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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2025 da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. SERNIA SABINO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LISO CELESTE, elettivamente domiciliato in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., con-giuntamente e/o disgiuntamente dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Chiara Fucci, elettivamente Controparte_2 domiciliate presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n.
2 - Vicenza,
PARTE RESISTENTE contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 30.4.2025 la parte ricorrente, quale docente a tempo determinato, sostenendo di essere stata collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione negli anni scolastici in cui aveva prestato la propria attività a tempo determinato, chiedeva: “1 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2022/2023, 2023/2024 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 22,5 giorni per il contratto da 14 ore come docente di scuola primaria relativo all'annualità 2022/2023, n. 24,2 giorni per il contratto da 10 ore come docente di scuola secondaria di primo grado per l'annualità 2023/2024. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva il contestando l'an ed il quantum della pretesa. CP_1
La causa, previo invito alla riformulazione dei conteggi detraendo i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, è così decisa.
pagina 1 di 6 Il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Invero, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha Pt_2 disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è poi intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. 5/2012, conv., con modif., dalla L. 135/2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed
i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sent, Corte Cost.le 95/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma
1, Cost. (in relazione all'art. 7 della ), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
pagina 2 di 6 Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L.
228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all' art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica (ovvero l'impossibilità di monetizzazione delle ferie) "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto), per i quali può ritenersi vigente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1 L. 228/2012, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135/2022 (di conversione del D.L. 95/2012) e la L.
228/2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009. Nel periodo successivo, per i docenti fino al termine delle attività didattiche, è stata prevista la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. 228/2012, in definitiva, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha quindi autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1 settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l' art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, così come integrato dall' art.1, comma 55, della L. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia pagina 3 di 6 stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8
D.L. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. 228/2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, si ritiene di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. Cass.
11968/2025).
Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del TU 297/1994 ) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, come nel caso in esame, sussiste il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così Cass., Sez. Lav., ord. n.
14268 del 2022, 16715 del 2024,).
Nondimeno, posto il diritto all'indennità per ferie non godute laddove il loro mancato godimento non sia imputabile, si ritiene che, nel caso di specie, dai giorni di ferie maturati e non goduti debbano detrarsi i giorni di sospensione delle lezioni inclusi fra l'inizio e la fine dell'anno scolastico, come definiti dai calendari scolastici regionali che, ai sensi dell'art. 1, co. 54 L. 228/2012, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, sono quelli in cui il docente fruisce delle ferie.
Invero, parte ricorrente, nel caso in esame, sostiene di essere stata collocata in ferie d'ufficio (cfr. pagg. 1 e 2 ricorso) e, dunque, di aver fruito delle ferie involontariamente.
Pertanto, tenuto conto che il non ha dato prova, a fronte dei giorni di ferie e delle festività CP_1 soppresse maturati dalla docente - nel corso degli anni scolastici indicati in ricorso - di aver adeguatamente informato l'insegnante della possibilità di poter godere di giornate di ferie residue, pena pagina 4 di 6 la perdita del diritto, ne consegue il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli che si presumono fruiti, ovvero i giorni di sospensione dell'attività scolastica durante l'anno scolastico ex art. 5, co. 8 D.L.
95/2012, come integrato ex art. 1, co. 55 L. 228/2012 (così Tribunale di Vicenza del 19.6.2025).
Ciò posto, è pacifico fra le parti che parte ricorrente, per l'a/s 2022/2023 ha prestato servizio per n. 271 giorni, maturando quindi un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio svolto per l'anno scolastico 2022/2023, pari a n. 22,5 giorni. Pertanto, alla luce di quanto specificatamente dedotto dal e non altrettanto specificatamente contestato da parte ricorrente, dovendo detrarsi n. 18 CP_1 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni previste dal calendario scolastico, in mancanza di espresso invito a fruire delle ferie residue in tempo utile in vista della scadenza del termine del contratto, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute pari a 4,5 giorni. Invero, in mancanza di ulteriori elementi, non riconducibili ai calendari regionali, si ritengono irrilevanti “i giorni senza attività, né lezioni nel mese di giugno 2023” che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, trattandosi di giorni successivi al termine delle lezioni in cui il docente
è tenuto a prestare la propria disponibilità, in mancanza della relativa domanda da parte del docente, non possono considerarsi giorni di ferie. Sono altresì irrilevanti i giorni di malattia, incompatibili con la fruizione delle ferie (all. 4 res.). Valga la pena osservare che la circolare del 9.5.2023 contiene l'invito a richiedere le ferie estive rivolto esclusivamente ai docenti con supplenza annuale, ovvero a tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza ai fini di causa considerando che il contratto di parte ricorrente aveva scadenza al 30.6.2023.
Quanto all'a/s 2023/2024 il ricorrente ha prestato servizio dal 14/09/2023 al 30/06/2024 e, quindi, per 291 giorni che, pertanto, equivalgono a 24,25 giorni di ferie così calcolati: 291x30= 8.730/360, come sostenuto da parte ricorrente, come dedotto dal e non contestato da parte ricorrente (all. 5 CP_1 res.). Detratti poi 19 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni previsti dal calendario regionale, oltre ad 1 giorno di ferie richiesto e fruito da parte ricorrente, sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute per 4,25 giorni.
Valga la pena osservare, infine, che essendo stata proposta domanda di condanna generica al pagamento dell'indennità di cui si discute, si ritiene irrilevante la quantificazione della stessa operata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
Inoltre, si ritengono inconferenti le note scritte depositate dalla parte ricorrente nella parte in cui fanno riferimento all'impossibilità di considerare in ferie il docente in assenza di esplicita richiesta durante il periodo di sospensione delle lezioni atteso che, come sopra detto, nel caso di specie, secondo quanto dedotto in ricorso il docente è stato “illegittimamente collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
In definitiva, avuto riguardo ai conteggi di parte ricorrente da ultimo riformulati, sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute per gli aa/ss 2022/2023 e 2023/2024 complessivamente per 10,75 giornate, come indicato in parte motiva, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano le spese di lite in ragione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente al pagamento a favore della parte ricorrente dell'indennità 8,75 giorni di pagina 5 di 6 ferie non godute;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Vicenza, 4 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2025 da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. SERNIA SABINO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LISO CELESTE, elettivamente domiciliato in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., con-giuntamente e/o disgiuntamente dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Chiara Fucci, elettivamente Controparte_2 domiciliate presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n.
2 - Vicenza,
PARTE RESISTENTE contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 30.4.2025 la parte ricorrente, quale docente a tempo determinato, sostenendo di essere stata collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione negli anni scolastici in cui aveva prestato la propria attività a tempo determinato, chiedeva: “1 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2022/2023, 2023/2024 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 22,5 giorni per il contratto da 14 ore come docente di scuola primaria relativo all'annualità 2022/2023, n. 24,2 giorni per il contratto da 10 ore come docente di scuola secondaria di primo grado per l'annualità 2023/2024. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva il contestando l'an ed il quantum della pretesa. CP_1
La causa, previo invito alla riformulazione dei conteggi detraendo i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, è così decisa.
pagina 1 di 6 Il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Invero, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha Pt_2 disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è poi intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. 5/2012, conv., con modif., dalla L. 135/2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed
i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sent, Corte Cost.le 95/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma
1, Cost. (in relazione all'art. 7 della ), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
pagina 2 di 6 Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L.
228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all' art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica (ovvero l'impossibilità di monetizzazione delle ferie) "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto), per i quali può ritenersi vigente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1 L. 228/2012, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135/2022 (di conversione del D.L. 95/2012) e la L.
228/2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009. Nel periodo successivo, per i docenti fino al termine delle attività didattiche, è stata prevista la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. 228/2012, in definitiva, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha quindi autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1 settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l' art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, così come integrato dall' art.1, comma 55, della L. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia pagina 3 di 6 stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8
D.L. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. 228/2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, si ritiene di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. Cass.
11968/2025).
Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del TU 297/1994 ) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, come nel caso in esame, sussiste il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così Cass., Sez. Lav., ord. n.
14268 del 2022, 16715 del 2024,).
Nondimeno, posto il diritto all'indennità per ferie non godute laddove il loro mancato godimento non sia imputabile, si ritiene che, nel caso di specie, dai giorni di ferie maturati e non goduti debbano detrarsi i giorni di sospensione delle lezioni inclusi fra l'inizio e la fine dell'anno scolastico, come definiti dai calendari scolastici regionali che, ai sensi dell'art. 1, co. 54 L. 228/2012, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, sono quelli in cui il docente fruisce delle ferie.
Invero, parte ricorrente, nel caso in esame, sostiene di essere stata collocata in ferie d'ufficio (cfr. pagg. 1 e 2 ricorso) e, dunque, di aver fruito delle ferie involontariamente.
Pertanto, tenuto conto che il non ha dato prova, a fronte dei giorni di ferie e delle festività CP_1 soppresse maturati dalla docente - nel corso degli anni scolastici indicati in ricorso - di aver adeguatamente informato l'insegnante della possibilità di poter godere di giornate di ferie residue, pena pagina 4 di 6 la perdita del diritto, ne consegue il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli che si presumono fruiti, ovvero i giorni di sospensione dell'attività scolastica durante l'anno scolastico ex art. 5, co. 8 D.L.
95/2012, come integrato ex art. 1, co. 55 L. 228/2012 (così Tribunale di Vicenza del 19.6.2025).
Ciò posto, è pacifico fra le parti che parte ricorrente, per l'a/s 2022/2023 ha prestato servizio per n. 271 giorni, maturando quindi un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio svolto per l'anno scolastico 2022/2023, pari a n. 22,5 giorni. Pertanto, alla luce di quanto specificatamente dedotto dal e non altrettanto specificatamente contestato da parte ricorrente, dovendo detrarsi n. 18 CP_1 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni previste dal calendario scolastico, in mancanza di espresso invito a fruire delle ferie residue in tempo utile in vista della scadenza del termine del contratto, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute pari a 4,5 giorni. Invero, in mancanza di ulteriori elementi, non riconducibili ai calendari regionali, si ritengono irrilevanti “i giorni senza attività, né lezioni nel mese di giugno 2023” che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, trattandosi di giorni successivi al termine delle lezioni in cui il docente
è tenuto a prestare la propria disponibilità, in mancanza della relativa domanda da parte del docente, non possono considerarsi giorni di ferie. Sono altresì irrilevanti i giorni di malattia, incompatibili con la fruizione delle ferie (all. 4 res.). Valga la pena osservare che la circolare del 9.5.2023 contiene l'invito a richiedere le ferie estive rivolto esclusivamente ai docenti con supplenza annuale, ovvero a tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza ai fini di causa considerando che il contratto di parte ricorrente aveva scadenza al 30.6.2023.
Quanto all'a/s 2023/2024 il ricorrente ha prestato servizio dal 14/09/2023 al 30/06/2024 e, quindi, per 291 giorni che, pertanto, equivalgono a 24,25 giorni di ferie così calcolati: 291x30= 8.730/360, come sostenuto da parte ricorrente, come dedotto dal e non contestato da parte ricorrente (all. 5 CP_1 res.). Detratti poi 19 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni previsti dal calendario regionale, oltre ad 1 giorno di ferie richiesto e fruito da parte ricorrente, sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute per 4,25 giorni.
Valga la pena osservare, infine, che essendo stata proposta domanda di condanna generica al pagamento dell'indennità di cui si discute, si ritiene irrilevante la quantificazione della stessa operata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
Inoltre, si ritengono inconferenti le note scritte depositate dalla parte ricorrente nella parte in cui fanno riferimento all'impossibilità di considerare in ferie il docente in assenza di esplicita richiesta durante il periodo di sospensione delle lezioni atteso che, come sopra detto, nel caso di specie, secondo quanto dedotto in ricorso il docente è stato “illegittimamente collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
In definitiva, avuto riguardo ai conteggi di parte ricorrente da ultimo riformulati, sussiste il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute per gli aa/ss 2022/2023 e 2023/2024 complessivamente per 10,75 giornate, come indicato in parte motiva, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano le spese di lite in ragione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte resistente al pagamento a favore della parte ricorrente dell'indennità 8,75 giorni di pagina 5 di 6 ferie non godute;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Vicenza, 4 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
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