Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 607/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 607/2025, promossa con ricorso depositato il 13/02/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ) CodiceFiscale_1
nato in [...] il [...] residente in [...]
e
2) Parte_2
(C.F. ) CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Talamone
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castelletto Sopra Ticino in data
18 maggio 1996
(anno 1996 atto n. 9 parte II serie A) con i seguenti figli: nata in data [...]; Per_1
nato in data [...]. Per_2
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13/02/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
2) vedere collocata presso la madre e presso il padre, che verranno Per_1 Per_2
mantenuti in via diretta dal genitore presso cui eleggeranno residenza oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
3) la signora si obbliga irrevocabilmente a cedere al marito la quota di sua Parte_2 proprietà pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comabbio identificato: porzione di fabbricato bifamiliare ad uso abitazione costituita da un appartamento ai piani terreno e primo con annessi vani al piano seminterrato ad uso cantina oltre ad autorimessa esterna al piano terreno con annessa porzione di terreno pertinenziale censita al Catasto
Terreni del Comune di Comabbio al foglio di mappa 6, foglio logico 9, alla partita 1 sotto la ditta “aree di enti urbani e promiscui” con il Mappale 2762 di are 7.80 senza redditi – le opere eseguite attualmente consistono nella realizzazione della struttura portante in cemento armato al rustico, nella copertura completa, nelle tamponature esterne e nei tavolati interni- l'unità suddetta è priva di finestre, pavimenti, serramenti ed impianti ed è così censita al Nuovo
Catasto Edilizio del Comune di Comabbio alla partita 1000404 foglio di mappa 6:
- mappale 2762 sub 1 Via Lucio Fontana n° 543 piani terreno primo e sotterraneo primo
- mappale 2762 sub 2 Via Lucio Fontana n° 543 piano terreno
- primo rendita catastale 581,01, mappale 2762 sub 2 Via Lucio Fontana n° 543 piano terreno rendita catastale 10,54
Confini della unità immobiliare e dell'area annessa a corpo: a nord-est mappali 2761 e 2782;
a sud-est mappali 2780 e 2772; a sud-ovest mappale 2770; a fronte del versamento a suo favore da parte del signor della somma di euro 115.000,00, che verranno erogati Pt_1 all'atto del rogito notarile, il tutto salvo buon fine della richiesta di mutuo avanzata dal signor presso Istituto Bancario di Sua fiducia che contrarrà al fine di liquidare la moglie. Pt_1
Ottenuto il mutuo, il signor contatterà Notaio di sua fiducia che procederà a stilare il Pt_1
contratto di compravendita, prevedendo, ripetesi che la cessione della quota di proprietà della casa coniugale avverrà a fronte del versamento, contestale alla sottoscrizione del rogito, a favore della moglie di euro 115.000,00 euro. Il signor presta sin da ora consenso a che Pt_1
la moglie rilasci, una volta stipulata la vendita ed erogata la somma concordata, la casa coniugale entro e non oltre 6 (sei mesi) dalla data del rogito.
pagina 2 di 4 4) i coniugi danno atto di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti e con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi danno atto di aver integralmente disciplinato ogni rapporto tra di essi, fatta salva la possibilità che il signor non ottenga il mutuo per liquidare la moglie nei termini di cui sopra;
Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18 maggio 1996 nel Comune di Castelletto Sopra Ticino trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Castelletto Sopra Ticino (anno 1996 atto n.
9 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
pagina 3 di 4 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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