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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2351/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 16/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ARATA CRISTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CECCHIN MONICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 21/04/2001 e trascritto al n. 13, Parte 2, Serie A, Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelfranco Veneto alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Vedelago (TV), via Giolitti n. 21, già di proprietà esclusiva della sig.ra viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi ivi presenti ad Pt_1
eccezione degli effetti personali del sig. oltre ai propri attrezzi di lavoro e agli Pt_2
attrezzi di palestra;
3. Si dà atto che il sig. ha già rilasciato l'abitazione familiare e si è trasferito altrove. Pt_2
In ipotesi di mancato rilascio entro tale termine il sig. sarà tenuto a versare alla Pt_2
sig.ra a somma giornaliera di Euro 50,00 a titolo di penale, fatto salvo il diritto di Pt_1
quest'ultima di agire in via esecutiva per il rilascio;
4. I figli minori , e engono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con la formula dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la
2 mamma nell'attuale casa familiare ove manterranno la residenza;
5. I tempi che i figli trascorreranno col papà saranno i seguenti:
Settimana 1:
Il martedì dalla fine della scuola alle ore 21.00 quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
Dal giovedì dalla fine della scuola alle ore 21.00 quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
Dal venerdì dalla fine della scuola alla domenica ore 21.00 quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
Settimana 1:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Papà
li riaccompagna Papà Papà Papà dalla mamma Da fine Da fine alle ore 21.00 scuola. Li scuola. Li riaccompagna riaccompagna dalla mamma dalla mamma alle ore 21.00 alle ore 21.00
Settimana 2:
Il martedì ed il giovedì dalla fine della scuola alle ore 21.00 quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mamma Mamma
Mamma Mamma
Mamma
Mamma Mamma
Papà da fine scuola Papà da fine scuola e li riaccompagna e li riaccompagna dalla mamma alle dalla mamma alle ore 21. ore 21.
3 Settimana 3:
Il martedì dalla fine della scuola alle ore 21.00 quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
Il venerdì dalla fine della scuola fino al sabato alle ore 21.00 quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mamma Mamma
Mamma Mamma
Mamma Papà
Mamma
Papà da fine
Papà da fine Li
scuola. scuola riaccompagna
Li riaccompagna dalla mamma dalla mamma alle ore 21.00 alle ore 21.00
Settimana 4:
Il martedì ed il giovedì dalla fine della scuola alle ore 21.00 quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
La domenica dalle ore 8.30 quando la mamma li accompagnerà dal papà alle 21.00
quando il papà li riaccompagnerà dalla mamma.
4 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Papà
Dalle ore 8.30
alle ore 21.00 Papà da fine scuola Papà quando li e li riaccompagna Da fine riaccompagna dalla mamma alle scuola. dalla mamma ore 21 Li
riaccompagna dalla mamma alle ore 21.00
I genitori precisano che nei giorni in cui il papà terrà con sé i figli dalla fine della scuola sarà la nonna materna ad andare a prendere scuola (in continuità con quanto Per_3
sta già avvenendo e fintanto che permanga la disponibilità/possibilità della stessa). Il papà
andrà a prendere il figlio dalla nonna uscendo dal lavoro alle ore 16.30; qualora la nonna materna non possa andare a prendere scuola dovrà provvedervi il papà o chi Per_3
da esso delegato nei propri turni di responsabilità.
I genitori concordano altresì che nel caso in cui il genitore cui spetta il turno di responsabilità si trovi nell'impossibilità (per motivi di lavoro o di salute) di accompagnare e/o riprendere i figli a scuola e non possa contare né sul supporto dell'altro genitore, né
di altri familiari si avvarrà di una persona terza il cui eventuale compenso sarà sostenuto dal genitore impossibilitato nel suo turno.
Infine, i genitori precisano che in caso di malattia di uno dei figli e/o di chiusura della scuola turno genitoriale inizia alle ore 7.00 e termina alle ore 21.00 (fatti salvi i pernotti come sopra concordati).
Resta, ovviamente, fermo l'impegno dei genitori a garantire la partecipazione dei figli alle attività extra-scolastiche dagli stessi praticate e a far sostenere al figlio le Per_1
ripetizioni necessarie secondo le indicazioni scolastiche (attualmente le ripetizioni si tengono il sabato ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30 / 17.00 a
5 seconda delle necessità presso la casa familiare).
Per l'estate: resta il regime di visita concordato per il periodo scolastico (con la precisazione che i turni di responsabilità genitoriale inizieranno alle ore 7.30 del mattino fino alle ore 21.00, salvi i pernotti) con l'impegno di entrambi i genitori di far partecipare il figlio più piccolo i centri estivi o ad altre attività di interesse, cui si aggiungono Per_3
i periodi di vacanza con i figli che i genitori si impegnano a programmare entro il mese di maggio di ogni anno tenendo in considerazione che la mamma, di norma,
non gode di ferie durante il mese di agosto e che, quindi, organizzerà le vacanze con i figli negli altri mesi (giugno, luglio o settembre).
Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli, fermi i fine settimana come sopra regolati,
trascorreranno gli altri giorni con tempi tendenzialmente paritetici con ciascun genitore alternando di anno in anno i giorni di Natale e Santo Stefano e di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo (anche se dovessero di cadere di venerdì, sabato o domenica). Anche in tal caso i turni di responsabilità genitoriale inizieranno alle ore 7.30 del mattino fino alle ore
21.00, salvi i pernotti.
Considerato che, attualmente, la mamma di regola non gode di ferie al lavoro in tali periodi dell'anno, nei giorni di sua competenza, se il papà è in ferie, accompagnerà i figli da quest'ultimo la mattina prima dell'inizio del lavoro e li andrà a prendere nel pomeriggio a fine turno. Qualora anche il papà lavorasse ciascun genitore organizzerà il tempo di rispettiva competenza.
Gli altri giorni festivi (es: 25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) verranno ripartiti equamente tra i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nella gestione delle emergenze dovute a problemi di salute dei figli con la regola che se ne farà di volta in volta carico il genitore con la situazione lavorativa e personale in quel momento maggiormente flessibile.
6 6. Il sig. , a far data dal 15 aprile 2025 compreso, verserà alla sig.ra a Pt_2 Pt_1
mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che la stessa indicherà, la somma mensile di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei tre figli minori , e La somma sarà soggetta a Per_1 Per_2 Per_3
rivalutazione ISTAT annuale come per legge;
7. Le Spese straordinarie individuate secondo il protocollo in uso presso questo tribunale sono ripartite al 50% tra i genitori, si precisa che attualmente entrambi i genitori stanno affrontando in giusta metà le spese dentistiche per i figli pari a 800,00 euro a semestre;
8. Si dà atto che l'eventuale importo versato a titolo di assegno unico (e/o eventuali diversi futuri contributi economici versati in sostituzione dello stesso) verrà trattenuto per intero dalla sig.ra Pt_1
Le parti concordano che nell'ipotesi in cui, per qualunque ragione o causa, l'importo percepito dalla madre a titolo di assegno unico attualmente pari ad € 690,00 (e/o eventuali diversi futuri contributi economici versati in sostituzione dello stesso) diminuisca, la differenza, previa esibizione di adeguata documentazione, graverà in egual misura su entrambi i genitori e, quindi, il papà sarà tenuto ad aumentare l'importo mensile dovuto a titolo di mantenimento ordinario di un importo pari al 50% della riduzione dell'assegno unico. Ad esempio se l'importo dell'assegno unico (e/o eventuali diversi futuri contributi economici versati in sostituzione dello stesso) dovesse ridursi di 200,00 Euro l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario aumenterà ad Euro
600,00;
9. Si dà atto che Deduzioni e detrazioni per i figli al 50% tra i genitori;
10. Si dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio dei figli minori. In ogni caso entrambi si impegnano a preavvertire per tempo l'altro genitore della volontà e delle
7 modalità di tempo e di luogo di eventuali soggiorni all'estero per fini turistici con i figli in modo da condividere ogni necessaria e opportuna valutazione nell'interesse dei minori;
11. Si dà atto che il sig. e non oltre il 30.06.2025 si obbliga a trasportare Parte_3
altrove (o a vendere) la Roulotte Caravelair targata VI027216 di proprietà dello stesso;
12. Si dà atto che entrambi i genitori si impegnano a mantenere le polizze CP_1
già in essere indicando come beneficiari esclusivamente i tre figli;
13. Si dà atto che le parti, entro e non oltre il 31.12.2025, si obbligano a permutarsi la proprietà delle rispettive autovetture. In particolare la sig.ra ederà, senza alcun Pt_1
corrispettivo, l'autovettura Peugeot 208 targata FG727DP al sig. (ed allo stesso Pt_2
già in uso) con rinuncia alla garanzia dei vizi anche occulti.
Il sig. cederà, senza alcun corrispettivo, l'autovettura Opel AF targata FB223MJ Pt_2
alla sig.ra (ed alla stessa già in uso) con rinuncia alla garanzia dei vizi anche Pt_1
occulti. Ciascuna parte sosterrà i costi della pratica di passaggio di proprietà relativa all'autovettura di cui diverrà proprietario. Al momento del passaggio di proprietà delle auto ciascuna parte si obbliga a consegnare all'altra copia degli ultimi bolli pagati relativamente all'auto di cui ciascuno è stato proprietario fino a quel momento.
14. Si dà atto che quanto ai conti correnti cointestati le parti pattuiscono che entro 60
(sessanta) giorni dal deposito del ricorso estingueranno il c/c n. 2904580 c/o CP_2
e quello n. 176636 c/o previo spostamento da parte della sig.ra Controparte_3
in altro conto corrente alla stessa esclusivamente intestato dell'accredito del Pt_1
contributo erogato dal GSE;
15. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e comunque di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento reciproco e, con le estinzioni dai c/c attualmente cointestati di cui al precedente punto 14) dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente, anche inerente lo scioglimento
8 della comunione legale.
16. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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