Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05147/2025REG.PROV.COLL.
N. 04454/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4454 del 2022, proposto da DA VE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Leopardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avezzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Blandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 509/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avezzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. DA VE S.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’accertamento dell’insussistenza, in capo al comune di Avezzano, del credito di euro 53.342,41 a titolo di contributo di costruzione e per la dichiarazione del diritto alla restituzione della somma di euro 1.900,95, già corrisposta al momento del rilascio del permesso di costruire con maggiorazione degli interessi legali.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dal ricorso introduttivo e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
- DA VE S.r.l., proprietaria dell’immobile ubicato nel comune di Avezzano identificato al catasto al foglio 29 sub 288-1495, presentava in data 8 settembre 2020 un’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia, finalizzato alla conservazione del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del rischio sismico ai sensi del d.m. 58/2017 e s.m.i., previa demolizione e ricostruzione con adeguamento sismico, variazione di sagoma e area di sedime, senza variazione di volume;
-il comune rilasciava il permesso di costruire n. 104 del 22 dicembre 2020 in cui si stabiliva un contributo di costruzione- determinato dal tecnico progettista a seguito di contestazione da parte dell’amministrazione dell’importo originariamente calcolato - pari a complessivi euro 53.342,41, di cui euro 7.603,70 per oneri di urbanizzazione ed euro 45.738,72 per costo di costruzione.
3. Con ricorso di primo grado DA VE contestava l’ammontare del contributo di costruzione, come determinato in sede di rilascio del titolo edilizio, in quanto, a suo avviso, l’ufficio tecnico aveva applicato l’aliquota prevista per interventi di nuova costruzione all’intero immobile in progetto (per l’intero volume di 7204.47 mc, corrispondenti a 2401,49 mq di superficie edificata) senza considerare che si trattava di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente.
4. Il T.a.r. per l’Abruzzo con sentenza n. 509 del 17 novembre 2021 respingeva il ricorso, ritenendo dovuto l’intero ammontare del contributo, sia a titolo di oneri di urbanizzazione che a titolo di costo di costruzione.
5. La società ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE. L’intervento non comporta modifica dei volumi e delle superfici utili esistenti ed autorizzate, né della destinazione d’uso, non rientrando nelle fattispecie contemplate dall’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 ai fini del rilascio del permesso di costruire. Per tale ragione, manca il presupposto della debenza del contributo di costruzione sia ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, perché l’intervento non è soggetto a permesso di costruire bensì a SCIA, sia ai sensi dell’art. 3, lett. d), della l.r. 89/1998, perché non ci sono stati incrementi di volume e di superficie utile.
II. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. ABRUZZO N. 89/1998. L’art. 3 lett d) della l.r. 89/1998 stabilisce- con previsione pienamente compatibile con la legislazione nazionale- che il costo di costruzione si applica solo alla parte eccedente la superficie utile. Con riguardo a tale specifico profilo, il T.a.r. nulla ha statuito.
6. Si è costituito per resistere il comune di Avezzano.
7. Con ordinanza n. 2723 del 2022 è stata respinta l’istanza cautelare con condanna dell’appellante al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di spese per la fase cautelare.
8. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria nonché un parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2022.
9. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Questo Consiglio di Stato ha costantemente rimarcato (cfr. ex multis sez. IV n. 3326 del 2025, n. 6587 del 2024, n. 7261 del 2023, n. 7191 del 2022, n. 148 del 2022, sez. II n. 5484 del 2021) che:
-l’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sancisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione;
-mentre gli oneri di urbanizzazione espletano la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, il costo di costruzione si configura quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore;
-l’unico criterio per determinare se gli oneri di urbanizzazione siano dovuti o meno consiste nel carico urbanistico derivante dall’attività edilizia, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle esistenti; al fine della configurazione di un maggior carico urbanistico, è sufficiente che, quale effetto dell’intervento edilizio, sia mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio-economico che l’attività edilizia comporta;
- per la determinazione del contributo dovuto rileva l’oggetto sostanziale dell’intervento edilizio e la sua effettiva incidenza sul carico urbanistico, a prescindere dalla qualificazione formale come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione.
12. Dal calcolo del contributo di costruzione effettuato dal tecnico incaricato dalla società (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado comune) risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’intervento assentito consiste in una demolizione e ricostruzione senza incremento di volume fuori terra, ma con l’aggiunta di un vano interrato (con incremento volumetrico di mc 1.284,40), variazione di sagoma e parziale variazione di destinazione d’uso (da commerciale a residenziale per mc 281,16 e da commerciale ad accessori per mc 384, 27) in zona A2 del vigente P.R.G.
13. Per tale ragione, l’intervento in questione era assoggettato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. c) d.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, anche al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 380/2001.
14. Sotto distinto e concorrente profilo, non convince la tesi dell’appellante secondo cui per gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva il contributo di costruzione non sarebbe dovuto o, al più, sarebbe limitato al solo incremento di superficie utile rispetto al fabbricato precedente, atteso che:
-confligge con il tenore letterale dell’art. 16, comma 10, d.P.R. 380/2001 che contempla il costo di costruzione anche nel caso di interventi su edifici esistenti, riservando al comune la mera facoltà di deliberare una riduzione rispetto ai valori determinati per le nuove costruzioni;
-introduce una fattispecie atipica di esonero/riduzione di contributo di costruzione in contrasto con la tassatività delle ipotesi derogatorie contemplate dall’art. 17 del citato decreto, tra cui rientrano gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, ma solo nel caso di edifici unifamiliari (comma 3 lett. b), categoria in cui non è sussumibile l’intervento per cui è causa;
-è smentito dalla giurisprudenza secondo cui il pagamento degli oneri concessori rappresenta la regola mentre le deroghe sono consentite solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (Cons. Stato sez. VII n. 302 del 2024);
- è incompatibile con la ratio sottesa all’onerosità del titolo edilizio poiché anche l’intervento di ristrutturazione edilizia determina un incremento del valore della proprietà immobiliare, cui si correla la quota di contributo commisurata al costo di costruzione, e- ove accompagnato da aumento di volume e mutamento di destinazione d’uso- un incremento del carico urbanistico, cui si correla la quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione;
-pretermette la natura di principio fondamentale dell’onerosità del titolo edilizio in quanto strettamente inerente al regime dei titoli edilizi (Corte cost. sent. 309 del 2011) circostanza che esclude la possibilità di assegnare alla disciplina regionale (segnatamente, l’art. 3 lett. d) l.r. 89/1998 che, per i casi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti applica il costo di costruzione alle sole parti eccedenti la superficie utile preesistente) un’efficacia derogatoria della disciplina statale (cfr art. 2 d.P.R. 380/2001).
15. Quanto, infine, al parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, in disparte la diversità della fattispecie ivi esaminata (l’obbligo della monetizzazione degli standard a parcheggio e verde pubblico in caso di ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma), esso non giova alla tesi dell’appellante poiché anche in esso si ribadisce che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in caso “ in caso di ampliamento dell’edificio o in caso di modificazione della destinazione d’uso dell’immobile ” (pag. 4) come accaduto nel caso di specie.
16. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna DA VE S.r.l. al pagamento a favore del comune di Avezzano delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO