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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione II civile, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
nel procedimento per regolazione delle condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento di prole minorenne iscritto al n. R.G. 651/2024 promosso con ricorso ex art. 473bis 11 e ss. c.p.c. da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(Avv. ti Corrado Dal Pont e Gaetano Corsaro)
Parte ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Parte resistente contumace
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege trattenuto in decisione in data 20.6.2025 ex art. 473bis. 28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 per parte ricorrente: come da note di udienza
“I) in via di urgenza: inaudita altera parte, autorizzarsi la sig.ra a compiere, Parte_1 senza l'assenso del sig. tutti gli atti necessari ad iscrivere alla scuola primaria la Controparte_1 piccola da formalizzarsi entro il mese di gennaio ed al rinnovo della carta di identità della Per_1 stessa;
II) nel merito: disporre l'affidamento esclusivo della minore con residenza prevalente presso la madre;
III) stabilire che il padre potrà tenere con sé la piccola previo accordo con la madre;
IV) valutate le attuali situazioni reddituali e capacità economiche, disporsi le statuizioni riguardanti la corresponsione del contributo al mantenimento, acciocché ciascuno dei genitori possa provvedere “al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, ex art. 337 ter c.c., adottando le confacenti, eque determinazioni e recependo, per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, il Protocollo del Tribunale di Venezia;
si indica come equo l'importo di
Euro 300,00 mensili”
Per il PM in sede
Come da nota del 24.6.2025
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha chiesto regolamentarsi ex art. 337 ter c.c. il regime di affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minorenne , nata Persona_2
a Venezia il 22.1.2018 (c.f. ), riconosciuta da entrambi i genitori. C.F._3
Ella ha dedotto: - di vivere con la figlia in un appartamento concesso a titolo di comodato gratuito dai propri nonni materni;
- di avere regolato stragiudizialmente in data 10.10.2022 con il padre della minore le condizioni per l'affidamento della figlia, stabilito in forma condivisa con collocamento presso di sé (doc. n. 3); - che il sig. ha abbandonato moralmente e CP_1 materialmente la famiglia e si è allontanato dalla residenza familiare “a fine 2021 – inizio 2022” tanto da non sapere attualmente ove egli si trova, né avere alcuna informazione che lo riguardi;
- di essersi sempre occupata in via esclusiva della figlia, anche durante il periodo della convivenza stante l'assenza di alcun contributo di qualsiasi natura da parte del padre.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo l'adozione in via pagina 2 di 5 d'urgenza di provvedimenti di natura autorizzatoria relativamente all'iscrizione scolastica della minore ed al rilascio della carta d'identità, cui è conseguita l'apertura del sub- procedimento rubricato al R.G.N. 651/2024 – 1, estinto per cessazione della materia del contendere, avendo successivamente la parte dato atto dell' avvenuta iscrizione scolastica della figlia e di avere ottenuto il rinnovo della carta d'identità per quest'ultima.
Il resistente pur ritualmente evocato in giudizio ex art. 143 c.p.c. non si è costituito venendo così dichiarato contumace in data 11.7.2024.
Ascoltata la ricorrente ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e ritenuto pregiudizievole per l'interesse della minore il regime di affidamento condiviso, il Tribunale ha cosi disposto in via provvisoria ed urgente:
“Affida la figlia minore in modo esclusivo alla madre , con Persona_2 Parte_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
- dispone che il diritto di visita del padre venga esercitato previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa;
- pone a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento della figlia, della somma di €
300,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
- pone a carico del resistente nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale ed il rimanente 50% a carico della ricorrente”;
La causa è stata istruita mediante acquisizione da parte di dell' estratto CP_2 contributivo e retributivo delle prestazioni erogate in favore di Controparte_1
La causa è stata dunque rimessa in decisione in data 20.6.2025 ex art. 473 bis. 28 c.p.c. sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di affidamento esclusivo della figlia minorenne presentata dalla ricorrente va accolta.
Come noto, in ordine all'affidamento del figlio minore, il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta il regime generale, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi e comprovati elementi che rendano la sua applicazione contraria agli interessi del minore, nel caso di specie sussistenti.
Il disinteresse morale e materiale manifestato dal padre, emergente anche dal comportamento processuale del medesimo, non costituito (art.116 c.p.c)., compromette la concreta possibilità per pagina 3 di 5 i genitori di collaborare e condividere i compiti di cura ed educazione, propri del regime di affidamento condiviso.
L'impossibilità per le parti di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune si traduce, di fatto, in una fonte di concreto pregiudizio per la figlia, tale da giustificare la disposizione di un modulo di affidamento monogenitoriale in ossequio al disposto di cui all'art. 337 quater c.c. in capo alla madre, della cui idoneità genitoriale non vi sono ragioni di dubitare.
Giova precisare che in senso contrario non puo' deporre il pregresso allegato accordo delle parti in ordine all'affido condiviso della minore (doc. 3), sia perché prodotto in copia priva di sottoscrizione, sia perché il suddetto contenuto, in ogni caso, è contrario agli interessi della prole minorenne per le ragioni anzidette.
Consegue il collocamento della minore presso la residenza della madre e la regolazione del diritto di visita previo accordo con quest'ultima ed alla sua presenza, dovendosi infatti predisporre alla luce dell'allontanamento del resistente modalità di frequentazione tutelanti per la minore.
Quanto ai profili economici, la ricorrente ha documentato redditi per € 20.530, 22 (C.U. 2024 – periodo di imposta 2023) derivanti dall'attività lavorativa di educatrice e dedotto che il resistente era dapprima socio di una lavanderia e che poi ha prestato attività lavorativa presso l'aeroporto di . CP_2
Dall'estratto retributivo e contributivo risulta che egli dal 01/01/2022 al 31/10/2022 sia CP_2 stato titolare di una impresa artigiana percependo redditi per € 8.121,50; successivamente, dal
07/06/2022 al 15/07/2022 che egli abbia ha lavorato come dipendente della “DITTA HD
RISTRUTTURAZIONI DI HASA DRITAN” per un periodo di sei settimane, percependo una retribuzione di € 2.797,00; dal 02/08/2022 al 07/11/2022 che abbia lavorato come dipendente part-time per “GI BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S.R.L.” per un periodo di 14 settimane percependo la somma di € 4.548,00.
Alla luce dei predetti elementi ed in particolare della capacità reddituale dimostrata dal resistente, tenuto conto del tempo di permanenza della minore presso la madre e dell'età della prima (n. il 22.1.2018), si conferma a carico di il pagamento dell'importo di € Controparte_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data della domanda;
oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale (il rimanente 50% a carico della ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano pagina 4 di 5 come da dispositivo ex DM 55/2014 applicandosi i valori medi - controversie di complessità bassa, tenuto conto delle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, affida , nata a [...] [...] (c.f. ), in via esclusiva Persona_2 CP_2 C.F._3 alla madre presso la residenza della quale viene collocata, anche a fini anagrafici, in via prevalente;
regola il diritto di visita come da parte motiva;
pone a carico del padre il pagamento in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e con decorrenza dalla Persona_2 data della domanda, la somma di € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per onorari in € 7.616, 00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Silvia Barison Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione II civile, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
nel procedimento per regolazione delle condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento di prole minorenne iscritto al n. R.G. 651/2024 promosso con ricorso ex art. 473bis 11 e ss. c.p.c. da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(Avv. ti Corrado Dal Pont e Gaetano Corsaro)
Parte ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Parte resistente contumace
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege trattenuto in decisione in data 20.6.2025 ex art. 473bis. 28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 per parte ricorrente: come da note di udienza
“I) in via di urgenza: inaudita altera parte, autorizzarsi la sig.ra a compiere, Parte_1 senza l'assenso del sig. tutti gli atti necessari ad iscrivere alla scuola primaria la Controparte_1 piccola da formalizzarsi entro il mese di gennaio ed al rinnovo della carta di identità della Per_1 stessa;
II) nel merito: disporre l'affidamento esclusivo della minore con residenza prevalente presso la madre;
III) stabilire che il padre potrà tenere con sé la piccola previo accordo con la madre;
IV) valutate le attuali situazioni reddituali e capacità economiche, disporsi le statuizioni riguardanti la corresponsione del contributo al mantenimento, acciocché ciascuno dei genitori possa provvedere “al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, ex art. 337 ter c.c., adottando le confacenti, eque determinazioni e recependo, per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, il Protocollo del Tribunale di Venezia;
si indica come equo l'importo di
Euro 300,00 mensili”
Per il PM in sede
Come da nota del 24.6.2025
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha chiesto regolamentarsi ex art. 337 ter c.c. il regime di affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minorenne , nata Persona_2
a Venezia il 22.1.2018 (c.f. ), riconosciuta da entrambi i genitori. C.F._3
Ella ha dedotto: - di vivere con la figlia in un appartamento concesso a titolo di comodato gratuito dai propri nonni materni;
- di avere regolato stragiudizialmente in data 10.10.2022 con il padre della minore le condizioni per l'affidamento della figlia, stabilito in forma condivisa con collocamento presso di sé (doc. n. 3); - che il sig. ha abbandonato moralmente e CP_1 materialmente la famiglia e si è allontanato dalla residenza familiare “a fine 2021 – inizio 2022” tanto da non sapere attualmente ove egli si trova, né avere alcuna informazione che lo riguardi;
- di essersi sempre occupata in via esclusiva della figlia, anche durante il periodo della convivenza stante l'assenza di alcun contributo di qualsiasi natura da parte del padre.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo l'adozione in via pagina 2 di 5 d'urgenza di provvedimenti di natura autorizzatoria relativamente all'iscrizione scolastica della minore ed al rilascio della carta d'identità, cui è conseguita l'apertura del sub- procedimento rubricato al R.G.N. 651/2024 – 1, estinto per cessazione della materia del contendere, avendo successivamente la parte dato atto dell' avvenuta iscrizione scolastica della figlia e di avere ottenuto il rinnovo della carta d'identità per quest'ultima.
Il resistente pur ritualmente evocato in giudizio ex art. 143 c.p.c. non si è costituito venendo così dichiarato contumace in data 11.7.2024.
Ascoltata la ricorrente ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e ritenuto pregiudizievole per l'interesse della minore il regime di affidamento condiviso, il Tribunale ha cosi disposto in via provvisoria ed urgente:
“Affida la figlia minore in modo esclusivo alla madre , con Persona_2 Parte_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
- dispone che il diritto di visita del padre venga esercitato previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa;
- pone a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento della figlia, della somma di €
300,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
- pone a carico del resistente nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale ed il rimanente 50% a carico della ricorrente”;
La causa è stata istruita mediante acquisizione da parte di dell' estratto CP_2 contributivo e retributivo delle prestazioni erogate in favore di Controparte_1
La causa è stata dunque rimessa in decisione in data 20.6.2025 ex art. 473 bis. 28 c.p.c. sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di affidamento esclusivo della figlia minorenne presentata dalla ricorrente va accolta.
Come noto, in ordine all'affidamento del figlio minore, il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta il regime generale, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi e comprovati elementi che rendano la sua applicazione contraria agli interessi del minore, nel caso di specie sussistenti.
Il disinteresse morale e materiale manifestato dal padre, emergente anche dal comportamento processuale del medesimo, non costituito (art.116 c.p.c)., compromette la concreta possibilità per pagina 3 di 5 i genitori di collaborare e condividere i compiti di cura ed educazione, propri del regime di affidamento condiviso.
L'impossibilità per le parti di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune si traduce, di fatto, in una fonte di concreto pregiudizio per la figlia, tale da giustificare la disposizione di un modulo di affidamento monogenitoriale in ossequio al disposto di cui all'art. 337 quater c.c. in capo alla madre, della cui idoneità genitoriale non vi sono ragioni di dubitare.
Giova precisare che in senso contrario non puo' deporre il pregresso allegato accordo delle parti in ordine all'affido condiviso della minore (doc. 3), sia perché prodotto in copia priva di sottoscrizione, sia perché il suddetto contenuto, in ogni caso, è contrario agli interessi della prole minorenne per le ragioni anzidette.
Consegue il collocamento della minore presso la residenza della madre e la regolazione del diritto di visita previo accordo con quest'ultima ed alla sua presenza, dovendosi infatti predisporre alla luce dell'allontanamento del resistente modalità di frequentazione tutelanti per la minore.
Quanto ai profili economici, la ricorrente ha documentato redditi per € 20.530, 22 (C.U. 2024 – periodo di imposta 2023) derivanti dall'attività lavorativa di educatrice e dedotto che il resistente era dapprima socio di una lavanderia e che poi ha prestato attività lavorativa presso l'aeroporto di . CP_2
Dall'estratto retributivo e contributivo risulta che egli dal 01/01/2022 al 31/10/2022 sia CP_2 stato titolare di una impresa artigiana percependo redditi per € 8.121,50; successivamente, dal
07/06/2022 al 15/07/2022 che egli abbia ha lavorato come dipendente della “DITTA HD
RISTRUTTURAZIONI DI HASA DRITAN” per un periodo di sei settimane, percependo una retribuzione di € 2.797,00; dal 02/08/2022 al 07/11/2022 che abbia lavorato come dipendente part-time per “GI BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S.R.L.” per un periodo di 14 settimane percependo la somma di € 4.548,00.
Alla luce dei predetti elementi ed in particolare della capacità reddituale dimostrata dal resistente, tenuto conto del tempo di permanenza della minore presso la madre e dell'età della prima (n. il 22.1.2018), si conferma a carico di il pagamento dell'importo di € Controparte_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data della domanda;
oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale (il rimanente 50% a carico della ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano pagina 4 di 5 come da dispositivo ex DM 55/2014 applicandosi i valori medi - controversie di complessità bassa, tenuto conto delle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, affida , nata a [...] [...] (c.f. ), in via esclusiva Persona_2 CP_2 C.F._3 alla madre presso la residenza della quale viene collocata, anche a fini anagrafici, in via prevalente;
regola il diritto di visita come da parte motiva;
pone a carico del padre il pagamento in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e con decorrenza dalla Persona_2 data della domanda, la somma di € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per onorari in € 7.616, 00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Silvia Barison Dott.ssa Federica Benvenuti
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