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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1279/ 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. FRANZESE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso V. Emanuele n. 296, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. FRANZESE Parte_2 C.F._2
GIOVANNI, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso V. Emanuele n. 296, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25/06/2024, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, previste con sentenza del Tribunale di Trani n. 850/2006 del 15.6.2006, secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto, ossia la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli e della Pt_2 Pt_1 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 16.7.2024.
All'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note in sostituzione d'udienza, le parti si sono riportate al ricorso chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del
Tribunale di Trani n. 850/2006 del 15.6.2006, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica della sentenza n. 850/2016 del 15.6.2016, resa da questo Tribunale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20.6.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. FRANZESE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso V. Emanuele n. 296, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. FRANZESE Parte_2 C.F._2
GIOVANNI, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso V. Emanuele n. 296, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25/06/2024, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, previste con sentenza del Tribunale di Trani n. 850/2006 del 15.6.2006, secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto, ossia la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli e della Pt_2 Pt_1 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 16.7.2024.
All'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note in sostituzione d'udienza, le parti si sono riportate al ricorso chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del
Tribunale di Trani n. 850/2006 del 15.6.2006, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica della sentenza n. 850/2016 del 15.6.2016, resa da questo Tribunale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20.6.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana