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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2264/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to CUDINI PIERMARIO ) C.F._2
ricorrente contro
( ), contumace CP_1 C.F._3
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
“come da ricorso” e, quindi, “autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, e dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disponendo le relative Parte_1 CP_2
trascrizioni di legge. Nulla in ordine ad eventuali provvedimenti economici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 9.9.2024 e regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 21/01/2012 con , ha esposto che con il passare del CP_1
tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Il marito è rimasto contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe rassegnate dalla parte ricorrente in udienza.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non comparendo in udienza ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
2 Nulla a titolo di assegni in assenza di domanda.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate attesa la non opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a CP_1
Kavaje il 01/07/1985, uniti in matrimonio in data 21/01/2012 in Spilimbergo
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
SPILIMBERGO dell'anno 2012 al n. 2 parte I, alle seguenti condizioni:
1) nulla a titolo di assegni fra i coniugi;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to CUDINI PIERMARIO ) C.F._2
ricorrente contro
( ), contumace CP_1 C.F._3
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
“come da ricorso” e, quindi, “autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, e dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disponendo le relative Parte_1 CP_2
trascrizioni di legge. Nulla in ordine ad eventuali provvedimenti economici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 9.9.2024 e regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 21/01/2012 con , ha esposto che con il passare del CP_1
tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Il marito è rimasto contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe rassegnate dalla parte ricorrente in udienza.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, non comparendo in udienza ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
2 Nulla a titolo di assegni in assenza di domanda.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate attesa la non opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a CP_1
Kavaje il 01/07/1985, uniti in matrimonio in data 21/01/2012 in Spilimbergo
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
SPILIMBERGO dell'anno 2012 al n. 2 parte I, alle seguenti condizioni:
1) nulla a titolo di assegni fra i coniugi;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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