CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1060/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano a quanto già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto al R.G.A. n. 1060/2025, depositato il 10 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Treviso ha impugnato la Sentenza n. 80/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
Treviso, pubblicata l'11 febbraio 2025, resa nel giudizio avente ad oggetto il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (prot. n. 22409/RU dell'08/08/2023).
Si è costituita in giudizio Resistente_1 S.p.A., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Dogane appellante ha adottato provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del diniego prot. 22409/RU dell'08/08/2023, con contestuale provvedimento di rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A., dando atto - anche in ragione dell'orientamento di legittimità consolidatosi - della rimborsabilità dell'importo riconosciuto in prime cure (€ 1.583,16).
All'udienza del 20 gennaio 2026 le parti hanno confermato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta adozione del provvedimento di autotutela dell'atto impugnato, unita all'adozione del provvedimento satisfattivo di rimborso, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia sul merito dell'appello.
Infatti, il rapporto sostanziale oggetto di controversia risulta ormai definito in via amministrativa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto,
l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese di lite
La regolazione delle spese segue il dispositivo: la definizione per autotutela, sopraggiunta solo in pendenza di appello giustifica la compensazione parziale, ferma la condanna dell'appellante per la residua quota, come liquidata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 600, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
CA AR MP
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1060/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano a quanto già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto al R.G.A. n. 1060/2025, depositato il 10 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Treviso ha impugnato la Sentenza n. 80/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
Treviso, pubblicata l'11 febbraio 2025, resa nel giudizio avente ad oggetto il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (prot. n. 22409/RU dell'08/08/2023).
Si è costituita in giudizio Resistente_1 S.p.A., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Dogane appellante ha adottato provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del diniego prot. 22409/RU dell'08/08/2023, con contestuale provvedimento di rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A., dando atto - anche in ragione dell'orientamento di legittimità consolidatosi - della rimborsabilità dell'importo riconosciuto in prime cure (€ 1.583,16).
All'udienza del 20 gennaio 2026 le parti hanno confermato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta adozione del provvedimento di autotutela dell'atto impugnato, unita all'adozione del provvedimento satisfattivo di rimborso, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia sul merito dell'appello.
Infatti, il rapporto sostanziale oggetto di controversia risulta ormai definito in via amministrativa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto,
l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese di lite
La regolazione delle spese segue il dispositivo: la definizione per autotutela, sopraggiunta solo in pendenza di appello giustifica la compensazione parziale, ferma la condanna dell'appellante per la residua quota, come liquidata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 600, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
CA AR MP