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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2435/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3602/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180008844791 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3602/03/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Siracusa: il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 29820180008844791 per “omesso versamento IRAP” anno 2015 di € 3.675,83
(cfr. cartella in atti).
Ha dedotto l' erroneità della sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto chiedendo – per i motivi che di seguito saranno esaminati – il rigetto (cfr. controdeduzioni).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- L'art. 22 D. Lgs. n. 546/92 dispone che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
L' art. 16 - bis del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che le notifiche ed il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
2.-Il contribuente ha omesso di depositare la prova di avvenuta notifica del ricorso introduttivo: non ha fornito la prova della relativa tempestiva proposizione.
La cartella n. 29820180008844791 è stata notificata ex art. 138 c.p.c., “a mani proprie” del destinatario il quale ha ne firmato la ricezione (cfr. documentazione in atti).
La Cartella è stata notificata il 23.01.2019: alla data di presentazione del ricorso - il 28.01.2020 - la pretesa impositiva si era già “cristallizzata” .
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo giudizio, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2435/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3602/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180008844791 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3602/03/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Siracusa: il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 29820180008844791 per “omesso versamento IRAP” anno 2015 di € 3.675,83
(cfr. cartella in atti).
Ha dedotto l' erroneità della sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto chiedendo – per i motivi che di seguito saranno esaminati – il rigetto (cfr. controdeduzioni).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- L'art. 22 D. Lgs. n. 546/92 dispone che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
L' art. 16 - bis del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che le notifiche ed il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
2.-Il contribuente ha omesso di depositare la prova di avvenuta notifica del ricorso introduttivo: non ha fornito la prova della relativa tempestiva proposizione.
La cartella n. 29820180008844791 è stata notificata ex art. 138 c.p.c., “a mani proprie” del destinatario il quale ha ne firmato la ricezione (cfr. documentazione in atti).
La Cartella è stata notificata il 23.01.2019: alla data di presentazione del ricorso - il 28.01.2020 - la pretesa impositiva si era già “cristallizzata” .
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo giudizio, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR