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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 286 /2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. P:IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei Procuratori Dott. nella qualità di Presidente Parte_2 del Consiglio d'Amministrazione e Dott.ssa nella Parte_3 qualità di Amministratrice Delegata, rappresentata e difesa dall'avv. Vesci
Leonardo ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Focherini Gianfranco ed elettivamente presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Piacenza, quale Giudice del Lavoro, depositato il 26.04.2023, ha convenuto in Parte_4 giudizio proponendo opposizione ex art. 645 Controparte_1
c.p.c., con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2023, emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 16.03.2023, ad istanza della parte opposta, per l'importo complessivo lordo di euro 141.656,87, a titolo di T.F.R e spettanze di fine rapporto non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese legali ed accessori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice del Lavoro di Roma adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare:
- sospendere immediatamente, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso in opposizione;
Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità del Signor in CP_1 relazione ai danni patiti dall'odierna opponente e per l'effetto compensare integralmente le somme richieste dal a titolo di TFR e competenze CP_1 di fine rapporto con i danni dedotti, dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna opponente al Signor per i titoli di cui al ricorso CP_1 monitorio;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovuti gli importi ingiunti per le causali di cui al decreto de quo e, per
l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Con ogni e più ampia riserva di azione per ottenere il ristoro del maggior danno patito dalla per effetto delle Controparte_2 illegittime condotte poste in essere dal Signor ” CP_1
si è costituito in giudizio ed ha contestato le Controparte_1 avverse pretese, concludendo per la reiezione del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e ritenuta superflua l'attività istruttoria, all'udienza del 06.02.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito la causa è stata decisa come da dispositivo con l'indicazione del termine di sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
***
La società opponente fa parte del più ampio gruppo societario denominato Daimler Truck AG e la sua attività sul territorio italiano concerne il commercio all' ingrosso di nuovi camion, di ricambi e servizi, la gestione della restituzione dei veicoli usati, mediante i Truck Store,
2 (marchio internazionale della società opponente per la vendita di camion usati).
assunto alle dipendenze della società opponente Controparte_1 dal 2007, ha svolto, dal 2009 la mansione di Responsabile del Truck
Store di Piacenza/ Caorso con qualifica di dirigente, sino alle dimissioni rassegnate il 31.12.2022.
All'inizio dell'anno successivo (10.01.2023), la società odierna opponente avviava un'indagine formale, all'esito della quale emergevano, nella sua prospettazione, numerose condotte reiterate nel tempo e poste in essere dall'ex dipendente in corso di rapporto e in concorso con altri, tra le quali la vendita di trucks (camion) usati a commercianti “selezionati” a prezzi errati, intenzionalmente bassi e non in linea con il mercato. La società, ritenendo di aver subito un ingente danno patrimoniale dalla condotta dell'ex dirigente, non corrispondeva deliberatamente il TFR e le altre spettanze di fine rapporto.
Nel presente giudizio di opposizione, senza contestare né l'an né il quantum della pretesa avanzata in sede monitoria, domandava accertarsi il danno e operarsi una compensazione atipica tra l'importo risultante- anche all'esito di una consulenza contabile e la somma portata dal decreto ingiuntivo.
Giova preliminarmente richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che in relazione alla c.d. compensazione improria ha affermato: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.” (Cass. n. 26365 del 09.10.2024 che conferma Cass. n. 4825 del 19.10.2019). “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione
"propria", (artt. 1241 e segg. cod.civ.), ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione "impropria" (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
3 Il suesposto principio ha trovato pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro.
Nel caso di specie occorre osservare però che quanto allegato da parte opponente non consente di operare alcuna compensazione impropria o atipica non essendo in alcun modo percorribile il “mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza”, come stabilito dalla Suprema Corte. Ciò dal momento che il controcredito dedotto da parte opponente – costituito dal danno arrecato dal dipendente, difetta sia del requisito della certezza che di quello della liquidità.
La società ha avanzato la domanda di compensazione “impropria” (in realtà dal dato letterale solo di accertamento) in modo del tutto generico, fondando la pretesa unicamente sul contenuto della relazione conclusiva dell'indagine interna, senza indicare né i fatti/le condotte che avrebbero originato il danno e senza in alcun modo quantificarne l'ammontare.
Ad esempio, non è stato indicato quali fossero i camion oggetto di manomissione come riportato a pagina 9 del ricorso in opposizione e quale sia stato stato il relativo deprezzamento in sede di vendita dei veicoli;
né in alcun modo sono state descritte le modalità operative con cui il in concorso con altri, avrebbe perpetrato la condotta in danno CP_1 della datrice di lavoro.
In riferimento a quest'ultimo punto, deve respingersi l'istanza di autorizzazione alla produzione degli atti del procedimento penale a carico di avviso conclusione indagini e rinvio a giudizio, come reiterata CP_1 dalla difesa della società opponente in sede di discussione: detti atti attengono a condotte penalmente rilevanti che, anche laddove fossero accertate, non consentirebbero comunque di individuare il danno e il suo ammontare posto che l'elemento che impedisce l'operatività della compensazione atipica è proprio il difetto di allegazione iniziale.
In conclusione, non potendosi applicare alcuna compensazione impropria, né invero alcun accertamento del danno come lamentato da parte opponente, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo per l'importo di € 141.656,87, a titolo di T.F.R, rateo quattordicesima, ferie e permessi maturati non goduti, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese legali ed accessori, deve essere confermato.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Controparte_3
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 53/2023 emesso da
[...] questo Tribunale il 16.03.2023;
- condanna al pagamento in Controparte_3 favore di delle spese processuali, che Controparte_1 determina in euro 4.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese forfett.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
Piacenza, 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. P:IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei Procuratori Dott. nella qualità di Presidente Parte_2 del Consiglio d'Amministrazione e Dott.ssa nella Parte_3 qualità di Amministratrice Delegata, rappresentata e difesa dall'avv. Vesci
Leonardo ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Focherini Gianfranco ed elettivamente presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Piacenza, quale Giudice del Lavoro, depositato il 26.04.2023, ha convenuto in Parte_4 giudizio proponendo opposizione ex art. 645 Controparte_1
c.p.c., con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2023, emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 16.03.2023, ad istanza della parte opposta, per l'importo complessivo lordo di euro 141.656,87, a titolo di T.F.R e spettanze di fine rapporto non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese legali ed accessori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice del Lavoro di Roma adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare:
- sospendere immediatamente, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso in opposizione;
Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità del Signor in CP_1 relazione ai danni patiti dall'odierna opponente e per l'effetto compensare integralmente le somme richieste dal a titolo di TFR e competenze CP_1 di fine rapporto con i danni dedotti, dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna opponente al Signor per i titoli di cui al ricorso CP_1 monitorio;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovuti gli importi ingiunti per le causali di cui al decreto de quo e, per
l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Con ogni e più ampia riserva di azione per ottenere il ristoro del maggior danno patito dalla per effetto delle Controparte_2 illegittime condotte poste in essere dal Signor ” CP_1
si è costituito in giudizio ed ha contestato le Controparte_1 avverse pretese, concludendo per la reiezione del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e ritenuta superflua l'attività istruttoria, all'udienza del 06.02.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito la causa è stata decisa come da dispositivo con l'indicazione del termine di sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
***
La società opponente fa parte del più ampio gruppo societario denominato Daimler Truck AG e la sua attività sul territorio italiano concerne il commercio all' ingrosso di nuovi camion, di ricambi e servizi, la gestione della restituzione dei veicoli usati, mediante i Truck Store,
2 (marchio internazionale della società opponente per la vendita di camion usati).
assunto alle dipendenze della società opponente Controparte_1 dal 2007, ha svolto, dal 2009 la mansione di Responsabile del Truck
Store di Piacenza/ Caorso con qualifica di dirigente, sino alle dimissioni rassegnate il 31.12.2022.
All'inizio dell'anno successivo (10.01.2023), la società odierna opponente avviava un'indagine formale, all'esito della quale emergevano, nella sua prospettazione, numerose condotte reiterate nel tempo e poste in essere dall'ex dipendente in corso di rapporto e in concorso con altri, tra le quali la vendita di trucks (camion) usati a commercianti “selezionati” a prezzi errati, intenzionalmente bassi e non in linea con il mercato. La società, ritenendo di aver subito un ingente danno patrimoniale dalla condotta dell'ex dirigente, non corrispondeva deliberatamente il TFR e le altre spettanze di fine rapporto.
Nel presente giudizio di opposizione, senza contestare né l'an né il quantum della pretesa avanzata in sede monitoria, domandava accertarsi il danno e operarsi una compensazione atipica tra l'importo risultante- anche all'esito di una consulenza contabile e la somma portata dal decreto ingiuntivo.
Giova preliminarmente richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che in relazione alla c.d. compensazione improria ha affermato: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.” (Cass. n. 26365 del 09.10.2024 che conferma Cass. n. 4825 del 19.10.2019). “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione
"propria", (artt. 1241 e segg. cod.civ.), ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione "impropria" (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
3 Il suesposto principio ha trovato pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro.
Nel caso di specie occorre osservare però che quanto allegato da parte opponente non consente di operare alcuna compensazione impropria o atipica non essendo in alcun modo percorribile il “mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza”, come stabilito dalla Suprema Corte. Ciò dal momento che il controcredito dedotto da parte opponente – costituito dal danno arrecato dal dipendente, difetta sia del requisito della certezza che di quello della liquidità.
La società ha avanzato la domanda di compensazione “impropria” (in realtà dal dato letterale solo di accertamento) in modo del tutto generico, fondando la pretesa unicamente sul contenuto della relazione conclusiva dell'indagine interna, senza indicare né i fatti/le condotte che avrebbero originato il danno e senza in alcun modo quantificarne l'ammontare.
Ad esempio, non è stato indicato quali fossero i camion oggetto di manomissione come riportato a pagina 9 del ricorso in opposizione e quale sia stato stato il relativo deprezzamento in sede di vendita dei veicoli;
né in alcun modo sono state descritte le modalità operative con cui il in concorso con altri, avrebbe perpetrato la condotta in danno CP_1 della datrice di lavoro.
In riferimento a quest'ultimo punto, deve respingersi l'istanza di autorizzazione alla produzione degli atti del procedimento penale a carico di avviso conclusione indagini e rinvio a giudizio, come reiterata CP_1 dalla difesa della società opponente in sede di discussione: detti atti attengono a condotte penalmente rilevanti che, anche laddove fossero accertate, non consentirebbero comunque di individuare il danno e il suo ammontare posto che l'elemento che impedisce l'operatività della compensazione atipica è proprio il difetto di allegazione iniziale.
In conclusione, non potendosi applicare alcuna compensazione impropria, né invero alcun accertamento del danno come lamentato da parte opponente, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo per l'importo di € 141.656,87, a titolo di T.F.R, rateo quattordicesima, ferie e permessi maturati non goduti, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese legali ed accessori, deve essere confermato.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Controparte_3
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 53/2023 emesso da
[...] questo Tribunale il 16.03.2023;
- condanna al pagamento in Controparte_3 favore di delle spese processuali, che Controparte_1 determina in euro 4.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese forfett.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
Piacenza, 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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