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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18713 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13417 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
(ACERRA (NA), 11/11/1969), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FURLANETTO ALBERTO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CICCIANO (NA), 09/09/1969), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. BORTOLOZZI MARIA LUISA giusta procura speciale in atti;
2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 novembre 2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
,- premesso che con sentenza n.11660 del Parte_1
2015, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto il 03 luglio 1993 con CP_1
ha previsto l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
e posto a carico dell'istante l'obbligo di corrispondere Per_1
alla resistente la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della medesima figlia (indicata erroneamente come anzichè , oltre al 60% delle Per_2 Per_1 3
spese straordinarie, quanto alla figlia maggiore invece il Per_2
versamento della somma di Euro 400,00 viene effettuato direttamente alla medesima - ha chiesto all'intestato Tribunale di voler revocare sia l'assegno di mantenimento per la figlia maggiore divenuta economicamente autonoma o Per_2
comunque inerte nel reperire un'attività lavorativa, sia ridursi l'assegno di mantenimento per l'altra nel frattempo Per_1
divenuta maggiorenne, ad Euro 300,00 e da versarsi direttamente alla stessa e la riduzione della percentuale delle spese extra;
ordinare alla figlia di informare periodicamente il padre Per_1
rispetto all'andamento scolastico ed alla propria attività
lavorativa, ciò fintantoché dovesse permanere l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti;
in subordine ha chiesto ridursi il mantenimento ordinario e straordinario per entrambe le figlie
( e e comunque escluse espressamente, per Per_2 Per_1
le spese universitarie successive all'anno accademico Per_2
2023/2024 e le spese per bollo e assicurazione della sua auto successive al 31/12/2023.
A sostegno delle proprie domande il deduceva Pt_1
che: negli anni successivi al divorzio si erano modificate le sue condizioni economiche, quelle delle figlie e della loro madre;
il ricorrente, psicologo libero professionista, era invalido civile al 4
75% a seguito della amputazione di una gamba che aveva comportato nel tempo di dover effettuare vari interventi con ingenti esborsi di danaro e sospensione dell'attività lavorativa;
dal 2009 il medesimo si era trasferito a San Vendemiano (TV)
ove aveva aperto un suo studio, nel 2016 si era risposato e nel
2018 era nata , la sua terza figlia;
pur avendo il ricorrente un Per_3
ottimo rapporto con e e quest'ultime con la Per_2 Per_1
sorella piccola , negli ultimi tempi era stata sempre Per_3 Per_2
più restia a parlare con il padre della propria vita ed in particolare non lo aveva informato delle sue difficoltà negli studi universitari né che aveva intrapreso un'attività lavorativa;
la predetta si era iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma -
prima all'università La Sapienza (a.a. 2016/2017) e poi a
[...]
(a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) Per_4
ma solo dopo 5 anni aveva comunicato al padre di aver sostenuto un solo esame, indi il padre le proponeva di iscriversi alla università Unimercatorum accordandosi che le spese sarebbero state ripartite al 50% tra il padre e la stessa (salvo che la Per_2
madre decidesse autonomamente di pagare la quota della figlia);
in tale occasione informava il padre di aver iniziato uno Per_2
stage; che successivamente, nonostante le reiterate richieste del padre, quest'ultimo non veniva informato né dell'andamento 5
universitario né della situazione lavorativa e solo a seguito di ricerche effettuate in via autonoma il ricorrente apprendeva che lavorava dal 2021, da ultimo dal 2/6/21 presso la società Per_2
Smart A2 Clima S.r.l. con contratto a tempo indeterminato part time percependo regolare retribuzione che, negli ultimi 12 mesi,
si aggirava addirittura a circa €. 1.200= lordi;
stante l'occupazione della figlia negli ultimi due anni, erano venuti meno i presupposti per il mantenimento da parte del padre e comunque la età della stessa costituiva un indice di forte inerzia nella ricerca di un lavoro stabile motivo pertanto che giustificava la revoca dell'obbligo; quanto a si era Per_1
iscritta alla facoltà di chimica ma stava anche svolgendo un'attività lavorativa, non contrattualizzata, tant'è che la medesima aveva rappresentato al padre di voler acquistare un autoveicolo a rate;
il ricorrente aveva visto diminuire il proprio reddito a causa della pandemia Covid e delle ulteriori spese a seguito della nascita della terza figlia;
di contro la Per_3
resistente svolgeva la libera professione di Controparte_1
psicologa, lavorava dal 2009 presso scuole d'infanzia e primarie ed era attualmente impiegata presso la scuola primaria “Gianni
Rodari” di Fonte Nuova (RM).
Costituitesi in giudizio, e Controparte_1 Per_2 6
hanno contestato la fondatezza del ricorso Pt_1
chiedendone il rigetto.
All'uopo le convenute deducevano che il ricorrente si era allontanato dalla casa familiare nell'anno 2008, a seguito dell'ennesimo tradimento con tale e si era Persona_5
trasferito a vivere in loc. San Vendemmiano, (Treviso) dove il medesimo aveva acquistato un immobile (all'insaputa della moglie), aveva aperto il suo studio e fondato “l'Istituto europeo di psicologia subliminale s.r.l.”; che dopo la separazione il ricorrente non aveva onorato gli impegni economici assunti maturando un debito di Euro 11.500 nei confronti della CP_1
e successivamente, nel corso della causa di divorzio, un ulteriore debito di Euro 4.843,00, esposizioni poi sanate a seguito di un accordo tra le parti;
che inoltre il ricorrente non rispettava il regime di frequentazione e precisamente dal mese di luglio 2008
ometteva di vedere e passare del tempo con le figlie (a quell'epoca di 10 e 4 anni), salvo trascorrere con loro un sabato al mese a partire dal pomeriggio sino alla domenica a pranzo
(quasi mai, il pomeriggio) e comunque sempre alla presenza della compagna;
che infine le visite incominciavano a diradarsi,
finanche i contatti telefonici, e dall'anno 2018, con la nascita di
, il padre non era più venuto a trovare le altre figlie se non Per_3 7
in sporadiche occasioni;
che infine, contrariamente alla tesi del ricorrente, si era rimessa a studiare ed alla sessione di Per_2
laurea di Ottobre 2024 avrebbe conseguito il diploma di laurea triennale, che la ragazza voleva continuare l'Università alla facoltà di Giurisprudenza;
che inoltre si trovava in stato di disoccupazione dal mese di settembre 2023; era in Per_1
procinto di iniziare il primo anno della facoltà “professione sanitarie tecnico audio protesista”, presso l'università di
[...]
che la attualmente lavorava, per l'anno Per_4 CP_1
scolastico 2024-25, con contratto a tempo determinato presso l'Istituto comprensivo RO RT con la qualifica di “maestra
scuola primaria” e collaborava con la Cooperativa Onlus “linea sociale”, dove prestava la propria opera in qualità di terapeuta, di contro la medesima doveva far fronte a degli oneri afferenti la propria Cassa professionale, obbligatori per rimanere iscritta all'albo degli psicologi e non rischiare di rimanere totalmente priva di introiti in caso di venir meno del contratto come maestra.
Sentite le parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11
novembre 2024 il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione. 8
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , atteso che parti del Parte_2
giudizio di modifica delle condizioni di divorzio sono solo gli ex coniugi.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento alla questione del mantenimento delle figlie e occorre premettere che a norma dell'art. 337 Per_2 Per_1
septies comma 1 “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico.”
Invero, è pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età
del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di 9
competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass.
27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
A ciò aggiungasi che la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei
beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale,
sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli
limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952;
Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli
limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe
finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex
giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6
aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione
della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass.
ord. 17183/2020).
Orbene, per quanto attiene ha compiuto 20 anni, Per_1
completato la scuola superiore e si è iscritta al primo anno della facoltà “professione sanitarie tecnico audio protesista”, presso l'università di (doc. 53 di parte resistente). Persona_4 10
Considerato che l'ordinamento prescrive ai genitori di seguire l'inclinazione dei figli e tenuto conto della giovane età
della ragazza ritiene il Collegio che vada confermato l'attuale assetto economico di mantenimento a carico del padre, dovendo consentire alla ragazza, fintanto dimostri di dar seguito con impegno agli studi universitari, di assecondare le sue aspirazioni ed inclinazioni.
Relativamente alla figlia la medesima ha conseguito Per_2
ad ottobre 2024 la laurea triennale in scienze giuridiche (doc. 75
di parte resistente) e nel contempo la medesima ha svolto attività
lavorativa quantomeno dal 23.04.2021 al mese di settembre
2023, a seguito del licenziamento per la società A2 Clima s.r.l.,
come si deduce dal curriculum vitae in atti e confermato dalla medesima in udienza e che tale lavoro da ultimo le consentiva di avere uno stipendio mensile di euro 1.200,00 lordo mostrando in tal modo la figlia di avere capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
Considerato tuttavia che la predetta, ha appena conseguito la laure triennale, seppur in ritardo, ha manifestato la volontà di conseguire la laurea in giurisprudenza completando il ciclo di studi e che il tempo occorrente per il completamento degli studi è
relativamente breve (considerata la durata didattica) il protrarsi 11
del mantenimento a carico del padre (oltre che della madre) non si trasformerebbe in un'assistenza economica all'infinito ma sarebbe un supporto economico a termine per il conseguimento delle legittime aspirazioni della figlia e migliori chances di inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò premesso va tuttavia evidenziato che la giurisprudenza è orientata nel senso che “Invero, il diritto del
figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un
progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto
delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la
funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a
circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in
termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo
occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella
società.” (Cass. ord. 5088/2018) e pertanto nel contemperamento dei contrapposti valori progetto educativo/percorso formativo da un lato e ricerca dell'autosufficienza economica dall'altra, la valutazione del “tempo del mantenimento” si riduce sensibilmente in ragione dell'età crescente del figlio/a non potendo pertanto il percorso formativo essere protratto a tempo indeterminato.
Alla luce di ciò il Collegio reputa di mantenere l'obbligo di 12
mantenimento per in capo ai genitori ma riducendone Per_2
l'ammontare nei termini che seguono.
Venendo quindi alla situazione economica delle parti, dalla documentazione complessivamente prodotta emerge quanto segue: il svolge l'attività di psicologo (lavoratore Pt_1
autonomo) con proprio studio in San Vendemmiano condiviso per la gestione al 50% con la moglie,
- ha dichiarato redditi netti rispettivamente negli anni 2021
(Dich. redditi 22) € 761, 2022 (Dich. redditi 23) €
13.543, 2023 (Dich. redditi 24) € zero,
- ha un conto corrente presso la Banca della Marca con saldo di Euro 5.719 al 31.12.21, di Euro 33.134 al
31.12.22,di Euro 27.080 al 30.06.23 e di Euro 10.258 al
31.2.23 di cui non ha depositato gli estratti conto;
- ha conto corrente presso la Banca Unicredit con la moglie con saldo di Euro 99.799 al 31.12.2022, di Euro
28.395 al 31.12.2023, di Euro 24.039 al 30.04.2024,
- ha un conto corrente riferibile allo studio associato presso la Banca della Marca con saldi di Euro 46.957 al
3.12.21, di Euro 26.804 al 31.12.2022, di Euro 22.394 al
31.12.23, Euro 19.097 al 28.06.24
- ha un Bilancio dello studio dal 01/01/2024 al 31/07/2024 13
che reca una perdita di € 5.285,12
- non sostiene oneri alloggiativi vivendo in appartamento di proprietà dove abita con la moglie che, a sua volta,
svolge l'attività di psicologa;
- è intestatario al 50% della ex casa familiare a Roma oltre della suddetta casa in San Vendemmiano.
Quanto alla svolge la professione di psicologa, CP_1
- lavora come dipendente per l'Istituto comprensivo
RO RT (nell'anno scolastico 20242025) con uno stipendio mensile dichiarato in Euro 1.200 netti,
- collabora con la “Linea sociale cooperativa sociale onlus” in regime libero professionale,
- ha dichiarato redditi netti negli anni 2021 (dich. redd.
2022) Euro 14.885, 2022 (dich. sost.) Euro 27.371, 2023
(dich. redd. 2024), Euro 28.164,
- ha un conto corrente presso la Banca Credit Agricole di cui ha depositato solo un documento attestante la giacenza all'01/09/2023 pari ad Euro 1.619,09 mentre non ha depositato gli estratti conto integrali né i saldi dei conti correnti;
- è proprietaria al 50% della ex casa familiare (in cui vive con le figlie presso di lei collocate, indi non sostiene 14
oneri alloggiativi) oltre alla quota del 12% di alcuni immobili in Cicciano (NA).
Tutto ciò premesso dall'esame della documentazione contabile del ricorrente, le dichiarazioni dei redditi in atti appaiono non congruenti con il patrimonio, in quanto a fronte di un reddito mensile dichiarato in udienza pari ad Euro 1.200 (nella dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023 si dichiara un reddito pari a zero); il conto personale, seppur manifesta un decremento negli anni, non è dato sapere come si sia ridotto l'importo poiché non sono stati depositati gli estratti conto integrali;
dai pochi estratti conto in atti si rileva che nel solo periodo luglio - settembre 2023 vi è un bonifico di Euro 10.000
in favore “l'Istituto europeo di psicologia subliminale s.r.l.”
fondato dal e Euro 29.600 circa per investimenti in Pt_1
fondi mentre non risulta traccia delle attività inerenti il predetto
Istituto facente capo al ricorrente.
Dal coacervo dei suddetti elementi non risulta provato la dedotta contrazione dei redditi che giustifichi l'elisione dell'assegno di mantenimento.
Parimenti la resistente ha un lavoro che seppur con contratto a tempo determinato, docenza in una scuola primaria, svolge in modo continuativo oltre all' ulteriore attività per una cooperativa 15
(come da documentazione in atti) e comunque quello di psicologa per il cui svolgimento si avvale di una stanza al costo di euro 300 mensili per cui verosimilmente anche nel suo caso non emergono elementi di modifica peggiorativa delle sue condizioni economiche.
Tutto ciò premesso, cionondimeno per i motivi suindicati,
tenuto conto dell'età della figlia (28 anni), considerato che Per_2
gli oneri di mantenimento per i figli maggiorenni è pacifico che gravano particolarmente sulle spese straordinarie (ad es. gli studi universitari), valutato che nel calcolo dell'assegno di mantenimento si deve considerare anche l'alloggio, che in misura pari al 50% il padre fornisce alle figlie e suscettibile di valutazione economica, e di contro non potendo valorizzare gli oneri economici derivanti al ricorrente dalla nascita della terza figlia in quanto assunti nella consapevolezza dei concomitanti e precedenti impegni nei confronti delle altre due figlie, il
Collegio reputa equo ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento alla somma mensile di euro 250,00, a far data dal corrente mese di novembre 2024, in considerazione anche degli oneri economici per le tasse universitarie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre 2024 e fermo restando, la percentuale delle spese extra al 60% a carico del 16
padre e del 40% a carico della madre per entrambe le figlie.
Secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre
2014 dal Tribunale di Roma con il locale Foro sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Le spese straordinarie afferenti le figlie e Per_2 Per_1
sono da intendersi quelle con le seguenti specificazioni di cui al predetto Protocollo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a)
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza 17
nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica:
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 18
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia e la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13417/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
b) rigetta la domanda del ricorrente di revoca o riduzione dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico per la figlia
Per_1
c) riduce, a far data dal corrente mese di novembre
2024, l'obbligo del ricorrente di Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia Per_2 19
rideterminato in misura pari ad Euro 250,00 mensili, da corrispondere direttamente alla figlia come già effettuato Per_2
in precedenza, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT con base novembre 2024;
d) fermo l'obbligo dei genitori di contribuire, quanto a al 60% e quanto ad al Parte_1 Controparte_1
40%, al pagamento delle spese extra delle figlie e Per_2
con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa Per_1
con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre
2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
e) Spese compensate.
Si comunichi.
Roma lì 25/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13417 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
(ACERRA (NA), 11/11/1969), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FURLANETTO ALBERTO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CICCIANO (NA), 09/09/1969), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. BORTOLOZZI MARIA LUISA giusta procura speciale in atti;
2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 novembre 2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
,- premesso che con sentenza n.11660 del Parte_1
2015, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto il 03 luglio 1993 con CP_1
ha previsto l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
e posto a carico dell'istante l'obbligo di corrispondere Per_1
alla resistente la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della medesima figlia (indicata erroneamente come anzichè , oltre al 60% delle Per_2 Per_1 3
spese straordinarie, quanto alla figlia maggiore invece il Per_2
versamento della somma di Euro 400,00 viene effettuato direttamente alla medesima - ha chiesto all'intestato Tribunale di voler revocare sia l'assegno di mantenimento per la figlia maggiore divenuta economicamente autonoma o Per_2
comunque inerte nel reperire un'attività lavorativa, sia ridursi l'assegno di mantenimento per l'altra nel frattempo Per_1
divenuta maggiorenne, ad Euro 300,00 e da versarsi direttamente alla stessa e la riduzione della percentuale delle spese extra;
ordinare alla figlia di informare periodicamente il padre Per_1
rispetto all'andamento scolastico ed alla propria attività
lavorativa, ciò fintantoché dovesse permanere l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti;
in subordine ha chiesto ridursi il mantenimento ordinario e straordinario per entrambe le figlie
( e e comunque escluse espressamente, per Per_2 Per_1
le spese universitarie successive all'anno accademico Per_2
2023/2024 e le spese per bollo e assicurazione della sua auto successive al 31/12/2023.
A sostegno delle proprie domande il deduceva Pt_1
che: negli anni successivi al divorzio si erano modificate le sue condizioni economiche, quelle delle figlie e della loro madre;
il ricorrente, psicologo libero professionista, era invalido civile al 4
75% a seguito della amputazione di una gamba che aveva comportato nel tempo di dover effettuare vari interventi con ingenti esborsi di danaro e sospensione dell'attività lavorativa;
dal 2009 il medesimo si era trasferito a San Vendemiano (TV)
ove aveva aperto un suo studio, nel 2016 si era risposato e nel
2018 era nata , la sua terza figlia;
pur avendo il ricorrente un Per_3
ottimo rapporto con e e quest'ultime con la Per_2 Per_1
sorella piccola , negli ultimi tempi era stata sempre Per_3 Per_2
più restia a parlare con il padre della propria vita ed in particolare non lo aveva informato delle sue difficoltà negli studi universitari né che aveva intrapreso un'attività lavorativa;
la predetta si era iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma -
prima all'università La Sapienza (a.a. 2016/2017) e poi a
[...]
(a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) Per_4
ma solo dopo 5 anni aveva comunicato al padre di aver sostenuto un solo esame, indi il padre le proponeva di iscriversi alla università Unimercatorum accordandosi che le spese sarebbero state ripartite al 50% tra il padre e la stessa (salvo che la Per_2
madre decidesse autonomamente di pagare la quota della figlia);
in tale occasione informava il padre di aver iniziato uno Per_2
stage; che successivamente, nonostante le reiterate richieste del padre, quest'ultimo non veniva informato né dell'andamento 5
universitario né della situazione lavorativa e solo a seguito di ricerche effettuate in via autonoma il ricorrente apprendeva che lavorava dal 2021, da ultimo dal 2/6/21 presso la società Per_2
Smart A2 Clima S.r.l. con contratto a tempo indeterminato part time percependo regolare retribuzione che, negli ultimi 12 mesi,
si aggirava addirittura a circa €. 1.200= lordi;
stante l'occupazione della figlia negli ultimi due anni, erano venuti meno i presupposti per il mantenimento da parte del padre e comunque la età della stessa costituiva un indice di forte inerzia nella ricerca di un lavoro stabile motivo pertanto che giustificava la revoca dell'obbligo; quanto a si era Per_1
iscritta alla facoltà di chimica ma stava anche svolgendo un'attività lavorativa, non contrattualizzata, tant'è che la medesima aveva rappresentato al padre di voler acquistare un autoveicolo a rate;
il ricorrente aveva visto diminuire il proprio reddito a causa della pandemia Covid e delle ulteriori spese a seguito della nascita della terza figlia;
di contro la Per_3
resistente svolgeva la libera professione di Controparte_1
psicologa, lavorava dal 2009 presso scuole d'infanzia e primarie ed era attualmente impiegata presso la scuola primaria “Gianni
Rodari” di Fonte Nuova (RM).
Costituitesi in giudizio, e Controparte_1 Per_2 6
hanno contestato la fondatezza del ricorso Pt_1
chiedendone il rigetto.
All'uopo le convenute deducevano che il ricorrente si era allontanato dalla casa familiare nell'anno 2008, a seguito dell'ennesimo tradimento con tale e si era Persona_5
trasferito a vivere in loc. San Vendemmiano, (Treviso) dove il medesimo aveva acquistato un immobile (all'insaputa della moglie), aveva aperto il suo studio e fondato “l'Istituto europeo di psicologia subliminale s.r.l.”; che dopo la separazione il ricorrente non aveva onorato gli impegni economici assunti maturando un debito di Euro 11.500 nei confronti della CP_1
e successivamente, nel corso della causa di divorzio, un ulteriore debito di Euro 4.843,00, esposizioni poi sanate a seguito di un accordo tra le parti;
che inoltre il ricorrente non rispettava il regime di frequentazione e precisamente dal mese di luglio 2008
ometteva di vedere e passare del tempo con le figlie (a quell'epoca di 10 e 4 anni), salvo trascorrere con loro un sabato al mese a partire dal pomeriggio sino alla domenica a pranzo
(quasi mai, il pomeriggio) e comunque sempre alla presenza della compagna;
che infine le visite incominciavano a diradarsi,
finanche i contatti telefonici, e dall'anno 2018, con la nascita di
, il padre non era più venuto a trovare le altre figlie se non Per_3 7
in sporadiche occasioni;
che infine, contrariamente alla tesi del ricorrente, si era rimessa a studiare ed alla sessione di Per_2
laurea di Ottobre 2024 avrebbe conseguito il diploma di laurea triennale, che la ragazza voleva continuare l'Università alla facoltà di Giurisprudenza;
che inoltre si trovava in stato di disoccupazione dal mese di settembre 2023; era in Per_1
procinto di iniziare il primo anno della facoltà “professione sanitarie tecnico audio protesista”, presso l'università di
[...]
che la attualmente lavorava, per l'anno Per_4 CP_1
scolastico 2024-25, con contratto a tempo determinato presso l'Istituto comprensivo RO RT con la qualifica di “maestra
scuola primaria” e collaborava con la Cooperativa Onlus “linea sociale”, dove prestava la propria opera in qualità di terapeuta, di contro la medesima doveva far fronte a degli oneri afferenti la propria Cassa professionale, obbligatori per rimanere iscritta all'albo degli psicologi e non rischiare di rimanere totalmente priva di introiti in caso di venir meno del contratto come maestra.
Sentite le parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11
novembre 2024 il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione. 8
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , atteso che parti del Parte_2
giudizio di modifica delle condizioni di divorzio sono solo gli ex coniugi.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento alla questione del mantenimento delle figlie e occorre premettere che a norma dell'art. 337 Per_2 Per_1
septies comma 1 “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico.”
Invero, è pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età
del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di 9
competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass.
27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
A ciò aggiungasi che la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei
beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale,
sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli
limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952;
Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli
limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe
finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex
giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6
aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione
della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass.
ord. 17183/2020).
Orbene, per quanto attiene ha compiuto 20 anni, Per_1
completato la scuola superiore e si è iscritta al primo anno della facoltà “professione sanitarie tecnico audio protesista”, presso l'università di (doc. 53 di parte resistente). Persona_4 10
Considerato che l'ordinamento prescrive ai genitori di seguire l'inclinazione dei figli e tenuto conto della giovane età
della ragazza ritiene il Collegio che vada confermato l'attuale assetto economico di mantenimento a carico del padre, dovendo consentire alla ragazza, fintanto dimostri di dar seguito con impegno agli studi universitari, di assecondare le sue aspirazioni ed inclinazioni.
Relativamente alla figlia la medesima ha conseguito Per_2
ad ottobre 2024 la laurea triennale in scienze giuridiche (doc. 75
di parte resistente) e nel contempo la medesima ha svolto attività
lavorativa quantomeno dal 23.04.2021 al mese di settembre
2023, a seguito del licenziamento per la società A2 Clima s.r.l.,
come si deduce dal curriculum vitae in atti e confermato dalla medesima in udienza e che tale lavoro da ultimo le consentiva di avere uno stipendio mensile di euro 1.200,00 lordo mostrando in tal modo la figlia di avere capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
Considerato tuttavia che la predetta, ha appena conseguito la laure triennale, seppur in ritardo, ha manifestato la volontà di conseguire la laurea in giurisprudenza completando il ciclo di studi e che il tempo occorrente per il completamento degli studi è
relativamente breve (considerata la durata didattica) il protrarsi 11
del mantenimento a carico del padre (oltre che della madre) non si trasformerebbe in un'assistenza economica all'infinito ma sarebbe un supporto economico a termine per il conseguimento delle legittime aspirazioni della figlia e migliori chances di inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò premesso va tuttavia evidenziato che la giurisprudenza è orientata nel senso che “Invero, il diritto del
figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un
progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto
delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la
funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a
circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in
termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo
occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella
società.” (Cass. ord. 5088/2018) e pertanto nel contemperamento dei contrapposti valori progetto educativo/percorso formativo da un lato e ricerca dell'autosufficienza economica dall'altra, la valutazione del “tempo del mantenimento” si riduce sensibilmente in ragione dell'età crescente del figlio/a non potendo pertanto il percorso formativo essere protratto a tempo indeterminato.
Alla luce di ciò il Collegio reputa di mantenere l'obbligo di 12
mantenimento per in capo ai genitori ma riducendone Per_2
l'ammontare nei termini che seguono.
Venendo quindi alla situazione economica delle parti, dalla documentazione complessivamente prodotta emerge quanto segue: il svolge l'attività di psicologo (lavoratore Pt_1
autonomo) con proprio studio in San Vendemmiano condiviso per la gestione al 50% con la moglie,
- ha dichiarato redditi netti rispettivamente negli anni 2021
(Dich. redditi 22) € 761, 2022 (Dich. redditi 23) €
13.543, 2023 (Dich. redditi 24) € zero,
- ha un conto corrente presso la Banca della Marca con saldo di Euro 5.719 al 31.12.21, di Euro 33.134 al
31.12.22,di Euro 27.080 al 30.06.23 e di Euro 10.258 al
31.2.23 di cui non ha depositato gli estratti conto;
- ha conto corrente presso la Banca Unicredit con la moglie con saldo di Euro 99.799 al 31.12.2022, di Euro
28.395 al 31.12.2023, di Euro 24.039 al 30.04.2024,
- ha un conto corrente riferibile allo studio associato presso la Banca della Marca con saldi di Euro 46.957 al
3.12.21, di Euro 26.804 al 31.12.2022, di Euro 22.394 al
31.12.23, Euro 19.097 al 28.06.24
- ha un Bilancio dello studio dal 01/01/2024 al 31/07/2024 13
che reca una perdita di € 5.285,12
- non sostiene oneri alloggiativi vivendo in appartamento di proprietà dove abita con la moglie che, a sua volta,
svolge l'attività di psicologa;
- è intestatario al 50% della ex casa familiare a Roma oltre della suddetta casa in San Vendemmiano.
Quanto alla svolge la professione di psicologa, CP_1
- lavora come dipendente per l'Istituto comprensivo
RO RT (nell'anno scolastico 20242025) con uno stipendio mensile dichiarato in Euro 1.200 netti,
- collabora con la “Linea sociale cooperativa sociale onlus” in regime libero professionale,
- ha dichiarato redditi netti negli anni 2021 (dich. redd.
2022) Euro 14.885, 2022 (dich. sost.) Euro 27.371, 2023
(dich. redd. 2024), Euro 28.164,
- ha un conto corrente presso la Banca Credit Agricole di cui ha depositato solo un documento attestante la giacenza all'01/09/2023 pari ad Euro 1.619,09 mentre non ha depositato gli estratti conto integrali né i saldi dei conti correnti;
- è proprietaria al 50% della ex casa familiare (in cui vive con le figlie presso di lei collocate, indi non sostiene 14
oneri alloggiativi) oltre alla quota del 12% di alcuni immobili in Cicciano (NA).
Tutto ciò premesso dall'esame della documentazione contabile del ricorrente, le dichiarazioni dei redditi in atti appaiono non congruenti con il patrimonio, in quanto a fronte di un reddito mensile dichiarato in udienza pari ad Euro 1.200 (nella dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023 si dichiara un reddito pari a zero); il conto personale, seppur manifesta un decremento negli anni, non è dato sapere come si sia ridotto l'importo poiché non sono stati depositati gli estratti conto integrali;
dai pochi estratti conto in atti si rileva che nel solo periodo luglio - settembre 2023 vi è un bonifico di Euro 10.000
in favore “l'Istituto europeo di psicologia subliminale s.r.l.”
fondato dal e Euro 29.600 circa per investimenti in Pt_1
fondi mentre non risulta traccia delle attività inerenti il predetto
Istituto facente capo al ricorrente.
Dal coacervo dei suddetti elementi non risulta provato la dedotta contrazione dei redditi che giustifichi l'elisione dell'assegno di mantenimento.
Parimenti la resistente ha un lavoro che seppur con contratto a tempo determinato, docenza in una scuola primaria, svolge in modo continuativo oltre all' ulteriore attività per una cooperativa 15
(come da documentazione in atti) e comunque quello di psicologa per il cui svolgimento si avvale di una stanza al costo di euro 300 mensili per cui verosimilmente anche nel suo caso non emergono elementi di modifica peggiorativa delle sue condizioni economiche.
Tutto ciò premesso, cionondimeno per i motivi suindicati,
tenuto conto dell'età della figlia (28 anni), considerato che Per_2
gli oneri di mantenimento per i figli maggiorenni è pacifico che gravano particolarmente sulle spese straordinarie (ad es. gli studi universitari), valutato che nel calcolo dell'assegno di mantenimento si deve considerare anche l'alloggio, che in misura pari al 50% il padre fornisce alle figlie e suscettibile di valutazione economica, e di contro non potendo valorizzare gli oneri economici derivanti al ricorrente dalla nascita della terza figlia in quanto assunti nella consapevolezza dei concomitanti e precedenti impegni nei confronti delle altre due figlie, il
Collegio reputa equo ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento alla somma mensile di euro 250,00, a far data dal corrente mese di novembre 2024, in considerazione anche degli oneri economici per le tasse universitarie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre 2024 e fermo restando, la percentuale delle spese extra al 60% a carico del 16
padre e del 40% a carico della madre per entrambe le figlie.
Secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre
2014 dal Tribunale di Roma con il locale Foro sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Le spese straordinarie afferenti le figlie e Per_2 Per_1
sono da intendersi quelle con le seguenti specificazioni di cui al predetto Protocollo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a)
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza 17
nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica:
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 18
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia e la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13417/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
b) rigetta la domanda del ricorrente di revoca o riduzione dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico per la figlia
Per_1
c) riduce, a far data dal corrente mese di novembre
2024, l'obbligo del ricorrente di Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia Per_2 19
rideterminato in misura pari ad Euro 250,00 mensili, da corrispondere direttamente alla figlia come già effettuato Per_2
in precedenza, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT con base novembre 2024;
d) fermo l'obbligo dei genitori di contribuire, quanto a al 60% e quanto ad al Parte_1 Controparte_1
40%, al pagamento delle spese extra delle figlie e Per_2
con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa Per_1
con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre
2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
e) Spese compensate.
Si comunichi.
Roma lì 25/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani