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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione controllata di:
Parte_1
visto il ricorso depositato il 20.05.2025 con il quale il debitore (con l'Avv. Parte_1
EL RE come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo telematico del 20.05.2025) chiede che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del
D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass.,
n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo
n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visti gli atti, ivi compreso il provvedimento dell'intestato Tribunale del 27.05.2025-03.06.2025 di designazione/assegnazione al Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe (per completezza, con
1 Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell'intestato
Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto Tribunale del
30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108.I si è disposta la trattazione/lavorazione di consimili procedure ad opera della Cancelleria Procedure Concorsuali per quanto di competenza); rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore in proprio per il tramite e con l'assistenza del cd.
“OCC” nella persona dell'Avv. EL RA-Organismo Di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Latina con annessa la relazione dello stesso del 07.05.2025 ex art. 269 comma 2 CCII, onde non appare necessaria la sua audizione e/o la previa instaurazione del contraddittorio (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Modena, 12.08.2024 e Trib. Cuneo, sentenza n.
13/2022 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022); ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 27, commi 2 e 3, CCII
e tanto atteso il fatto che il ricorrente/debitore risulta essere residente in [...]in Via Arcangelo
Corelli n. 34 (cfr. il certificato contestuale di stato di famiglia, stato civile e residenza del
17.07.2023-Ministero dell'Interno allegato al ricorso introduttivo telematico del 20.05.2025, in atti), sicché anche per queste ragioni il centro dei principali interessi dello stesso risulta collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina;
considerato che
il ricorrente è una persona fisica (e, come tale, legittimato alla presentazione della domanda di cui trattasi ex artt. 268 ss. CCII a prescindere dai cd. “requisiti dimensionali” di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII - cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib.
Messina, 19.12.2022) e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c), CCII nonché che lo stesso non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza per quanto emergente dagli atti;
rilevato che il ricorso introduttivo risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del debitore nonché che esso risulta corredato dalla relazione del cd. “OCC” nella persona del professionista incaricato Avv.
EL RA del 07.05.2025 ex comma 2 dell'art. 269 CCII recante indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (nel caso di specie e per quanto rileva in sede di apertura della presente procedura ex artt. 268 ss. CCII, il ricorrente ha documentato – anche a mezzo della detta relazione del 07.05.2025 ex art. 269 comma
2 CCII del cd. “OCC” Avv. RA ed allegati, a ben vedere – la sussistenza altresì di situazioni familiari e/o coniugali peculiari;
non risultano dagli atti eventuali spese recenti eccessive e/o non proporzionate rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'istante – cfr., in dettaglio, gli allegati
2 Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
nn. da 06 a 38 e nn. da 40 a 47 di cui alla detta relazione del cd. “OCC” Avv. RA del
07.05.2025 ex art. 269 comma 2 CCII, in atti); rilevato che il cd. “OCC” Avv. RA risulta aver altresì effettuato le verifiche ex art. 269, comma 3, CCII come da detta propria relazione del 07.05.2025 ed allegati;
ritenuto, pertanto, che la domanda proposta soddisfa a ben vedere i requisiti richiesti dagli artt. 268
e 269 CCII (cfr., in relazione a fattispecie simili e preso atto/dato atto anche dell'orientamento espresso in relazione a fattispecie simili dall'autorità giudiziaria superiore, per quanto di ragione e tra le altre: Corte App. Roma, sentenza n. 1258/2025; si ricordi, per quanto di eventuale ragione, anche che “Nell'ipotesi in cui, nella procedura di liquidazione controllata, l'istante chieda che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto dello stipendio in favore di un istituto di credito, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
5) il liquidatore ha
l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, e deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore dell'istituto di credito” - cfr., tra le altre: Trib. Mantova, 20.04.2023 – e che “La liquidazione controllata ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore l'adozione delle modalità di liquidazione secondo quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano
3 Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
essere esclusi dall'attivo alcuni beni” – cfr.: Trib. Forlì, 18.06.2024; cfr. ulteriormente, tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Forlì, 20.10.2022); ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett b), CCII, quale Liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore individuato quale cd. “OCC” ossia il detto professionista Avv. EL
RA e ciò trattandosi di domanda avanzata dal debitore ed in assenza di giustificati motivi di segno contrario allo stato degli atti;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, come era previsto dall'art. 14 quinquies della L. n.3/2012 s.m.i. (al più, potrà eventualmente darsene semplicemente atto ad ogni effetto di legge), ciò poiché esso costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Monza,
08.05.2023 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022); visto l'art. 270 CCII;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII invocata da con ricorso del 20.05.2025, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche ex Parte_1
artt. 150, 268 commi 4 e 5 e 270 comma 5 CCII;
- NOMINA Giudice Delegato o Giudice delegato alla procedura il Dott. Marco Pietricola;
- NOMINA/CONFERMA quale Liquidatore il cd. “OCC” incaricato nella persona dell'Avv.
EL RA, la quale depositerà in atti tempestivamente rituale dichiarazione di accettazione dell'incarico in oggetto ex art. 270 comma 3 CCII;
- ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove non già effettuato e/o ove occorrente in relazione ad eventuali attività d'impresa o professionali esercitate;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la domanda di ammissione al passivo, di restituzione e/o di rivendicazione predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma
3, CCII;
4 Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
- RIMETTE ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII al Giudice Delegato la fissazione del limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e/o della sua famiglia previa documentata e motiva istanza del Liquidatore, apprezzate le peculiarità tutte del caso concreto;
- ORDINA la trascrizione del presente provvedimento su tutti i beni immobili e/o sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore;
- ORDINA la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed oggetto del presente procedimento;
-DA' ATTO del fatto che ex artt. 150 e 270 comma 5 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
-DA' ATTO del fatto che ex art. 144 CCII nei limiti della compatibilità dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII cessano di avere efficacia eventuali cessioni del quinto dello stipendio e/o deleghe di pagamento e/o simili;
-DISPONE che il Liquidatore apra un conto corrente dedicato alla presente procedura e vincolato all'ordine dell'autorità giudiziaria come per legge, sul quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti correnti/libretti bancari/postali intestati al debitore e sul quale verrà acquisito l'intero attivo della presente procedura detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, come detto;
- DISPONE, poi, che il Liquidatore:
a) provveda a notificare la presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, comma 4, ultimo periodo, CCII;
la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata prontamente dal Liquidatore in atti in
Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento;
b) provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet dell'intestato Tribunale
Ordinario di Latina o del Ministero della Giustizia con oscuramento dei dati sensibili ivi compresi i dati sensibili che riguardano eventualmente soggetti diversi dal debitore ed alla pubblicazione,
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(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
analogamente, della stessa presso il Registro delle Imprese ove il debitore svolga attività d'impresa; la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata immediatamente e prontamente dal Liquidatore in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza come detto e ciò indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e/o di restituzione di beni ad ogni effetto di legge;
d) entro novanta giorni dall'apertura della presente procedura di liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione, che depositerà in Cancelleria in atti nel fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico della presente procedura per l'eventuale approvazione da parte del
Giudice Delegato;
si applica l'art. 213, commi 2 e 3 e 4, CCII;
e) entro quarantacinque giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
f) entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) provveda al deposito in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento di un rapporto riepilogativo delle attività svolte indirizzato al Giudice Delegato, con allegato l'estratto conto di eventuali conti correnti/libretti bancari/postali della procedura stessa ex art. 275
CCII e nel quale indicherà altresì: 1) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore stesso tutte le informazioni utili ed i documenti eventualmente necessari;
2) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato alla procedura, dovrà essere comunicato/notificato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e titolari di diritti sui beni ed al cd. “OCC” incaricato (per quest'ultimo, ove distinto dal
Liquidatore) e la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata prontamente dal Liquidatore in atti in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento;
g) in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della presente procedura, comunichi/notifichi ai creditori ed interessati/legittimati tutti una relazione in cui prenderà posizione sull'eventuale sussistenza o meno delle condizioni di esdebitazione di cui all'art. 280 CCII e recepirà le eventuali osservazioni dei creditori ed interessati/legittimati stessi per poi prendere posizione su di esse e
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(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
depositare in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento una relazione finale e completa il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;
h) una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della propria gestione con eventuale richiesta di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 275, commi 3 e 4, CCII;
i) provveda alla predisposizione del riparto finale ex art. 275, commi 5 e 6 e 6 bis, CCII;
l) una volta terminato l'eventuale riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito di propria competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento al Liquidatore Avv. EL RA.
Latina, lì 09.06.2025
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola) Il Presidente
(Dott. Luca Venditto)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione controllata di:
Parte_1
visto il ricorso depositato il 20.05.2025 con il quale il debitore (con l'Avv. Parte_1
EL RE come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo telematico del 20.05.2025) chiede che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del
D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass.,
n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo
n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visti gli atti, ivi compreso il provvedimento dell'intestato Tribunale del 27.05.2025-03.06.2025 di designazione/assegnazione al Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe (per completezza, con
1 Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell'intestato
Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto Tribunale del
30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108.I si è disposta la trattazione/lavorazione di consimili procedure ad opera della Cancelleria Procedure Concorsuali per quanto di competenza); rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore in proprio per il tramite e con l'assistenza del cd.
“OCC” nella persona dell'Avv. EL RA-Organismo Di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Latina con annessa la relazione dello stesso del 07.05.2025 ex art. 269 comma 2 CCII, onde non appare necessaria la sua audizione e/o la previa instaurazione del contraddittorio (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Modena, 12.08.2024 e Trib. Cuneo, sentenza n.
13/2022 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022); ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 27, commi 2 e 3, CCII
e tanto atteso il fatto che il ricorrente/debitore risulta essere residente in [...]in Via Arcangelo
Corelli n. 34 (cfr. il certificato contestuale di stato di famiglia, stato civile e residenza del
17.07.2023-Ministero dell'Interno allegato al ricorso introduttivo telematico del 20.05.2025, in atti), sicché anche per queste ragioni il centro dei principali interessi dello stesso risulta collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina;
considerato che
il ricorrente è una persona fisica (e, come tale, legittimato alla presentazione della domanda di cui trattasi ex artt. 268 ss. CCII a prescindere dai cd. “requisiti dimensionali” di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII - cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib.
Messina, 19.12.2022) e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c), CCII nonché che lo stesso non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza per quanto emergente dagli atti;
rilevato che il ricorso introduttivo risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del debitore nonché che esso risulta corredato dalla relazione del cd. “OCC” nella persona del professionista incaricato Avv.
EL RA del 07.05.2025 ex comma 2 dell'art. 269 CCII recante indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (nel caso di specie e per quanto rileva in sede di apertura della presente procedura ex artt. 268 ss. CCII, il ricorrente ha documentato – anche a mezzo della detta relazione del 07.05.2025 ex art. 269 comma
2 CCII del cd. “OCC” Avv. RA ed allegati, a ben vedere – la sussistenza altresì di situazioni familiari e/o coniugali peculiari;
non risultano dagli atti eventuali spese recenti eccessive e/o non proporzionate rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'istante – cfr., in dettaglio, gli allegati
2 Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
nn. da 06 a 38 e nn. da 40 a 47 di cui alla detta relazione del cd. “OCC” Avv. RA del
07.05.2025 ex art. 269 comma 2 CCII, in atti); rilevato che il cd. “OCC” Avv. RA risulta aver altresì effettuato le verifiche ex art. 269, comma 3, CCII come da detta propria relazione del 07.05.2025 ed allegati;
ritenuto, pertanto, che la domanda proposta soddisfa a ben vedere i requisiti richiesti dagli artt. 268
e 269 CCII (cfr., in relazione a fattispecie simili e preso atto/dato atto anche dell'orientamento espresso in relazione a fattispecie simili dall'autorità giudiziaria superiore, per quanto di ragione e tra le altre: Corte App. Roma, sentenza n. 1258/2025; si ricordi, per quanto di eventuale ragione, anche che “Nell'ipotesi in cui, nella procedura di liquidazione controllata, l'istante chieda che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto dello stipendio in favore di un istituto di credito, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
5) il liquidatore ha
l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, e deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore dell'istituto di credito” - cfr., tra le altre: Trib. Mantova, 20.04.2023 – e che “La liquidazione controllata ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore l'adozione delle modalità di liquidazione secondo quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano
3 Istanza di liquidazione controllata n. 90-1/2025-Trib. Latina
(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
essere esclusi dall'attivo alcuni beni” – cfr.: Trib. Forlì, 18.06.2024; cfr. ulteriormente, tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Forlì, 20.10.2022); ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett b), CCII, quale Liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore individuato quale cd. “OCC” ossia il detto professionista Avv. EL
RA e ciò trattandosi di domanda avanzata dal debitore ed in assenza di giustificati motivi di segno contrario allo stato degli atti;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, come era previsto dall'art. 14 quinquies della L. n.3/2012 s.m.i. (al più, potrà eventualmente darsene semplicemente atto ad ogni effetto di legge), ciò poiché esso costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Monza,
08.05.2023 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022); visto l'art. 270 CCII;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII invocata da con ricorso del 20.05.2025, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche ex Parte_1
artt. 150, 268 commi 4 e 5 e 270 comma 5 CCII;
- NOMINA Giudice Delegato o Giudice delegato alla procedura il Dott. Marco Pietricola;
- NOMINA/CONFERMA quale Liquidatore il cd. “OCC” incaricato nella persona dell'Avv.
EL RA, la quale depositerà in atti tempestivamente rituale dichiarazione di accettazione dell'incarico in oggetto ex art. 270 comma 3 CCII;
- ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove non già effettuato e/o ove occorrente in relazione ad eventuali attività d'impresa o professionali esercitate;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la domanda di ammissione al passivo, di restituzione e/o di rivendicazione predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma
3, CCII;
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(P.U. n. 90/2025-Trib. Latina)
- RIMETTE ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII al Giudice Delegato la fissazione del limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e/o della sua famiglia previa documentata e motiva istanza del Liquidatore, apprezzate le peculiarità tutte del caso concreto;
- ORDINA la trascrizione del presente provvedimento su tutti i beni immobili e/o sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore;
- ORDINA la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed oggetto del presente procedimento;
-DA' ATTO del fatto che ex artt. 150 e 270 comma 5 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
-DA' ATTO del fatto che ex art. 144 CCII nei limiti della compatibilità dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII cessano di avere efficacia eventuali cessioni del quinto dello stipendio e/o deleghe di pagamento e/o simili;
-DISPONE che il Liquidatore apra un conto corrente dedicato alla presente procedura e vincolato all'ordine dell'autorità giudiziaria come per legge, sul quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti correnti/libretti bancari/postali intestati al debitore e sul quale verrà acquisito l'intero attivo della presente procedura detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, come detto;
- DISPONE, poi, che il Liquidatore:
a) provveda a notificare la presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, comma 4, ultimo periodo, CCII;
la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata prontamente dal Liquidatore in atti in
Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento;
b) provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet dell'intestato Tribunale
Ordinario di Latina o del Ministero della Giustizia con oscuramento dei dati sensibili ivi compresi i dati sensibili che riguardano eventualmente soggetti diversi dal debitore ed alla pubblicazione,
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analogamente, della stessa presso il Registro delle Imprese ove il debitore svolga attività d'impresa; la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata immediatamente e prontamente dal Liquidatore in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza come detto e ciò indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e/o di restituzione di beni ad ogni effetto di legge;
d) entro novanta giorni dall'apertura della presente procedura di liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione, che depositerà in Cancelleria in atti nel fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico della presente procedura per l'eventuale approvazione da parte del
Giudice Delegato;
si applica l'art. 213, commi 2 e 3 e 4, CCII;
e) entro quarantacinque giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
f) entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) provveda al deposito in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento di un rapporto riepilogativo delle attività svolte indirizzato al Giudice Delegato, con allegato l'estratto conto di eventuali conti correnti/libretti bancari/postali della procedura stessa ex art. 275
CCII e nel quale indicherà altresì: 1) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore stesso tutte le informazioni utili ed i documenti eventualmente necessari;
2) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato alla procedura, dovrà essere comunicato/notificato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e titolari di diritti sui beni ed al cd. “OCC” incaricato (per quest'ultimo, ove distinto dal
Liquidatore) e la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata prontamente dal Liquidatore in atti in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento;
g) in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della presente procedura, comunichi/notifichi ai creditori ed interessati/legittimati tutti una relazione in cui prenderà posizione sull'eventuale sussistenza o meno delle condizioni di esdebitazione di cui all'art. 280 CCII e recepirà le eventuali osservazioni dei creditori ed interessati/legittimati stessi per poi prendere posizione su di esse e
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depositare in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio anche telematico/informatico del presente procedimento una relazione finale e completa il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;
h) una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della propria gestione con eventuale richiesta di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 275, commi 3 e 4, CCII;
i) provveda alla predisposizione del riparto finale ex art. 275, commi 5 e 6 e 6 bis, CCII;
l) una volta terminato l'eventuale riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito di propria competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento al Liquidatore Avv. EL RA.
Latina, lì 09.06.2025
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola) Il Presidente
(Dott. Luca Venditto)
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