Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2024, n. 22233
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Sentenza 6 agosto 2024

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In caso di somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causale l'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto per la sua produzione.

In caso di appalto di servizi meramente fittizio, l'appaltante, in quanto utilizzatore della prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore, assume l'effettiva qualità di datore di lavoro ed è, pertanto, gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, indipendentemente dall'avere o meno il singolo lavoratore esercitato, con esito positivo, l'azione ex art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro direttamente con l'appaltante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2024, n. 22233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22233
    Data del deposito : 6 agosto 2024

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