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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 16297/2023; promossa da: ON ON, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Notaro e dall'avv Gabriella Rusciano
Contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t.,c
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.9.2023 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 25.2.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell' assegno e/o pensione di invalidità in misura uguale e/o superiore al 74%, prestazione sospesa a seguito di visita di revisione del
23.08.2021, che era stata , espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l'INPS seppur regolarmente citata non si costituiva al presente giudizio.
La domanda deve essere accolta.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo .
Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 76%.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni della perizianda risultano aggravate ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto INPS condannato all'erogazione dell'assegno di invalidità ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n.
412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
a carico dell'INPS.
P. Q. M.
- dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell'INPS, all'erogazione dell' assegno di invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 23.8.2021;
- condanna l'INPS al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
1314,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 2 /4/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 16297/2023; promossa da: ON ON, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Notaro e dall'avv Gabriella Rusciano
Contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t.,c
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.9.2023 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 25.2.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell' assegno e/o pensione di invalidità in misura uguale e/o superiore al 74%, prestazione sospesa a seguito di visita di revisione del
23.08.2021, che era stata , espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l'INPS seppur regolarmente citata non si costituiva al presente giudizio.
La domanda deve essere accolta.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo .
Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano invalidità al 76%.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni della perizianda risultano aggravate ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto INPS condannato all'erogazione dell'assegno di invalidità ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte
Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n.
412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
a carico dell'INPS.
P. Q. M.
- dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell'INPS, all'erogazione dell' assegno di invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 23.8.2021;
- condanna l'INPS al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
1314,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 2 /4/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio