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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/11/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2413/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2413/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Barbara LA MURA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 18.9.1999, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 82,
Parte II, Serie A, dell'anno 1999; che dal matrimonio sono nate le figlie , a Cuneo il 15.5.2003, e , a Persona_1 Persona_2
Savigliano (CN) il 25.2.2011; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 22.9.2025.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso Per_2
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], Parte_1
E
, nata il 29.12.1975 a Cuneo (CN), CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2413/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Barbara LA MURA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Fossano (CN) il 18.9.1999, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 82,
Parte II, Serie A, dell'anno 1999; che dal matrimonio sono nate le figlie , a Cuneo il 15.5.2003, e , a Persona_1 Persona_2
Savigliano (CN) il 25.2.2011; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 22.9.2025.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso Per_2
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], Parte_1
E
, nata il 29.12.1975 a Cuneo (CN), CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi