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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1492/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO DOMENICO
Ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BUSCAINO DONATELLA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 19.03.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024,
[...]
deduceva di aver contratto in data 04/10/1986 Parte_1
matrimonio con rito concordatario con Controparte_1
regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, atto n. 367, p. II, serie A, ufficio 1.
Deduceva che dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1
nata ad [...] il giorno 08.10.1991, nata ad [...] il giorno Per_2
21.12.1992, e , nato ad [...] il giorno 15.12.1999. Per_3
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologazione n. 44/2016 del 04.04.2016, aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi, omologando le condizioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 19.03.2025, all'esito del libero interrogatorio delle parti, il giudice istruttore invitava le parti a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa formulando proposta ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti aderivano previa limitata precisazione sull'importo: “Le parti concordano un assegno di € 200,00 versato direttamente al figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fatte salve le restanti questioni in tema di spese pregresse”.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologazione n. 44/2016 del 04.04.2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale prende atto dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., e successiva precisazione, regime che va adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla per le spese del giudizio stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto in data 04/10/1986, regolarmente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, atto n. 367, p. II, serie A, ufficio 1, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa modificata e richiamata in parte motiva;
- nulla per le spese di lite. Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1492/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO DOMENICO
Ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BUSCAINO DONATELLA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 19.03.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024,
[...]
deduceva di aver contratto in data 04/10/1986 Parte_1
matrimonio con rito concordatario con Controparte_1
regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, atto n. 367, p. II, serie A, ufficio 1.
Deduceva che dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1
nata ad [...] il giorno 08.10.1991, nata ad [...] il giorno Per_2
21.12.1992, e , nato ad [...] il giorno 15.12.1999. Per_3
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologazione n. 44/2016 del 04.04.2016, aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi, omologando le condizioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 19.03.2025, all'esito del libero interrogatorio delle parti, il giudice istruttore invitava le parti a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa formulando proposta ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti aderivano previa limitata precisazione sull'importo: “Le parti concordano un assegno di € 200,00 versato direttamente al figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fatte salve le restanti questioni in tema di spese pregresse”.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologazione n. 44/2016 del 04.04.2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale prende atto dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., e successiva precisazione, regime che va adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla per le spese del giudizio stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto in data 04/10/1986, regolarmente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, atto n. 367, p. II, serie A, ufficio 1, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa modificata e richiamata in parte motiva;
- nulla per le spese di lite. Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo