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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona,
nel procedimento civile r.g.n. 5488/2022, promosso da:
P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carta, giusta Controparte_1 P.IV_1 procura alle liti in atti, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, nella via Brenta n.
16;
attrice - opponente
contro
C.F. , e C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. David Loi Mojtehadi, giusta procura alle liti in atti, e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, nella via Mameli n. 133;
convenuti - opposti
a seguito dell'udienza del 7.2.2025 nel quale le parti, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c. hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice-opponente, come da atto di citazione: Controparte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'adito Giudice: esclusa ogni
responsabilità della Società convenuta, dichiarare la inefficacia e/o la nullità e improcedibilità del
Decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei requisiti di legge e, nel merito, ritenere
infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento delle somme indicate in ricorso, nonché infondata
la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva. In ogni caso Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. Con riserva di dedurre eventuali mezzi di prova e
giurisprudenza favorevole nei termini di legge.”
Nell'interesse dei convenuti-opposti, come da comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1. Preliminarmente, dichiarare la nullità
assoluta della citazione in opposizione di per aver iscritto un atto radicalmente difforme CP_1
da quello notificato;
2. Per l'effetto, munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,
il decreto ingiuntivo N.1382/2022 – N.R.G. 2330/2022 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
3.
Rigettare quindi l'opposizione formulata da controparte avverso suddetto decreto ingiuntivo;
4. In
ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”.
CONCISA MOTIVZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 ha proposto opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1382/2022 emesso dal Tribunale di Cagliari in favore di e CP_4 CP_3
per il pagamento della somma di € 25.822,84 a titolo di rimborso di quattro buoni postali serie
[...]
“AF”, sottoscritti in data 20.01.2001, oltre agli interessi legali dalla data di emissione dei buoni fino al saldo ed alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 685,50, di cui euro 540,00 per competenze, oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a.
2. L'opponente ha dedotto la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento, eccependo preliminarmente la non debenza della somma intimata in ragione dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale dei crediti di cui ai buoni fruttiferi postali posti a fondamento del ricorso monitorio:
➢ detti buoni postali apparterebbero alla serie “AA2” e, in quanto tali, avrebbero una durata massima di 7 anni, con conseguente decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e alla corresponsione degli interessi maturati alla scadenza del settimo anno e perfezionamento della prescrizione alla decorrenza del decimo anno, giusto il dettato dell'art.8 D.P.R. n. 153 del
1973 (c.d. Codice Postale) a mente del quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ”.
➢ i buoni postali in esame, in quanto quanto sottoscritti in data 20.04.2001, sarebbero scaduti in giorno 20.04.2007 e il relativo diritto al rimborso si sarebbe prescritto il 20.04.2017, ovverosia in data successiva alla richiesta di liquidazione, avanzata in data 27.04.2021; 3. Gli opposti, costituitisi in giudizio con comparsa depositata in data 9.2.2023, in via preliminare, hanno eccepito la nullità dell'opposizione per avere in sede di iscrizione della Controparte_1
causa a ruolo, depositato un atto diverso rispetto a quello che avrebbe voluto effettivamente iscrivere;
nel merito, hanno dedotto che la prescrizione non gli poteva essere eccepita.
***
4. In via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dai convenuti, di nullità dell'opposizione, per avere in sede di iscrizione della causa a ruolo depositato un atto diverso Controparte_1
rispetto a quello che avrebbe voluto effettivamente iscrivere.
5. L'eccezione è fondata, giacché l'iscrizione a ruolo effettuata mediante il deposito di un atto diverso da quello che si sarebbe voluto effettivamente iscrivere è nulla ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. per violazione del diritto di difesa della controparte.
Segnatamente, la nota di iscrizione a ruolo, in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, giusta il disposto dell'art. 156, comma 2, c.p.c., può ritenersi nulla solo quando difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.
In ordine al profilo funzionale, deve precisarsi come la nota di iscrizione a ruolo è un atto che, pur essendo teso, anzitutto, a portare la causa (in ordine alle quale il rapporto processuale fra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione) a conoscenza del giudice, non esaurisce in tale scopo la sua funzione, assolvendo, altresì, allo scopo di consentire alla controparte di esercitare consapevolmente il suo diritto di difesa.
Se così è, mentre non sono motivo di nullità le irregolarità della nota di iscrizione a ruolo che non precludano alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente la causa iscritta a ruolo, sono, invece, causa di nullità quei vizi che incidono, conculcandolo, sul diritto di difesa e sul correlato principio di effettività del contradditorio.
Ebbene, l'iscrizione a ruolo effettuata mediante il deposito di un atto diverso rispetto a quello che si sarebbe dovuto iscrivere impedisce alla controparte d'individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice adito e, dunque, di esercitare concretamente la sua attività difensiva.
In ragione di ciò deve escludersi che – stante l'errore commesso al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione – possa accordarsi efficacia sanante al successivo deposito telematico dell'atto corretto, anche se compiuto della antecedentemente alla prima udienza. Controparte_1 Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità in esame ha carattere insanabile, non potendo spiegare efficacia sanante il successivo deposito dell'atto corretto, in sostituzione di quello erroneo antecedentemente depositato.
E ciò in quanto l'atto introduttivo contiene gli estremi identificativi delle lite (petitum, causa petendi, generalità delle parti e data della vocatio in ius), e, dunque, gli elementi “essenziali per l'esercizio del diritto di difesa della controparte”, onde “la successiva alterazione degli stessi (attuata mediante la sostituzione all'atto originario di un nuovo atto modificato in uno o più di questi punti) non determina il raggiungimento dello scopo, bensì una inammissibile lesione dei diritti processuali dell'avversario” (cfr. Cass, sez. III, n. 1160 del 2020).
6. Ebbene, l'accertata nullità dell'iscrizione a ruolo ha impedito il perfezionamento della costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza, quindi, dell'improseguibilità dell'opposizione.
L'opponente, per non incorrere nella improcedibilità della propria domanda, è tenuto, non solo a notificare l'opposizione nel termine di legge previsto, ma altresì a costituirsi in giudizio, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta notifica, giusto il disposto dell'art. 647 c.p.c.,
La suddetta disposizione, infatti, detta una disciplina speciale rispetto a quella generale che regola la costituzione in giudizio dell'attore (artt. 165 e 171 c.p.c.), facendo derivare dalla mancata tempestiva costituzione dell'opponente l'esecutorietà del decreto (co. 1), cui consegue l'improcedibilità del giudizio di opposizione (co. 2).
Si osserva, in ultimo, che a nulla rileva il fatto che la parte opposta si sia costituita prendendo posizione anche sul merito della controversia, poiché la dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione deriva dalla circostanza che si è formato un giudicato interno sul titolo che ha accertato l'esistenza del credito azionato in via monitoria (cioè sul decreto ingiuntivo), posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale ulteriore sviluppo della fase monitoria
(Cass. 13252/2006).
Conclusivamente deve dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 647, co.1 c.p.c. con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, in favore dell'opposta, come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di fase istruttoria e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara l'improseguibilità dell'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1382/2022.
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'opposta che liquida in euro
2.000,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a..
Cagliari, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona,
nel procedimento civile r.g.n. 5488/2022, promosso da:
P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carta, giusta Controparte_1 P.IV_1 procura alle liti in atti, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, nella via Brenta n.
16;
attrice - opponente
contro
C.F. , e C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. David Loi Mojtehadi, giusta procura alle liti in atti, e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, nella via Mameli n. 133;
convenuti - opposti
a seguito dell'udienza del 7.2.2025 nel quale le parti, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c. hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice-opponente, come da atto di citazione: Controparte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'adito Giudice: esclusa ogni
responsabilità della Società convenuta, dichiarare la inefficacia e/o la nullità e improcedibilità del
Decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei requisiti di legge e, nel merito, ritenere
infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento delle somme indicate in ricorso, nonché infondata
la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva. In ogni caso Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. Con riserva di dedurre eventuali mezzi di prova e
giurisprudenza favorevole nei termini di legge.”
Nell'interesse dei convenuti-opposti, come da comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1. Preliminarmente, dichiarare la nullità
assoluta della citazione in opposizione di per aver iscritto un atto radicalmente difforme CP_1
da quello notificato;
2. Per l'effetto, munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,
il decreto ingiuntivo N.1382/2022 – N.R.G. 2330/2022 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
3.
Rigettare quindi l'opposizione formulata da controparte avverso suddetto decreto ingiuntivo;
4. In
ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”.
CONCISA MOTIVZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 ha proposto opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1382/2022 emesso dal Tribunale di Cagliari in favore di e CP_4 CP_3
per il pagamento della somma di € 25.822,84 a titolo di rimborso di quattro buoni postali serie
[...]
“AF”, sottoscritti in data 20.01.2001, oltre agli interessi legali dalla data di emissione dei buoni fino al saldo ed alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 685,50, di cui euro 540,00 per competenze, oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a.
2. L'opponente ha dedotto la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento, eccependo preliminarmente la non debenza della somma intimata in ragione dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale dei crediti di cui ai buoni fruttiferi postali posti a fondamento del ricorso monitorio:
➢ detti buoni postali apparterebbero alla serie “AA2” e, in quanto tali, avrebbero una durata massima di 7 anni, con conseguente decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e alla corresponsione degli interessi maturati alla scadenza del settimo anno e perfezionamento della prescrizione alla decorrenza del decimo anno, giusto il dettato dell'art.8 D.P.R. n. 153 del
1973 (c.d. Codice Postale) a mente del quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ”.
➢ i buoni postali in esame, in quanto quanto sottoscritti in data 20.04.2001, sarebbero scaduti in giorno 20.04.2007 e il relativo diritto al rimborso si sarebbe prescritto il 20.04.2017, ovverosia in data successiva alla richiesta di liquidazione, avanzata in data 27.04.2021; 3. Gli opposti, costituitisi in giudizio con comparsa depositata in data 9.2.2023, in via preliminare, hanno eccepito la nullità dell'opposizione per avere in sede di iscrizione della Controparte_1
causa a ruolo, depositato un atto diverso rispetto a quello che avrebbe voluto effettivamente iscrivere;
nel merito, hanno dedotto che la prescrizione non gli poteva essere eccepita.
***
4. In via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dai convenuti, di nullità dell'opposizione, per avere in sede di iscrizione della causa a ruolo depositato un atto diverso Controparte_1
rispetto a quello che avrebbe voluto effettivamente iscrivere.
5. L'eccezione è fondata, giacché l'iscrizione a ruolo effettuata mediante il deposito di un atto diverso da quello che si sarebbe voluto effettivamente iscrivere è nulla ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. per violazione del diritto di difesa della controparte.
Segnatamente, la nota di iscrizione a ruolo, in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, giusta il disposto dell'art. 156, comma 2, c.p.c., può ritenersi nulla solo quando difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.
In ordine al profilo funzionale, deve precisarsi come la nota di iscrizione a ruolo è un atto che, pur essendo teso, anzitutto, a portare la causa (in ordine alle quale il rapporto processuale fra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione) a conoscenza del giudice, non esaurisce in tale scopo la sua funzione, assolvendo, altresì, allo scopo di consentire alla controparte di esercitare consapevolmente il suo diritto di difesa.
Se così è, mentre non sono motivo di nullità le irregolarità della nota di iscrizione a ruolo che non precludano alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente la causa iscritta a ruolo, sono, invece, causa di nullità quei vizi che incidono, conculcandolo, sul diritto di difesa e sul correlato principio di effettività del contradditorio.
Ebbene, l'iscrizione a ruolo effettuata mediante il deposito di un atto diverso rispetto a quello che si sarebbe dovuto iscrivere impedisce alla controparte d'individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice adito e, dunque, di esercitare concretamente la sua attività difensiva.
In ragione di ciò deve escludersi che – stante l'errore commesso al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione – possa accordarsi efficacia sanante al successivo deposito telematico dell'atto corretto, anche se compiuto della antecedentemente alla prima udienza. Controparte_1 Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità in esame ha carattere insanabile, non potendo spiegare efficacia sanante il successivo deposito dell'atto corretto, in sostituzione di quello erroneo antecedentemente depositato.
E ciò in quanto l'atto introduttivo contiene gli estremi identificativi delle lite (petitum, causa petendi, generalità delle parti e data della vocatio in ius), e, dunque, gli elementi “essenziali per l'esercizio del diritto di difesa della controparte”, onde “la successiva alterazione degli stessi (attuata mediante la sostituzione all'atto originario di un nuovo atto modificato in uno o più di questi punti) non determina il raggiungimento dello scopo, bensì una inammissibile lesione dei diritti processuali dell'avversario” (cfr. Cass, sez. III, n. 1160 del 2020).
6. Ebbene, l'accertata nullità dell'iscrizione a ruolo ha impedito il perfezionamento della costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza, quindi, dell'improseguibilità dell'opposizione.
L'opponente, per non incorrere nella improcedibilità della propria domanda, è tenuto, non solo a notificare l'opposizione nel termine di legge previsto, ma altresì a costituirsi in giudizio, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta notifica, giusto il disposto dell'art. 647 c.p.c.,
La suddetta disposizione, infatti, detta una disciplina speciale rispetto a quella generale che regola la costituzione in giudizio dell'attore (artt. 165 e 171 c.p.c.), facendo derivare dalla mancata tempestiva costituzione dell'opponente l'esecutorietà del decreto (co. 1), cui consegue l'improcedibilità del giudizio di opposizione (co. 2).
Si osserva, in ultimo, che a nulla rileva il fatto che la parte opposta si sia costituita prendendo posizione anche sul merito della controversia, poiché la dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione deriva dalla circostanza che si è formato un giudicato interno sul titolo che ha accertato l'esistenza del credito azionato in via monitoria (cioè sul decreto ingiuntivo), posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale ulteriore sviluppo della fase monitoria
(Cass. 13252/2006).
Conclusivamente deve dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 647, co.1 c.p.c. con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, in favore dell'opposta, come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di fase istruttoria e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara l'improseguibilità dell'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1382/2022.
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'opposta che liquida in euro
2.000,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a..
Cagliari, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona