di opere di urbanizzazione e edilizie all'interno di tale sub-comparto, in un'area precedentemente soggetta a un Piano di recupero decaduto nel 2016. La V.A.G. s.r.l., proprietaria di una porzione del lotto originario, lamentava che gli interventi autorizzati, in particolare quelli relativi a parcheggi interrati e alla vasca di raccolta acque reflue, insistessero su aree di sua esclusiva proprietà senza il suo consenso, ledendo il suo diritto di proprietà e il possesso. L'appellante contestava inoltre la violazione di norme urbanistiche, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, la carenza di legittimazione attiva della controinteressata, la mancata partecipazione al procedimento e l'illegittimità derivata del permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza del TAR e dichiarando l'illegittimità degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative all'interesse a ricorrere, evidenziando che, anche in presenza di un obbligo solidale di realizzazione delle opere di urbanizzazione, la V.A.G. s.r.l. aveva un interesse concreto e attuale ad avversare atti che incidevano sui suoi diritti di proprietà, soprattutto considerando che opere essenziali, come il collettore delle acque reflue, ricadevano su aree di sua esclusiva proprietà. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sub-comparto approvato non fosse né "indipendente" dai restanti comparti del Piano decaduto, né integralmente nella titolarità della società controinteressata, poiché includeva aree necessarie al completamento di opere di urbanizzazione ricadenti nella proprietà della V.A.G. s.r.l., come attestato da una relazione tecnica non contestata. Sono state altresì accolte le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative, dato che la V.A.G. s.r.l. avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento. Il Collegio ha altresì rilevato che l'Amministrazione avrebbe dovuto perseguire il completamento delle opere di urbanizzazione attraverso i rimedi tipici previsti, come l'escussione della garanzia fideiussoria, anziché consentire a un privato di disporre della proprietà altrui. Infine, il permesso di costruire è stato ritenuto viziato anche in via autonoma per la realizzazione di opere su proprietà altrui da parte di un soggetto privo di legittimazione e per la prescrizione n. 12, che imponeva opere di inaccessibilità su aree di proprietà della V.A.G. s.r.l., configurando uno sviamento di potere. Pertanto, l'appello è stato accolto, con conseguente annullamento della deliberazione consiliare e del permesso di costruire, e integrale compensazione delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/04/2025, n. 3306
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3306
    Data del deposito : 16 aprile 2025
    Fonte ufficiale :

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