Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25822 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
PROVVEDITORATO Parte 1
(C.F. P.IVA 1 ), in persona INTERREGIONALE ALLE OO. Parte 2
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici in Milano, alla Via Freguglia n. 1, elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
CP 1 (P.IVA: P.IVA 2 ), con sede in Milano, via F. De Santis n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Cesare Battisti n.11, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con atto di citazione notificato in data 03.07.2023, il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia ha proposto
-
opposizione al decreto ingiuntivo n. 8251/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data
27.04/3.05.2023 e notificato il 24.05.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente CP 1 della somma di Euro € 26.696,45 (oltre interessi moratori e spese legali), a titolo di saldo corrispettivo per capitale ed interessi maturati per l'esecuzione delle opere di realizzazione della nuova sede del call center del numero unico di emergenza per la Regione
Parte 2 «N.U.E. 112 » nonché della adiacente palestra addestramento cani per le unità cinofile, presso l'immobile della Caserma “"Annarumma” della Polizia di Stato in Milano, alla Via U. Cagni
n. 21; che, nello specifico, la ricorrente appaltatrice CP 1 riconosceva l'avvenuto pagamento- delle fatture emesse per detti lavori, salvo contestarne il ritardo nel saldo e ritenere dunque insoluta una parte di sorte capitale (a sua volta produttiva di interessi) per l'aver attribuito i pagamenti alla corresponsione degli interessi nelle more maturati, ai sensi del criterio generale di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c..;
rilevato che l'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione ingiunta, sull'assunto che le opere eseguite da CP_1 erano state finanziate con fondi del Ministero dell'Interno, che si era impegnato a saldare le fatture dell'appaltatore, come confermato dall'art. 13.3 del contratto del 19.11.2015, dove, all'art. 13, punto 3, è previsto che “..i pagamenti saranno effettuati dal Ministero dell'Interno (..)", ed eccepiva, altresì, inapplicabilità all'appalto di lavori pubblici dell'art. 1194 c.c relativo alla imputazione dei pagamenti agli interessi prima che all'estinzione della sorte capitale, concludendo, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di CP 1
-che, instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta opposta CP 1 contestando in toto quanto eccepito da parte opponente e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese e condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria;
- che, svolta la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza dell'08.02.2024, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e disponeva CTU contabile, all'esito della quale, previa discussione all'udienza del 21.05.2025, la causa era assunta in decisione ex art. 281
sexies co. 3 c.p.c.;
considerato che, come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto (avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione) la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055); che, sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, il primo comma dell'art.
-
115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi);
ritenuto, nel caso di specie, che l'opposizione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate;
considerato che, in ordine alla pretesa creditoria fatta valere da CP_1 sussiste la legittimazione passiva dell'amministrazione opponente, atteso che dalla documentazione prodotta dall'opposta si evince in modo inequivocabile che committente delle opere è stato il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per Parte 2 e Liguria (successivamente divenuto Provveditorato Interregionale alle
00.PP. per Parte_2 ed Emilia Romagna) presso il Parte 1
(v. Contratto del 26/07/2013 e successive Lettere d'Ordine del 08/01/2014 e del 07/09/2015, nonché Contratto Opere Complementari del 19/11/2015 e Atto di Rettifica e Novazione Soggettiva
e l'Atto Aggiuntivo in data 10/11/2015, sub doc. 2-3-4-5-6-7 fascicolo monitorio); che, non può
-
ritenersi alcuna legittimazione passiva in capo al Ministero dell'Interno, sulla base della clausola di cui all'art. 13.3 del contratto del 19.11.2015 richiamata dall'opponente, costituente solo una mera delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. (contenuta, peraltro, in uno soltanto dei contratti stipulati tra le parti), non liberatoria per l'unico obbligato ex contractu, che è, quale stazione appaltante, il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per Lombardia presso il Parte 1
[...] rilevato che non vi è contestazione sulla regolare esecuzione e completamento dei lavori appaltati né sui ritardi dei pagamenti delle fatture emesse da CP 1 e che non vi sono disposizioni nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici, applicabili al caso di specie, che comportano deroga in favore della pubblica amministrazione rispetto al principio generale di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c. (v. anche Cass. 2012, n. 17197);
rilevato che il c.t.u., dr Persona 1 tenendo conto delle disposizioni contrattuali e della normativa in materia di contratti pubblici applicabile ratione temporis (artt. 141 e 143 dpr n.
207/2010), ha calcolato i giorni di ritardo nei pagamenti, come contestato dall'opposta CP 1
e ha quantificato l'ammontare, alla data del 28.02.2023, dell'importo dovuto in favore dell'opposta a titolo di capitale residuo non pagato pari a euro 17.156,26 e interessi ex d.lgs. n. 231/2022 pari a euro 9.546,52 (v relazione c.t.u. depositata il 7.10.2024 le cui risultanze non sono state contestate dalle parti), così confermando la correttezza dell'importo portato dal decreto ingiuntivo;
ritenuto, pertanto, che va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto;
considerato che le spese del giudizio e di c.t.u. (quest'ultime nella misura di cui al decreto del
30.10.2024) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. n. 55/14 e successive modifiche (tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata); - che non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c avanzata dall'opposta, sul presupposto della temerarietà della opposizione, non ravvisandosi mala fede nella condotta processuale dell'opponente.
P.Q.M.
-Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-1) RIGETTA l'opposizione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8251/2023;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
3) CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese del giudizio, in favore dell'opposta CP 1 liquidate in euro 4.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93
Romita;
4) pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del di parte opponente;
Milano, 23 maggio 2025
c.p.c., in favore dell'avv. Francesco
30.10.2024, definitivamente a carico
Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale