Art. 1.
La commisurazione del contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l' articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886 , nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, e' prorogata per l'ulteriore periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971.
La commisurazione del contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l' articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886 , nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, e' prorogata per l'ulteriore periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971.