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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18116/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 18116/24 promosso da:
nato a [...] il [...], c.f. residente CP_1 CodiceFiscale_1 in Torino – via Gubbio n. 42, con cittadinanza italiana, elettivamente domiciliato in
Torino – via Bligny n. 15 presso lo studio dell'avvocato Gabriella Cipolla (c.f.
[...]
; che lo rappresenta e difende per delega separata dal presente atto C.F._2
Attore
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente in [...] C.F._3
Roma 110, Torino, e elettivamente domiciliata in 10121 Torino, Via Vittorio Amedeo II,
13, presso lo studio dell'Avv. Alice Cometto (C.F.: ) che la C.F._4 rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al presente atto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le più opportune declaratorie e provvidenze;
riservata ogni ulteriore difesa, istanza e produzione;
– previa sospensione immediata dell'ordine di versamento del contributo per il mantenimento di e del 50% delle spese straordinarie a quest'ultimo riferite, Persona_1 po sto a carico di dalla sentenza n. 403 del 23-27 gennaio 2023 della Parte_1
Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino;
– revocare, con effetti decorrenti dalla data della pronuncia della sentenza n. 403 del
23-27 gennaio 2023 della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino, l'ordine di versamento del contributo per il mantenimento di e del 50% delle spese Persona_1 straordinarie a quest'ultimo riferite, posto a carico di dalla sopraddetta Parte_1 sentenza;
– condannare a versare a , in ripetizione di tutte le somme CP_2 Parte_1 da quest'ultimo percepite a titolo di contributo per il mantenimento del figlio dal PE mese di febbraio 2023 ad oggi, il complessivo importo di € 11.647,64, con gli interessi legali maturati dai singoli versamenti al saldo.
Con il favore di tutte le spese di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali come per Legge, C.P.A. ed I.V.A
*
Per la convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: - Rigettare l'istanza di immediata sospensione del versamento del contribuito per il mantenimento di e del 50% delle spese straordinarie Persona_1
a quest'ultimo riferite.
NEL MERITO: - rigettare la domanda di esonero dal versamento dell'assegno di mantenimento proposta dal sig. e per l'effetto condannare il Sig. Parte_1
al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa. Parte_1
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorso in esame ha per oggetto la domanda di revoca del contributo a carico del Pt_1
e a favore della madre convenuta al mantenimento del figlio , attualmente pari PE
a euro 500,00 mensili per effetto di sentenza di divorzio del 23-27 gennaio 2023.
Il ricorrente protesta in particolare il mancato completamento da parte del figlio degli studi universitari condizione del versamento sancita dalla sentenza.
Nella opposizione della convenuta la causa passa ora in decisione.
La domanda è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf.
Cass. Civ. 2259/2024).
Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente provare non solo il proprio stato di dipendenza economica, ma altresì di essersi adoperato, senza successo, per il superamento dello stesso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle condizioni che integrano il diritto al mantenimento ulteriore
(cfr. Cass. Civ. 26875/2023).
Nel caso in esame, premesso che il contributo paterno venne stabilito sul presupposto che il figlio “… il 6.9.2022 si è iscritto all'università nel corso triennale di gestione di impresa...Il trascorrere di un anno tra il diploma e l'iscrizione universitaria e la circostanza che trattasi di università on line sono elementi che di per sé soli nulla dimostrano – come pretende il convenuto - in ordine all'indipendenza economica del ragazzo, che richiede la prova della disponibilità, in capo al figlio, di risorse sufficienti
a provvedere al proprio sostentamento”, così la sentenza, sono dati pacifici in quanto ammessi dalla convenuta: - che dopo aver concluso il secondo anno di Università a luglio 2024, abbia PE interrotto gli studi;
- che si è dunque iscritto alla piattaforma Io Lavoro (doc. 9 convenuta) e alla
Piattaforma Indeed (doc. 10);
- che dalla stessa documentazione prodotta emerge che , stando a quanto PE da lui stesso attestato sul profilo, dal gennaio 2024 opera nel settore immobiliare e, dal febbraio 2023, nel settore “social media marketing e amministrazione azienda di famiglia”;
- che non è neppure provato che , nel periodo di iscrizione universitaria PE abbia sostenuto esami rilevandosi come l'anonimo doc. 4 contiene sì un elenco di materie e voti (talvolta poco chiari “31”) ma anche, inspiegabilmente, clamorosi errori ortografici incompatibili con l'ufficialità di un documento
(“idonietà” sic!);
- da ultimo che, ammesso che il figlio stia cercando un'occupazione, non è neppure chiarito di che si tratti e se sia compatibile con gli studi effettuati.
In tale contesto, essendo venuto meno il presupposto dell'obbligo paterno, il contributo va revocato con decorrenza dalla domanda.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria;
valore da 5200,00 a
26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a) revoca con decorrenza dalla domanda il contributo mensile a carico del ricorrente al mantenimento del figlio.
b) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €
1698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 18116/24 promosso da:
nato a [...] il [...], c.f. residente CP_1 CodiceFiscale_1 in Torino – via Gubbio n. 42, con cittadinanza italiana, elettivamente domiciliato in
Torino – via Bligny n. 15 presso lo studio dell'avvocato Gabriella Cipolla (c.f.
[...]
; che lo rappresenta e difende per delega separata dal presente atto C.F._2
Attore
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente in [...] C.F._3
Roma 110, Torino, e elettivamente domiciliata in 10121 Torino, Via Vittorio Amedeo II,
13, presso lo studio dell'Avv. Alice Cometto (C.F.: ) che la C.F._4 rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al presente atto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le più opportune declaratorie e provvidenze;
riservata ogni ulteriore difesa, istanza e produzione;
– previa sospensione immediata dell'ordine di versamento del contributo per il mantenimento di e del 50% delle spese straordinarie a quest'ultimo riferite, Persona_1 po sto a carico di dalla sentenza n. 403 del 23-27 gennaio 2023 della Parte_1
Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino;
– revocare, con effetti decorrenti dalla data della pronuncia della sentenza n. 403 del
23-27 gennaio 2023 della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino, l'ordine di versamento del contributo per il mantenimento di e del 50% delle spese Persona_1 straordinarie a quest'ultimo riferite, posto a carico di dalla sopraddetta Parte_1 sentenza;
– condannare a versare a , in ripetizione di tutte le somme CP_2 Parte_1 da quest'ultimo percepite a titolo di contributo per il mantenimento del figlio dal PE mese di febbraio 2023 ad oggi, il complessivo importo di € 11.647,64, con gli interessi legali maturati dai singoli versamenti al saldo.
Con il favore di tutte le spese di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali come per Legge, C.P.A. ed I.V.A
*
Per la convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: - Rigettare l'istanza di immediata sospensione del versamento del contribuito per il mantenimento di e del 50% delle spese straordinarie Persona_1
a quest'ultimo riferite.
NEL MERITO: - rigettare la domanda di esonero dal versamento dell'assegno di mantenimento proposta dal sig. e per l'effetto condannare il Sig. Parte_1
al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa. Parte_1
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorso in esame ha per oggetto la domanda di revoca del contributo a carico del Pt_1
e a favore della madre convenuta al mantenimento del figlio , attualmente pari PE
a euro 500,00 mensili per effetto di sentenza di divorzio del 23-27 gennaio 2023.
Il ricorrente protesta in particolare il mancato completamento da parte del figlio degli studi universitari condizione del versamento sancita dalla sentenza.
Nella opposizione della convenuta la causa passa ora in decisione.
La domanda è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf.
Cass. Civ. 2259/2024).
Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente provare non solo il proprio stato di dipendenza economica, ma altresì di essersi adoperato, senza successo, per il superamento dello stesso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle condizioni che integrano il diritto al mantenimento ulteriore
(cfr. Cass. Civ. 26875/2023).
Nel caso in esame, premesso che il contributo paterno venne stabilito sul presupposto che il figlio “… il 6.9.2022 si è iscritto all'università nel corso triennale di gestione di impresa...Il trascorrere di un anno tra il diploma e l'iscrizione universitaria e la circostanza che trattasi di università on line sono elementi che di per sé soli nulla dimostrano – come pretende il convenuto - in ordine all'indipendenza economica del ragazzo, che richiede la prova della disponibilità, in capo al figlio, di risorse sufficienti
a provvedere al proprio sostentamento”, così la sentenza, sono dati pacifici in quanto ammessi dalla convenuta: - che dopo aver concluso il secondo anno di Università a luglio 2024, abbia PE interrotto gli studi;
- che si è dunque iscritto alla piattaforma Io Lavoro (doc. 9 convenuta) e alla
Piattaforma Indeed (doc. 10);
- che dalla stessa documentazione prodotta emerge che , stando a quanto PE da lui stesso attestato sul profilo, dal gennaio 2024 opera nel settore immobiliare e, dal febbraio 2023, nel settore “social media marketing e amministrazione azienda di famiglia”;
- che non è neppure provato che , nel periodo di iscrizione universitaria PE abbia sostenuto esami rilevandosi come l'anonimo doc. 4 contiene sì un elenco di materie e voti (talvolta poco chiari “31”) ma anche, inspiegabilmente, clamorosi errori ortografici incompatibili con l'ufficialità di un documento
(“idonietà” sic!);
- da ultimo che, ammesso che il figlio stia cercando un'occupazione, non è neppure chiarito di che si tratti e se sia compatibile con gli studi effettuati.
In tale contesto, essendo venuto meno il presupposto dell'obbligo paterno, il contributo va revocato con decorrenza dalla domanda.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria;
valore da 5200,00 a
26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a) revoca con decorrenza dalla domanda il contributo mensile a carico del ricorrente al mantenimento del figlio.
b) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €
1698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.