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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/06/2025, n. 11967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11967 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2025, proposto da Regione -OMISSIS-, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Matteo Morosetti, fisicamente domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione sito in Roma, piazza Colonna n. 355, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;
nei confronti
-OMISSIS-, Azienza Pubblica di Servizi Alla persona “-OMISSIS-”, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
dei seguenti atti: a) la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 575 del 10 dicembre 2024, comunicata il successivo 20 dicembre 2024, avente a oggetto la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 39 del 2013, con riferimento all’incarico di Commissario Straordinario dell’ASP “-OMISSIS-”, resa a conclusione del procedimento n. 6059/2023; b) ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.n.a.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 6 novembre 2023, era trasmessa al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Regione -OMISSIS-, nonché all’Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.), una segnalazione di asserita inconferibilità, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, dell’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda di servizi alla persona (A.S.P.) “-OMISSIS-”, ricoperto dal dott. -OMISSIS- dalla Regione ricorrente, con delibera di Giunta del 29 aprile 2022 n. 596.
A fronte di tale segnalazione, il detto RPCT avviava le verifiche prescritte dalla legge, all’esito delle quali, con atto in data 15 dicembre 2023 prot. n. 776074, escludeva la sussistenza di una delle “ fattispecie di incompatibilità e inconferibilità disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013 a riguardo della nomina del sig. -OMISSIS- ”.
Dell’esito delle verifiche espletate, il medesimo RPCT informava l’A.n.a.c., la quale, pur dando atto “ delle ampie argomentazioni, in fatto e in diritto ”, sottese alla richiesta di archiviazione della segnalazione, con nota in data 28 dicembre 2023, chiedeva l’invio di documenti integrativi in quanto sarebbero risultati, in capo al dott. -OMISSIS-, ulteriori incarichi “ astrattamente rilevanti rispetto alla legittimità dell’assunzione dell’incarico (di destinazione) di Commissario straordinario dell’ASP -OMISSIS- ”.
I documenti integrativi chiesti dall’A.n.a.c. erano trasmessi dal detto Responsabile all’Autorità resistente.
In data 30 aprile 2024, veniva a scadenza l’incarico di Commissario straordinario conferito al dott. -OMISSIS-, oggetto di approfondimento.
Il 10 dicembre 2024, a distanza di oltre un anno dalla trasmissione della segnalazione sulla presunta situazione di incompatibilità e ad oltre sei mesi dalla cessazione dell’incarico conferito, l’A.n.a.c. adottava la delibera n. 575/2024, con cui accertava l’inconferibilità dell’incarico di Commissario straordinario dell’A.S.P. “-OMISSIS-”, pur prendendo atto dell’intervenuta cessazione dell’incarico. Con il medesimo atto, l’A.n.a.c. imponeva al detto RPCT di contestare ai competenti organi della Regione, entro 45 giorni dalla comunicazione, “ la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 ”, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
La Regione insorge, con il ricorso notificato il 15.01.2025 e depositato il 20.01.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione degli artt. 15 e 16 d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; difetto assoluto di attribuzione, incompetenza; 2) violazione, sotto altro profilo, degli artt. 15 e 16 d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; difetto di attribuzione, incompetenza, difetto di motivazione e illogicità manifesta; 3) violazione degli artt. 7, comma 3, e 12, comma 2, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, adottato con delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 328 del 29 marzo 2017 e s.m.i.; 4) violazione degli artt. 3 e 76 Costituzione; violazione degli artt. 1, comma 2, lett. d) punto 1, e dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione. In via subordinata, la ricorrente chiede che venga rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. d) punto 1 e dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Si costituisce l’Autorità intimata, per resistere nel giudizio. Con successive memorie, deduce inammissibilità e infondatezza del gravame. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Sezione accoglie l’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., al limitato fine della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, la causa è riservata per la decisione.
Seguono ulteriori memorie delle parti costituite.
II – Il ricorso è ammissibile ma infondato.
III - Sussiste l’interesse della ricorrente Regione a vedere annullata l’impugnata delibera A.n.a.c., atteso che tale atto contesta l’inconferibilità dell’incarico regionale di Commissario straordinario dell’A.S.P. “-OMISSIS-” all’ing. -OMISSIS- e da esso discendono conseguenze di ordine giuridico (la nullità dell’incarico e la contestabilità dei provvedimenti posti in essere dal funzionario ritenuto privo di legittimazione alla carica), nonché conseguenze di ordine economico (la non debenza dei compensi corrisposti al medesimo e l’obbligo di recuperarli).
L’Ente pubblico ricorrente, inoltre, ha legittimazione attiva e interesse ad impugnare atti dai quali discendano sanzioni per i componenti dei propri organi, quali quelle previste dall’art. 18 d.lgs. n. 39/2013, non fosse altro per evitare l’effetto interdittivo e disfunzionale dell’organo, di cui al comma 3 del citato art. 18, e la conseguente procedura sostitutiva, di cui all’art. 8 legge n. 131/2003 (ex comma 4 dell’art. 18).
Sussiste, dunque, la legittimazione attiva, nonché l’interesse attuale, concreto e diretto della Regione ricorrente a evitare simili conseguenze. Di qui l’ammissibilità del gravame.
IV – Nondimeno i motivi del ricorso sono infondati.
IV.1 - Con il primo motivo, la ricorrente Regione contesta l’asserita carenza di potere dell’A.n.a.c. rispetto all’adozione dell’atto impugnato. A tal riguardo, la Regione sostiene che l’Autorità avrebbe « disatteso le valutazioni operate dal RPCT, avendo accertato una situazione di inconferibilità rilevante ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, nonostante l’archiviazione in precedenza disposta dal RPCT; - ordinato al RPCT di contestare agli interessati la situazione di inconferibilità, ai fini dell’adozione delle sanzioni previste dall’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, in chiaro contrasto con i provvedimenti in precedenza adottati dallo stesso RPCT. In entrambe le vicende l’ANAC ha quindi ingerito nella sfera di competenze riservata al RPCT, esercitando poteri e funzioni ad essa non attribuiti dall’ordinamento giuridico ». Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, l’Autorità avrebbe, dunque, adottato l’atto gravato in violazione degli artt. 15 e 16 d.lgs. n. 39/2013, agendo in difetto assoluto di attribuzione. Sostiene poi la ricorrente (invocando il precedente di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 218 del 2018) che non sarebbe riconosciuto un potere dell’A.n.a.c. di ingerirsi nelle valutazioni operate dal RPCT.
Il motivo è infondato, in quanto muove da una premessa erronea, laddove si sostiene che l’A.n.a.c. avrebbe ribaltato le conclusioni raggiunte dal RPCT della Regione -OMISSIS-, nel proprio atto di archiviazione adottato a dicembre 2023. Ciò non corrisponde al vero, poiché l’A.n.a.c. – lungi dall’invadere le competenze del RPCT - ha esaminato una fattispecie diversa da quella scrutinata dal medesimo. Il Responsabile aveva condotto, a seguito di segnalazione ricevuta, un proprio autonomo procedimento di vigilanza interna, in merito alla compatibilità con la disciplina vigente (d.lgs. n. 39/2013) del conferimento dell’incarico di Commissario dell’ASP “-OMISSIS-” all’ing. -OMISSIS-, in ragione del ruolo ricoperto dal medesimo presso la -OMISSIS-; il RPCT aveva ritenuto insussistenti i profili di violazione del d.lgs. n. 39/2013 e aveva archiviato il procedimento, dandone informativa all’Autorità che veniva così investita della cognizione del regolare conferimento all’ing -OMISSIS- dell’incarico de quo .
L'Autorità ha, dunque, proceduto a valutare la posizione dell’interessato, non solo tenendo conto di quanto rappresentato dal RPCT dell’Ente, bensì svolgendo un’autonoma e ulteriore istruttoria, attraverso le consultazioni delle banche dati a disposizione. In particolare, dall’esame del registro telematico delle imprese (Telemaco) è emerso che l’ing. -OMISSIS-, oltre all’incarico presso la -OMISSIS- (fattispecie scrutinata dal RPCT), rivestiva ulteriori ruoli e incarichi (non menzionati nella nota del RPCT), ritenuti rilevanti, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.
Pertanto, in una prima richiesta di informazioni all’Ente, l’A.n.a.c.: a) ha convalidato le conclusioni del RPCT per ciò che concerne gli aspetti da quest’ultimo esaminati; b) ha illustrato gli ulteriori incarichi rivestiti dall’interessato, chiedendo chiarimenti, nell’ottica di valutare l’applicabilità della fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013.
In merito agli ulteriori incarichi rivestiti dall’interessato -OMISSIS-, l’Autorità ha, poi, avviato il procedimento di vigilanza da cui è scaturito il provvedimento gravato con l’odierno ricorso.
La delibera - come si ricava all’evidenza dalla lettura dell’atto - non riguarda la situazione di fatto e di diritto decisa dal RPCT, poiché, pur attenendo al medesimo incarico, cioè a quello di Commissario dell’ASP “-OMISSIS-”, dà rilievo ai seguenti e ulteriori ruoli ricoperti dall’interessato presso società private: a) amministratore unico nonché socio unico della -OMISSIS-; b) amministratore delegato e socio di minoranza della -OMISSIS-; c) presidente del Consiglio di amministrazione della -OMISSIS-; d) amministratore unico della -OMISSIS-, a far data dal 24.10.2023; e) amministratore unico della -OMISSIS-; f) consigliere delegato nonché vicepresidente della -OMISSIS-, dal 02.12.2019 (più volte rinnovato, da ultimo in data 29.03.2023).
L’A.n.a.c. ha, persino, convalidato le valutazioni formulate dal RPCT nel provvedimento di archiviazione, internamente adottato, in ordine all’incarico svolto dal dott. -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, ritenendo che le considerazioni svolte dal responsabile interno alla Regione siano condivisibili e coerenti. Tanto si legge a pag. 2 della gravata delibera ove, nel paragrafo “ in fatto ”, si dà espressamente atto della circostanza, nei termini che seguono: « Il RPCT della Regione -OMISSIS- trasmetteva all’ANAC le proprie valutazioni in ordine ad una segnalazione (allo stesso pervenuta) sulla posizione del Dott. -OMISSIS-, commissario dell’Azienda Servizi alla Persona “-OMISSIS-”. La questione sottoposta allo stesso RPCT riguardava l’asserita inconferibilità dell’incarico di commissario straordinario in ragione del ruolo ricoperto dal medesimo presso la società Socialteam s.r.l. La nota dell’ente illustrava dunque le ragioni, in fatto e in diritto, che avevano determinato l’archiviazione della segnalazione rispetto alla normativa recata dal d.lgs. n. 39 del 2013, scrutinando, in particolare, le ipotesi recate dagli artt. 4 e 7 del medesimo. L'ANAC esaminava la questione e le conclusioni raggiunte dal RPCT, non rinvenendo, a tale limitato riguardo, profili di criticità. Tuttavia, da ulteriore attività istruttoria condotta, emergevano elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella segnalazione; in particolare, dalla consultazione del registro telematico delle imprese si apprendeva come l’interessato svolgesse, a vario titolo, incarichi e cariche presso delle società private rispetto alle quali occorreva un approfondimento ». Risulta, dunque, destituita di fondamento la ricostruzione in fatto contenuta nel primo motivo di ricorso.
L’esame della questione giuridica inerente al riparto di competenze e alla relazione sussistente tra A.n.a.c. e RPCT non è, comunque, decisiva ai fini che qui rilevano. La giurisprudenza citata dalla Regione (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 218) non è conferente, muovendo dal caso specifico sottoposto alla cognizione di quel giudice amministrativo. Nella vicenda cui si riferisce il precedente del Consiglio di Stato, l’A.n.a.c. aveva ordinato la rimozione di un atto, con ciò esorbitando dalle prerogative che le sono proprie. Tale pretesa non viene in rilievo nel caso di specie, ove, al contrario, il RPCT ha esaminato un aspetto mentre l’A.n.a.c. ne ha valutato un altro, diverso e ulteriore.
A tal riguardo, si richiama la recente sentenza di questa Sezione (n. 973 del 19 gennaio 2024), che ha scrutinato favorevolmente l’operato di A.n.a.c., quanto al rapporto intercorrente tra accertamento (di archiviazione) di un RPCT e successiva delibera assunta dall’A.n.a.c., in senso difforme. Nel caso oggetto della pronuncia di questo T.a.r., il RPCT aveva archiviato il procedimento, mentre l’Autorità lo aveva avviato, deliberando poi in conclusione l’inconferibilità degli incarichi. Questo T.a.r. ha, all’uopo, evidenziato quanto segue: « va innanzitutto evidenziata l’infondatezza del primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha sostenuto – in sintesi – che l’Autorità non aveva il potere di adottare gli atti gravati e di superare il provvedimento di archiviazione adottato dal RPCT del Comune. 22.1. A tal proposito, va innanzitutto rilevato che l’Autorità resistente ha adottato la delibera gravata nell’ambito dei poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dall’art. 16, d.lgs. n. 39/2013, secondo cui “l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”. Va poi ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni chiarito che l’atto di accertamento adottato dall’Autorità ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 39/2013 è un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici, ovverosia che tale atto è “un’espressione di una valutazione circa il procedimento di conferimento dell’incarico in corso o già concluso”, precisando che attraverso lo stesso “l’ANAC accerta, nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione”; che tale valutazione “non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale”; e che infine – alla luce di quanto previsto dall’art. 17, n. 39/2013 – “nel caso di incarico già conferito, l’ANAC, ove ritenga violata la legge, accerta la nullità dell’atto di suo conferimento” (cfr. Consiglio di Stato,V, 11 gennaio 2018, n. 126 e – più di recente – 21 agosto 2023, n. 7864). Ciò chiarito sulla natura del potere esercitato da ANAC, non v’è dubbio che nel caso di specie l’Autorità avesse – anche in concreto – il potere di adottare l’atto gravato. Premessa la sussistenza di un generale potere di vigilanza in capo all’Autorità “sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto” nell’ambito del quale è possibile per la stessa esercitare “poteri ispettivi e di accertamento”, non persuade, infatti, la tesi di parte ricorrente secondo cui l’Autorità potrebbe esercitare il proprio potere di vigilanza solo in caso di inerzia del RPCT dell’amministrazione. Se è vero, infatti, che ai sensi dell’art 15, d.lgs. 39/2013 spetta al RPCT di ogni ente curare nel proprio ambito il rispetto delle disposizioni recate dal d.lgs.39/2013, è altrettanto vero che l’art. 16 dello stesso decreto – così come correttamente notato nelle difese dell’Autorità – costituisce una sorta di “norma di chiusura del sistema” che attribuisce ad ANAC il potere di vigilare anche sulla corretta applicazione dello stesso art. 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT) e quindi di superare, con i propri atti di accertamento, le eventuali valutazioni errate compiute dai RPCT dei singoli enti (v. in senso analogo Tar Lazio, I, 2 febbraio 2022, n. 1238). In ragione di quanto sopra, non era quindi ostativo all’esercizio dei poteri di ANAC il fatto che il RPCT del -OMISSIS- avesse archiviato il procedimento avviato nei confronti dei dott. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 ».
Alla luce delle suesposte considerazioni il primo motivo di ricorso è da ritenersi infondato.
IV.2 - Con il secondo motivo (ma anche con il quarto motivo), la ricorrente Regione censura il provvedimento impugnato in ragione del fatto che il dott. -OMISSIS- fosse già cessato dall’incarico al momento dell’adozione della delibera. La cessazione dall’incarico consumerebbe il potere dell’A.n.a.c. e sarebbe elemento idoneo a privare di effetti l’accertamento sulla illegittimità intercorsa. Sussisterebbe pertanto l’autonomo vizio del provvedimento impugnato, affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione o, comunque, da incompetenza “ non esistendo alcuna disposizione dell’ordinamento giuridico che riconosca all’ANAC il potere di intervenire a fronte di ipotetiche situazioni di inconferibilità o incompatibilità non più attuali ”. Il motivo è parimenti infondato.
Il dato oggettivo che il dott. -OMISSIS- fosse cessato dall’incarico al momento dell’adozione della delibera non incide sul potere dell’Autorità di procedere all’accertamento dell’illegittimità del conferimento dell’incarico. In particolare, non viene meno l’interesse dell’Autorità alla prosecuzione del procedimento, alla luce delle conseguenze che l’inconferibilità dell’incarico produce. Ove non si consentisse all’Autorità di procedere, sarebbe sufficiente la cessazione dall’incarico ricoperto per evitare l’accertamento di una causa di inconferibilità che determina nullità dell’incarico. Seguire la tesi della Regione vorrebbe dire introdurre una sorta di “sanatoria” dell’atto nullo, anzi una forma di convalida dell’atto nullo, peraltro vietata in base a quanto previsto, in via generale, dall’art. 1423 codice civile e, in particolare, dall’art. 21-septies legge n. 241/1990.
Si tratterebbe in ogni caso di una forma di sanatoria a posteriori di una nullità comminata ex lege non conforme all’ordinamento giuridico. La sussistenza dell’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento della causa di inconferibilità discende dalle conseguenze in ordine agli atti adottati, ai compensi percepiti e alla eventuale responsabilità dell’organo conferente. Ciò emerge chiaramente dall’analisi letterale degli artt. 17 e 18 d.lgs. n. 39/2013.
Ove l’A.n.a.c. intervenga a situazione cessata, l’accertamento conserva una propria rilevanza giuridica, configurandosi quale base per eventuali successive valutazioni di competenza della Corte dei conti, in sede di verifica di ipotesi di responsabilità erariale; ma anche per il RPCT dell’Ente il quale dovrebbe avviare i procedimenti sanzionatori di propria spettanza nei confronti dell’organo conferente e anche dell’interessato, qualora abbia rilasciato una dichiarazione mendace; oltre alle valutazioni di spettanza degli organi giurisdizionali amministrativi, ove chiamati a valutare l’efficacia dei provvedimenti adottati dal soggetto dichiarato inconferibile.
Si richiama al riguardo quanto evidenziato da T.a.r. AN (sentenza n. 2812 del 20 dicembre 2021), il quale - esprimendosi sulla sorte degli atti adottati da un dirigente rimasto in carica nonostante la sopravvenuta sentenza di condanna - ha ritenuto che: « Ai sensi dell’art. 17, poi, “gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”. Ne discende che, alla data in cui ha sottoscritto, nella qualità di dirigente, l’ordinanza di demolizione impugnata, il firmatario della stessa era privo del relativo potere, per essere la sua nomina nulla, a cagione della condanna penale subita per il reato di cui all’art. 323 c.p. Stante la carenza di potere in capo al dirigente di cui si tratta, la stessa non poteva evidentemente non propagarsi agli atti, dal medesimo adottati, nonostante l’evidenziata carenza di potere: tra cui, inter alia, l’atto gravato, che reca la data del 5 agosto 2021 ».
La giurisprudenza è intervenuta, altresì, sul potere dell’A.n.a.c., ritenendo, con riferimento all’incarico, che « l'ANAC, ove ritenga violata la legge, accerta la nullità dell'atto di suo conferimento », con conseguente inefficacia degli atti successivamente adottati (cfr.: Cons. Stato V, 11 gennaio 2018, n. 126 e più di recente 21 agosto 2023, n. 7864).
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene infondato il secondo motivo di ricorso (ed il quarto, nella parte in cui riedita la detta censura).
IV.3 - Con il terzo motivo di gravame, la Regione ricorrente sostiene che la delibera impugnata sarebbe stata assunta in violazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari adottato con delibera A.n.a.c. n. 328 del 29 marzo 2017, poiché adottata oltre i termini ritenuti perentori, prescritti a pena di decadenza per l’avvio del procedimento (60 giorni a decorrere dalla ricezione della segnalazione del 6 novembre 2023). Anche tale motivo è infondato.
La questione è stata esaminata una prima volta dal Consiglio A.n.a.c., nel corso dell’adunanza del 15 maggio 2024, all’esito della quale erano stati richiesti all’ufficio competente ulteriori approfondimenti istruttori. Dopo tali approfondimenti, è stata riproposta all’esame del Consiglio A.n.a.c., nell’adunanza del 17 giugno 2024, per richiedere (unitamente ad altre pratiche) l’autorizzazione all’avvio del procedimento fuori termine.
In tale ultima circostanza, è stato deciso che: « Il Consiglio, con riferimento al deliberato di cui al punto 6) [modifica al Regolamento vigilanza contratti, n.d.r.], dispone la trasmissione dello stesso a tutti gli Uffici di vigilanza e chiede di riportare all’approvazione del Consiglio all’adunanza del 3 luglio 2024 le relative modifiche regolamentari. Il Consiglio ritiene, inoltre, che le richieste del Dirigente di cui al punto 20 [richieste dell’Ufficio competente di autorizzare l’avvio di alcuni procedimenti tra cui quello odierno, n.d.r.] possano trovare risposta nelle modifiche regolamentari di prossima approvazione secondo quanto appena indicato ».
In base a tale ultimo deliberato, l’Ufficio istruttore ha dovuto attendere, per avviare il procedimento, l’adeguamento del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi alle modifiche, introdotte con delibera n. 346 del 3 luglio 2024, al Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, per ciò che concerne, in particolare, l’art. 7 del citato testo disciplinante le archiviazioni delle segnalazioni.
Le modifiche al Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi sono state, poi, approvate dal Consiglio A.n.a.c., nell’adunanza dell’11 settembre 2024 e il Regolamento, nella sua versione consolidata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 234 del 5 ottobre 2024. Le modifiche suesposte sono entrate in vigore, come è precisato nella delibera n. 412 dell’11 settembre 2024, nonché nel Regolamento nella versione consolidata, il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell’avviso di pubblicazione della stessa delibera.
Per quanto d’interesse in questa sede, si rileva che, in adeguamento alle modifiche del Regolamento di vigilanza in materia di contratti, è stato soppresso il previgente comma 3 dell’art. 7, il quale disponeva che « la segnalazione si intende archiviata se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’articolo 12, comma 2, del presente Regolamento ». Invece, l’art. 12, comma 2, ancora in vigore, prevede che « Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è, di norma, di 60 giorni ». Tale nuovo regime è stato ritenuto applicabile retroattivamente a tutte le segnalazioni pervenute all’Ufficio istruttore dell’ANAC, che non avevano ancora dato luogo all’avvio di un apposito procedimento di vigilanza, in virtù di quanto espressamente disposto dall’art. 22, ai sensi del quale « il presente Regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all’Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore ». Avvalendosi proprio della citata disposizione transitoria ex art. 22, comma 1, l’Autorità ha potuto avviare, nel mese di ottobre 2024, il procedimento di vigilanza in questione, che soggiace dunque alle regole di cui alle innovate disposizioni regolamentari. A seguito della soppressione del comma 3 dell’art. 7 – che assegnava al decorso dei 60 giorni la funzione di “ archiviazione tacita ” – non occorre più chiedere al Consiglio dell’A.n.a.c. l’autorizzazione per l’avvio “ fuori termine ” dei procedimenti, come prescritto in precedenza dal comma 4 del medesimo art. 7 (comma anch’esso soppresso), che disponeva a sua volta nei seguenti termini: « è fatta salva l’attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità » .
Per completezza, si evidenzia che il termine individuato dal previgente art. 12, comma 2, del Regolamento di vigilanza (ai sensi del quale « il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è, di norma, di 60 giorni ») non esaurisce il potere di A.n.a.c. di pronunciarsi, ancorché tardivamente, sulla questione di inconferibilità.
Sul punto, si è già espressa la giurisprudenza amministrativa (cfr.: Cons. Stato, n. 7411/2019 e n. 5695/2018; T.a.r. Lazio Roma, n. 2523/2020 e n. 971/2024). In particolare, nelle sentenze più recenti, il Collegio, pronunciandosi sulla censura riguardante la pretesa illegittimità di un provvedimento A.n.a.c., per essere stato assunto oltre i 60 giorni fissati dal citato Regolamento, ha respinto tale motivo di impugnazione, osservando che il procedimento de quo non ha natura sanzionatoria bensì di mero accertamento, sicché allo stesso non sono esportabili i principi in tema di perentorietà dei termini declinati dalla giurisprudenza in materia di procedimento sanzionatorio.
Nel senso della legittimità dell’avvio procedimentale, seppure oltre i 60 giorni previsti, si è pronunciato anche questa Sezione, con la sentenza n. 973 del 19 gennaio 2024. A tal riguardo deve notarsi che – così come puntualmente dedotto dall’Autorità – se è vero che l’art. 12, comma 2, del Regolamento A.n.a.c. prevede che « il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa, è di norma 60 giorni » e che l’art, 7, comma 3, dello stesso Regolamento dispone che « la segnalazione si intende archiviata se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’art. 12, comma 2 del presente Regolamento », è altrettanto vero che ai sensi dell’art. 7, comma 4, del vecchio testo regolamentare « è fatta salva l’attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità… Ciò premesso, nel caso di specie, deve notarsi che il mancato avvio del procedimento entro il termine di 60 giorni dall’originaria segnalazione (ricevuta da ANAC in data 27 gennaio 2022) è dipeso dal fatto che il Comune ricorrente non ha risposto tempestivamente alla richiesta di informazioni avanzata dall’Autorità (in data 22 febbraio 2022), provvedendo ad inoltrare all’Autorità i documenti richiesti solo il 20 aprile 2022 (ovvero ben oltre il termine di venti giorni assegnato dall’Autorità). Del tutto legittimamente, quindi, l’Autorità – acquisita la documentazione necessaria a valutare la segnalazione ricevuta – ha avviato il procedimento di vigilanza entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti da parte del Comune (all’evidenza “sopravvenuti elementi in fatto” rilevanti ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento) ».
Nel caso di specie, la sopravvenienza è data dagli accertamenti svolti dall’A.n.a.c. che hanno consentito di verificare la sussistenza di molteplici incarichi in capo all’ing. -OMISSIS-, tutti in virtuale conflitto con l’incarico conferito dalla ricorrente Regione.
IV.4 – È manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lett. d) punto 1, e dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013, stante l’insussistenza dell’asserito contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sono state emanate in esercizio della delega legislativa contenuta nell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ).
Con il comma 49, il legislatore delegante, ai dichiarati fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha demandato al Governo di adottare uno o più decreti legislativi, diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e “ negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici... che comportano funzioni di amministrazione e gestione ”.
Con il comma 50 sono stati poi dettati i principi e criteri cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere. Tra questi rileverebbe, a dire della ricorrente, quello di cui alla lettera b), a tenore del quale il legislatore delegato avrebbe dovuto “ prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico ”.
In attuazione della specifica previsione dell'art. 1, comma 50, lettera b), della legge n. 190/2012, sono state adottate le previsioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) punto 1 e dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013. Il combinato disposto di queste disposizioni porta ad attribuire rilevanza, tra gli incarichi di provenienza che risultano impeditivi del conferimento delle nomine previste dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, anche agli incarichi ricoperti all’interno di “ enti di diritto privato regolati ” dall’Ente che conferisce l’incarico. Questi ultimi incarichi rientrano tra quelli a cui il legislatore delegato, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, lettera b), della legge n. 190 del 2012 ha attribuito rilevanza, ai fini della disciplina dell'inconferibilità. I citati criteri di delega menzionano gli incarichi e le cariche “ in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che conferisce l'incarico ”, senza fare espressa menzione degli enti “regolati”, ma questi ultimi sono soltanto una specie del genere degli enti sottoposti a controllo. Invero, il potere di regolazione implica una forma di controllo, con una specificità propria. Mentre il potere di controllo, in generale, si riferisce alla verifica del rispetto di regole e direttive, il potere di regolazione, in particolare, si concentra sulla definizione di norme e standard , in settori specifici, per garantire il corretto funzionamento di un'attività; ma da esso consegue sempre che l’autorità regolante possa e debba verificare quel corretto funzionamento.
Pertanto, le disposizioni di legge in esame non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., essendo coerenti con i criteri stabiliti nella legge-delega.
V - In conclusione, il ricorso è infondato. Stanti la particolarità del caso e la brevità del giudizio, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.