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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
MA SA IZ Presidente
MA NZ RR Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello e di rinvio da ON, iscritta al n.3902 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 24.09.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Alberto D'Auria
(c.f. ) e l'avv. Arcangelo D'Avino (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
), che la rappresentano e difendono per procura in atti- ATTRICE IN
[...]
RIASSUNZIONE-
E
in persona del dott. , nella qualità di Commissario pro CP_1 Controparte_2 tempore dell' (c.f./partita iva , giusta Controparte_3 P.IVA_1 nomina e poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00013del
5 aprile 2023.
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Gianluca Palaia
(c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti – C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
E
r.g. n. 1 (iscritta nel Registro Imprese di Treviso, C. F. Controparte_4
, Partita IVA n. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Franco Tassoni (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle C.F._5 liti conferitagli per atto a rogito di Dott. Notaio rep. n. Persona_1
186905, racc. n. 30367 del 18-12-2014 in atti – CONVENUTA IN RIASSUNZIONE–
E
– CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE- Controparte_5
OGGETTO: giudizio di rinvio dalla ON per sentenza n. 17129/2023, in data
15.06.2023- responsabilità professionale medica e risarcimento danni-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente si dichiara la contumacia di che ha ricevuto la Controparte_5 citazione in riassunzione, al proprio indirizzo “pec” estratto, secondo relata, dal registro
“Reginde”, in data 20.07.2023 e non si è costituito.
Di seguito, in sintesi e per quanto di rilievo, la vicenda da cui trae origine il presente giudizio.
La sentenza del tribunale di Roma accerta la responsabilità professionale della Pt_2
E, oggi e del dott. , per l'intervento chirurgico eseguito, su
[...] Pt_3 Controparte_5
il 21.02.2007, presso la Casa di Cura “ Villa Betania” e li Parte_1 condanna, in solido, a risarcire, a il danno da invalidità Parte_1 permanente, accertato nella misura del 15% nonché il danno per il periodo di inabilità temporanea, assoluta e relativa al 50%, conseguita alle lesioni riportate in esito a detto intervento chirurgico, applicando sulla somma liquidata a titolo di invalidità permanente e temporanea, la maggiorazione del 20% a titolo di personalizzazione del danno e riconoscendo, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 comma 2 c.c., il 3% annuo, per il periodo ( fatto-decisione), con ciò liquidando a un importo, Parte_1 comprensivo della sorte rivalutata e del danno da ritardato pagamento, quantificato in base alle tabelle di liquidazione in uso presso il tribunale di Roma, pari a euro
53.546,20.
La citata pronuncia di primo grado respinge la domanda della per la Pt_1 liquidazione del danno derivante da lesione della capacità lavorativa specifica (domanda fondata sull'assunto che l'attrice esercitasse, al momento dell'intervento, la professione r.g. n. 2 di sarta, sia pure in forma irregolare) e la domanda di attribuzione di un vitalizio per la necessità di assumere una collaboratrice domestica. Cont Tra la e il , nei soli rapporti interni, la sentenza ripartisce la responsabilità CP_5 in pari misura.
Con la medesima sentenza, il Tribunale riconosce il diritto dell'assicurato dott. CP_5 di essere manlevato, dalla propria impresa di assicurazioni per responsabilità civile professionale, le “nei limiti del massimale e delle Controparte_6 condizioni di polizza”.
La sentenza della Corte di Appello, respinte le cesure della impresa di assicurazioni sull'an debeatur e la eccezione mossa, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nei confronti dei motivi di appello principale articolati da , accogliendo il primo Parte_1 motivo di appello della in parziale riforma della sentenza di primo grado, Pt_1 accerta un danno da invalidità permanente in misura pari al 16% e liquida a tale titolo, per sorte capitale rivalutata e danno da ritardato pagamento, l'ulteriore importo di euro
3.000,00.
Respinte le censure della sulla misura di danno da sindrome ansioso- Pt_1 depressiva;
sulla operata liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale ordinario di Roma e non sulla base delle analoghe tabelle in uso presso il Tribunale ordinario di Milano e respinta la domanda diretta ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa, accogliendo la censura della e riformando, sul punto, la sentenza del primo Pt_1 grado, le riconosce il danno patrimoniale per spese future da assistenza domiciliare, che quantifica in euro 87.000,00, considerando un costo mensile di euro 800,00 ( pari a euro
9.600,00 annui) per un arco temporale di 18 anni ( dal 2009 all'85 anno di età) e riconoscendo, in ragione della natura e della gravità dei postumi permanenti accertati, il
50% di tale importo.
La sentenza di appello riforma la sentenza di primo grado anche in punto di regolamentazione delle spese di lite che pone integralmente a carico delle parti soccombenti.
La sentenza di rinvio a questo giudice, respinti gli altri motivi di ricorso di
[...]
afferma il principio di diritto per il quale, il giudice di merito deve Parte_1 liquidare il danno non patrimoniale mediante tabella conforme a diritto e per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto r.g. n. 3 non imponga di discostarsene, dando atto delle relative ragioni in motivazione (nel dare attuazione a tali principi di diritto il giudice del rinvio deve fare applicazione di tabella aggiornata alla data della decisione).
I motivi di ricorso incidentale articolati dalla impresa di assicurazione sono respinti.
Quanto ai motivi di ricorso incidentale articolati dalla Parte_4
La sentenza di rinvio, respinto il motivo diretto a far valere che sino alla morte del coniuge ( 2013), la si è avvalsa dell'ausilio dello stesso , accoglie il motivo Pt_1 avente ad oggetto la liquidazione del danno patrimoniale, anche futuro, per la necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante per l'assistenza domiciliare, affermando il principio per il quale tale voce di danno non può essere liquidata attraverso la semplice moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidata o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e quindi abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite, in ciò cassando la pronuncia di appello nella parte in cui si limita ad una mera moltiplicazione della spesa annua, per il numero di anni di vita stimata della vittima.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., riassume il giudizio Parte_1 dinanzi alla Corte di appello di Roma e rassegna le seguenti conclusioni:
” (…) 1 – indicare esattamente il nominativo dell'appellato in quello di CP_5
invece che;
[...] Controparte_5
2 - rideterminare il danno non patrimoniale, come disposto dalla sentenza della
ON (pag. 5 punto 1.1) secondo i parametri delle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano aggiornate alla data della decisione, non sussistendo alcuna eccezionalità del caso concreto;
3 - rideterminare e motivare il danno permanente futuro (quantificato dalla sentenza cassata della Corte territoriale in € 87.000,00) sempre secondo i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, secondo i criteri indicati dalla ON:
“Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante (nella specie, per assistenza domiciliare),… va liquidato
o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base a coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel
r.g. n. 4 moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie”.
Tuttavia, nella determinazione del danno permanente secondo i criteri stabiliti dalla
Suprema Corte, occorre anche che la Corte di Appello di rinvio tenga conto che “la spesa periodica” “per assistenza domiciliare”, proprio perché periodica, non è fissa nel tempo “vita natural durante” ma è soggetta alle variazioni costanti anno per anno sulla base dei costi di riferimento sia legislativi e/o di contratti;
4 – in entrambi i casi, sugli importi liquidati va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
5 – condannare i resistenti alle competenze del presente grado del giudizio, nonché di quelle del giudizio di legittimità (ivi compresi i contributi unificati e bolli per € 701,00 per il giudizio ON ed € 777,00 presente giudizio)”.
La impresa di assicurazioni, costituitasi in questa sede con comparsa depositata il
01.12.2023, rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di ON con sentenza n. 17129/2023 procedere alla determinazione del danno non patrimoniale secondo le Tabelle di Milano, tendo conto delle somme già liquidate per il medesimo titolo con la sentenza del Tribunale di Roma nonché della Corte di Appello, rideterminare il danno da vitalizio per assistenza domiciliare secondo i criteri dettati dalla Suprema Corte;
• nella determinazione degli importi di cui sopra procedere alla decurtazione delle somme già corrisposte alla sig.ra in adempimento delle pronunce dei Pt_1 precedenti gradi a titolo di sorte capitale e di spese di lite;
• in ogni caso limitare la domanda di garanzia nei limiti e condizioni di polizza (tra cui il massimale di polizza, scoperti ecc.) e nei limiti della quota dell'assicurato
• Con vittoria di spese, diritti e onorari tutti del presente processo, oltre al rimborso forfetario del 15,0%, IVA e CAP.>>
ASL RM 1, costituitasi in questa sede, con comparsa depositata il 05.02.2024, rassegna le seguenti conclusioni:
“Con il presente atto si costituisce nel giudizio sopra emarginato la scrivente CP_1
- a mezzo del sottoscritto procuratore - con riserva di dedurre in sede di note (già fissate all'udienza del 17.1.2024) entro il termine di giorni 20 dall'udienza di discussione del 24.9.2025”
r.g. n. 5 Con le note conclusionali autorizzate e depositate il 21.07.2025, rassegna le seguenti conclusioni
“(…) • in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di ON con sentenza n. 17129/2023 procedere alla determinazione del danno non patrimoniale secondo le Tabelle di Milano, tendo conto delle somme già liquidate per il medesimo titolo con la sentenza del Tribunale di Roma nonché della Corte di Appello, rideterminare il danno da vitalizio per assistenza domiciliare secondo i criteri dettati dalla Suprema Corte;
• nella determinazione degli importi di cui sopra procedere alla decurtazione delle somme già corrisposte alla sig.ra in adempimento delle Pt_1 pronunce dei precedenti gradi a titolo di sorte capitale e di spese di lite;
• Con vittoria di spese, diritti e onorari>> decidendum. CP_7
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati, esclusivamente, dalla sentenza di
ON, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità
(Cass. n. 27343 del 29/10/2018 ).
Si controverte, pertanto, delle censure mosse, dalla alla liquidazione del danno Pt_1 non patrimoniale e delle censure della compagnia di assicurazione alla liquidazione del danno futuro.
Danno non patrimoniale.
In applicazione dei principi enunciati dal giudice di legittimità, il danno non patrimoniale, fermo quanto già accertato in punto di data del sinistro, età della danneggiata alla verificazione del fatto dannoso, percentuale di danno permanente
(16%), periodo di invalidità temporanea totale (90 giorni) e parziale al 50% (30 giorni), all'attualità, si liquida, secondo le tabelle di Milano vigenti, non essendo allegate ragioni per discostarsene, applicata la maggiorazione del 20%, come di seguito:
IP: euro 48.187,00
ITA: euro 10.350,00 (pari a euro 115,00 per giorni 90 accertati)
ITP (al 50%): euro 1.725,00 (pari a euro 57,50 per giorni 30 accertati)
Per un totale di euro 60.262,00 (pari a euro 48.187,00 + euro 10.350,00 + euro
1.725,00)
r.g. n. 6 All'importo complessivamente determinato viene applicata la personalizzazione per un totale di euro 12.052,50 (pari al 20% di euro 60.262,00)
Danno da ritardato pagamento.
Cassato il capo di sentenza che accerta l'an debeatur, deve ritenersi cassato anche il capo relativo al quantum, trattandosi di capo dipendente dal primo (art 336 cod. proc.
Civ.), onde il giudice di rinvio deve valutare nuovamente, nelle obbligazioni risarcitorie, anche la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento degli interessi compensativi, nonché la misura degli stessi, ove dovuta.
Nel concreto non sono dovuti.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 6351 del 10/03/2025).
Nella specie, la non ha assolto agli oneri di allegazione posti a proprio carico, Pt_1 essendosi limitata, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, a chiedere il risarcimento del danno “oltre interessi legali ed oltre agli interessi sugli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.”, in alcun modo circostanziando tale profilo di danno.
Danno patrimoniale (anche futuro)
Tenuto conto dell'accertamento in punto di spesa annuale stimata (euro 4.800,00) e di arco temporale per il quale il danno è stato riconosciuto, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, il danno conseguito alla necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, nella specie, assistenza domiciliare, si liquida attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo r.g. n. 7 per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie individuato dalla medesima tabella di Milano, che ben può essere utilizzato nel calcolo della somma necessaria per assicurare assistenza o cure future, in sostituzione delle tabelle Inail del 1922 e delle tabelle del 1989, che si fonda su una nota formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della danneggiata, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici, rapportati ai diversi archi temporali, e con l'inflazione attesa.
Nel concreto, tenuto conto della spesa annuale stimata (euro 4.800,00) e dell'arco temporale per il quale il danno è stato riconosciuto (18 anni, da 67 a 85 di età della danneggiata) nonché dell'età della danneggiata, il coefficiente moltiplicatore è quello di
14,63, l'importo complessivo e attuale da liquidare a tale titolo è pari ad euro 70.224,00
(pari a euro 4.800,00 annui per il citato coefficiente di 14,63).
Ciò detto, il danno complessivamente liquidato è pari a euro 142.538,40 attuali (pari a euro 72.314,40 + euro 70.224,00).
Acconti già corrisposti.
Dall'importo liquidato, vanno detratti gli importi già percepiti dalla in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado e di appello, previa rivalutazione ad oggi.
Non è contestato, e risulta documentalmente provato dalla impresa di assicurazione, che per le ragioni di causa, la nel corso degli anni, ha percepito i seguenti importi: Pt_1
- euro 32.795,77 (in data 4 maggio 2015);
- euro 379,21 (in data 7 maggio 2015);
- euro 12.103, 82 (in data 31 ottobre 2018);
- euro 45.000,00 (in data 30 ottobre 2018)
All'attualità, tali importi vanno rideterminati come di seguito:
- Euro 39.879,66
- euro 461,12
- euro 14.379,34
- euro 53.460,00 per un totale all'attualità di euro 108.180,12 che deve essere detratto all'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale.
Per le ragioni di causa, residua un credito risarcitorio della pari a euro Pt_1
34.358,28.
Spese di lite.
In ragione dell'esito complessivo della controversia, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro r.g. n. 8 52.001,00 e euro 260.000,00; compensi tra i minimi medi, tenuto conto dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi dei diversi gradi di giudizio, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di rinvio, che non c'è stata), ferma la regolamentazione e liquidazione delle spese di c.t.u.
Correzione errore materiale.
L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Cass. n. 24417 del 03/11/2020).
L'istanza non ha pregio: l'errore non ingenera un dubbio ragionevole sull'individuazione delle parti del giudizio rescindente.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio dalla ON per sentenza 17129/2023 in data 15.06.2023, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n.
6077/2018 in data 02.10.2018, liquida il danno non patrimoniale e patrimoniale futuro riportato da per le ragioni di cui alla parte motiva, in Parte_1 euro 142.538,40, che per effetto degli acconti percepiti, pari a euro 108.180,12, residua nella misura di euro 34.358,28, oltre interessi di legge dalla presente pronuncia al soddisfo.
2) Condanna e la in solido a rifondere, a Controparte_5 Parte_5
le spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio Parte_1 in euro 12.000,00 per onorari, euro 1.600,00 per spese oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di appello recante n.r.g.
5218/2015, in euro 9.515,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per legge;
per il giudizio di legittimità in euro 7.655,00 per compensi e euro 1500,00 per esborsi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per legge;
per il presente giudizio di rinvio in euro 9.515,00 per compensi ed euro 535,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per legge
Così deciso in Roma il giorno 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA NZ RR MA SA IZ
r.g. n. 9
r.g. n.
10