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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 19.06.2025 N. 727/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
***** Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 727/2024 promossa da:
(cod. fisc. con gli avv.ti Alberto Guariso e Parte_1 C.F._1
Livio Neri
PEC - Email_1 Email_2
-Ricorrente- contro
Controparte_1
(cod. fisc. ), con l'avv. Eugenia Savona P.IVA_1
PEC t Email_3
- Resistente-
*****
Oggetto: azione civile contro la discriminazione - AUU
***** All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
1.1. Con ricorso depositato in data 08.10.2024, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, CP_ a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente all'AUU in relazione al figlio minore aausa della titolarità, in capo alla ricorrente, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
l'AUU a decorrere da maggio 2023 e che, conseguentemente, le somme già erogate per detto titolo sono legittimamente erogate e non ripetibili;
CP_ c) condannare l a pagare la somma di € 2.364,20 (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) come maturati al settembre 2024, oltre alla somma di € 233,50 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere dall'ottobre
2024 fino alla data della sentenza;
CP_ d) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
CP_ e) ordinare all' occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di pubblicare il provvedimento di condanna sulla home page del proprio sito istituzionale per un periodo minimo di 60 giorni;
CP_ f) condannare l al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
1.2. A fondamento dell'azione la difesa della ricorrente espone che quest'ultima risiede regolarmente in Italia dal novembre 2020 e fino a marzo 2023 è stata titolare di un permesso di soggiorno “per motivi familiari”.
1.3. In data 31 luglio 2023, nelle more del procedimento di rinnovo del predetto titolo di soggiorno, la signora ha presentato domanda di Assegno Unico Universale Pt_1
(AUU) per il figlio minore, nato il [...]
1.4. Domanda che è stata accolta, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza e da luglio
2023 a gennaio 2024 i pagamenti sono avvenuti regolarmente.
1.5 In data 10 gennaio 2024 la Questura, dato atto dell'assenza di un lavoro al momento della richiesta, ha rilasciato alla ricorrente un permesso per “attesa occupazione”, con decorrenza dal 26 aprile 2023 e scadenza il 9 novembre 2024 (tale permesso è attualmente in fase di rinnovo per lavoro subordinato).
1.6. Dal mese di febbraio 2024 l'erogazione dell'assegno unico è stata sospesa senza che la ricorrente ricevesse alcun provvedimento in tal senso.
1.7. In data 16 aprile 2024 la ricorrente ha contattato l' lamentando il mancato CP_1 pagamento dell'AUU per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 e chiedendo la riattivazione della misura.
1.8. L'Istituto, il 22 aprile 2024, ha respinto la domanda per mancanza del requisito di titolo di soggiorno della ricorrente.
Pag. 2 di 6 1.9. Con lettera del 13 maggio 2024 l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
(ASGI) ha chiesto ad di ripristinare la misura, riconoscendo alla ricorrente la CP_1 prestazione con effetti retroattivi (doc. 8); a tal fine ha allegato il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui si è detto (doc. 5).
1.10. L' rispondeva che la domanda di assegno unico non poteva essere riesaminata CP_1 alla luce del disposto normativo che esplicitamente escludeva tale tipologia dall'elenco dei permessi di soggiorno utili alla percezione dell'Assegno unico.
1.11. Ritenendo il comportamento dell'istituto illegittimo, la ricorrente ha adito il Tribunale di Mantova per rassegnare le citate conclusioni.
*****
1.12. L' si è costituito in giudizio, esponendo di aver accolto la domanda della CP_1 odierna ricorrente ripristinando il suo diritto alla prestazione per cui è causa, prestazione che è attualmente in godimento da parte della sig.ra . Pt_1
1.13. Sottolinea dunque che la presente controversia non avrebbe più alcuna ragion d'essere, e insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.14. Al riguardo, precisa che la ricorrente era originariamente titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, titolo che le aveva permesso di beneficiare dell'Assegno
Unico Universale fino al gennaio 2024.
1.5. Nel febbraio 2024 la questura ha emesso in favore della ricorrente un permesso di soggiorno della tipologia “in attesa di occupazione”, non idoneo per ottenere la prestazione in parola. Di conseguenza il pagamento è stato interrotto a partire dal febbraio 2024.
1.16. A seguito della richiesta di rinnovo/modifica del permesso di soggiorno per stipula di CP_ un contratto di lavoro, l' di Mantova ha provveduto ad accogliere la domanda presentata dalla ricorrente originariamente sospesa, considerando idonea ai fini della domanda di AUU la documentazione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno in corso.
1.17. Pertanto, a partire dal 4.11.2024 l' ha proceduto alla rielaborazione della CP_1 domanda in evidenza e dal 9.11.2024 le varie mensilità arretrate sono state messe in pagamento
Pag. 3 di 6 CP_
1.18. Ribadisce infine che l' non ha dato origine al contenzioso, essendosi anzi adoperata per il pronto ripristino della prestazione non appena avuto notizia della acquisizione da parte della ricorrente di un titolo idoneo alla concessione dell'Assegno
Unico Universale.
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1.19. Radicato il contraddittorio, il giudice, all'udienza del 30.1.2025, concedeva termine al ricorrente per brevi note, e quindi, istruita documentalmente la causa, la riteneva matura per la decisione e fissava udienza di discussione, tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
1.20. Nelle note, parte ricorrente, pur dando atto che l' ha provveduto al pagamento CP_1 in favore della ricorrente di quanto dovuto a titolo di AUU per il periodo da febbraio 2024
a maggio 2025, insiste nell'accoglimento delle domande di cui in ricorso sub a) b); posto che l' avrebbe ribadito, anche in corso di giudizio, la tesi secondo cui il permesso per CP_1 attesa occupazione è titolo “non idoneo per ottenere la prestazione”, e quindi permane a suo dire interesse a coltivare il giudizio.
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2. Ragioni della decisione
2.1. Alla luce di quanto sopra esposto si deve preliminarmente dare atto di come le prestazioni poste ad oggetto del ricorso siano state riconosciute e corrisposte integralmente da parte dell' a favore della ricorrente: le pretese di quest'ultima sono state pertanto CP_1 soddisfatte, e non residuano contestazioni o aspetti controversi in relazione al diritto dalla stessa azionato in questo processo.
2.2. E' infatti pacificamente ammesso da parte attrice che “a seguito del deposito del ricorso giudiziale volto all'ottenimento del ripristino della prestazione sospesa dal mese di febbraio 2024, l CP_1 ha provveduto al pagamento in favore della ricorrente di quanto dovuto a titolo di AUU per il periodo da febbraio 2024 a maggio 2025”.
2.3. Per quanto concerne pertanto le prestazioni in parola deve ritenersi cessata la materia del contendere: ciò, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Sent. Sez. L,
Sentenza n. 2268 del 13/03/1999 (Rv. 524105 – 01)
Pag. 4 di 6 2.4. Per quanto concerne invece le domande di accertamento di cui ai punti a) e b) del ricorso – domande che parte attrice ha affermato di voler coltivare, posto che, a dire della medesima, l'Istituto avrebbe ribadito che il permesso per attesa occupazione è titolo “non idoneo per ottenere la prestazione”, con conseguente interesse a una pronuncia di accertamento del diritto all'AUU per il periodo in cui la ricorrente era titolare di un permesso per attesa occupazione - va detto che, in relazione a tali domande, la ricorrente difetta di interesse ad agire: il predetto AUU è stato infatti concesso anche in relazione a tale periodo, e gli importi in un primo momento sospesi sono stati successivamente ripristinati, ed è del tutto superata e priva di effetti concreti la questione se il permesso per attesa occupazione sia titolo idoneo, essendo stata comunque riconosciuta la ricorrenza degli altri requisiti di legge.
2.5. Non è infatti contestato che la ricorrente fosse originariamente titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, e che ciò le aveva permesso di beneficiare dell'Assegno
Unico Universale fino al gennaio 2024. Né è posto in dubbio che la prestazione, dopo una temporanea sospensione, sia stata ristabilita con effetto da quella data.
2.6. Non vi sono pertanto diritti in contesa nel caso di specie.
2.7. Le questioni che parte ricorrente continua a sottoporre al giudicante, infatti, sono meramente astratte e non sono collegate ad alcun concreto benefico o utilità, peraltro nemmeno prospettati, se non in via meramente virtuale ed ipotetica.
2.8. Come noto, l''interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (Cass. ORD. Sez. 5 , n. 29474 del
21/10/2021 Rv. 662622 - 01 Cass. - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011 (Rv. 616029 -
01)).
Pag. 5 di 6 2.9. Facendo applicazione di tali principi, pertanto, la suddetta domanda di parte ricorrente risulta priva di una condizione dell'azione, ossia di interesse ad agire, e come tale deve essere dichiarata inammissibile.
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3. Conclusioni
3.1. Per i motivi illustrati devono essere dichiarate inammissibili, per i motivi indicati, le domande di parte ricorrente di cui ai punti a) e b) del ricorso, così come riproposte in sede di discussione.
3.2. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle altre domande di parte ricorrente.
3.3. La soddisfazione integrale delle pretese di parte ricorrente già in limine litis e la parziale soccombenza della stessa sui profili sopra esaminati giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
3.4. Si fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
dichiara inammissibili, per i motivi indicati, le domande di parte ricorrente di cui ai punti a)
e b) del ricorso, così come riproposte in sede di discussione;
dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle altre domande di parte ricorrente;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Mantova 19.06.2025
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
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