Art. 8.
Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio, da parte del locatore, della facolta' preveduta dall'art. 4, primo comma, numeri 1) e 2), e dall'art. 6, terzo e quarto comma, perde la sua efficacia se l'immobile stesso e' dato in locazione ad altro conduttore o comunque il locatore non lo adibisce all'uso in relazione al quale aveva agito.
Il conduttore, nei casi previsti dal comma, precedente, ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, anche se nel possesso dell'immobile locato sia stata immessa altra persona la quale conoscesse la situazione precedente, ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento dei danni. ((Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore a dodici mensilita' del canone dovuto dal conduttore.
A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene che il locatore abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero dia inizio in esso all'esercizio effettivo dell'attivita' di professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini effettivamente agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4, primo comma, numeri 1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore))
Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio, da parte del locatore, della facolta' preveduta dall'art. 4, primo comma, numeri 1) e 2), e dall'art. 6, terzo e quarto comma, perde la sua efficacia se l'immobile stesso e' dato in locazione ad altro conduttore o comunque il locatore non lo adibisce all'uso in relazione al quale aveva agito.
Il conduttore, nei casi previsti dal comma, precedente, ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, anche se nel possesso dell'immobile locato sia stata immessa altra persona la quale conoscesse la situazione precedente, ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento dei danni. ((Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore a dodici mensilita' del canone dovuto dal conduttore.
A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene che il locatore abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero dia inizio in esso all'esercizio effettivo dell'attivita' di professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini effettivamente agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4, primo comma, numeri 1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore))