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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6473 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANULELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO già Controparte_1 CP_2
Con l'avv. SOLLI DANIELE resistente
Controparte_3
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
CP_4
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 02.12.2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida per ciascuna parte resistente in € 1.890,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute;
condanna altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_4
liquida in € 1.200,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se
1 dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 12.07.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di Cont aver lavorato alle dipendenze della oggi denominata dal CP_2 CP_1
08/07/2013 e fino all'11/11/2019, data in cui gli veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di “personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali” ed inquadrato al livello 6 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
che il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione mensile pari a € 1.117,33 per n. 13 mensilità e un massimo di 40 ore settimanali, con orario di lavoro così distribuito: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.30; che, nonostante il limite di 40 ore settimanali, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva svolto la sua attività lavorativa per un totale di almeno 52 ore settimanali e, nello specifico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
20.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 e per una domenica al mese dalle 9.00 alle ore 13.00; che, pur essendo formalmente assunto dalla aveva sempre svolto la propria prestazione lavorativa anche in favore Controparte_1 della con le mansioni di addetto alle pulizie delle macchine e del Controparte_3
salone di detta società, nonché mansioni di autista e di svolgimento di operazioni in banca.
Concludeva chiedendo accertarsi che il rapporto era stato reso anche nei confronti della e la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento della Controparte_3 somma complessiva di € 17.215,54 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento di tutta la contribuzione previdenziale non versata;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio: la Parte_2
la quale contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
la
[...] chiedendo, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio Controparte_3 per difetto di legittimazione passiva e, in via principale, il rigetto del ricorso perché infondato;
l' chiedendo l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente con CP_4 conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'ente previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre sanzioni dovute per legge;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi,
2 all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. del 02/12/2024, la causa veniva decisa;
- rilevato che, tenuto conto della produzione documentale e dell'attività istruttoria espletata, non può ritenersi provato che anche la abbia rivestito il Controparte_3
ruolo di datore di lavoro del ricorrente;
- rilevato, infatti, che risulta documentalmente provata l'esistenza del contratto di fornitura di servizi sottoscritto dalla oggi denominata e dalla CP_2 Controparte_1
in data 02/01/2012 per la fornitura, tra l'altro, di servizi di Controparte_3 pulizia e segreteria, nel cui ambito si inserisce l'attività del ricorrente.
A tale proposito, il teste ha affermato: “Quando lui si recava in banca ci andava per Tes_1
questioni relative alla nuova sport car, e ciò lo faceva nell'ambito del contratto di servizi che nuova sport car aveva con top rent”;
- rilevato che, pertanto, che soltanto la può essere ritenuta, sia dal punto Controparte_1
di vista sostanziale che dal punto di vista formale, datore di lavoro del ricorrente;
- rilevato che, per quanto concerne le differenze retributive, è onere del lavoratore dimostrare i presupposti del diritto affermato (cfr. Cass. ordinanza 6 aprile 2020, n.
7696).
Inoltre, il dipendente che agisce in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario durante le festività e le domeniche, ha l'onere di provare le ore eccedenti il normale orario di lavoro. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare al giudice l'avvenuta retribuzione durante il periodo feriale (Cass. sent. n. 9906/2015);
- rilevato che, alla stregua di tale impostazione, in base alle prove testimoniali raccolte, non può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente abbia svolto un numero di ore di lavoro superiori a quelle previste dal contratto di lavoro, avendo il teste Tes_2
genericamente affermato: “io e il ricorrente non avevamo gli stessi orari, io iniziavo
[...] alle 8.30, lui credo intorno alle 9.00, ma poi non so dire con più precisione perché, come ho già detto, lui era spesso in giro e non so che pause facesse”; il teste ha dichiarato: “il Tes_3
ricorrente entrava alle 8.30 e andava via alla pausa pranza alle 13.00, poi riprendeva alle 15.00 fino alle 17.00, ma non ricordo bene, perché c'era anche il sabato. In ogni caso faceva 40 ore settimanali. Questo lo so perché ero io che gestivo le presenze… escludo che il ricorrente lavorasse fino alle 20/20.30 perché chiudiamo alle 19.00 e comunque non oltre le 19.30. Dopo le
19.30 non c'è più nessuno, neanche i venditori…le chiavi della concessionaria le avevo io e un mio collega, non ricordo il nome anche perché non lavora più con noi. In ogni caso le Per_1 chiavi le avevamo solo io e lui. Escludo che il ricorrente avesse le chiavi per aprire o che restasse sul luogo di lavoro dopo la chiusura all'orario che ho indicato… il ricorrente ha lavorato anche di
3 domenica in occasione degli eventi “porte aperte” e in questo caso gli è stato retribuito lo straordinario in busta paga. In alcuni casi poi faceva cambio di turno con un altro collega e quindi se lavorava di domenica non lavorava di sabato e viceversa”; il teste Testimone_4
ha dichiarato: “confermo che alle 19.30 l'esercizio chiude, ma può anche essere capitato che se arriva il cliente in prossimità dell'orario di chiusura l'addetto al servizio commerciale si ferma, mentre al service mi risulta che non ci sia più nessuno… l'officina attualmente chiude alle 18.00.
A volte gli orari cambiano di mezz'ora ma sempre nei limiti di quanto previsto dal contratto.
Pertanto, se arriva un cliente che e deve rivolgersi all'officina all'ultimo momento potranno essere a seconda dei casi le 18.10 o le 18.40 ma non di più e come ho detto il ricorrente faceva riferimento all'officina (cioè service)…non ho mai visto il ricorrente fare le pulizie dopo la fine dell'orario del service”;
- rilevato che, per quanto concerne le mansioni, deve osservarsi che il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono (Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, n.26593);
- rilevato che, alla stregua di tale impostazione e dalle prove testimoniali raccolte, nulla emerge in merito alle dedotte mansioni superiori svolte dal ricorrente;
- rilevato, infine, che la documentazione versata in atti prova l'intervenuto pagamento dl TRF maturato;
- rilevato dunque che, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 02/12/2024
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6473 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANULELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO già Controparte_1 CP_2
Con l'avv. SOLLI DANIELE resistente
Controparte_3
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
CP_4
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 02.12.2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida per ciascuna parte resistente in € 1.890,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute;
condanna altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_4
liquida in € 1.200,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se
1 dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 12.07.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di Cont aver lavorato alle dipendenze della oggi denominata dal CP_2 CP_1
08/07/2013 e fino all'11/11/2019, data in cui gli veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di “personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali” ed inquadrato al livello 6 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
che il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione mensile pari a € 1.117,33 per n. 13 mensilità e un massimo di 40 ore settimanali, con orario di lavoro così distribuito: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.30; che, nonostante il limite di 40 ore settimanali, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva svolto la sua attività lavorativa per un totale di almeno 52 ore settimanali e, nello specifico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
20.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 e per una domenica al mese dalle 9.00 alle ore 13.00; che, pur essendo formalmente assunto dalla aveva sempre svolto la propria prestazione lavorativa anche in favore Controparte_1 della con le mansioni di addetto alle pulizie delle macchine e del Controparte_3
salone di detta società, nonché mansioni di autista e di svolgimento di operazioni in banca.
Concludeva chiedendo accertarsi che il rapporto era stato reso anche nei confronti della e la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento della Controparte_3 somma complessiva di € 17.215,54 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento di tutta la contribuzione previdenziale non versata;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio: la Parte_2
la quale contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
la
[...] chiedendo, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio Controparte_3 per difetto di legittimazione passiva e, in via principale, il rigetto del ricorso perché infondato;
l' chiedendo l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente con CP_4 conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'ente previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre sanzioni dovute per legge;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi,
2 all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. del 02/12/2024, la causa veniva decisa;
- rilevato che, tenuto conto della produzione documentale e dell'attività istruttoria espletata, non può ritenersi provato che anche la abbia rivestito il Controparte_3
ruolo di datore di lavoro del ricorrente;
- rilevato, infatti, che risulta documentalmente provata l'esistenza del contratto di fornitura di servizi sottoscritto dalla oggi denominata e dalla CP_2 Controparte_1
in data 02/01/2012 per la fornitura, tra l'altro, di servizi di Controparte_3 pulizia e segreteria, nel cui ambito si inserisce l'attività del ricorrente.
A tale proposito, il teste ha affermato: “Quando lui si recava in banca ci andava per Tes_1
questioni relative alla nuova sport car, e ciò lo faceva nell'ambito del contratto di servizi che nuova sport car aveva con top rent”;
- rilevato che, pertanto, che soltanto la può essere ritenuta, sia dal punto Controparte_1
di vista sostanziale che dal punto di vista formale, datore di lavoro del ricorrente;
- rilevato che, per quanto concerne le differenze retributive, è onere del lavoratore dimostrare i presupposti del diritto affermato (cfr. Cass. ordinanza 6 aprile 2020, n.
7696).
Inoltre, il dipendente che agisce in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario durante le festività e le domeniche, ha l'onere di provare le ore eccedenti il normale orario di lavoro. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare al giudice l'avvenuta retribuzione durante il periodo feriale (Cass. sent. n. 9906/2015);
- rilevato che, alla stregua di tale impostazione, in base alle prove testimoniali raccolte, non può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente abbia svolto un numero di ore di lavoro superiori a quelle previste dal contratto di lavoro, avendo il teste Tes_2
genericamente affermato: “io e il ricorrente non avevamo gli stessi orari, io iniziavo
[...] alle 8.30, lui credo intorno alle 9.00, ma poi non so dire con più precisione perché, come ho già detto, lui era spesso in giro e non so che pause facesse”; il teste ha dichiarato: “il Tes_3
ricorrente entrava alle 8.30 e andava via alla pausa pranza alle 13.00, poi riprendeva alle 15.00 fino alle 17.00, ma non ricordo bene, perché c'era anche il sabato. In ogni caso faceva 40 ore settimanali. Questo lo so perché ero io che gestivo le presenze… escludo che il ricorrente lavorasse fino alle 20/20.30 perché chiudiamo alle 19.00 e comunque non oltre le 19.30. Dopo le
19.30 non c'è più nessuno, neanche i venditori…le chiavi della concessionaria le avevo io e un mio collega, non ricordo il nome anche perché non lavora più con noi. In ogni caso le Per_1 chiavi le avevamo solo io e lui. Escludo che il ricorrente avesse le chiavi per aprire o che restasse sul luogo di lavoro dopo la chiusura all'orario che ho indicato… il ricorrente ha lavorato anche di
3 domenica in occasione degli eventi “porte aperte” e in questo caso gli è stato retribuito lo straordinario in busta paga. In alcuni casi poi faceva cambio di turno con un altro collega e quindi se lavorava di domenica non lavorava di sabato e viceversa”; il teste Testimone_4
ha dichiarato: “confermo che alle 19.30 l'esercizio chiude, ma può anche essere capitato che se arriva il cliente in prossimità dell'orario di chiusura l'addetto al servizio commerciale si ferma, mentre al service mi risulta che non ci sia più nessuno… l'officina attualmente chiude alle 18.00.
A volte gli orari cambiano di mezz'ora ma sempre nei limiti di quanto previsto dal contratto.
Pertanto, se arriva un cliente che e deve rivolgersi all'officina all'ultimo momento potranno essere a seconda dei casi le 18.10 o le 18.40 ma non di più e come ho detto il ricorrente faceva riferimento all'officina (cioè service)…non ho mai visto il ricorrente fare le pulizie dopo la fine dell'orario del service”;
- rilevato che, per quanto concerne le mansioni, deve osservarsi che il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono (Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, n.26593);
- rilevato che, alla stregua di tale impostazione e dalle prove testimoniali raccolte, nulla emerge in merito alle dedotte mansioni superiori svolte dal ricorrente;
- rilevato, infine, che la documentazione versata in atti prova l'intervenuto pagamento dl TRF maturato;
- rilevato dunque che, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 02/12/2024
La Giudice
Cinzia Soffientini
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