Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2019, proposto da
Cantieri Navali BR di IA PE & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Caiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, non costituito in giudizio;
Autorita' Sistema Portuale del Mare Adriatico - Sede di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
degli danni subiti dal ricorrente in ragione dei reiterati comportamenti contra ius, nonché delle reiterate omissioni e dei continui inadempimenti commessi dall’Autorità Portuale di BR (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale), così come di seguito descritti e come già richiesti dinanzi al Giudice Civile Ordinario ed inizialmente riconosciuti con sentenza parziale del Tribunale di BR n°232/2012 e sentenza definitiva del medesimo Tribunale n°1147/2015, rese nell’ambito del giudizio n°1324/2008 R.G, con cui l’Autorità Portuale di BR veniva liquidata la somma di €.996.751,00 a titolo di risarcimento danni, oltre spese e competenze di lite in favore della Cantieri Navali BR s.a.s.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Sistema Portuale del Mare Adriatico - Sede di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2025 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la Società ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’asserito inadempimento dell’Autorità Portuale di BR, risarcimento già riconosciuto con le sentenze del Tribunale di BR n. 232/2012 e n. 1147/2015 (nella causa civile R.G. Tribunale di BR n. 1324/2008), successivamente venuta meno per il rilevato difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo (giusta sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 546/2017, confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 16910/2019).
Si è costituita in giudizio l’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, contestando le avverse deduzioni ed eccependo preliminarmente la tardività dell’atto di riassunzione, chiedendo in via subordinata la reiezione della domanda risarcitoria, perché infondata.
In data 8 marzo 2025 l’Autorità di Sistema Portuale a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria difensiva, assumendo la legittimità degli atti e dei comportamenti ed eccepiva comunque in via preliminare l’inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza dall’azione, risultando tardiva la notifica dell’atto di riassunzione.
All’udienza straordinaria del 10 aprile 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, presente il procuratore della ricorrente, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Appare opportuno premettere una sintetica ricostruzione dei fatti.
La società ricorrente, titolare di concessione su area demaniale ove esercitava attività di cantiere navale, ha presentato un progetto di ampliamento dell’attività per un investimento complessivo di oltre due miliardi di lire, ritenuto ammissibile dal CIPE nell’ambito del Patto territoriale dell’area di crisi della provincia di BR.
In data 3.11.1997 la ricorrente ha richiesto all’Autorità Portuale l’anticipata occupazione dell’area demaniale di cui alla particella 265 del foglio 35 allegato 1 in località Bocche di Puglia, cui faceva seguito il nulla osta dell’amministrazione delle Finanze- Servizi Demaniali di BR e l’autorizzazione doganale per la realizzazione di un capannone e delle relative infrastrutture, nonché il nulla osta del Comando Vigili del Fuoco e il parere favorevole della CEC.
Nelle more della definizione del procedimento, in data 19.12.2000 l’Autorità Portuale intimava alla ricorrente di provvedere al ripristino dell’area demaniale in questione in quanto di titolarità della Società Bocca di Puglia spa. e finalizzata alla realizzazione in quel sito di un porticciolo turistico, revocando l’atto di sottomissione relativo alla realizzazione del cantiere navale della stessa ricorrente.
La ricorrente proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso tali provvedimenti, cui faceva seguito ricorso incidentale proposto dalla società Bocca di Puglia.
Con ordinanza cautelare, successivamente confermata dal Consiglio di Stato veniva sospesa l’efficacia degli impugnati provvedimenti in ragione del fatto che non fosse stata individuata altra area demaniale da assegnare alla ricorrente in via sostitutiva.
Veniva avviata tra le parti una interlocuzione per la definizione della vertenza in via bonaria, essendo peraltro iniziati i lavori di realizzazione dell’approdo turistico da parte della Bocca di Puglia.
La ricorrente chiedeva quindi l’assegnazione di altra area demaniale ex COMIFER (particella 435 foglio 35), ritenuta idonea all’attività di cantieristica navale perché dotata di un molo con sufficiente pescaggio, nonché di uffici, capannoni e piazzali.
L’Autorità Portuale con ingiunzione del 17.7.2001 intimava intanto alla ricorrente di sgomberare l’area già occupata in via provvisoria e della quale era risultata aggiudicataria la Bocca di Puglia, cui le aree erano state consegnante giusta verbale del 19.5.2001.
La ricorrente proponeva ricorso 3367/2001 avverso tali provvedimenti, insistendo per la consegna in via provvisoria dell’area demaniale sostitutiva.
Nel frattempo, in vista di un auspicato bonario componimento della lite, la ricorrente consentiva alla società Bocca di Puglia di avviare i lavori per la costruzione del porto turistico, chiedendo tuttavia di avere la disponibilità di altra area demaniale ex Marimisti al fine di trasferirvi le imbarcazioni e le attrezzature; in data 5.10.2001 tale area, munita di molo e di adeguato pescaggio, veniva consegnata alla ricorrente, ancorché – a dire della ricorrente ancora parzialmente occupata da detentore abusivo.
La ricorrente, nella sua ricostruzione dei fatti, lamenta che l’Autorità Portuale non abbia fatto nulla per liberare la parte dell’area abusivamente detenuta, senza tuttavia considerare che il provvedimento di assegnazione in suo favore, sia pure a titolo provvisorio, costituiva titolo di legittimazione idoneo per agire direttamente nei confronti dell’occupante abusivo.
Il TAR di Lecce, dopo alcuni rinvii concordati e accettati anche dalla ricorrente, con sentenza 7968 del 2003, riconosciuta la piena legittimità dell’ingiunzione del 17.7.2001, accoglieva tuttavia la domanda risarcitoria della ricorrente entro i limiti dell’interesse negativo ovvero al rimborso delle sole spese sostenute dalla ricorrente, invitando l’Autorità Portuale a proporre l’importo da offrire.
Infine l’Autorità Portuale formulava una proposta risarcitoria, non accettata dalla ricorrente.
Faceva seguito la sentenza TAR Puglia 2649/2005, con cui veniva accolta parzialmente la domanda risarcitoria determinando in via equitativa la somma dovuta in Euro 400.000,00.
L’Autorità Portuale proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza 2000/2006, riuniti i due giudizi di appello, riteneva la legittimità degli atti impugnati, rigettando la domanda risarcitoria.
L’Autorità Portuale, a fronte della perdurante occupazione dell’area ex Marimisti da parte della ricorrente, intendendo procedere a lavori di adeguamento del molo e della banchina in località Fontanelle (ricadente in zona ex Marimisti), invitava la ricorrente a manifestare eventuale interesse al mantenimento dell’area in questione previa formalizzazione dell’istanza di concessione.
Con delibera 30/2006 il Comitato Portuale, a seguito di comparazione tra le domande della ricorrente e della CDS srl, si esprimeva per il rilascio in favore di quest’ultima.
La ricorrente impugnava detta delibera, ma si perveniva ad una bonaria definizione, formalizzata nella delibera del Comitato Portuale n. 25/2007, prevedendosi la divisione in due parti dello scalo di alaggio insistente nell’area in questione, una delle quali assegnata proprio alla ricorrente.
La ricorrente tuttavia non si attivava per la regolarizzazione in via amministrativa e per la consegna dell’area.
In conseguenza di quanto sopra l’Autorità Portuale ingiungeva alla ricorrente di sgomberare l’area abusivamente occupata.
La ricorrente impugnava detto decreto innanzi al TAR di Lecce, rinunciando tuttavia all’istanza cautelare proposta; con sentenza 393/2013 il TAR Lecce respingeva il ricorso avverso il provvedimento di sgombero ritenendo i provvedimenti del tutto immuni dai denunciati vizi.
Per la concessione dell’area demaniale in questione, quella abusivamente occupata dalla ricorrente, perveniva istanza da parte della società Cannone Teodoro srl; a seguito della pubblicazione della domanda ex art. 18 del R.E. del C.N. perveniva altra istanza da parte della ricorrente e della PS RP srl e la procedura comparativa si concludeva in favore di quest’ultima giusta delibera del 25.7.2011.
Come evidenziato dalla difesa dell’Autorità Portuale, oggi Autorità di Sistema Portuale, la predetta delibera non veniva impugnata dalla ricorrente.
L’area in questione veniva tuttavia sottoposta a sequestro penale in vista dell’accertamento di reati ambientali.
L’Autorità Portale nel marzo 2011 ingiungeva alla ricorrente il pagamento delle indennità di occupazione e dei canoni non pagati e, il 15.11.2011 veniva eseguito lo sgombero dell’area.
Intanto, con atto di citazione dell’aprile 2008, la ricorrente proponeva azione risarcitoria innanzi al Tribunale di BR; l’amministrazione si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda ed eccependo anzitutto il difetto di giurisdizione del G.O., nonché la parziale prescrizione delle eventuali somme e la declaratoria di compensazione dell’eventuale credito con il debito derivante dal mancato pagamento dei canoni.
Il Tribunale di BR, confermando la giurisdizione del G.O. di cui alla sentenza parziale 232/2012, con sentenza n. 1147/2015 accoglieva in parte la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, condannando l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 996.751,00, oltre spese, rivalutazione ed accessori.
Le sentenze venivano impugnate dall’Autorità resistente e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 546/2017 dichiarava il difetto di giurisdizione del G. in favore del G.A.
La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, deciso con ordinanza della Suprema Corte n. 16919/2019, pubblicata il 25 giugno 2019, con cui veniva rigettato il ricorso confermandosi la giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello 546/2017.
Con atto di riassunzione notificato in data 25 ottobre 2019 la ricorrente ha riproposto la domanda risarcitoria innanzi a questo Tribunale.
Quanto sopra premesso, rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile ed estinto in ragione della tardività dell’atto di riassunzione.
E’ in tal senso fondata l’eccezione sollevata dall’Autorità di Sistema a mezzo dell’Avvocatura dello Stato nella memoria dell’8 marzo 2025.
Ed invero il termine per la riassunzione, a far data dall’entrata in vigore della legge 69/2009, è determinato in mesi tre (ex art. 353/354 c.p.c.) e ha natura perentoria.
Nel caso di specie il termine dei novanta giorni a far data dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 546/17 (ovvero con decorrenza 25.10.2019) veniva a scadere nel giorno di giovedì 24.10.2019, mentre il ricorso è stato notificato solo il giorno successivo.
Tale profilo risulta preliminare ed assorbente, pur dovendosi evidenziare – per mero dovere di completezza – anche gli evidenti profili di infondatezza nel merito, così come sopra evidenziati, tra i quali in particolare, anche a prescindere da quanto statuito con la sentenza C.d.S- n. 2000/2006:
- la mancata impugnazione e l’acquiescenza rispetto a vari provvedimenti, come ad esempio la delibera del Comitato portuale del 25.7.2011;
- -la rinuncia all’istanza cautelare nel ricorso proposto avverso il decreto del Presidente dell’Autorità n. 52 del 23.2.2009;
- la negligenza e l’inerzia serbate dalla ricorrente rispetto alla regolarizzazione in via amministrativa dell’area ex Marimisti, oggetto di mera assegnazione provvisoria;
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO