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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat ConSIliere rel.
Dott.ssa Manuela Andretta ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BRIANTEA 7, 22100 COMO presso lo studio dell'avv. GHISLANZONI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ASCHIERI GIORGIO
( ) VIALE DEI COLLI 28, 37128 VERONA C.F._2
Appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in via Rezzonico 30 CP_1 C.F._3
22100 COMO presso lo studio dell'avv. DOTTI SARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Appellata
Oggetto: Donazione
pagina 1 di 41 Conclusioni per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Parte_1
Nel merito: in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata voglia la Ill.ma
Corte di Appello di Milano:
In principalità:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'art. 801 c.c., e conseguentemente dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data
09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 e racc. n. 1817 posto in essere dal SI. Persona_1
in favore della SI.ra ; Parte_1 CP_1
- per l'effetto ordinare la restituzione delle quote societarie ricevute con l'atto di donazione stipulato in data 09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 e racc. n. 1817 posto in essere Persona_1 dal SI. in favore della SI.ra , unitamente ai frutti di esse a partire Parte_1 CP_1 dal giorno della domanda;
- per l'effetto ordinare altresì ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge in merito al ritrasferimento all'attore delle quote della società nei confronti del donante, della Parte_2 donataria e dei terzi;
- conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
In via subordinata:
- Sempre nel merito: spese e competenze professionali completamente rifuse incluse spese generali,
CPA ed Iva, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Ammettere prova per interrogatorio formale della SI.ra e per testi sulle seguenti CP_1 circostanze:
1. Vero è che il SI. fondatore delle aziende del , è sempre stato Parte_1 Parte_3 presente ed operativo nella conduzione dell'azienda IM FE S.p.A. fino alla cessazione del suo incarico di Presidente del ConSIlio di amministrazione il 08/07/2022?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra ; OT;
Testimone_1 Testimone_2
2. Vero è che il SI. prima e successivamente alla donazione dell'80% e poi alla Parte_1 vendita del restante 15% delle quote di sua proprietà di alla figlia Parte_2 CP_1 ha concordato con quest'ultima e sempre manifestato la sua volontà di mantenere un ruolo operativo e
pagina 2 di 41 di legale rappresentate di IM FE S.p.A. quale Presidente del ConSIlio di Amministrazione fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra ; OT;
Testimone_1 Testimone_2
3. Vero è che tale sostituzione è avvenuta all'esito dell'assemblea in data 08/07/2022 di IM FE
S.p.A. con il voto determinante della SI.ra quale titolare della quota di maggioranza CP_1 di società controllante IM FE S.p.A. in assenza di alcun accordo o di preavviso nei Parte_2 confronti del padre?
Si indicano i seguenti testi: OT e SI.ra ; Testimone_2 Testimone_1
4. Vero che la SI.ra voleva assumere la carica di Presidente del Cda in luogo del CP_1 padre, SI. Parte_1
Si indicano i seguenti testi: OT , SI.ra e Avv. Riccardo Testimone_2 Testimone_1
TT;
5. Vero è che . è una società di diritto svizzero appartenente al gruppo IM FE Parte_4
S.p.A.?
Si indicano i seguenti testi: OT;
Testimone_3 Testimone_2
6. Vero è che . dal luglio 2022 o da data antecedente è una società controllata Parte_4 direttamente o indirettamente dalla SI.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: e OT;
Testimone_3 Testimone_2
7. Vero è che il SI. è stato assunto a tempo indeterminato in data 13.6.2013 da Parte_1
in qualità di responsabile commerciale con una retribuzione di 4000;= Fr. Sv Parte_4 mensili per 12 mensilità come da comunicazione che le si rammostra (doc.
3 - lettera assunzione
[...]
. e successive modifiche)? Parte_4
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , e Dott. ; Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
8. Vero è che a seguito dei buoni risultati commerciali ottenuti dal SI. Parte_5
ha comunicato a quest'ultimo con “lettera di modifica al contratto del 13.6.2013” l'aumento
[...] della retribuzione mensile da 4000;= a 5840;= Fr. Sv (doc.
3 - lettera assunzione . Parte_4
E successive modifiche)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , e Dott. ; Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
9. Vero è che nell'agosto 2022 su disposizione della SI.ra CP_1 Parte_4 intimava unilateralmente al SI. la riduzione del contratto di lavoro da tempo Parte_1
pagina 3 di 41 pieno a tempo parziale nella percentuale del 50% e un contestuale proporzionale dimezzamento della retribuzione, come da documento che le si rammostra (doc. 12)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , , Avv. Riccardo TT Testimone_1 Testimone_4
e SI.ra Testimone_3
10. Vero è che successivamente alla richiesta avanzata dal SI. di applicare quanto Parte_1 meno tale diminuzione di orario e della retribuzione dal 1 Gennaio 2023, in data 28/09/2022, su disposizione della SI.ra licenziava in tronco il SI. CP_1 Parte_4 Pt_4 Parte_1
, con “dispensa dal presentarsi sul posto di lavoro con effetto immediato” senza fornire in
[...] merito alcuna giustificazione come da documento che le si rammostra (doc. 13)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , , Avv.Riccardo TT e Testimone_1 Testimone_4 SI.ra Testimone_3
11. Vero è che da tale data più alcuna attività lavorativa è stata effettuata dal SI. Parte_1
a favore di ? Parte_4
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , e Dott. ; Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
12. Vero è che il SI. si è astenuto dall'impugnare il predetto licenziamento? Parte_1
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Testimone_1 Testimone_3
13. Vero è che nel corso del mese di gennaio 2023 il SI. veniva contattato dal Parte_1
Rag. con il quale intratteneva rapporti di amicizia di lunga data? Persona_2
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
14. Vero è che il Rag. chiedeva al SI. un appuntamento per Persona_2 Parte_1 trattare la conclusione di un ingente ordine di forniture di 241 lampade necessarie per l'illuminazione interna di 19 appartamenti e balconi esterni di un intero fabbricato a Milano?
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
15. Vero è che il SI. si dichiarò pienamente disponibile alla effettuazione Parte_1 dell'appuntamento ma suggerì al Rag. di contattare a tale merito il responsabile del settore Persona_2 illuminazione della azienda SI. offrendosi di presentargli il predetto responsabile del Persona_3 settore illuminazione di IM FE S.p.A.?
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
16. Vero è che contattato dal rag. il responsabile commerciale di IM FE S.p.A. settore Persona_2 illuminazione, SI. pur rendendosi apparentemente disponibile a tale incontro si Persona_3
pagina 4 di 41 dichiarava indisponibile a tutte le date di incontro proposte dal SI. alla presenza del SI. Persona_2
Pt_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
17. Vero è che a fronte delle insistenze del Rag. il SI. lasciava intendere al Persona_2 Persona_3
Rag. l'inopportunità di far partecipare all'incontro richiesto il SI. Persona_2 Parte_1 suggerendo di concordare direttamente e solamente con lui l'appuntamento richiesto?
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
18. Vero è che a tal punto il Rag. riferì lo spiacevole episodio al SI. Persona_2 Parte_1 che, desolato ed imbarazzato, gli rispose come purtroppo quanto accaduto dimostrasse
l'emarginazione e la totale mancanza di rispetto dallo stesso sofferta all'interno di IM FE S.p.A. a causa degli atteggiamenti assunti in merito dalla propria figlia SI.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
19. Vero è che nonostante le rassicurazioni del responsabile commerciale in merito ad un successivo contatto per la fissazione dell'incontro, alcun appuntamento venne più organizzato?
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
20. Vero è che il Rag. contattò il SI. comunicandogli Persona_2 Parte_1 conseguentemente la propria decisione di rivolgere ad altra impresa del settore la propria richiesta di fornitura per il palazzo sito a Milano, manifestandogli altresì il proprio disagio e costernazione per la totale assenza di rispetto e considerazione accordata al SI. all'interno della Parte_1 azienda IM FE S.p.A. guidata dalla figlia di quest'ultimo?
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
21. Vero è che nel Febbraio 2023 il SI. aiutato dal figlio come effettuato Pt_1 Parte_6 altre volte in passato senza alcun problema, necessitava di effettuare nel fine settimana lo spostamento di un carico tramite una autovettura della azienda dotata di gancio di traino del carrello?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. Testimone_1 Parte_6
22. Vero è che lo spostamento del carico veniva effettuato dai SI.ri e senza Parte_1 Parte_6 alcun problema?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. Testimone_1 Parte_6
23. Vero è che a seguito del ricevimento della comunicazione in data 23/02/2023 che le si rammostra
(doc. 15 – mail del 23/02/2023) il SI. veniva convocato, presso lo studio del legale Pt_1
pagina 5 di 41 dell'azienda IM FE S.p.A. avv. Riccardo TT, in quanto accusato di avere utilizzato veicoli aziendali senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi aziendale?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_6
24. Vero è che il SI. unitamente alla moglie SInora , e ad un Parte_1 Testimone_1 amico il SI. si recava a tale appuntamento? Parte_7
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv.Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
25. Vero è che l'Avv. TT, come già esternato nella citata comunicazione precisava che la redazione di tale lettera e la sua convocazione all'incontro erano stati richiesti dalla SI.ra
[...]
CP_1
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
26. Vero è che l'Avv. TT, come già esternato nella citata comunicazione, manifestava il suo disagio per tale convocazione per il profondo rispetto che nutriva nei confronti del SI. Parte_1
?
[...]
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv.Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
27. Vero è che l'Avv. TT ribadiva su richiesta della SI.ra la contestazione CP_1 contenuta nella predetta lettera intimando al SI. la restituzione delle chiavi della Parte_1 autovettura utilizzata per lo spostamento del carico?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
28. Vero è che a seguito di tale colloquio, pur apprezzando le premesse dell'Avv. TT la SInora
e il SI. manifestarono al SI. il proprio imbarazzo e Testimone_1 Parte_7 Pt_1
l'amarezza provata per il trattamento subito su iniziativa della figlia SI.ra CP_1 indicandogli in particolare “non avremmo mai immaginato che tua figlia potesse trattarti in questo modo”?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. ; Testimone_1 Parte_7
29. Vero è che amareggiato per un simile trattamento il SI. rispondeva il Parte_1 successivo 27/02/2023 alle comunicazioni ricevuta dall'Avv. TT con la missiva che le si rammostra (doc 16 – mail del 27/02/2023)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
30. Vero è che in data 04/04/2023 con la comunicazione che le si rammostra (doc. 17 – comunicazione del 04/04/2023), l'avv. Riccardo TT informava il SI. che in data 30/03/2023 Parte_1
l'assemblea straordinaria della IM FE S.p.A. aveva adottato un nuovo testo statutario che, tra gli
pagina 6 di 41 altri, modificava ulteriormente l'art. 28 in merito alla figura del Presidente Onorario stabilendo che
“su istanza di uno o più membri del conSIlio di amministrazione il presidente onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conSIlio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva”?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
31. Vero è che tale modifica del testo statutario è stata promossa e deliberata con il voto determinante della SI.ra tramite la controllante ? CP_1 Parte_2
Si indicano i seguenti testi: Dott. ; Testimone_2
32. Vero che alcuna comunicazione in merito alla intenzione di modificare nuovamente lo statuto di
IM FE S.p.A. nei termini di cui al precedente capitolo è giunta al SI. dalla Parte_1 socia di maggioranza della predetta società anche tramite l'Avv. Riccardo TT? CP_1
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
33. Vero è che in data 20/04/2023 il responsabile amministrativo e membro del conSIlio della IM
FE S.p.A., SI.ra su sollecitazione del SI. con la comunicazione Parte_8 Parte_1 in data 20/04/2023 che le si rammostra (doc. 18 – mail del 20/04/2023) inviava il bilancio 2022 predisposto dal Cda per la sottoposizione della assemblea?
Si indica la seguente teste: SI.ra ; Parte_8
34. Vero è che il SI. ha preso visione del bilancio di IM FE S.p.A. predisposto Parte_1 dal Cda solo tramite la predetta comunicazione?
Si indica la seguente teste: SI.ra ; Parte_8
35. Vero è che il SI. apprendeva altresì grazie alla predetta comunicazione che la Parte_1 assemblea dei soci IM FE S.p.A. era stata convocata per il giorno 28/04/2023?
Si indica la seguente teste: SI.ra . Parte_8
36. Vero è che né in tale frangente né successivamente è pervenuto al SI. da parte Parte_1 del presidente SI.ra o dagli altri membri del CdA alcun invito alla partecipazione alla CP_1 predetta assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla previsione statutaria di nuova introduzione?
Si indicano i seguenti testi: SI.re ed;
Parte_8 Testimone_5
37. Vero è conseguentemente che il SI. non ha preso parte alla predetta Parte_1 assemblea?
pagina 7 di 41 Si indicano i seguenti testi: SI.re , , SI.ri Parte_8 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e
[...] Testimone_8
38. Vero è che in tale frangente alcuna comunicazione di invito al SI. alla partecipazione Pt_1 della assemblea di approvazione del bilancio 2022 della società IM FE S.p.a. a seguito di istanza in tal senso formulata dal Presidente del conSIlio di amministrazione o da almeno uno dei componenti del cda è stata esibita ai presenti?
Si indicano i seguenti testi: , , SI.ri Parte_8 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
e Testimone_8
39. Vero è che l'assemblea dei soci del 28/04/2023 di IM FE S.p.A. ha approvato il bilancio 2022 alla presenza dei restanti membri del Cda, ad eccezione del Presidente Onorario Parte_1 del quale, in quanto non invitato, non è stata dichiarata l'assenza?
Si indicano i seguenti testi: SI.re , , SI.ri Dott. , Parte_8 Testimone_5 Testimone_2
e Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
40. Vero è che con comunicazione in data 03/05/2023 che le si rammostra (doc. 19 – rinnovo carica del presidente onorario) l'avv. Riccardo TT, su incarico della presidente dal Cda di
[...]
comunicava al SI. l'intervenuto rinnovo in data 28/04/2023 Parte_9 Pt_1 Parte_1 della sua nomina a Presidente Onorario della IM FE S.p.A., con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31/12/2023?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra ed Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
41. Vero è che l'attribuzione della carica di presidente onorario “fino a revoca” è stata proposta e deliberata con il voto determinante della SI.ra tramite la controllante CP_1 Parte_2
[...]
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT, Dott. , , Testimone_2 Parte_8 Tes_5
, e
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
42. Vero è che il SI. riscontrava la predetta comunicazione del 03/05/2023 con Parte_1 propria comunicazione in data 10/05/2023 (doc. 20 – mail del 10/05/2023) che le si rammostra?
43. Vero che il licenziamento del SI. dalla IM FE SwissSa. voluto da Parte_1 [...] era dettato dal fatto che il SI. si fosse rifiutato di sottoscrivere un CP_1 Parte_1 impegno a non corrispondere tutto o parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio ? Pt_6
pagina 8 di 41 Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT, SI.ra e SI.ra Testimone_3 Tes_1
[...]
In caso di reiterata richiesta da parte della appellata di ammissione dei capitoli di prova indicati negli atti avversi, ci si oppone all'ammissione degli stessi per i motivi meglio specificati nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa e che qui si vorranno ritenere integralmente riportati.
In caso di reiterata richiesta da parte della Convenuta di dichiarare l'inammissibilità del teste
[...]
ci si oppone alla dichiarazione di inammissibilità per i motivi dettagliatamente indicati nella Pt_6 memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata dalla scrivente difesa nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa e che qui si vorranno ritenere integralmente riportati.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione da parte del Giudice dei capitoli dedotti da controparte, si chiede altresì di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli , nonché, sempre con i medesimi testi, sui seguenti ulteriori capitoli dedotti a prova contraria:
1. sui capitoli 1, 2 e 8 di parte convenuta:“Vero che il SI. successivamente Parte_1 all'estate 2021 si dimostrava stanco ed affranto delle reiterate condotte umilianti poste in essere dalla figlia ” CP_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Testimone_3 [...]
e Avv. Riccardo TT;
Tes_2
2. sui capitoli 3, 4, 5 e 7 di parte convenuta:“Vero che anche a seguito della donazione oggetto del presente giudizio il SI. si è sempre recato a lavoro, ogni giorno lavorativo, salvo Parte_1 brevi e sporadici impedimenti di salute?
Si indicano i seguenti testi: , Testimone_1 Parte_6
3. sul capitolo 9 di parte convenuta: “Vero che la SI.ra prefigurando l'attribuzione in CP_1 capo al SI. della carica di Presidente del ConSIlio di Amministrazione ma con Parte_1
“poteri riparametrati” in realtà intendeva una carica priva di attribuzioni, prerogative e diritti sostanziali ma con responsabilità immutate, come poi effettivamente posto in essere con la carica di
Presidente Onorario e dettagliatamente individuata nella missiva del 31/01/2023?”
Si indicano i seguenti testi: dott. e Avv. Riccardo TT;
Parte_6 Testimone_2
4. sul capitolo 12 di parte convenuta: “Vero che l'assemblea di IM FE S.p.A. del 08/07/2022 era stata indetta, come da documento che si rammostra, per autorizzare l'organo amministrativo
pagina 9 di 41 all'acquisto di beni immobili ed all'assunzione di mutui e finanziamenti e che, solo a seguito dei dubbi sollevati dal SI. all'assemblea del 08/07/2022 si decideva di attribuire alla SI.ra Parte_1 il solo potere di sottoscrivere una lettera di intenti condizionata, con opzione di CP_1 acquisto del terreno edificabile a termine delle dovute verifiche ed approfondimenti non effettuate sino
a quel momento?”
Si indicano i seguenti testi: SI. SI. Avv. Riccardo TT, Testimone_9 Testimone_10 dott. Testimone_6
5. sul capitolo 14 di parte convenuta: “Vero che successivamente all'assemblea del 08/07/2022 il SI. si sentiva tradito, oltre che dalla propria figlia , anche dai componenti più Parte_1 CP_1 fidati del CdA SI.ri e ” Testimone_9 Testimone_10
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
6. sul capitolo 15 di parte convenuta: “Vero che il SI. Dott. , la SI.ra Testimone_2 Tes_3
o la SI.ra non hanno mai comunicato al SI. che
[...] CP_1 Parte_1 avrebbe dovuto essere continuativamente presente nella sede della o che la sua assenza Parte_4 in sede avrebbe potuto esporre la predetta società svizzera ad accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del SI. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Testimone_2 Tes_3
[...]
7. sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il SI. non si è rifiutato Parte_1 categoricamente di sottoscrivere la riduzione dell'orario lavorativo ma ha chiesto soltanto che lo stesso avesse decorrenza a far data dal 1°Gennaio 2023?”
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Testimone_2 Tes_3
[...]
8. sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il licenziamento del SI. dalla Parte_1 [...]
. voluto da era dettato dal fatto che il SI. si fosse Parte_4 CP_1 Parte_1 rifiutato di sottoscrivere un impegno a non corrispondere tutto o parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio ? Pt_6
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT, , dott. Testimone_1 Parte_6 [...]
, Tes_2 Testimone_3
9. sul capitolo 17 di parte convenuta: “Vero che il SI. non ha mai incaricato alcun Parte_1 avvocato per far causa all'azienda da lui fondata a seguito della decisione assunta dall'azienda stessa
pagina 10 di 41 di procedere al ricollocamento di un dipendente causato dell'avvenuta soppressione delle mansioni a cui era addetto?
Si indicano i seguenti testi: , dott. ; Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
10. sui capitoli 19 e 20 di parte convenuta: “Vero è che contattato dal rag. il responsabile Persona_2 commerciale di IM FE S.p.A. settore illuminazione si rendeva disponibile a tale incontro indicando tuttavia essere inopportuna la presenza richiesta dal Rag. a tale appuntamento del SI. Persona_2
Parte_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
11. sul capitolo 22 di parte convenuta: “Vero che il SI. non infrangeva alcuna Parte_1 norma giuridica presentandosi alla riunione fissata dall'Avv. Riccardo TT a seguito dell'utilizzo dell'autovettura di scorta aziendale con la moglie ed un amico?”
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT;
12. sui capitoli 22 e 23 di parte convenuta: “Vero che l'Avv. Riccardo TT avrebbe potuto desistere dallo svolgere al SI. la contestazione sull'utilizzo improprio dell'auto di Parte_1 scorta aziendale essendosi presentato alla riunione con la moglie ed un amico ben potendola differire ad altro e più appropriato momento?”
Si indicano i seguenti testi: , Nello Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Pt_7
13. sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i SI.ri e Testimone_9 Testimone_10 stimavano il SI. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_9 Testimone_10
14. sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i SI.ri e Testimone_9 Testimone_10 all'assemblea del 08/07/2022 hanno votato a favore della nomina della SI.ra quale CP_1
Presidente del ConSIlio di Amministrazione della IM FE S.p.A. in quanto hanno ritenuto più vantaggioso prendere le parti della figlia in luogo di quelle dell'anziano padre che, prima o CP_1 dopo, sarebbe comunque uscito di scena?”
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_9 Testimone_10
15. sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che, stante quanto al punto precedente, il SI. Parte_1 si sentiva tradito dal voltafaccia posto in essere dai SI.ri e
[...] Testimone_9 [...]
e, pertanto, scelse di non fingere e non presenziare alla loro festa di pensionamento?” Tes_10
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_9 Testimone_10
pagina 11 di 41 16. sul capitolo 26 di parte convenuta: “Vero che la SI.ra nutre dei sentimenti di CP_1 avversione nei confronti del fratello SI. e, negli ultimi anni, a seguito dell'avvenuta Parte_6 donazione oggetto d'odierno giudizio, anche nei confronti del padre SI. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Avv, Riccardo Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
TT
Si indicano i recapiti dei testi richiesti dall'appellante:
a) Rag. via De Amicis 53 Milano Persona_2
b) , residente in [...], 22100 Como;
Tes_1 Tes_1
c) residente in [...], 22100 Como;
Parte_6
d) Avvocato Riccardo TT, domiciliato in Via Rezzonico 30, 22100 Como
e) , residente in [...]; Parte_7
f) residente in [...], 22073 Fino Mornasco (CO); Controparte_2
g) , residente in [...], 22070 Grandate (CO); Testimone_2
h) residente in [...], 22070 Vertemate con Tes_11
RI (CO);
i) residente in [...], 23030 Sernio (SO); Testimone_12
j) , residente in [...], 2270 Capiago Controparte_3
Intimiano (CO);
k) , residente in [...]; Testimone_5
l) residente in [...], 22066 Mariano Testimone_6
Comense (CO);
m) residente in [...], 22070 Capiago Intimiano (CO); Testimone_7
n) residente in [...], 22070 Olgiate Comasco Testimone_8
(CO);
o) residente in [...]32, 6830 Chiasso Testimone_3
(Svizzera);
Istanza ex art 210 C.p.c.
Si chiede disporsi l'acquisizione in giudizio del verbale integrale della assemblea dei soci di IM
FE S.p.a. in data 28/04/2023 con la quale IM FE S.p.A. ha approvato il proprio bilancio 2022; la produzione dei verbali delle successive assemblee dei soci e quelli del conSIlio di amministrazione fino alla decadenza del SI. dalla carica di presidente onorario;
la produzione del verbale Pt_1
pagina 12 di 41 della assemblea dei soci del 08/07/2022; l'acquisizione in giudizio della documentazione comprovante la composizione della compagine sociale di .” Parte_4
Conclusioni per : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi esposti e disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione o conclusione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
respingere l'appello proposto dal SI. , nonché le domande ed eccezioni tutte Parte_1 proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 3/2025, RG 2488/2023, pubblicata dal Tribunale Ordinario di
Como, in data 03.01.2025;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese forfettarie 15%, Cpa ed Iva del presente grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
A. Ci si oppone all'avversa richiesta di ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado, per i motivi meglio specificati in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa, che qui si intendono integralmente riportati;
B. Nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi e segnatamente:
1. Vero che, successivamente all'estate 2021, il SI. parlando con dipendenti, Parte_1 clienti e consulenti di IM FE S.p.A., in più di un'occasione, riferiva di essersi pentito di aver donato alla figlia , le quote di di avere affidato alla stessa la gestione di CP_1 Parte_2
IM FE S.p.A. e di volere revocare la donazione per cui è causa;
Si indicano a teste: SI.ra Pt_8
; SI. SI. SI.ra avv. Riccardo
[...] Testimone_9 Testimone_10 Testimone_3
TT;
pagina 13 di 41
2. Vero che, successivamente all'estate 2021, il SI. manifestava sentimenti di astio Parte_1
e disistima nei confronti della figlia, arrivando ad affermare che, lato personale, per lui la stessa era inesistente;
Si indica a teste: SI.ra Testimone_3
3. Vero che, a decorrere dall'anno 2019, la presenza del SI. in IM FE S.p.A. Parte_1 iniziava a farsi più sporadica e diradata, posto che lo stesso, dopo anni di impegno e dedizione al lavoro, iniziava a dedicarsi, con sempre maggior frequenza, alle proprie passioni, ovvero viaggi ed auto d'epoca; Si indicano a teste: SI.ra ; SI. SI. Parte_8 Testimone_9 [...]
dott.ssa ; SI. Tes_10 Testimone_5 Testimone_13
4. Vero che, stante la minor assidua presenza del SI. in Azienda, capitava che Parte_1 alcune decisioni venissero prese dai membri del CdA in assenza del medesimo salvo, comunque, notiziarlo a mezzo mail;
Si indicano a teste: SI.ra ; SI. SI. Parte_8 Testimone_9
dott.ssa ; Testimone_10 Testimone_5
5. Vero che, in più di una occasione, il SI. , rientrato in azienda dopo i propri Parte_1 viaggi, manifestava il proprio diniego alle proposte ed iniziative prese dalla SI.ra e dai Pt_1 singoli membri del CdA di IM FE S.p.A. ovvero vietava ai dipendenti di svolgere compiti che fossero stati richiesti dalla SI.ra , ovvero da altri responsabili di reparto e membri del CP_1
CdA;
Si indicano a teste: SI.ra ; SI. SI. SI.ra Parte_8 Testimone_9 Testimone_10
dott.ssa ; Testimone_14 Testimone_5
6. Vero che, successivamente all'estate del 2021, il SI. contestava la decisione Parte_1 presa dalla SI.ra e dai singoli membri del CdA di IM FE S.p.A. di procedere al restyling Pt_1 degli uffici della sede di Como, via Scalabrini, n. 100, arrivando a chiedere la sospensione di detti lavori;
Si indicano a teste: SI.ra ; SI.ra SI. Parte_8 Testimone_14 Testimone_9 SI. dott.ssa ; Testimone_10 Testimone_5
7. Vero che il SI. allora Presidente del CdA di IM FE S.p.A. ometteva di Parte_1 partecipare, pur regolarmente invitato, ai Comitati di Direzione Aziendale – aventi ad oggetto analisi, proposte, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali - tenutisi in data 09.09.21,
13.09.21, 29.07.21, 15.09.21, 23.09.21, 24.09.21, nonché a quelli del 11.04.22, 02.05.22. e 16.05.22; Si indicano a teste: SI. SI. , SI. SI. Testimone_9 Tes_15 Testimone_10 [...]
SI.ra , dott.ssa ; Tes_13 Parte_8 Testimone_5 pagina 14 di 41
8. Vero che il SI. rifiutava di presenziare fisicamente all'assemblea ordinaria di Parte_1
IM FE S.p.A. del 27.04.22 – di cui al doc. 15 che si rammostra al teste -, rimanendo nel proprio ufficio, e chiedendo che fossero i soli Dott. – presidente del Collegio Sindacale – e avv. Testimone_6
Riccardo TT – legale dell' – ad interfacciarsi con lo stesso;
Si indicano a teste: dott. Pt_10
; dott. avv. Riccardo TT;
SI. Testimone_2 Testimone_6 Testimone_9
9. Vero che all'assemblea del 27.04.22, avente all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, anche la nomina del nuovo CdA e del Presidente, la SI.ra e gli CP_1 altri membri del CdA si dimostravano favorevoli a rinnovare la carica al SI. con una Pt_1 riparametrazione dei poteri attribuiti, che lo stesso rifiutava e così si decideva di rinviare detto argomento a successiva assemblea;
Si indicano a teste: dott. ; dott. avv. Testimone_2 Testimone_6
Riccardo TT;
10. Vero che nel maggio 2022 i SIg.ri e chiedevano all'avv. Parte_1 CP_1
Riccardo TT di avviare una procedura di mediazione familiare – di cui al doc. 16 che si rammostra al teste -, al fine di tentare di superare la situazione di stallo personale e lavorativo che li vedeva coinvolti;
Si indica a teste: avv. Riccardo TT;
11. Vero che durante l'assemblea di IM FE S.p.A. del 08.07.22 – di cui al doc. 27 che si rammostra al teste -, avente ad oggetto la valutazione e decisione in merito all'acquisto di terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, il SI. interrompeva più volte la riunione per Pt_1 confrontarsi telefonicamente con il proprio avvocato in merito a quanto verbalizzare;
Si indicano a teste: dott. ; dott. SI. SI. Testimone_2 Testimone_6 Testimone_9 Testimone_10
12. Vero che l'assemblea di IM FE S.p.A. del 08.07.22 - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste
- si teneva per conferire all'amministratore delegato i poteri necessari per effettuare i dovuti approfondimenti, tecnici e legali, in merito all'acquisto del terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, per i quali l' aveva altresì richiesto al proprio legale, avv. TT di Pt_10 predisporre lettera d'intenti, con opzione di acquisto a termine;
Si indica a teste: avv. Riccardo
TT; dott. ; SI. SI. dott. Testimone_2 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_6
13. Vero che, in data 08.07.22, terminata la riunione del CdA di IM FE S.p.A. - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste – si costituiva, in via totalitaria, l'assemblea ordinaria di IM FE S.p.A. – come da doc. 28 che si rammostra al teste – per la nomina del nuovo CdA e il SI. Parte_1
pagina 15 di 41 decideva di lasciare la riunione;
Si indica a teste: dott. ; SI. SI. Testimone_2 Testimone_9
dott. Testimone_10 Testimone_6
14. vero che, successivamente, all'assemblea del 08.07.22 il SI. toglieva la parola Parte_1 ai due membri del CdA di IM FE S.p.A., SI. e SI. Si Testimone_9 Testimone_10 indica a teste: SI. SI. Testimone_9 Testimone_10
15. Vero che, nell'estate del 2022, stante la progressiva diminuzione della presenza del SI. Parte_1 in , il commercialista di IM FE S.p.A., Dott. ,
[...] Parte_4 Testimone_2 informava quest'ultima del fatto che, l'impossibilità di provare la presenza continuativa del dipendente, avrebbe potuto esporre la stessa al rischio accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del medesimo SI. presso Si indica a teste: Parte_1 Parte_4
Dott. ; Testimone_2
16. Vero che, per il motivo di cui al punto che precede, il commercialista di IM FE S.p.A., Dott.
, suggeriva alla stessa di elidere o quantomeno ridurre orario lavorativo ed emolumento Testimone_2 del SI. presso e, pertanto, la fiduciaria di quest'ultima, SI.ra Pt_1 Parte_4 Tes_3
predisponeva l'accordo – di cui al doc. 34 che si rammostra al teste - che, tuttavia, il SI.
[...] rifiutava di sottoscrivere e, per tale motivo si decideva di procedere alla interruzione di detto Pt_1 rapporto di lavoro;
Si indica a teste: Dott. ; SI.ra avv. Riccardo Testimone_2 Testimone_3
TT.
17. Vero che a settembre 2022, a seguito della decisione di procedere al ricollocamento di un dipendente di IM FE S.p.A., per avvenuta soppressione delle mansioni cui era addetto, il SI.
, all'epoca Presidente Onorario, si offriva di pagare al dipendente stesso, un legale Parte_1 per fare causa all' ; Si indicano a teste: SI. avv. Riccardo TT;
Pt_10 Testimone_16
18. Vero che, invitato alla cena di Natale '22 di IM FE S.p.A., il SI. , rifiutava Parte_1 di partecipare, perché avrebbe dovuto sedersi allo stesso tavolo della figlia e degli altri membri CP_1 del CdA aziendale;
Si indica a teste: dott.ssa ; SI.ra ; SI. Testimone_5 Parte_8 CP_4
;
[...]
19. Vero che nel mese di gennaio 2023 IM FE SpA riceveva richiesta di fornitura di materiale elettrico – lampade – da parte del rag. il quale chiedeva fissarsi un Persona_2 appuntamento, con il SI. e il SI. per il giorno 16.01.23 e che il SI. Per_3 Parte_1
impossibilitato a presenziare per pregressi impegni lavorativi, chiedeva di differire ad altra Per_3 pagina 16 di 41 data, dovendosi occupare in prima persona dell'evasione dell'ordine; Si indica a teste: SI. Per_3
[...]
20. Vero che, nel mese di gennaio 2023, la trattativa con il rag. si interrompeva Persona_2 in quanto quest'ultimo riteneva le proprie eSIenze incompatibili con i tempi, formalità e condizioni di pagamento poste da IM FE S.p.A., come da scambio di corrispondenza e-mail che si rammostra al teste doc. 36-37; Si indica a teste: SI. ; Persona_3
21. Vero che, nel mese di gennaio 2023, il SI. chiedeva al legale dell'azienda IM Parte_1
FE S.p.A., un formale parere giuridico in merito alla figura di Presidente Onorario e dei connessi poteri, così come previsti nel nuovo Statuto della Società; Si indica a teste: avv. Riccardo TT;
22. Vero che nel febbraio 2023, a seguito dell'utilizzo da parte del SI. , per fini Parte_1 personali, di un'autovettura e di un carrello di proprietà di IM FE S.p.A., che venivano fatti condurre da un terzo estraneo all'Azienda, l'avv. TT Riccardo decideva di convocare il medesimo SI. presso il proprio studio, al fine di spiegare i motivi della richiesta aziendale di Pt_1 restituzione delle chiavi di detta autovettura e che nell'occasione, l'attore, senza preavviso, si presentava con la moglie, SI.ra e con l'amico, SI. ; Si indica a Testimone_1 Parte_7 teste: avv. Riccardo TT;
23. Vero che, in occasione dell'episodio di cui al punto che precede, l'avv. TT chiedeva al SI.
se ritenesse opportuno far presenziare alla discussione la moglie, SI.ra Parte_1 Tes_1
e l'amico, SI. e che il SI. insisteva affinchè gli stessi rimanessero
[...] Parte_7 Pt_1 nella sala riunioni;
Si indica a teste: avv. Riccardo TT;
24. Vero che, invitato alla festa di pensionamento dei SIg.ri e Testimone_9 Testimone_10 tenutasi il 25.05.23, il SI. rifiutava di partecipare, omettendo persino di Parte_1 rispondere all'invito, di cui alla mail del 10.05.23, doc. 38 che si rammostra al teste;
Si indica a teste: dott.ssa ; SI. SI. SI.ra ; Testimone_5 Testimone_9 Testimone_10 Parte_8
25. Vero che, dall'anno 2016, il SI. ha interrotto qualsiasi rapporto con IM FE Parte_6
S.p.A. e che i dipendenti mai lo hanno rivisto in Azienda.
Si indica a teste: SI.ra ; dott.ssa ; SI. SI. Parte_8 Testimone_5 Testimone_9
Testimone_10
pagina 17 di 41 26. Vero che il SI. , dall'allontanamento da IM FE S.p.A. nel 2016, nutre Parte_6 sentimenti di astio e risentimento nei confronti della SI.ra Si indicano a teste: SI.ra CP_1
; dott.ssa ; avv. Riccardo TT;
SI. SI. Parte_8 Testimone_5 Testimone_9
Si indicano quali testimoni i SIg.ri: Testimone_10
- Dott. , con studio in (CO) Grandate, via Plinio Secondo, n. 1; Testimone_2
- SI.ra , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Parte_8
- Dott.ssa , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_5
- Dott. residente in [...]; Testimone_6
- SI. residente in [...]; Testimone_9
- SI. residente in [...]; Testimone_10
- SI.ra c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_14
- Avv. Riccardo TT, con studio in Como, via Rezzonico, n. 30;
- SI. c/o Elettrotecnica Rossetto s.r.l., in (22100) Como, via Salardi, n. 3; Testimone_16
- SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Persona_3
- SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Tes_15
- SI. c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_13
- SI.ra c/o , in (Svizzera) Chiasso, Corso San Gottardo, n. 32; Testimone_3 Parte_4
- SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100. CP_4
C.Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, si chiede di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli, nonché si chiede ammettersi prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel febbraio 2023 il SI. utilizzava, per motivi personali, l'autovettura Parte_1
Nissan Qasqai, tg. EF553DW, e il carrello tg. XA333EJ, di proprietà IM FE S.p.A., di cui possedeva le relative chiavi, senza preavviso e senza chiedere alcuna autorizzazione al responsabile del parco automezzi aziendali;
Si indica a teste: SI. c/o IM FE S.p.A., in Como, Testimone_13 via Scalabrini, n. 100;
pagina 18 di 41 2)Vero che nel gennaio 2023 veniva contattato – in qualità di responsabile del settore illuminazione di
IM FE S.p.A. – dal rag. per una fornitura di lampade e che, a fronte della richiesta di Persona_2 fissazione di un appuntamento per il giorno 16.01.23, mai esprimeva l'inopportunità della presenza del SI. limitandosi a chiedere di poter fissare un incontro in altra data, avendo per il 16.01.23 Pt_1 altri impegni;
Si indica a teste: SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. Persona_3
100;
3) Vero che dall'estate 2022 la presenza del SI. in diveniva Parte_1 Parte_4 talmente sporadica che il medesimo neppure era conoscenza dei nominativi e tipologia dei clienti da ultimo acquisiti e che, pertanto, anche per evitare controlli di tipo fiscale, essendo insostenibile dimostrare la continuatività e produttività del suo ruolo, la gerente di , SI.ra Parte_4
sentito il parere dei consulenti, decideva di proporre al SI. Testimone_3 Parte_1 una riduzione di orario di lavoro e che, a fronte del rifiuto del SI. di accettare dette Pt_1 condizioni, la SI.ra intimava il licenziamento;
Testimone_3
4) Vero che, prima di sottoporre al SI. la modifica del contratto di lavoro in Parte_1 [...]
– con riduzione dell'orario e della retribuzione, come da doc. 12 ctp che si Parte_4 rammostra al teste – la gerente, SI.ra cercava più volte di contattare Testimone_3 telefonicamente il SI. per spiegargli le motivazioni e che il SI. mai Parte_1 Pt_1 rispondeva né la richiamava;
Si indica a teste: SI.ra c/o , in Testimone_3 Parte_4
(Svizzera) Chiasso, Corso San Gottardo, n. 32;
D. Ci si oppone all'ammissione dei testi di controparte, SI. e SI.ra Parte_6 Tes_1
, per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di
[...] primo grado dalla scrivente difesa, che qui si intendono integralmente riportati;
E. Ci si oppone all'ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte appellante per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa, che qui si intendono integralmente riportati.
*****
Ci si oppone a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata da controparte, in ordine alle quali non si accetta il contraddittorio.”
pagina 19 di 41 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse in questo grado di giudizio, il Tribunale di Como, con sentenza n.
3/2025 pubblicata il 03.01.2025, rigettava le domande svolte da (padre) Parte_1 nei confronti di (figlia) e condannava l'attore a rifondere alla convenuta le CP_1 spese di giudizio liquidate in euro 22.426,00, oltre accessori di legge.
2. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la figlia al fine di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui CP_1 all'art. 801 c.c. e, conseguentemente, sentir dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data 09.01.2018 a rogito del notaio rep. N. 2783 e racc. n. 1817 posto in essere da in favore Persona_4 Parte_1 della SI.ra CP_1
3. Il SInor deduceva di aver creato la società IM FE S.p.a., azienda operante nel Pt_1 mercato lombardo e specializzata nella distribuzione e vendita di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per l'illuminazione e la domotica e che Parte_4
Pa è un'unità operativa con sede in Svizzera controllata da IM FE S.p.a. per la quale, a partire dal 2013, lo stesso aveva svolto, in qualità di dipendente, l'attività di responsabile commerciale.
4. Unica socia di IM FE S.p.a. era la società la quale, nel 2017, era stata Parte_11 oggetto di scissione parziale con costituzione della nuova società Parte_2 divenuta conseguentemente unica socia di IM FE S.p.a..
5. Il capitale sociale di risultava di titolarità per il 95% di Parte_2 Parte_1
e per il 2,5% ciascuno di e (l'altro figlio dell'attore)
[...] CP_1 Parte_6
e, al momento della costituzione, l'attore aveva nominato quale amministratrice unica, a tempo indeterminato, la figlia.
6. Successivamente, in data 9 gennaio 2018, l'attore donava alla convenuta l'80% del capitale sociale di e, in data 28 febbraio 2018, le vendeva l'ulteriore quota del Parte_2
15% del capitale sociale.
7. L'attore deduceva di rivestire, al momento della donazione, l'incarico di Presidente del
ConSIlio di amministrazione di IM FE S.p.a. e che, in accordo con la figlia, conSIliere delegato, intendeva mantenere un ruolo attivo e rappresentativo all'interno della suddetta società fino a quando le sue condizioni di salute lo avrebbero permesso. pagina 20 di 41 8. Tuttavia, rilevava che dopo pochi anni di collaborazione era emersa una “incomprensibile acrimonia” da parte di nei suoi confronti come dimostrato dalle condotte poste CP_1 in essere dalla stessa allo scopo di screditare il SI. nei confronti dei clienti, dei Pt_1 dipendenti e dei membri dei conSIli di amministrazione aziendali.
9. In particolare, deduceva che: Parte_1
- in data 08.07.2022, si era riunito il CdA e, successivamente, l'assemblea dei soci di IM
FE S.p.a. aveva nominato socia di maggioranza del socio unico CP_1 [...]
Presidente del CdA, con estromissione di dalla gestione e Parte_2 Parte_1 dalla rappresentanza della società.
- In data 14.07.2022, la convenuta, quale nuovo Presidente, aveva convocato un'assemblea straordinaria di IM FE S.p.a., nell'ambito della quale era stata approvata all'unanimità la modifica dello statuto sociale, prevedendo la possibilità per il CdA di nominare un presidente onorario “scegliendolo tra le persone che hanno contribuito SInificativamente alla gestione, al progresso ed allo sviluppo della società” con diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea e del CdA, senza diritto di voto e con funzione consultiva.
- In data 29.07.2022 il CdA di FE S.p.a. aveva nominato il SInor Parte_1
Presidente onorario sino al 31.12.2022, con compenso di euro 40.000,00 lordi annui, oltre all'uso di un'auto aziendale a titolo di onorificenza.
- In data 28.09.2022, , su disposizione di intimava Parte_4 Pt_4 CP_1 all'attore un dimezzamento dell'orario di lavoro e della retribuzione, e, alla richiesta di quest'ultimo di posticiparne la decorrenza, l'aveva licenziato in tronco senza fornire alcuna giustificazione.
10. Un altro episodio si verificava nel gennaio 2023 quando, responsabile Persona_3 commerciale di IM FE S.p.a., avrebbe riferito a un vecchio cliente e amico dell'attore,
di non ritenere opportuna la presenza del SInor Persona_2 Pt_1 all'appuntamento da fissare per la discussione delle condizioni di una fornitura e, alla fine, il cliente, non riuscendo a fissare l'incontro, decideva di rivolgersi ad altra azienda, comunicando all'attore la propria costernazione per “la totale assenza di rispetto che
l'azienda guidata dalla SI.ra stava dimostrando nei confronti del padre SI. CP_1
. Parte_1
pagina 21 di 41 11. In seguito, in data 31.01.2023, il legale dell'azienda, su richiesta dell'attore di precisargli le prerogative legate alla carica di Presidente onorario, l'aveva richiamato agli obblighi di “non facere” e, in particolare, a quello di astenersi dall'esprimere pensieri e opinioni critiche sull'operato e sulla conduzione dell'azienda.
12. L'attore deduceva di aver ricevuto, in data 23 febbraio 2023, sempre dal medesimo legale, una comunicazione nella quale quest'ultimo, dopo essersi dispiaciuto per l'incombenza ricevuta, lo aveva accusato di aver utilizzato un veicolo aziendale senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi e di averlo fatto condurre a terzi estranei, per il solo fatto che il aiutato dal figlio, come già avvenuto in passato, aveva utilizzato Pt_1 un'autovettura aziendale munita del gancio di traino per lo spostamento di un carico;
successivamente il legale l'aveva convocato e, seppur a disagio, gli aveva intimato, alla presenza di un amico e della moglie, con i quali aveva partecipato all'incontro, la restituzione delle chiavi dell'autovettura.
13. In seguito, il 30 marzo 2023, l'assemblea straordinaria di IM FE S.p.A. adottava un nuovo testo statutario, che prevedeva che il Presidente onorario potesse essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del Cda solo su istanza di uno o più membri del
ConSIlio di amministrazione;
poco dopo l'attore apprendeva, altresì, che per il giorno
28.04.2023 era stata convocata la riunione del CdA per la redazione del progetto di bilancio societario alla quale non era stato invitato.
14. Da ultimo, il 03.05.2023, il legale dell'azienda aveva comunicato al il rinnovo della Pt_1 nomina a Presidente onorario con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31.12.2023, carica che aveva rifiutato in quanto ritenuto Parte_1
l'ennesimo, umiliante episodio diretto ad esautorarlo dalla vita societaria.
15. L'attore deduceva che tutti i comportamenti di cui sopra, posti in essere dalla donataria, costituivano dimostrazione di grave ingratitudine nei confronti del donante in quanto volti a minare la dignità e il rispetto di quest'ultimo non solo nei confronti della donataria ma anche di familiari, amici, collaboratori e clienti.
16. Alla luce di quanto sopra, l'attore chiedeva la revocazione ex art. 801 c.c. della donazione effettuata con atto del 09.01.2018 e la restituzione delle quote societarie ricevute dalla SI. per effetto della stessa. CP_1
pagina 22 di 41 17. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda attorea in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata per i motivi dedotti in atti.
18. In particolare, la convenuta deduceva che tutte le condotte descritte dall'attore non trovavano fondamento nell'asserita volontà della convenuta di denigrare la dignità e le qualità morali del padre, ma derivavano da una diversa visione in merito alle modalità di gestione dell'attività imprenditoriale nonché dal passaggio generazionale dell'azienda paterna, pianificato e voluto dal padre proprio con la donazione oggetto della domanda di revocazione.
19. La SInora sosteneva di non essersi mai sottratta al confronto ed al dialogo con il Pt_1 padre, tanto da aver aderito ad un procedimento di mediazione familiare, conclusosi tuttavia senza esito positivo.
20. Rilevava, inoltre, che le motivazioni che avevano indotto il CdA di IM FE S.p.a. a non rinnovare al padre la carica di Presidente erano da imputarsi sia alla minor partecipazione di quest'ultimo alle decisioni aziendali (dovuta anche all'età, 85 anni), sia al fatto che, a partire dall'autunno 2021, l'attore avrebbe iniziato sterilmente ad opporsi, anche ex post, a qualsiasi iniziativa aziendale presa dal CdA, mettendo in questo modo a repentaglio l'operatività aziendale e creando confusione tra i dipendenti.
21. Deduceva che l'assemblea dei soci del 27 aprile 2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di IM FE PA e la nomina del nuovo CdA e del Presidente (essendo scaduto il relativo mandato), si era svolta in tale clima.
22. Il SInor si era rifiutato di partecipare, deducendo di non essere disponibile ad una Pt_1 rimodulazione dei poteri attinenti al proprio ruolo di presidente del CdA, ovvero ad una riformulazione dell'assetto gestorio, motivo per cui la società aveva deliberato unicamente in merito all'approvazione del bilancio.
23. Rilevava che, rimasto l'organo gestorio in regime di prorogatio, si era presentata un'opportunità immobiliare (riguardante il progetto di espansione e trasferimento della sede sociale), discussa alla riunione del CdA del 8 luglio 2022, convocata dall'attore dopo un primo, ingiustificato rifiuto, nel corso della quale, stante la presenza di tutti gli amministratori di IM FE S.p.a, dei Sindaci e del socio unico riuniti in assemblea Parte_2 totalitaria, si era svolta, altresì, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, alla quale l'attore aveva deciso di non presenziare, abbandonando la riunione.
pagina 23 di 41 24. Nel corso della suddetta assemblea era stato nominato il nuovo organo gestorio, ma poco dopo, con la modifica dello statuto sociale il SInor veniva nominato Presidente Pt_1 onorario, carica onorifica incompatibile con la volontà della convenuta di allontanare del tutto il padre dalla società.
25. Deduceva che, dunque, la volontà di uscire definitivamente dall'azienda era riconducibile unicamente alla volontà dell'attore. che rinunciava di propria volontà all'ultimo rinnovo della carica di Presidente onorario.
26. La convenuta rilevava, altresì, che anche gli altri episodi menzionati dall'attore non erano tali da poter connotare alcuna grave ingiuria della donataria:
- per quanto concerne la proposta riduzione dell'orario di lavoro dell'attore, la stessa era stata motivata dalla sua presenza saltuaria sul luogo di lavoro e, quindi, da preoccupazioni di carattere fiscale, pertanto, a fronte del rifiuto dell'attore di sottoscrivere l'accordo propostogli era stato interrotto il rapporto di lavoro.
- In merito all'episodio che aveva coinvolto e il responsabile di Testimone_17 Pt_4
, deduceva che non si era dato seguito alla fornitura richiesta, poiché il
[...] Persona_3 primo non aveva accettato le condizioni di pagamento applicate dalla società e, pertanto, non si era consumata alcuna mancanza di rispetto nei confronti dell'attore.
- Quanto all'episodio dell'autovettura, le motivazioni che avevano indotto l'azienda a chiedere la restituzione delle chiavi erano legate a problematiche di natura assicurativa.
27. Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 bis c.p.c., il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.01.2024, rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e rimetteva la causa in decisione.
28. Con sentenza n. 3/2025 pubblicata il 3 gennaio 2025 il Tribunale di Como rigettava le domande svolte da nei confronti di come sopra detto. Parte_1 CP_1
29. Il Tribunale, dopo aver premesso che l'ingiuria grave richiesta ai sensi dell'art. 801 c.c. quale presupposto per la revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere intesa, secondo consolidata giurisprudenza, quale manifestazione esteriore di un durevole sentimento di disistima e di offesa alla dignità morale del donante, tale da rivelare profonda avversione o perversa animosità verso lo stesso, osservava quanto segue.
30. In particolare, riteneva che i fatti dedotti dall'attore quali espressione di ingratitudine della donataria – consistenti nell'aver la convenuta esautorato l'attore dalla carica di Presidente del pagina 24 di 41 CdA di IM FE S.p.a., dapprima facendosi nominare Presidente del CdA in luogo del padre e, successivamente, attribuendogli le funzioni meramente consultive di Presidente onorario;
nell'aver licenziato il padre dall'unità operativa svizzera della società, Parte_4
nell'aver contestato al padre l'uso di un'autovettura aziendale per scopi privati
[...] chiedendogli la restituzione delle chiavi e nell'aver negato all'attore un incontro alla sua presenza con il responsabile commerciale per presentargli il cliente e amico
[...]
e per trattare di una rilevante fornitura;
risultavano, nel loro nucleo essenziale, Persona_2 provati documentalmente o, comunque, non contestati, ma non integravano una condotta idonea a ledere gravemente il patrimonio morale del donante.
Nello specifico, il giudice riteneva che la nomina di un nuovo CdA e della donataria quale
Presidente del CdA di IM FE S.p.A, trattandosi di decisioni inerenti la gestione societaria, apparivano coerenti con il fisiologico passaggio generazionale e non erano espressive di disistima e ingratitudine verso il donante.
Osservava, inoltre, che era rimasta indimostrata l'allegazione attorea circa l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto il mantenimento, da parte dell'attore, a seguito della donazione, di “un ruolo attivo e rappresentativo nella società fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito”.
Risultava, altresì, palese dalla lettura degli scritti difensivi di entrambe le parti che i rapporti tra le stesse, precedenti l'08.07.2022, fossero caratterizzati dall'emergere di opinioni divergenti circa le modalità di gestione della società. Era, quindi, coerente che la convenuta avesse deciso di nominare un nuovo CdA per il perseguimento dei propri obiettivi aziendali
Allo stesso modo, la successiva istituzione della carica di Presidente onorario e l'attribuzione della stessa a accompagnata da formali attestazioni di riconoscenza e Parte_1 benefici economici, escludeva qualsiasi intento denigratorio.
Parimenti, secondo il giudice, la richiesta da parte del legale della IM FE S.p.a. di restituzione delle chiavi dell'autovettura aziendale, utilizzata dall'attore senza il consenso del responsabile, risultava giustificata e proporzionata alla necessità di tutela degli interessi societari e priva, quindi, di connotazione offensiva.
Per quanto riguarda il dedotto licenziamento dalla società svizzera Sa in data Parte_4
28.09.2022, le ragioni sono state individuate dalla convenuta nella presenza sempre più
pagina 25 di 41 saltuaria di presso la stessa e dal di lui rifiuto di acconsentire a una Parte_12 riduzione al 50% dell'orario di lavoro e della retribuzione.
L'attore, oltretutto, non forniva la prova del fatto che detta giustificazione fosse pretestuosa e che la cessazione del rapporto di lavoro fosse invece motivata da una profonda avversione della donataria, diretta a lederne la sfera morale;
né risultava che la disdetta dal contratto fosse mai stata contestata dallo stesso.
Quanto all'episodio relativo al cliente doveva ritenersi irrilevante, in quanto, anche Persona_2 ove dimostrato che il responsabile avesse rifiutato un incontro alla presenza Persona_3 dell'attore, tale comportamento non sarebbe riconducibile alla volontà della donataria, né vi era prova che il dipendente avesse agito su ordine di CP_1
Le condotte lamentate dall'attore dovevano, pertanto, essere ricondotte alla normale gestione societaria successiva al trasferimento del controllo alla figlia, non rappresentando manifestazione di un sentimento di profonda avversione, disistima o volontà di ledere l'onore e la dignità del donante da parte della donataria.
Pertanto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 801 c.c., il giudice rigettava la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, perché infondata.
31. Avverso la decisione del giudice prime cure ha proposto appello Parte_1 chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti ci cui all'art. 801 c.c. e conseguentemente dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali posto in essere dallo stesso in favore della figlia e, per l'effetto, ordinare la restituzione delle quote societarie;
in via subordinata nell'ipotesi in cui le quote fossero state trasferite a terzi, ha chiesto di condannare a versare a CP_1 Parte_1 il loro controvalore.
[...]
32. L'appellante ha chiesto, altresì, l'accoglimento dei capitoli di prova testimoniale rilevanti al fine della dimostrazione del carattere gravemente ingiurioso delle condotte della donataria nei confronti del donante e ha proposto istanza ex art. 210 c.p.c. relativamente ai verbali di assemblea di IM FE s.p.a., dal 28.4.2023, rilevante al fine dell'approvazione del bilancio 2022 e dei verbali successivi sino alla decadenza di esso Pt_1
33. Parte appellata ha chiesto di rigettare l'appello proposto, nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante poiché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 26 di 41 Si è opposta inoltre alla avversa richiesta di ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado e, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ha chiesto di essere ammessa a prova contraria sui capitoli di prova non ammessi in primo grado.
34. All'udienza del 17.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
35. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a) Primo motivo. Erronea valutazione dell'ingratitudine della donataria, in relazione alla progressiva estromissione del donante dal CdA di IM FE S.p.a. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e 801 c.c.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la progressiva estromissione del donante dalla gestione della società fosse riconducibile a mere eSIenze organizzative e al fisiologico passaggio generazionale, escludendo qualsivoglia intento ingiurioso da parte della donataria.
Secondo l'appellante, tale valutazione è erronea, in quanto il Tribunale ha trascurato la reale portata morale e lesiva della condotta, limitandosi a una lettura formale dei fatti e disattendendo il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui anche atti formalmente legittimi possono integrare gli estremi dell'ingiuria di cui all'art. 801 c.c..
Deduce che, dopo la donazione avvenuta nel 2018, il donante ha continuato a svolgere con profitto e attivamente il proprio ruolo nel CdA fino a metà 2022, mantenendo intatte le proprie capacità e contribuendo ai risultati economici positivi della società.
L'estromissione dalle cariche gestionali, pertanto, non rispondeva ad alcuna eSIenza oggettiva, ma fu attuata con modalità particolarmente ingiuriose, tali da ledere la dignità e il prestigio del fondatore, universalmente stimato nell'ambiente aziendale.
L'appellante evidenzia, inoltre, che la creazione della carica di “Presidente Onorario”, priva di poteri effettivi e di diritto di voto, ha costituito un espediente volto a mascherare la totale esclusione del donante dalla vita societaria.
Oltretutto, la circostanza che la suddetta comunicazione sia provenuta dal legale della società e non dalla donataria, ha reso pubblica e più umiliante la condotta di quest'ultima.
A ciò deve aggiungersi l'ulteriore modifica statutaria, approvata successivamente dalla donataria, che ha limitato la partecipazione del donante alle riunioni del CdA e alle pagina 27 di 41 assemblee solo su espresso invito, offrendogli di rimanere in carica solo fino a fine anno e ha rappresentato l'atto conclusivo di un comportamento sistematicamente volto a emarginarlo, a dispetto del ruolo storico e del contributo prestato alla crescita dell'impresa.
Il riconoscimento di un compenso in occasione della nomina onoraria non attenua, ma anzi accresce, la gravità dell'offesa, poiché il donante non era mosso da finalità economiche, bensì dal desiderio di continuare a contribuire alla vita dell'azienda da lui fondata, circostanza di cui l'appellata era perfettamente consapevole, avendola condivisa con il padre al momento della donazione.
In conclusione, l'appellante chiede che la Corte qualifichi le suddette condotte della donataria come gravemente ingiuriose nei confronti del donante, ai sensi dell'art. 801 c.c.
Opinione della Corte sul primo motivo
Ai fini di inquadrare correttamente la questione oggetto di causa, risulta opportuno richiamare brevemente i principi giurisprudenziali in materia di revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c..
La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801
c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la “manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario”; in particolare, afferma come sia necessario che l'ingiuria sia “espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante” (Cass. sent. n. 20722/2018; Cass. sent.
n. 13544/2022).
Ha inoltre affermato che “il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria
a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare
l'atteggiamento del donatario. Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti
pagina 28 di 41 dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale” (Cass. sent. n. 3811/2024).
La Suprema Corte, quindi, ha chiarito che l'ingiuria grave, richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità della donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante medesimo.
Venendo al caso in esame, dunque, occorre valutare se i comportamenti posti in essere dalla donataria possano essere considerati, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, gravemente ingiuriosi del patrimonio morale del donante, e quindi tali da fondare la domanda di revocazione della donazione ex art. 801 c.c..
Il primo motivo è infondato.
La circostanza che all'assemblea del 08.07.2022 sia stato nominato un nuovo CdA e che sia stata nominata Presidente di IM FE S.p.a. in luogo del padre appare CP_1 una decisione motivata da eSIenze legate alla gestione societaria, nonché al passaggio generazionale della società, voluto dallo stesso donante con l'atto di donazione più che da un sentimento di profonda avversione o di animosità nei confronti del donante.
Deve osservarsi, in primo luogo, che è rimasta priva di riscontro probatorio l'allegazione attorea concernente l'esistenza di un accordo tra le parti volto a garantire, in favore dell'attore, il mantenimento, successivamente alla donazione, di un ruolo attivo e rappresentativo all'interno della società, sino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito (cfr. atto di citazione pag. 3).
Inoltre, come correttamente evidenziato anche dal giudice di primo grado, l'avvenuta donazione effettuata dal donante in favore della figlia della maggioranza delle quote societarie di socio unico di IM FE S.p.A., non può che essere Parte_2 interpretata quale atto di trasferimento dal genitore alla generazione successiva, del controllo delle società a lui riconducibili.
Tale trasferimento, infatti, comportava necessariamente l'accettazione, da parte del donante, dell'esercizio, in capo alla donataria, dei poteri gestori e decisionali propri della titolarità della partecipazione di maggioranza.
pagina 29 di 41 Risulta, oltretutto, evidente, alla luce del contenuto degli scritti difensivi di entrambe le parti, che i rapporti tra le stesse, antecedenti agli eventi dell'8 luglio 2022, fossero già contrassegnati da divergenze in ordine alle modalità di gestione della società partecipata
IM FE S.p.A..
Anche dall'istanza di mediazione familiare sottoscritta dalla SInora in data Pt_1
13.05.2022 (cfr. doc. 16 fascicolo primo grado) emergono divergenze legate a “differenti modalità di visione e conduzione dell'Azienda che comportavano il venire meno del confronto, e del dialogo diretto e costruttivo tra il padre Presidente e la figlia
Amministratore delegato. Lo stallo è ora anche formalmente venuto in evidenza, posto che nell'assemblea dei soci di IM FE SpA del 27 aprile u.s., essendo emerso un potenziale contrasto in merito ai poteri da attribuire al Presidente (se rinnovarne la carica, se mantenerli invariati, ovvero ridurli rispetto a quelli dell'AD), ci si è limitati all'approvazione del bilancio 2021, rinviando ogni decisione sul rinnovo del CdA, e delle relative attribuzioni, a data futura. In particolare, prefigurava il mantenimento della CP_1 carica di Presidente in capo al padre, con poteri diversificati rispetto allo stato attuale;
soluzione che il padre non riteneva percorribile”.
Pertanto, non suscita stupore che la convenuta, nell'esercizio delle prerogative proprie del socio di maggioranza di abbia ritenuto opportuno procedere alla Parte_2 nomina di un nuovo ConSIlio di amministrazione, in funzione del perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.
Il fatto che la donataria abbia tenuto una condotta non conforme alla volontà del donante, in assenza di un manifesto sentimento di avversione e disistima, non è sufficiente a configurare un'ipotesi di revocazione per ingratitudine, sub specie di ingiuria grave, interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza di legittimità come “la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento”
(Cass. sent. n. 13632/2001).
In tal senso si è pronunciata recentemente anche la Corte d'Appello di Milano, la quale ha affermato che “la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa
pagina 30 di 41 obbedienza alle indicazioni impartite da quest'ultimo, ove non condivise, ma soprattutto il donatario non può essere privato dell'esercizio dei diritti e delle facoltà che la legge gli attribuisce. D'altronde, imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un intollerabile vincolo sulla sua libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l'istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall'assenza di corrispettività” (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 3328/2022).
Oltretutto, occorre evidenziare che la nomina del nuovo CdA, in sostituzione di quello scaduto, come anche del nuovo Presidente, è avvenuta nel rispetto delle regole societarie, tant'è che lo stesso non ha proposto alcuna impugnazione di detta delibera Pt_1 assembleare.
Per quanto concerne la decisione di modificare lo statuto societario con l'introduzione della carica di Presidente onorario (cfr. doc. 29 convenuta – verbale assemblea del 14.07.2022) e la successiva nomina di a Presidente onorario, dalla lettura del verbale Parte_1 del CdA del 29.07.2022 (cfr. doc. 30 fascicolo primo grado attore) risulta pacifico che da parte della donataria non vi sia stato alcun intento denigratorio ma che, al contrario, la stessa sia stata animata da un intento di stima e riconoscimento nei confronti del padre. In tale occasione, infatti, ha ricordato il ruolo decisivo svolto dal genitore, CP_1 fondatore dell'azienda negli anni 70 e ha ripercorso “ le tappe fondamentali dello sviluppo che la Società ha registrato sotto la guida del SI. della sua crescita Parte_1 continua e progressiva, da azienda di famiglia a primaria protagonista nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per
l'illuminazione e la domotica, e che nel tempo ha via via allargato il proprio territorio di riferimento, con l'apertura di diverse filiali”. E', poi, proseguita una discussione “dove ognuno dei membri del ConSIlio di Amministrazione ricorda con rispetto e gratitudine particolari momenti ed aspetti della vita lavorativa, condivisi con il SI. Parte_1
A seguito ed all'esito della discussione, emerge unanime tra i ConSIlieri la
[...] volontà di formalizzare – anche in via ufficiale - il profondo sentimento di gratitudine nei confronti del fondatore SI. che più di ogni altro ha contribuito al Parte_1 progresso ed allo sviluppo della Società, mediante la sua nomina a Presidente Onorario ai
pagina 31 di 41 sensi dell'art. 28 del rinnovato Statuto. Il Presidente auspica che la Società possa in tal modo continuare a giovarsi delle idee, dei contributi e delle indicazioni frutto dall'esperienza e competenza maturate dal Presidente Onorario, che potrà partecipare alle riunioni dell'assemblea e del ConSIlio di Amministrazione, con diritto di parola e in funzione consultiva, seppur senza obbligo di partecipazione, e diritto di voto” (cfr. doc. 30 fascicolo primo grado attore).
Dalla lettura del verbale, dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, risulta evidente che la donataria, proprio in ragione della stima e del rispetto verso il padre, si faceva portatrice dell'iniziativa volta a modificare lo statuto, introducendo la figura di
Presidente onorario e conferendo detta carica al padre per mantenere la di lui presenza in azienda e fare in modo che quest'ultimo potesse continuare ad apportare il proprio contributo e la propria esperienza alla società, seppure con diverse prerogative. Inoltre, i toni utilizzati sono tutt'altro che ingiuriosi o espressione di una profonda avversione o animosità nei confronti del donante e del tutto incompatibili con un atteggiamento di denigrazione o di astio nei confronti di quest'ultimo.
Ad abundantiam occorre, altresì, rilevare, che la nomina del a Presidente onorario, Pt_1 come sottolineato anche dal giudice di prime cure, da un lato non era dovuta e dall'altro appariva una soluzione diretta non ad esautorare il padre dalla vita societaria, bensì connessa alla necessità di attuare la nuova governance, preso atto degli evidenti dissidi tra le parti sulle modalità di gestione della società. Il tutto come emerge dal condivisibile passaggio motivazionale della sentenza gravata: “difatti, appare chiaro che, alla luce degli evidenziati contrasti tra ed sulle decisioni inerenti la gestione di Parte_1 CP_1
IM FE S.p.a., difficilmente sarebbe stato possibile garantire al primo un ruolo nella società di contenuto pari o assimilabile a quello precedentemente ricoperto quale
Presidente del ConSIlio di Amministrazione (cfr. sentenza primo grado pag. 22).
Da ultimo, appaiono di scarsa incidenza le modifiche statutarie intervenute in data 30 marzo
2023, con le quali venivano rimodulate le prerogative connesse alla carica di Presidente onorario, trattandosi di un incarico avente natura meramente onorifica, attribuito in un'ottica di riconoscimento nei confronti del donatario e, in quanto tale, privo dei requisiti di stabilità
e inderogabilità propri delle cariche con effettive funzioni gestionali o deliberative.
pagina 32 di 41 Alla luce di quanto sopra appare evidente che le condotte de quibus sono del tutto inidonee ad integrare la grave ingiuria di cui all'art. 801 c.c., essendo prive di qualsiasi potenzialità lesiva dell'onore e del decoro dell'appellante.
Tanto premesso il primo motivo di appello deve essere rigettato.
b) Secondo motivo. Mancato riconoscimento dell'ingratitudine in relazione alla richiesta di restituzione di un'autovettura aziendale – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e
801 c.c..
Con il presente motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la natura ingiuriosa della condotta tenuta dalla donataria in occasione della richiesta di restituzione delle chiavi di un'autovettura aziendale usata occasionalmente dal donante.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente omesso di valutare la reale portata offensiva e umiliante del comportamento della donataria, la quale, per un episodio di minima rilevanza, ha scelto di diffidare il padre per il tramite del legale della società, e non personalmente, dapprima con una comunicazione scritta, poi alla presenza della moglie e di un amico del donante e poi con successiva comunicazione in cui il legale intimava nuovamente al donante di non disporre dei veicoli aziendali.
Sottolinea, inoltre, che l'intervento del legale, specie in presenza di terzi, ha amplificato la valenza umiliante della condotta, trasformando un fatto di scarsa rilevanza in un atto di aperta disistima e di ingratitudine nei confronti del fondatore dell'azienda.
Deduce, altresì, che la giustificazione addotta (asserite limitazioni assicurative per l'uso dei veicoli aziendali da parte di soggetti estranei) è del tutto priva di riscontri probatori e, comunque, inapplicabile al donante, che rivestiva la qualifica di Presidente onorario e non poteva essere considerato “terzo” rispetto alla società.
Inoltre, non vi è prova dell'utilizzo della predetta autovettura da parte del figlio del donante,
e, comunque, soggetto tutt'altro che estraneo all'azienda per vincolo di Parte_6 parentela con gli amministratori e in quanto socio indiretto di IM FE S.p.a. tramite la sua controllante Parte_13
, tutte, che il primo giudice ha omesso di considerare o non ha correttamente
[...] valutato ai fini della pretestuosità della condotta dell'appellante e della potenzialità offensiva a carico del donante.
pagina 33 di 41 Pertanto, l'impugnante chiede la riforma del capo di sentenza impugnato, con la riqualificazione della condotta della donataria come gravemente ingiuriosa ai sensi dell'art. 801 c.c..
Opinione della Corte sul secondo motivo.
Il motivo è infondato.
Non può ritenersi integrare gli estremi della grave ingratitudine ex art. 801 c.c. la richiesta, formulata dal legale della società IM FE S.p.A., di restituzione delle chiavi di un'autovettura, utilizzata dall'attore senza la previa autorizzazione del responsabile. Tale condotta, infatti, risulta da un lato astrattamente legittima, alla luce delle giustificazioni addotte dall'appellata, segnatamente, l'eSIenza di prevenire l'utilizzo dei beni aziendali per fini personali da parte di soggetti non autorizzati e, dall'altro, attuata a fronte di un comportamento dell'attore, che la stessa società aveva qualificato come particolarmente grave, come risulta dalla corrispondenza prodotta.
In tale contesto, pertanto, la richiesta di restituzione delle chiavi del veicolo utilizzato dal senza autorizzazione, non può essere considerata un atto di grave ingratitudine Pt_1 verso il donante, bensì un'azione legittima e coerente con le disposizioni aziendali vigenti.
Inoltre, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, il fatto che la suddetta comunicazione sia stata fatta a dal legale e non direttamente Parte_1 dalla figlia è da ricondursi alla natura già tesa dei rapporti tra le parti, che fanno ritenere comprensibile la necessità di avvalersi di un terzo per le comunicazioni formali, oltre che per la necessità di tutelare gli interessi aziendali.
Tra l'altro il legale era persona il cui intervento, in più di un'occasione, era stato richiesto per evitare confronti e contrasti personali proprio in questioni attinenti all'azienda e al suo funzionamento e, nel caso di specie, era dettato anche dall'eSIenza di spiegare al SInor le ragioni giuridiche di tale richiesta. Pt_1
Quanto all'umiliazione lamentata dall'appellante per il fatto che il richiamo verbale alla riconsegna delle chiavi sia avvenuto alla presenza della moglie e di un amico, non è certo da ricondursi alla volontà della donataria di denigrare pubblicamente il padre, bensì unicamente alla decisione di quest'ultimo di presentarsi all'incontro con il legale, con il coniuge e l'amico.
pagina 34 di 41 Inoltre, il successivo ammonimento fatto dal legale della società in seguito all'incontro con il si rendeva necessario a fronte del comportamento tenuto da quest'ultimo, che lo Pt_1 stesso legale aveva ritenuto grave, come si evince dalla lettura della mail inviata al Pt_1 del seguente tenore: “ciò che più è grave, nell'incontro di ieri Ella mi ha esternato a chiare lettere – ed io ho riportato in azienda, come richiestomi – la Sua ferma volontà di voler continuare, anche per il futuro, a utilizzare o fare utilizzare a terzi qualsivoglia mezzo aziendale, senza chiederne l'autorizzazione a chicchessia. Spero comprenda che la policy aziendale in tema di affidamento dei veicoli, nonché il verbale di nomina del CdA, prevedono che sia appannaggio del Presidente Onorario poter disporre di un'autovettura, in specie della Mercedes GLB targata GJ831SK, e non già di poter arbitrariamente pretendere di disporre – o peggio ancora lasciar condurre a terzi - l'intero parco macchine aziendali” (cfr. doc. 15 fascicolo primo grado attore).
Da tale comunicazione appare di palese evidenza che la condotta tenuta dall'appellante fosse biasimata non solo dalla convenuta, ma anche dallo stesso avvocato e che la richiesta di restituzione delle chiavi del mezzo aziendale fosse dettata dall'eSIenza di tutelare gli interessi della società e non certo dalla volontà di umiliare il SInor Pt_1
Ciò posto, anche con riferimento a detto episodio deve ritersi esclusa qualsiasi volontà dell'appellata di denigrare e umiliare il padre.
Pertanto, il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
c) Terzo motivo. Erronea valutazione dell'ingratitudine in relazione al licenziamento del donante dalla società elvetica – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e 801 c.c..
Con il presente motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la natura ingiuriosa del licenziamento intimato al da parte Pt_1 della società a favore della quale quest'ultimo lavorava da anni. In Parte_4 particolare, deduce che il primo giudice aveva errato nel ritenere non dimostrata la pretestuosità del recesso, e ragionevole il preavviso della disdetta, omettendo tuttavia di considerare la reale posizione e le effettive mansioni svolte dall'appellante, pacificamente riconducibili a quelle di responsabile commerciale, di comprovata utilità per la società.
L'appellante evidenzia che la motivazione del Tribunale risulta priva di riscontro documentale e che la decisione non ha adeguatamente valutato la lesione della sfera morale e personale del donante, il quale, in veste di fondatore dell'azienda, non traeva dal rapporto pagina 35 di 41 di lavoro un interesse economico, bensì un motivo di realizzazione personale e di continuità con la propria opera imprenditoriale.
Deduce che il giudice ha omesso di considerare che il licenziamento, preceduto da un'imposizione unilaterale di riduzione dell'orario e della retribuzione, cui era seguita la richiesta del lavoratore di un differimento del termine di decorrenza, era stato adottato in modo repentino e immotivato, a seguito della richiesta del donante di posticipare, almeno al
31.12.2022, l'avvio della diminuzione di orario;
inoltre era connotato da modalità tali da integrare un comportamento offensivo e umiliante.
Particolarmente lesiva della dignità del donante sarebbe stata, infine, la clausola con cui la società, pur corrispondendo le retribuzioni fino al 31 dicembre 2022, lo dispensava immediatamente dalla prestazione lavorativa, con un contenuto ritenuto simbolicamente degradante nei confronti del fondatore dell'impresa.
Opinione della Corte sul terzo motivo
Il motivo è infondato.
Sul punto, le ragioni addotte dall'appellata a giustificazione della risoluzione contrattuale consistono nella progressiva diminuzione della presenza dell'attore presso la suddetta società svizzera e nel rifiuto di accettare una riduzione del 50% dell'orario di lavoro e della retribuzione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare il carattere meramente pretestuoso delle motivazioni addotte, né che la cessazione del rapporto di lavoro sia stata determinata da un intento ritorsivo riconducibile a una personale e profonda avversione nutrita nei suoi confronti dalla donataria, finalizzata a ledere la di lui dignità morale.
Va, altresì, rilevato che il rapporto di lavoro intercorso tra l'attore e la Parte_4 contemplava espressamente la facoltà di recesso da parte di ciascuna delle parti, previo
[...] preavviso di un mese (cfr. doc. n. 3, fascicolo di primo grado dell'attore).
Nel caso di specie, la comunicazione del licenziamento è stata effettuata in data 28 settembre 2022, con un preavviso superiore a tre mesi, risultando dunque, sotto il profilo formale, conforme alle disposizioni contrattuali e di legge. Sotto il profilo sostanziale,
pagina 36 di 41 inoltre, non risulta che l'attore abbia impugnato il provvedimento di licenziamento, né che abbia sollevato specifiche contestazioni in merito.
Va, altresì, condivisa l'osservazione del Tribunale secondo cui le affermazioni relative al ruolo ricoperto e ai risultati asseritamente conseguiti dal presso la Pt_1 Parte_4
[...
risultano prive di riscontri oggettivi.
In particolare, l'appellante non ha indicato in modo puntuale le mansioni effettivamente svolte, né l'attività lavorativa concretamente espletata al momento della “disdetta”, anche in relazione all'età avanzata dello stesso, né ha fornito elementi sufficienti a comprovare che la cessazione del rapporto abbia arrecato un pregiudizio rilevante alla dignità personale
Da ultimo, si osserva che la decisione di interrompere il rapporto lavorativo non è riconducibile ad bensì alla la quale ha agito nel CP_1 Parte_4 pieno rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente.
Alla luce di quanto sopra, anche il terzo motivo di gravame deve essere rigettato.
d) Quarto motivo. Omesso riconoscimento dell'ingratitudine in relazione alla vicenda relativa al cliente – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e 801 c.c.. Persona_2
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'episodio concernente l'esclusione del donante da un incontro con un potenziale cliente, sul presupposto che tale condotta fosse stata posta in essere da un dipendente della società e non dalla donataria, senza prova di specifiche istruzioni provenienti da quest'ultima.
Deduce che il primo giudice ha omesso di considerare la documentazione versata in atti (cfr. docc. 36-37), dalla quale risulta che la donataria era sin dall'inizio a conoscenza della vicenda, come emerge chiaramente dalle comunicazioni e-mail intercorse tra il dipendente, il cliente e la stessa donataria, destinataria diretta o in copia delle relative corrispondenze.
Tali documenti comprovano che la donataria era informata delle richieste del potenziale cliente di coinvolgere il donante, suo amico personale e promotore dell'affare, nonché del reiterato rifiuto opposto dal dipendente, dell'irritazione manifestata dal cliente per tale rifiuto e del fatto che tra i destinatari della corrispondenza vi era anche il donante, potendosi ben rappresentare che costui potesse sentirsi mortificato per tale atteggiamento.
La mancata iniziativa della donataria, pur pienamente consapevole dei fatti, viene pertanto interpretata come manifestazione di volontà, diretta o indiretta, di consentire l'umiliazione pagina 37 di 41 del donante, integrando così una condotta gravemente ingiuriosa ai sensi dell'art. 801 c.c., idonea a fondare la revocabilità della donazione.
Opinione della Corte sul quarto motivo.
Il motivo è infondato.
L'episodio richiamato da parte appellante, concernente i contatti intercorsi tra il rag.
amico personale dell'appellante, e responsabile Persona_2 Persona_3 commerciale di IM FE S.p.A., risulta del tutto irrilevante rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio in quanto, anche qualora lo stesso avesse effettivamente rifiutato di fissare un incontro alla presenza del SInor tale condotta non sarebbe riconducibile alla Pt_1 donataria, ma ad un dipendente della società e, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non risulta esservi alcuna prova che il predetto abbia agito su impulso o istruzione di né che quest'ultima abbia in alcun modo avallato il suo CP_1 operato.
Parimenti infondata risulta essere l'affermazione secondo cui il sarebbe stato Pt_1 oggetto di una condotta umiliante da parte del dipendente atteso che la Per_3 documentazione in atti esclude in maniera inequivoca simile ipotesi.
Dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra e il predetto rag. emerge Per_3 Persona_2
l'assenza di qualsiasi espressione lesiva della dignità o del decoro del così come Pt_1 anche l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento, diretto o indiretto, dell'odierna appellata nell'accaduto (cfr. doc. n. 36 e n. 37 fascicolo attoreo primo grado).
Lo stesso nella mail del 20.01.2023, in merito alla necessità di fissare un'altra data Per_3 per l'appuntamento precisava: “la richiesta di definire un appuntamento con il sottoscritto nasce dal semplice fatto che l'incontro per visionare il progetto era con me ed avendo altri impegni mi sembrava naturale dover definire insieme il giorno migliore. Questo non avrebbe in alcun modo mancato di rispetto al SInor e nemmeno modificato il vs Pt_1 rapporto” (cfr. doc. 37 fascicolo attoreo).
Tuttavia, con successiva comunicazione del 20.01.2023 (doc. 37), il rag. Persona_2 dichiarava la propria intenzione di non dare seguito alla trattativa, ritenendo “inopportuno proseguire i rapporti con la ... Le formalità e i tempi di non sono Parte_4 Parte_4 compatibili con la fretta dettata dalle eSIenze economiche”.
pagina 38 di 41 La mera circostanza che l'indirizzo mail dell'appellata figurasse in copia conoscenza nella suddetta corrispondenza non è idonea ad attribuirle alcuna responsabilità, né tantomeno a configurare una compartecipazione soggettiva della stessa in un ipotetico comportamento animoso o di avversione nei confronti del padre.
In conclusione, il comportamento oggetto di doglianza non è ascrivibile alla donataria, bensì ad un dipendente responsabile di settore, cui competeva la gestione degli appuntamenti con la clientela;
inoltre, dall'esame della corrispondenza scambiata dalle parti non si evince alcun contenuto lesivo dell'onore o del decoro del donante, non potendo ritenersi tale la mera esclusione da una trattativa commerciale, in assenza di espressioni offensive.
Pertanto, tale condotta non giustifica la revocazione della donazione per ingratitudine, difettando del tutto i presupposti richiesti ex art. 801 c.c.-
Alla luce di quanto precede, anche il presente motivo di appello risulta infondato e deve essere rigettato.
36. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve escludersi che i fatti allegati dall'appellante integrino, singolarmente o complessivamente considerati, una condotta idonea a ledere in modo grave il patrimonio morale del donante. Tali comportamenti appaiono, piuttosto, riconducibili alla normale gestione delle attività societarie della IM FE S.p.A. e delle società ad essa collegate. Le condotte descritte, infatti, non evidenziano un atteggiamento di profonda e radicata ostilità nei confronti del donante, né risultano manifestazione di disistima delle di lui qualità morali o atti deliberatamente volti a comprometterne il prestigio personale. Ne consegue che l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
37. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene di non accogliere la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, ritenendo che i capitoli di prova formulati da parte appellante siano in parte fondati su circostanze documentali e in parte non contestate e, comunque, privi di rilevanza ai fini della decisione, non indicando ulteriori elementi comprovanti l'ingratitudine richiesta dal legislatore ai sensi dell'art. 801 c.c.. Per le stesse ragioni non vi è luogo di accogliere l'ordine ex art. 210 c.p.c., in quanto avente ad oggetto documentazione in parte già in atti e comunque irrilevante rispetto al thema decidendum.
38. L'esito della lite vede la soccombenza di che viene quindi condannato ex Parte_1 art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata
[...]
liquidate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, alla luce dei seguenti CP_1
pagina 39 di 41 criteri: “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018). Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022,
n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti, stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente nel presente grado di giudizio.
39. Viene infine dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 461/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. Parte_1
3/2025 pubblicata in data 03.01.2025, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 22.10.2025 pagina 40 di 41 Il ConSIliere istruttore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat ConSIliere rel.
Dott.ssa Manuela Andretta ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BRIANTEA 7, 22100 COMO presso lo studio dell'avv. GHISLANZONI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ASCHIERI GIORGIO
( ) VIALE DEI COLLI 28, 37128 VERONA C.F._2
Appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in via Rezzonico 30 CP_1 C.F._3
22100 COMO presso lo studio dell'avv. DOTTI SARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Appellata
Oggetto: Donazione
pagina 1 di 41 Conclusioni per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Parte_1
Nel merito: in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata voglia la Ill.ma
Corte di Appello di Milano:
In principalità:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'art. 801 c.c., e conseguentemente dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data
09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 e racc. n. 1817 posto in essere dal SI. Persona_1
in favore della SI.ra ; Parte_1 CP_1
- per l'effetto ordinare la restituzione delle quote societarie ricevute con l'atto di donazione stipulato in data 09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 e racc. n. 1817 posto in essere Persona_1 dal SI. in favore della SI.ra , unitamente ai frutti di esse a partire Parte_1 CP_1 dal giorno della domanda;
- per l'effetto ordinare altresì ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge in merito al ritrasferimento all'attore delle quote della società nei confronti del donante, della Parte_2 donataria e dei terzi;
- conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
In via subordinata:
- Sempre nel merito: spese e competenze professionali completamente rifuse incluse spese generali,
CPA ed Iva, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Ammettere prova per interrogatorio formale della SI.ra e per testi sulle seguenti CP_1 circostanze:
1. Vero è che il SI. fondatore delle aziende del , è sempre stato Parte_1 Parte_3 presente ed operativo nella conduzione dell'azienda IM FE S.p.A. fino alla cessazione del suo incarico di Presidente del ConSIlio di amministrazione il 08/07/2022?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra ; OT;
Testimone_1 Testimone_2
2. Vero è che il SI. prima e successivamente alla donazione dell'80% e poi alla Parte_1 vendita del restante 15% delle quote di sua proprietà di alla figlia Parte_2 CP_1 ha concordato con quest'ultima e sempre manifestato la sua volontà di mantenere un ruolo operativo e
pagina 2 di 41 di legale rappresentate di IM FE S.p.A. quale Presidente del ConSIlio di Amministrazione fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra ; OT;
Testimone_1 Testimone_2
3. Vero è che tale sostituzione è avvenuta all'esito dell'assemblea in data 08/07/2022 di IM FE
S.p.A. con il voto determinante della SI.ra quale titolare della quota di maggioranza CP_1 di società controllante IM FE S.p.A. in assenza di alcun accordo o di preavviso nei Parte_2 confronti del padre?
Si indicano i seguenti testi: OT e SI.ra ; Testimone_2 Testimone_1
4. Vero che la SI.ra voleva assumere la carica di Presidente del Cda in luogo del CP_1 padre, SI. Parte_1
Si indicano i seguenti testi: OT , SI.ra e Avv. Riccardo Testimone_2 Testimone_1
TT;
5. Vero è che . è una società di diritto svizzero appartenente al gruppo IM FE Parte_4
S.p.A.?
Si indicano i seguenti testi: OT;
Testimone_3 Testimone_2
6. Vero è che . dal luglio 2022 o da data antecedente è una società controllata Parte_4 direttamente o indirettamente dalla SI.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: e OT;
Testimone_3 Testimone_2
7. Vero è che il SI. è stato assunto a tempo indeterminato in data 13.6.2013 da Parte_1
in qualità di responsabile commerciale con una retribuzione di 4000;= Fr. Sv Parte_4 mensili per 12 mensilità come da comunicazione che le si rammostra (doc.
3 - lettera assunzione
[...]
. e successive modifiche)? Parte_4
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , e Dott. ; Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
8. Vero è che a seguito dei buoni risultati commerciali ottenuti dal SI. Parte_5
ha comunicato a quest'ultimo con “lettera di modifica al contratto del 13.6.2013” l'aumento
[...] della retribuzione mensile da 4000;= a 5840;= Fr. Sv (doc.
3 - lettera assunzione . Parte_4
E successive modifiche)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , e Dott. ; Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
9. Vero è che nell'agosto 2022 su disposizione della SI.ra CP_1 Parte_4 intimava unilateralmente al SI. la riduzione del contratto di lavoro da tempo Parte_1
pagina 3 di 41 pieno a tempo parziale nella percentuale del 50% e un contestuale proporzionale dimezzamento della retribuzione, come da documento che le si rammostra (doc. 12)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , , Avv. Riccardo TT Testimone_1 Testimone_4
e SI.ra Testimone_3
10. Vero è che successivamente alla richiesta avanzata dal SI. di applicare quanto Parte_1 meno tale diminuzione di orario e della retribuzione dal 1 Gennaio 2023, in data 28/09/2022, su disposizione della SI.ra licenziava in tronco il SI. CP_1 Parte_4 Pt_4 Parte_1
, con “dispensa dal presentarsi sul posto di lavoro con effetto immediato” senza fornire in
[...] merito alcuna giustificazione come da documento che le si rammostra (doc. 13)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , , Avv.Riccardo TT e Testimone_1 Testimone_4 SI.ra Testimone_3
11. Vero è che da tale data più alcuna attività lavorativa è stata effettuata dal SI. Parte_1
a favore di ? Parte_4
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , e Dott. ; Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
12. Vero è che il SI. si è astenuto dall'impugnare il predetto licenziamento? Parte_1
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Testimone_1 Testimone_3
13. Vero è che nel corso del mese di gennaio 2023 il SI. veniva contattato dal Parte_1
Rag. con il quale intratteneva rapporti di amicizia di lunga data? Persona_2
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
14. Vero è che il Rag. chiedeva al SI. un appuntamento per Persona_2 Parte_1 trattare la conclusione di un ingente ordine di forniture di 241 lampade necessarie per l'illuminazione interna di 19 appartamenti e balconi esterni di un intero fabbricato a Milano?
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
15. Vero è che il SI. si dichiarò pienamente disponibile alla effettuazione Parte_1 dell'appuntamento ma suggerì al Rag. di contattare a tale merito il responsabile del settore Persona_2 illuminazione della azienda SI. offrendosi di presentargli il predetto responsabile del Persona_3 settore illuminazione di IM FE S.p.A.?
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
16. Vero è che contattato dal rag. il responsabile commerciale di IM FE S.p.A. settore Persona_2 illuminazione, SI. pur rendendosi apparentemente disponibile a tale incontro si Persona_3
pagina 4 di 41 dichiarava indisponibile a tutte le date di incontro proposte dal SI. alla presenza del SI. Persona_2
Pt_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
17. Vero è che a fronte delle insistenze del Rag. il SI. lasciava intendere al Persona_2 Persona_3
Rag. l'inopportunità di far partecipare all'incontro richiesto il SI. Persona_2 Parte_1 suggerendo di concordare direttamente e solamente con lui l'appuntamento richiesto?
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
18. Vero è che a tal punto il Rag. riferì lo spiacevole episodio al SI. Persona_2 Parte_1 che, desolato ed imbarazzato, gli rispose come purtroppo quanto accaduto dimostrasse
l'emarginazione e la totale mancanza di rispetto dallo stesso sofferta all'interno di IM FE S.p.A. a causa degli atteggiamenti assunti in merito dalla propria figlia SI.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
19. Vero è che nonostante le rassicurazioni del responsabile commerciale in merito ad un successivo contatto per la fissazione dell'incontro, alcun appuntamento venne più organizzato?
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
20. Vero è che il Rag. contattò il SI. comunicandogli Persona_2 Parte_1 conseguentemente la propria decisione di rivolgere ad altra impresa del settore la propria richiesta di fornitura per il palazzo sito a Milano, manifestandogli altresì il proprio disagio e costernazione per la totale assenza di rispetto e considerazione accordata al SI. all'interno della Parte_1 azienda IM FE S.p.A. guidata dalla figlia di quest'ultimo?
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_2
21. Vero è che nel Febbraio 2023 il SI. aiutato dal figlio come effettuato Pt_1 Parte_6 altre volte in passato senza alcun problema, necessitava di effettuare nel fine settimana lo spostamento di un carico tramite una autovettura della azienda dotata di gancio di traino del carrello?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. Testimone_1 Parte_6
22. Vero è che lo spostamento del carico veniva effettuato dai SI.ri e senza Parte_1 Parte_6 alcun problema?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. Testimone_1 Parte_6
23. Vero è che a seguito del ricevimento della comunicazione in data 23/02/2023 che le si rammostra
(doc. 15 – mail del 23/02/2023) il SI. veniva convocato, presso lo studio del legale Pt_1
pagina 5 di 41 dell'azienda IM FE S.p.A. avv. Riccardo TT, in quanto accusato di avere utilizzato veicoli aziendali senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi aziendale?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_6
24. Vero è che il SI. unitamente alla moglie SInora , e ad un Parte_1 Testimone_1 amico il SI. si recava a tale appuntamento? Parte_7
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv.Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
25. Vero è che l'Avv. TT, come già esternato nella citata comunicazione precisava che la redazione di tale lettera e la sua convocazione all'incontro erano stati richiesti dalla SI.ra
[...]
CP_1
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
26. Vero è che l'Avv. TT, come già esternato nella citata comunicazione, manifestava il suo disagio per tale convocazione per il profondo rispetto che nutriva nei confronti del SI. Parte_1
?
[...]
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv.Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
27. Vero è che l'Avv. TT ribadiva su richiesta della SI.ra la contestazione CP_1 contenuta nella predetta lettera intimando al SI. la restituzione delle chiavi della Parte_1 autovettura utilizzata per lo spostamento del carico?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Parte_7
28. Vero è che a seguito di tale colloquio, pur apprezzando le premesse dell'Avv. TT la SInora
e il SI. manifestarono al SI. il proprio imbarazzo e Testimone_1 Parte_7 Pt_1
l'amarezza provata per il trattamento subito su iniziativa della figlia SI.ra CP_1 indicandogli in particolare “non avremmo mai immaginato che tua figlia potesse trattarti in questo modo”?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra , SI. ; Testimone_1 Parte_7
29. Vero è che amareggiato per un simile trattamento il SI. rispondeva il Parte_1 successivo 27/02/2023 alle comunicazioni ricevuta dall'Avv. TT con la missiva che le si rammostra (doc 16 – mail del 27/02/2023)?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
30. Vero è che in data 04/04/2023 con la comunicazione che le si rammostra (doc. 17 – comunicazione del 04/04/2023), l'avv. Riccardo TT informava il SI. che in data 30/03/2023 Parte_1
l'assemblea straordinaria della IM FE S.p.A. aveva adottato un nuovo testo statutario che, tra gli
pagina 6 di 41 altri, modificava ulteriormente l'art. 28 in merito alla figura del Presidente Onorario stabilendo che
“su istanza di uno o più membri del conSIlio di amministrazione il presidente onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conSIlio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva”?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
31. Vero è che tale modifica del testo statutario è stata promossa e deliberata con il voto determinante della SI.ra tramite la controllante ? CP_1 Parte_2
Si indicano i seguenti testi: Dott. ; Testimone_2
32. Vero che alcuna comunicazione in merito alla intenzione di modificare nuovamente lo statuto di
IM FE S.p.A. nei termini di cui al precedente capitolo è giunta al SI. dalla Parte_1 socia di maggioranza della predetta società anche tramite l'Avv. Riccardo TT? CP_1
Si indicano i seguenti testi: SI.ra e Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
33. Vero è che in data 20/04/2023 il responsabile amministrativo e membro del conSIlio della IM
FE S.p.A., SI.ra su sollecitazione del SI. con la comunicazione Parte_8 Parte_1 in data 20/04/2023 che le si rammostra (doc. 18 – mail del 20/04/2023) inviava il bilancio 2022 predisposto dal Cda per la sottoposizione della assemblea?
Si indica la seguente teste: SI.ra ; Parte_8
34. Vero è che il SI. ha preso visione del bilancio di IM FE S.p.A. predisposto Parte_1 dal Cda solo tramite la predetta comunicazione?
Si indica la seguente teste: SI.ra ; Parte_8
35. Vero è che il SI. apprendeva altresì grazie alla predetta comunicazione che la Parte_1 assemblea dei soci IM FE S.p.A. era stata convocata per il giorno 28/04/2023?
Si indica la seguente teste: SI.ra . Parte_8
36. Vero è che né in tale frangente né successivamente è pervenuto al SI. da parte Parte_1 del presidente SI.ra o dagli altri membri del CdA alcun invito alla partecipazione alla CP_1 predetta assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla previsione statutaria di nuova introduzione?
Si indicano i seguenti testi: SI.re ed;
Parte_8 Testimone_5
37. Vero è conseguentemente che il SI. non ha preso parte alla predetta Parte_1 assemblea?
pagina 7 di 41 Si indicano i seguenti testi: SI.re , , SI.ri Parte_8 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e
[...] Testimone_8
38. Vero è che in tale frangente alcuna comunicazione di invito al SI. alla partecipazione Pt_1 della assemblea di approvazione del bilancio 2022 della società IM FE S.p.a. a seguito di istanza in tal senso formulata dal Presidente del conSIlio di amministrazione o da almeno uno dei componenti del cda è stata esibita ai presenti?
Si indicano i seguenti testi: , , SI.ri Parte_8 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
e Testimone_8
39. Vero è che l'assemblea dei soci del 28/04/2023 di IM FE S.p.A. ha approvato il bilancio 2022 alla presenza dei restanti membri del Cda, ad eccezione del Presidente Onorario Parte_1 del quale, in quanto non invitato, non è stata dichiarata l'assenza?
Si indicano i seguenti testi: SI.re , , SI.ri Dott. , Parte_8 Testimone_5 Testimone_2
e Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
40. Vero è che con comunicazione in data 03/05/2023 che le si rammostra (doc. 19 – rinnovo carica del presidente onorario) l'avv. Riccardo TT, su incarico della presidente dal Cda di
[...]
comunicava al SI. l'intervenuto rinnovo in data 28/04/2023 Parte_9 Pt_1 Parte_1 della sua nomina a Presidente Onorario della IM FE S.p.A., con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31/12/2023?
Si indicano i seguenti testi: SI.ra ed Avv. Riccardo TT;
Testimone_1
41. Vero è che l'attribuzione della carica di presidente onorario “fino a revoca” è stata proposta e deliberata con il voto determinante della SI.ra tramite la controllante CP_1 Parte_2
[...]
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT, Dott. , , Testimone_2 Parte_8 Tes_5
, e
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
42. Vero è che il SI. riscontrava la predetta comunicazione del 03/05/2023 con Parte_1 propria comunicazione in data 10/05/2023 (doc. 20 – mail del 10/05/2023) che le si rammostra?
43. Vero che il licenziamento del SI. dalla IM FE SwissSa. voluto da Parte_1 [...] era dettato dal fatto che il SI. si fosse rifiutato di sottoscrivere un CP_1 Parte_1 impegno a non corrispondere tutto o parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio ? Pt_6
pagina 8 di 41 Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT, SI.ra e SI.ra Testimone_3 Tes_1
[...]
In caso di reiterata richiesta da parte della appellata di ammissione dei capitoli di prova indicati negli atti avversi, ci si oppone all'ammissione degli stessi per i motivi meglio specificati nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa e che qui si vorranno ritenere integralmente riportati.
In caso di reiterata richiesta da parte della Convenuta di dichiarare l'inammissibilità del teste
[...]
ci si oppone alla dichiarazione di inammissibilità per i motivi dettagliatamente indicati nella Pt_6 memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata dalla scrivente difesa nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa e che qui si vorranno ritenere integralmente riportati.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione da parte del Giudice dei capitoli dedotti da controparte, si chiede altresì di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli , nonché, sempre con i medesimi testi, sui seguenti ulteriori capitoli dedotti a prova contraria:
1. sui capitoli 1, 2 e 8 di parte convenuta:“Vero che il SI. successivamente Parte_1 all'estate 2021 si dimostrava stanco ed affranto delle reiterate condotte umilianti poste in essere dalla figlia ” CP_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Testimone_3 [...]
e Avv. Riccardo TT;
Tes_2
2. sui capitoli 3, 4, 5 e 7 di parte convenuta:“Vero che anche a seguito della donazione oggetto del presente giudizio il SI. si è sempre recato a lavoro, ogni giorno lavorativo, salvo Parte_1 brevi e sporadici impedimenti di salute?
Si indicano i seguenti testi: , Testimone_1 Parte_6
3. sul capitolo 9 di parte convenuta: “Vero che la SI.ra prefigurando l'attribuzione in CP_1 capo al SI. della carica di Presidente del ConSIlio di Amministrazione ma con Parte_1
“poteri riparametrati” in realtà intendeva una carica priva di attribuzioni, prerogative e diritti sostanziali ma con responsabilità immutate, come poi effettivamente posto in essere con la carica di
Presidente Onorario e dettagliatamente individuata nella missiva del 31/01/2023?”
Si indicano i seguenti testi: dott. e Avv. Riccardo TT;
Parte_6 Testimone_2
4. sul capitolo 12 di parte convenuta: “Vero che l'assemblea di IM FE S.p.A. del 08/07/2022 era stata indetta, come da documento che si rammostra, per autorizzare l'organo amministrativo
pagina 9 di 41 all'acquisto di beni immobili ed all'assunzione di mutui e finanziamenti e che, solo a seguito dei dubbi sollevati dal SI. all'assemblea del 08/07/2022 si decideva di attribuire alla SI.ra Parte_1 il solo potere di sottoscrivere una lettera di intenti condizionata, con opzione di CP_1 acquisto del terreno edificabile a termine delle dovute verifiche ed approfondimenti non effettuate sino
a quel momento?”
Si indicano i seguenti testi: SI. SI. Avv. Riccardo TT, Testimone_9 Testimone_10 dott. Testimone_6
5. sul capitolo 14 di parte convenuta: “Vero che successivamente all'assemblea del 08/07/2022 il SI. si sentiva tradito, oltre che dalla propria figlia , anche dai componenti più Parte_1 CP_1 fidati del CdA SI.ri e ” Testimone_9 Testimone_10
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
6. sul capitolo 15 di parte convenuta: “Vero che il SI. Dott. , la SI.ra Testimone_2 Tes_3
o la SI.ra non hanno mai comunicato al SI. che
[...] CP_1 Parte_1 avrebbe dovuto essere continuativamente presente nella sede della o che la sua assenza Parte_4 in sede avrebbe potuto esporre la predetta società svizzera ad accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del SI. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Testimone_2 Tes_3
[...]
7. sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il SI. non si è rifiutato Parte_1 categoricamente di sottoscrivere la riduzione dell'orario lavorativo ma ha chiesto soltanto che lo stesso avesse decorrenza a far data dal 1°Gennaio 2023?”
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Testimone_2 Tes_3
[...]
8. sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il licenziamento del SI. dalla Parte_1 [...]
. voluto da era dettato dal fatto che il SI. si fosse Parte_4 CP_1 Parte_1 rifiutato di sottoscrivere un impegno a non corrispondere tutto o parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio ? Pt_6
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT, , dott. Testimone_1 Parte_6 [...]
, Tes_2 Testimone_3
9. sul capitolo 17 di parte convenuta: “Vero che il SI. non ha mai incaricato alcun Parte_1 avvocato per far causa all'azienda da lui fondata a seguito della decisione assunta dall'azienda stessa
pagina 10 di 41 di procedere al ricollocamento di un dipendente causato dell'avvenuta soppressione delle mansioni a cui era addetto?
Si indicano i seguenti testi: , dott. ; Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
10. sui capitoli 19 e 20 di parte convenuta: “Vero è che contattato dal rag. il responsabile Persona_2 commerciale di IM FE S.p.A. settore illuminazione si rendeva disponibile a tale incontro indicando tuttavia essere inopportuna la presenza richiesta dal Rag. a tale appuntamento del SI. Persona_2
Parte_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_2 Persona_3
11. sul capitolo 22 di parte convenuta: “Vero che il SI. non infrangeva alcuna Parte_1 norma giuridica presentandosi alla riunione fissata dall'Avv. Riccardo TT a seguito dell'utilizzo dell'autovettura di scorta aziendale con la moglie ed un amico?”
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo TT;
12. sui capitoli 22 e 23 di parte convenuta: “Vero che l'Avv. Riccardo TT avrebbe potuto desistere dallo svolgere al SI. la contestazione sull'utilizzo improprio dell'auto di Parte_1 scorta aziendale essendosi presentato alla riunione con la moglie ed un amico ben potendola differire ad altro e più appropriato momento?”
Si indicano i seguenti testi: , Nello Avv. Riccardo TT;
Testimone_1 Pt_7
13. sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i SI.ri e Testimone_9 Testimone_10 stimavano il SI. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_9 Testimone_10
14. sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i SI.ri e Testimone_9 Testimone_10 all'assemblea del 08/07/2022 hanno votato a favore della nomina della SI.ra quale CP_1
Presidente del ConSIlio di Amministrazione della IM FE S.p.A. in quanto hanno ritenuto più vantaggioso prendere le parti della figlia in luogo di quelle dell'anziano padre che, prima o CP_1 dopo, sarebbe comunque uscito di scena?”
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_9 Testimone_10
15. sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che, stante quanto al punto precedente, il SI. Parte_1 si sentiva tradito dal voltafaccia posto in essere dai SI.ri e
[...] Testimone_9 [...]
e, pertanto, scelse di non fingere e non presenziare alla loro festa di pensionamento?” Tes_10
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_9 Testimone_10
pagina 11 di 41 16. sul capitolo 26 di parte convenuta: “Vero che la SI.ra nutre dei sentimenti di CP_1 avversione nei confronti del fratello SI. e, negli ultimi anni, a seguito dell'avvenuta Parte_6 donazione oggetto d'odierno giudizio, anche nei confronti del padre SI. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Avv, Riccardo Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
TT
Si indicano i recapiti dei testi richiesti dall'appellante:
a) Rag. via De Amicis 53 Milano Persona_2
b) , residente in [...], 22100 Como;
Tes_1 Tes_1
c) residente in [...], 22100 Como;
Parte_6
d) Avvocato Riccardo TT, domiciliato in Via Rezzonico 30, 22100 Como
e) , residente in [...]; Parte_7
f) residente in [...], 22073 Fino Mornasco (CO); Controparte_2
g) , residente in [...], 22070 Grandate (CO); Testimone_2
h) residente in [...], 22070 Vertemate con Tes_11
RI (CO);
i) residente in [...], 23030 Sernio (SO); Testimone_12
j) , residente in [...], 2270 Capiago Controparte_3
Intimiano (CO);
k) , residente in [...]; Testimone_5
l) residente in [...], 22066 Mariano Testimone_6
Comense (CO);
m) residente in [...], 22070 Capiago Intimiano (CO); Testimone_7
n) residente in [...], 22070 Olgiate Comasco Testimone_8
(CO);
o) residente in [...]32, 6830 Chiasso Testimone_3
(Svizzera);
Istanza ex art 210 C.p.c.
Si chiede disporsi l'acquisizione in giudizio del verbale integrale della assemblea dei soci di IM
FE S.p.a. in data 28/04/2023 con la quale IM FE S.p.A. ha approvato il proprio bilancio 2022; la produzione dei verbali delle successive assemblee dei soci e quelli del conSIlio di amministrazione fino alla decadenza del SI. dalla carica di presidente onorario;
la produzione del verbale Pt_1
pagina 12 di 41 della assemblea dei soci del 08/07/2022; l'acquisizione in giudizio della documentazione comprovante la composizione della compagine sociale di .” Parte_4
Conclusioni per : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi esposti e disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione o conclusione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
respingere l'appello proposto dal SI. , nonché le domande ed eccezioni tutte Parte_1 proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 3/2025, RG 2488/2023, pubblicata dal Tribunale Ordinario di
Como, in data 03.01.2025;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese forfettarie 15%, Cpa ed Iva del presente grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
A. Ci si oppone all'avversa richiesta di ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado, per i motivi meglio specificati in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa, che qui si intendono integralmente riportati;
B. Nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi e segnatamente:
1. Vero che, successivamente all'estate 2021, il SI. parlando con dipendenti, Parte_1 clienti e consulenti di IM FE S.p.A., in più di un'occasione, riferiva di essersi pentito di aver donato alla figlia , le quote di di avere affidato alla stessa la gestione di CP_1 Parte_2
IM FE S.p.A. e di volere revocare la donazione per cui è causa;
Si indicano a teste: SI.ra Pt_8
; SI. SI. SI.ra avv. Riccardo
[...] Testimone_9 Testimone_10 Testimone_3
TT;
pagina 13 di 41
2. Vero che, successivamente all'estate 2021, il SI. manifestava sentimenti di astio Parte_1
e disistima nei confronti della figlia, arrivando ad affermare che, lato personale, per lui la stessa era inesistente;
Si indica a teste: SI.ra Testimone_3
3. Vero che, a decorrere dall'anno 2019, la presenza del SI. in IM FE S.p.A. Parte_1 iniziava a farsi più sporadica e diradata, posto che lo stesso, dopo anni di impegno e dedizione al lavoro, iniziava a dedicarsi, con sempre maggior frequenza, alle proprie passioni, ovvero viaggi ed auto d'epoca; Si indicano a teste: SI.ra ; SI. SI. Parte_8 Testimone_9 [...]
dott.ssa ; SI. Tes_10 Testimone_5 Testimone_13
4. Vero che, stante la minor assidua presenza del SI. in Azienda, capitava che Parte_1 alcune decisioni venissero prese dai membri del CdA in assenza del medesimo salvo, comunque, notiziarlo a mezzo mail;
Si indicano a teste: SI.ra ; SI. SI. Parte_8 Testimone_9
dott.ssa ; Testimone_10 Testimone_5
5. Vero che, in più di una occasione, il SI. , rientrato in azienda dopo i propri Parte_1 viaggi, manifestava il proprio diniego alle proposte ed iniziative prese dalla SI.ra e dai Pt_1 singoli membri del CdA di IM FE S.p.A. ovvero vietava ai dipendenti di svolgere compiti che fossero stati richiesti dalla SI.ra , ovvero da altri responsabili di reparto e membri del CP_1
CdA;
Si indicano a teste: SI.ra ; SI. SI. SI.ra Parte_8 Testimone_9 Testimone_10
dott.ssa ; Testimone_14 Testimone_5
6. Vero che, successivamente all'estate del 2021, il SI. contestava la decisione Parte_1 presa dalla SI.ra e dai singoli membri del CdA di IM FE S.p.A. di procedere al restyling Pt_1 degli uffici della sede di Como, via Scalabrini, n. 100, arrivando a chiedere la sospensione di detti lavori;
Si indicano a teste: SI.ra ; SI.ra SI. Parte_8 Testimone_14 Testimone_9 SI. dott.ssa ; Testimone_10 Testimone_5
7. Vero che il SI. allora Presidente del CdA di IM FE S.p.A. ometteva di Parte_1 partecipare, pur regolarmente invitato, ai Comitati di Direzione Aziendale – aventi ad oggetto analisi, proposte, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali - tenutisi in data 09.09.21,
13.09.21, 29.07.21, 15.09.21, 23.09.21, 24.09.21, nonché a quelli del 11.04.22, 02.05.22. e 16.05.22; Si indicano a teste: SI. SI. , SI. SI. Testimone_9 Tes_15 Testimone_10 [...]
SI.ra , dott.ssa ; Tes_13 Parte_8 Testimone_5 pagina 14 di 41
8. Vero che il SI. rifiutava di presenziare fisicamente all'assemblea ordinaria di Parte_1
IM FE S.p.A. del 27.04.22 – di cui al doc. 15 che si rammostra al teste -, rimanendo nel proprio ufficio, e chiedendo che fossero i soli Dott. – presidente del Collegio Sindacale – e avv. Testimone_6
Riccardo TT – legale dell' – ad interfacciarsi con lo stesso;
Si indicano a teste: dott. Pt_10
; dott. avv. Riccardo TT;
SI. Testimone_2 Testimone_6 Testimone_9
9. Vero che all'assemblea del 27.04.22, avente all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, anche la nomina del nuovo CdA e del Presidente, la SI.ra e gli CP_1 altri membri del CdA si dimostravano favorevoli a rinnovare la carica al SI. con una Pt_1 riparametrazione dei poteri attribuiti, che lo stesso rifiutava e così si decideva di rinviare detto argomento a successiva assemblea;
Si indicano a teste: dott. ; dott. avv. Testimone_2 Testimone_6
Riccardo TT;
10. Vero che nel maggio 2022 i SIg.ri e chiedevano all'avv. Parte_1 CP_1
Riccardo TT di avviare una procedura di mediazione familiare – di cui al doc. 16 che si rammostra al teste -, al fine di tentare di superare la situazione di stallo personale e lavorativo che li vedeva coinvolti;
Si indica a teste: avv. Riccardo TT;
11. Vero che durante l'assemblea di IM FE S.p.A. del 08.07.22 – di cui al doc. 27 che si rammostra al teste -, avente ad oggetto la valutazione e decisione in merito all'acquisto di terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, il SI. interrompeva più volte la riunione per Pt_1 confrontarsi telefonicamente con il proprio avvocato in merito a quanto verbalizzare;
Si indicano a teste: dott. ; dott. SI. SI. Testimone_2 Testimone_6 Testimone_9 Testimone_10
12. Vero che l'assemblea di IM FE S.p.A. del 08.07.22 - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste
- si teneva per conferire all'amministratore delegato i poteri necessari per effettuare i dovuti approfondimenti, tecnici e legali, in merito all'acquisto del terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, per i quali l' aveva altresì richiesto al proprio legale, avv. TT di Pt_10 predisporre lettera d'intenti, con opzione di acquisto a termine;
Si indica a teste: avv. Riccardo
TT; dott. ; SI. SI. dott. Testimone_2 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_6
13. Vero che, in data 08.07.22, terminata la riunione del CdA di IM FE S.p.A. - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste – si costituiva, in via totalitaria, l'assemblea ordinaria di IM FE S.p.A. – come da doc. 28 che si rammostra al teste – per la nomina del nuovo CdA e il SI. Parte_1
pagina 15 di 41 decideva di lasciare la riunione;
Si indica a teste: dott. ; SI. SI. Testimone_2 Testimone_9
dott. Testimone_10 Testimone_6
14. vero che, successivamente, all'assemblea del 08.07.22 il SI. toglieva la parola Parte_1 ai due membri del CdA di IM FE S.p.A., SI. e SI. Si Testimone_9 Testimone_10 indica a teste: SI. SI. Testimone_9 Testimone_10
15. Vero che, nell'estate del 2022, stante la progressiva diminuzione della presenza del SI. Parte_1 in , il commercialista di IM FE S.p.A., Dott. ,
[...] Parte_4 Testimone_2 informava quest'ultima del fatto che, l'impossibilità di provare la presenza continuativa del dipendente, avrebbe potuto esporre la stessa al rischio accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del medesimo SI. presso Si indica a teste: Parte_1 Parte_4
Dott. ; Testimone_2
16. Vero che, per il motivo di cui al punto che precede, il commercialista di IM FE S.p.A., Dott.
, suggeriva alla stessa di elidere o quantomeno ridurre orario lavorativo ed emolumento Testimone_2 del SI. presso e, pertanto, la fiduciaria di quest'ultima, SI.ra Pt_1 Parte_4 Tes_3
predisponeva l'accordo – di cui al doc. 34 che si rammostra al teste - che, tuttavia, il SI.
[...] rifiutava di sottoscrivere e, per tale motivo si decideva di procedere alla interruzione di detto Pt_1 rapporto di lavoro;
Si indica a teste: Dott. ; SI.ra avv. Riccardo Testimone_2 Testimone_3
TT.
17. Vero che a settembre 2022, a seguito della decisione di procedere al ricollocamento di un dipendente di IM FE S.p.A., per avvenuta soppressione delle mansioni cui era addetto, il SI.
, all'epoca Presidente Onorario, si offriva di pagare al dipendente stesso, un legale Parte_1 per fare causa all' ; Si indicano a teste: SI. avv. Riccardo TT;
Pt_10 Testimone_16
18. Vero che, invitato alla cena di Natale '22 di IM FE S.p.A., il SI. , rifiutava Parte_1 di partecipare, perché avrebbe dovuto sedersi allo stesso tavolo della figlia e degli altri membri CP_1 del CdA aziendale;
Si indica a teste: dott.ssa ; SI.ra ; SI. Testimone_5 Parte_8 CP_4
;
[...]
19. Vero che nel mese di gennaio 2023 IM FE SpA riceveva richiesta di fornitura di materiale elettrico – lampade – da parte del rag. il quale chiedeva fissarsi un Persona_2 appuntamento, con il SI. e il SI. per il giorno 16.01.23 e che il SI. Per_3 Parte_1
impossibilitato a presenziare per pregressi impegni lavorativi, chiedeva di differire ad altra Per_3 pagina 16 di 41 data, dovendosi occupare in prima persona dell'evasione dell'ordine; Si indica a teste: SI. Per_3
[...]
20. Vero che, nel mese di gennaio 2023, la trattativa con il rag. si interrompeva Persona_2 in quanto quest'ultimo riteneva le proprie eSIenze incompatibili con i tempi, formalità e condizioni di pagamento poste da IM FE S.p.A., come da scambio di corrispondenza e-mail che si rammostra al teste doc. 36-37; Si indica a teste: SI. ; Persona_3
21. Vero che, nel mese di gennaio 2023, il SI. chiedeva al legale dell'azienda IM Parte_1
FE S.p.A., un formale parere giuridico in merito alla figura di Presidente Onorario e dei connessi poteri, così come previsti nel nuovo Statuto della Società; Si indica a teste: avv. Riccardo TT;
22. Vero che nel febbraio 2023, a seguito dell'utilizzo da parte del SI. , per fini Parte_1 personali, di un'autovettura e di un carrello di proprietà di IM FE S.p.A., che venivano fatti condurre da un terzo estraneo all'Azienda, l'avv. TT Riccardo decideva di convocare il medesimo SI. presso il proprio studio, al fine di spiegare i motivi della richiesta aziendale di Pt_1 restituzione delle chiavi di detta autovettura e che nell'occasione, l'attore, senza preavviso, si presentava con la moglie, SI.ra e con l'amico, SI. ; Si indica a Testimone_1 Parte_7 teste: avv. Riccardo TT;
23. Vero che, in occasione dell'episodio di cui al punto che precede, l'avv. TT chiedeva al SI.
se ritenesse opportuno far presenziare alla discussione la moglie, SI.ra Parte_1 Tes_1
e l'amico, SI. e che il SI. insisteva affinchè gli stessi rimanessero
[...] Parte_7 Pt_1 nella sala riunioni;
Si indica a teste: avv. Riccardo TT;
24. Vero che, invitato alla festa di pensionamento dei SIg.ri e Testimone_9 Testimone_10 tenutasi il 25.05.23, il SI. rifiutava di partecipare, omettendo persino di Parte_1 rispondere all'invito, di cui alla mail del 10.05.23, doc. 38 che si rammostra al teste;
Si indica a teste: dott.ssa ; SI. SI. SI.ra ; Testimone_5 Testimone_9 Testimone_10 Parte_8
25. Vero che, dall'anno 2016, il SI. ha interrotto qualsiasi rapporto con IM FE Parte_6
S.p.A. e che i dipendenti mai lo hanno rivisto in Azienda.
Si indica a teste: SI.ra ; dott.ssa ; SI. SI. Parte_8 Testimone_5 Testimone_9
Testimone_10
pagina 17 di 41 26. Vero che il SI. , dall'allontanamento da IM FE S.p.A. nel 2016, nutre Parte_6 sentimenti di astio e risentimento nei confronti della SI.ra Si indicano a teste: SI.ra CP_1
; dott.ssa ; avv. Riccardo TT;
SI. SI. Parte_8 Testimone_5 Testimone_9
Si indicano quali testimoni i SIg.ri: Testimone_10
- Dott. , con studio in (CO) Grandate, via Plinio Secondo, n. 1; Testimone_2
- SI.ra , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Parte_8
- Dott.ssa , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_5
- Dott. residente in [...]; Testimone_6
- SI. residente in [...]; Testimone_9
- SI. residente in [...]; Testimone_10
- SI.ra c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_14
- Avv. Riccardo TT, con studio in Como, via Rezzonico, n. 30;
- SI. c/o Elettrotecnica Rossetto s.r.l., in (22100) Como, via Salardi, n. 3; Testimone_16
- SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Persona_3
- SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Tes_15
- SI. c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_13
- SI.ra c/o , in (Svizzera) Chiasso, Corso San Gottardo, n. 32; Testimone_3 Parte_4
- SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100. CP_4
C.Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, si chiede di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli, nonché si chiede ammettersi prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel febbraio 2023 il SI. utilizzava, per motivi personali, l'autovettura Parte_1
Nissan Qasqai, tg. EF553DW, e il carrello tg. XA333EJ, di proprietà IM FE S.p.A., di cui possedeva le relative chiavi, senza preavviso e senza chiedere alcuna autorizzazione al responsabile del parco automezzi aziendali;
Si indica a teste: SI. c/o IM FE S.p.A., in Como, Testimone_13 via Scalabrini, n. 100;
pagina 18 di 41 2)Vero che nel gennaio 2023 veniva contattato – in qualità di responsabile del settore illuminazione di
IM FE S.p.A. – dal rag. per una fornitura di lampade e che, a fronte della richiesta di Persona_2 fissazione di un appuntamento per il giorno 16.01.23, mai esprimeva l'inopportunità della presenza del SI. limitandosi a chiedere di poter fissare un incontro in altra data, avendo per il 16.01.23 Pt_1 altri impegni;
Si indica a teste: SI. , c/o IM FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. Persona_3
100;
3) Vero che dall'estate 2022 la presenza del SI. in diveniva Parte_1 Parte_4 talmente sporadica che il medesimo neppure era conoscenza dei nominativi e tipologia dei clienti da ultimo acquisiti e che, pertanto, anche per evitare controlli di tipo fiscale, essendo insostenibile dimostrare la continuatività e produttività del suo ruolo, la gerente di , SI.ra Parte_4
sentito il parere dei consulenti, decideva di proporre al SI. Testimone_3 Parte_1 una riduzione di orario di lavoro e che, a fronte del rifiuto del SI. di accettare dette Pt_1 condizioni, la SI.ra intimava il licenziamento;
Testimone_3
4) Vero che, prima di sottoporre al SI. la modifica del contratto di lavoro in Parte_1 [...]
– con riduzione dell'orario e della retribuzione, come da doc. 12 ctp che si Parte_4 rammostra al teste – la gerente, SI.ra cercava più volte di contattare Testimone_3 telefonicamente il SI. per spiegargli le motivazioni e che il SI. mai Parte_1 Pt_1 rispondeva né la richiamava;
Si indica a teste: SI.ra c/o , in Testimone_3 Parte_4
(Svizzera) Chiasso, Corso San Gottardo, n. 32;
D. Ci si oppone all'ammissione dei testi di controparte, SI. e SI.ra Parte_6 Tes_1
, per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di
[...] primo grado dalla scrivente difesa, che qui si intendono integralmente riportati;
E. Ci si oppone all'ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte appellante per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata nel procedimento di primo grado dalla scrivente difesa, che qui si intendono integralmente riportati.
*****
Ci si oppone a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata da controparte, in ordine alle quali non si accetta il contraddittorio.”
pagina 19 di 41 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse in questo grado di giudizio, il Tribunale di Como, con sentenza n.
3/2025 pubblicata il 03.01.2025, rigettava le domande svolte da (padre) Parte_1 nei confronti di (figlia) e condannava l'attore a rifondere alla convenuta le CP_1 spese di giudizio liquidate in euro 22.426,00, oltre accessori di legge.
2. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la figlia al fine di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui CP_1 all'art. 801 c.c. e, conseguentemente, sentir dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data 09.01.2018 a rogito del notaio rep. N. 2783 e racc. n. 1817 posto in essere da in favore Persona_4 Parte_1 della SI.ra CP_1
3. Il SInor deduceva di aver creato la società IM FE S.p.a., azienda operante nel Pt_1 mercato lombardo e specializzata nella distribuzione e vendita di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per l'illuminazione e la domotica e che Parte_4
Pa è un'unità operativa con sede in Svizzera controllata da IM FE S.p.a. per la quale, a partire dal 2013, lo stesso aveva svolto, in qualità di dipendente, l'attività di responsabile commerciale.
4. Unica socia di IM FE S.p.a. era la società la quale, nel 2017, era stata Parte_11 oggetto di scissione parziale con costituzione della nuova società Parte_2 divenuta conseguentemente unica socia di IM FE S.p.a..
5. Il capitale sociale di risultava di titolarità per il 95% di Parte_2 Parte_1
e per il 2,5% ciascuno di e (l'altro figlio dell'attore)
[...] CP_1 Parte_6
e, al momento della costituzione, l'attore aveva nominato quale amministratrice unica, a tempo indeterminato, la figlia.
6. Successivamente, in data 9 gennaio 2018, l'attore donava alla convenuta l'80% del capitale sociale di e, in data 28 febbraio 2018, le vendeva l'ulteriore quota del Parte_2
15% del capitale sociale.
7. L'attore deduceva di rivestire, al momento della donazione, l'incarico di Presidente del
ConSIlio di amministrazione di IM FE S.p.a. e che, in accordo con la figlia, conSIliere delegato, intendeva mantenere un ruolo attivo e rappresentativo all'interno della suddetta società fino a quando le sue condizioni di salute lo avrebbero permesso. pagina 20 di 41 8. Tuttavia, rilevava che dopo pochi anni di collaborazione era emersa una “incomprensibile acrimonia” da parte di nei suoi confronti come dimostrato dalle condotte poste CP_1 in essere dalla stessa allo scopo di screditare il SI. nei confronti dei clienti, dei Pt_1 dipendenti e dei membri dei conSIli di amministrazione aziendali.
9. In particolare, deduceva che: Parte_1
- in data 08.07.2022, si era riunito il CdA e, successivamente, l'assemblea dei soci di IM
FE S.p.a. aveva nominato socia di maggioranza del socio unico CP_1 [...]
Presidente del CdA, con estromissione di dalla gestione e Parte_2 Parte_1 dalla rappresentanza della società.
- In data 14.07.2022, la convenuta, quale nuovo Presidente, aveva convocato un'assemblea straordinaria di IM FE S.p.a., nell'ambito della quale era stata approvata all'unanimità la modifica dello statuto sociale, prevedendo la possibilità per il CdA di nominare un presidente onorario “scegliendolo tra le persone che hanno contribuito SInificativamente alla gestione, al progresso ed allo sviluppo della società” con diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea e del CdA, senza diritto di voto e con funzione consultiva.
- In data 29.07.2022 il CdA di FE S.p.a. aveva nominato il SInor Parte_1
Presidente onorario sino al 31.12.2022, con compenso di euro 40.000,00 lordi annui, oltre all'uso di un'auto aziendale a titolo di onorificenza.
- In data 28.09.2022, , su disposizione di intimava Parte_4 Pt_4 CP_1 all'attore un dimezzamento dell'orario di lavoro e della retribuzione, e, alla richiesta di quest'ultimo di posticiparne la decorrenza, l'aveva licenziato in tronco senza fornire alcuna giustificazione.
10. Un altro episodio si verificava nel gennaio 2023 quando, responsabile Persona_3 commerciale di IM FE S.p.a., avrebbe riferito a un vecchio cliente e amico dell'attore,
di non ritenere opportuna la presenza del SInor Persona_2 Pt_1 all'appuntamento da fissare per la discussione delle condizioni di una fornitura e, alla fine, il cliente, non riuscendo a fissare l'incontro, decideva di rivolgersi ad altra azienda, comunicando all'attore la propria costernazione per “la totale assenza di rispetto che
l'azienda guidata dalla SI.ra stava dimostrando nei confronti del padre SI. CP_1
. Parte_1
pagina 21 di 41 11. In seguito, in data 31.01.2023, il legale dell'azienda, su richiesta dell'attore di precisargli le prerogative legate alla carica di Presidente onorario, l'aveva richiamato agli obblighi di “non facere” e, in particolare, a quello di astenersi dall'esprimere pensieri e opinioni critiche sull'operato e sulla conduzione dell'azienda.
12. L'attore deduceva di aver ricevuto, in data 23 febbraio 2023, sempre dal medesimo legale, una comunicazione nella quale quest'ultimo, dopo essersi dispiaciuto per l'incombenza ricevuta, lo aveva accusato di aver utilizzato un veicolo aziendale senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi e di averlo fatto condurre a terzi estranei, per il solo fatto che il aiutato dal figlio, come già avvenuto in passato, aveva utilizzato Pt_1 un'autovettura aziendale munita del gancio di traino per lo spostamento di un carico;
successivamente il legale l'aveva convocato e, seppur a disagio, gli aveva intimato, alla presenza di un amico e della moglie, con i quali aveva partecipato all'incontro, la restituzione delle chiavi dell'autovettura.
13. In seguito, il 30 marzo 2023, l'assemblea straordinaria di IM FE S.p.A. adottava un nuovo testo statutario, che prevedeva che il Presidente onorario potesse essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del Cda solo su istanza di uno o più membri del
ConSIlio di amministrazione;
poco dopo l'attore apprendeva, altresì, che per il giorno
28.04.2023 era stata convocata la riunione del CdA per la redazione del progetto di bilancio societario alla quale non era stato invitato.
14. Da ultimo, il 03.05.2023, il legale dell'azienda aveva comunicato al il rinnovo della Pt_1 nomina a Presidente onorario con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31.12.2023, carica che aveva rifiutato in quanto ritenuto Parte_1
l'ennesimo, umiliante episodio diretto ad esautorarlo dalla vita societaria.
15. L'attore deduceva che tutti i comportamenti di cui sopra, posti in essere dalla donataria, costituivano dimostrazione di grave ingratitudine nei confronti del donante in quanto volti a minare la dignità e il rispetto di quest'ultimo non solo nei confronti della donataria ma anche di familiari, amici, collaboratori e clienti.
16. Alla luce di quanto sopra, l'attore chiedeva la revocazione ex art. 801 c.c. della donazione effettuata con atto del 09.01.2018 e la restituzione delle quote societarie ricevute dalla SI. per effetto della stessa. CP_1
pagina 22 di 41 17. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda attorea in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata per i motivi dedotti in atti.
18. In particolare, la convenuta deduceva che tutte le condotte descritte dall'attore non trovavano fondamento nell'asserita volontà della convenuta di denigrare la dignità e le qualità morali del padre, ma derivavano da una diversa visione in merito alle modalità di gestione dell'attività imprenditoriale nonché dal passaggio generazionale dell'azienda paterna, pianificato e voluto dal padre proprio con la donazione oggetto della domanda di revocazione.
19. La SInora sosteneva di non essersi mai sottratta al confronto ed al dialogo con il Pt_1 padre, tanto da aver aderito ad un procedimento di mediazione familiare, conclusosi tuttavia senza esito positivo.
20. Rilevava, inoltre, che le motivazioni che avevano indotto il CdA di IM FE S.p.a. a non rinnovare al padre la carica di Presidente erano da imputarsi sia alla minor partecipazione di quest'ultimo alle decisioni aziendali (dovuta anche all'età, 85 anni), sia al fatto che, a partire dall'autunno 2021, l'attore avrebbe iniziato sterilmente ad opporsi, anche ex post, a qualsiasi iniziativa aziendale presa dal CdA, mettendo in questo modo a repentaglio l'operatività aziendale e creando confusione tra i dipendenti.
21. Deduceva che l'assemblea dei soci del 27 aprile 2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di IM FE PA e la nomina del nuovo CdA e del Presidente (essendo scaduto il relativo mandato), si era svolta in tale clima.
22. Il SInor si era rifiutato di partecipare, deducendo di non essere disponibile ad una Pt_1 rimodulazione dei poteri attinenti al proprio ruolo di presidente del CdA, ovvero ad una riformulazione dell'assetto gestorio, motivo per cui la società aveva deliberato unicamente in merito all'approvazione del bilancio.
23. Rilevava che, rimasto l'organo gestorio in regime di prorogatio, si era presentata un'opportunità immobiliare (riguardante il progetto di espansione e trasferimento della sede sociale), discussa alla riunione del CdA del 8 luglio 2022, convocata dall'attore dopo un primo, ingiustificato rifiuto, nel corso della quale, stante la presenza di tutti gli amministratori di IM FE S.p.a, dei Sindaci e del socio unico riuniti in assemblea Parte_2 totalitaria, si era svolta, altresì, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, alla quale l'attore aveva deciso di non presenziare, abbandonando la riunione.
pagina 23 di 41 24. Nel corso della suddetta assemblea era stato nominato il nuovo organo gestorio, ma poco dopo, con la modifica dello statuto sociale il SInor veniva nominato Presidente Pt_1 onorario, carica onorifica incompatibile con la volontà della convenuta di allontanare del tutto il padre dalla società.
25. Deduceva che, dunque, la volontà di uscire definitivamente dall'azienda era riconducibile unicamente alla volontà dell'attore. che rinunciava di propria volontà all'ultimo rinnovo della carica di Presidente onorario.
26. La convenuta rilevava, altresì, che anche gli altri episodi menzionati dall'attore non erano tali da poter connotare alcuna grave ingiuria della donataria:
- per quanto concerne la proposta riduzione dell'orario di lavoro dell'attore, la stessa era stata motivata dalla sua presenza saltuaria sul luogo di lavoro e, quindi, da preoccupazioni di carattere fiscale, pertanto, a fronte del rifiuto dell'attore di sottoscrivere l'accordo propostogli era stato interrotto il rapporto di lavoro.
- In merito all'episodio che aveva coinvolto e il responsabile di Testimone_17 Pt_4
, deduceva che non si era dato seguito alla fornitura richiesta, poiché il
[...] Persona_3 primo non aveva accettato le condizioni di pagamento applicate dalla società e, pertanto, non si era consumata alcuna mancanza di rispetto nei confronti dell'attore.
- Quanto all'episodio dell'autovettura, le motivazioni che avevano indotto l'azienda a chiedere la restituzione delle chiavi erano legate a problematiche di natura assicurativa.
27. Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 bis c.p.c., il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.01.2024, rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e rimetteva la causa in decisione.
28. Con sentenza n. 3/2025 pubblicata il 3 gennaio 2025 il Tribunale di Como rigettava le domande svolte da nei confronti di come sopra detto. Parte_1 CP_1
29. Il Tribunale, dopo aver premesso che l'ingiuria grave richiesta ai sensi dell'art. 801 c.c. quale presupposto per la revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere intesa, secondo consolidata giurisprudenza, quale manifestazione esteriore di un durevole sentimento di disistima e di offesa alla dignità morale del donante, tale da rivelare profonda avversione o perversa animosità verso lo stesso, osservava quanto segue.
30. In particolare, riteneva che i fatti dedotti dall'attore quali espressione di ingratitudine della donataria – consistenti nell'aver la convenuta esautorato l'attore dalla carica di Presidente del pagina 24 di 41 CdA di IM FE S.p.a., dapprima facendosi nominare Presidente del CdA in luogo del padre e, successivamente, attribuendogli le funzioni meramente consultive di Presidente onorario;
nell'aver licenziato il padre dall'unità operativa svizzera della società, Parte_4
nell'aver contestato al padre l'uso di un'autovettura aziendale per scopi privati
[...] chiedendogli la restituzione delle chiavi e nell'aver negato all'attore un incontro alla sua presenza con il responsabile commerciale per presentargli il cliente e amico
[...]
e per trattare di una rilevante fornitura;
risultavano, nel loro nucleo essenziale, Persona_2 provati documentalmente o, comunque, non contestati, ma non integravano una condotta idonea a ledere gravemente il patrimonio morale del donante.
Nello specifico, il giudice riteneva che la nomina di un nuovo CdA e della donataria quale
Presidente del CdA di IM FE S.p.A, trattandosi di decisioni inerenti la gestione societaria, apparivano coerenti con il fisiologico passaggio generazionale e non erano espressive di disistima e ingratitudine verso il donante.
Osservava, inoltre, che era rimasta indimostrata l'allegazione attorea circa l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto il mantenimento, da parte dell'attore, a seguito della donazione, di “un ruolo attivo e rappresentativo nella società fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito”.
Risultava, altresì, palese dalla lettura degli scritti difensivi di entrambe le parti che i rapporti tra le stesse, precedenti l'08.07.2022, fossero caratterizzati dall'emergere di opinioni divergenti circa le modalità di gestione della società. Era, quindi, coerente che la convenuta avesse deciso di nominare un nuovo CdA per il perseguimento dei propri obiettivi aziendali
Allo stesso modo, la successiva istituzione della carica di Presidente onorario e l'attribuzione della stessa a accompagnata da formali attestazioni di riconoscenza e Parte_1 benefici economici, escludeva qualsiasi intento denigratorio.
Parimenti, secondo il giudice, la richiesta da parte del legale della IM FE S.p.a. di restituzione delle chiavi dell'autovettura aziendale, utilizzata dall'attore senza il consenso del responsabile, risultava giustificata e proporzionata alla necessità di tutela degli interessi societari e priva, quindi, di connotazione offensiva.
Per quanto riguarda il dedotto licenziamento dalla società svizzera Sa in data Parte_4
28.09.2022, le ragioni sono state individuate dalla convenuta nella presenza sempre più
pagina 25 di 41 saltuaria di presso la stessa e dal di lui rifiuto di acconsentire a una Parte_12 riduzione al 50% dell'orario di lavoro e della retribuzione.
L'attore, oltretutto, non forniva la prova del fatto che detta giustificazione fosse pretestuosa e che la cessazione del rapporto di lavoro fosse invece motivata da una profonda avversione della donataria, diretta a lederne la sfera morale;
né risultava che la disdetta dal contratto fosse mai stata contestata dallo stesso.
Quanto all'episodio relativo al cliente doveva ritenersi irrilevante, in quanto, anche Persona_2 ove dimostrato che il responsabile avesse rifiutato un incontro alla presenza Persona_3 dell'attore, tale comportamento non sarebbe riconducibile alla volontà della donataria, né vi era prova che il dipendente avesse agito su ordine di CP_1
Le condotte lamentate dall'attore dovevano, pertanto, essere ricondotte alla normale gestione societaria successiva al trasferimento del controllo alla figlia, non rappresentando manifestazione di un sentimento di profonda avversione, disistima o volontà di ledere l'onore e la dignità del donante da parte della donataria.
Pertanto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 801 c.c., il giudice rigettava la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, perché infondata.
31. Avverso la decisione del giudice prime cure ha proposto appello Parte_1 chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti ci cui all'art. 801 c.c. e conseguentemente dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali posto in essere dallo stesso in favore della figlia e, per l'effetto, ordinare la restituzione delle quote societarie;
in via subordinata nell'ipotesi in cui le quote fossero state trasferite a terzi, ha chiesto di condannare a versare a CP_1 Parte_1 il loro controvalore.
[...]
32. L'appellante ha chiesto, altresì, l'accoglimento dei capitoli di prova testimoniale rilevanti al fine della dimostrazione del carattere gravemente ingiurioso delle condotte della donataria nei confronti del donante e ha proposto istanza ex art. 210 c.p.c. relativamente ai verbali di assemblea di IM FE s.p.a., dal 28.4.2023, rilevante al fine dell'approvazione del bilancio 2022 e dei verbali successivi sino alla decadenza di esso Pt_1
33. Parte appellata ha chiesto di rigettare l'appello proposto, nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante poiché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 26 di 41 Si è opposta inoltre alla avversa richiesta di ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado e, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ha chiesto di essere ammessa a prova contraria sui capitoli di prova non ammessi in primo grado.
34. All'udienza del 17.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
35. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a) Primo motivo. Erronea valutazione dell'ingratitudine della donataria, in relazione alla progressiva estromissione del donante dal CdA di IM FE S.p.a. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e 801 c.c.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la progressiva estromissione del donante dalla gestione della società fosse riconducibile a mere eSIenze organizzative e al fisiologico passaggio generazionale, escludendo qualsivoglia intento ingiurioso da parte della donataria.
Secondo l'appellante, tale valutazione è erronea, in quanto il Tribunale ha trascurato la reale portata morale e lesiva della condotta, limitandosi a una lettura formale dei fatti e disattendendo il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui anche atti formalmente legittimi possono integrare gli estremi dell'ingiuria di cui all'art. 801 c.c..
Deduce che, dopo la donazione avvenuta nel 2018, il donante ha continuato a svolgere con profitto e attivamente il proprio ruolo nel CdA fino a metà 2022, mantenendo intatte le proprie capacità e contribuendo ai risultati economici positivi della società.
L'estromissione dalle cariche gestionali, pertanto, non rispondeva ad alcuna eSIenza oggettiva, ma fu attuata con modalità particolarmente ingiuriose, tali da ledere la dignità e il prestigio del fondatore, universalmente stimato nell'ambiente aziendale.
L'appellante evidenzia, inoltre, che la creazione della carica di “Presidente Onorario”, priva di poteri effettivi e di diritto di voto, ha costituito un espediente volto a mascherare la totale esclusione del donante dalla vita societaria.
Oltretutto, la circostanza che la suddetta comunicazione sia provenuta dal legale della società e non dalla donataria, ha reso pubblica e più umiliante la condotta di quest'ultima.
A ciò deve aggiungersi l'ulteriore modifica statutaria, approvata successivamente dalla donataria, che ha limitato la partecipazione del donante alle riunioni del CdA e alle pagina 27 di 41 assemblee solo su espresso invito, offrendogli di rimanere in carica solo fino a fine anno e ha rappresentato l'atto conclusivo di un comportamento sistematicamente volto a emarginarlo, a dispetto del ruolo storico e del contributo prestato alla crescita dell'impresa.
Il riconoscimento di un compenso in occasione della nomina onoraria non attenua, ma anzi accresce, la gravità dell'offesa, poiché il donante non era mosso da finalità economiche, bensì dal desiderio di continuare a contribuire alla vita dell'azienda da lui fondata, circostanza di cui l'appellata era perfettamente consapevole, avendola condivisa con il padre al momento della donazione.
In conclusione, l'appellante chiede che la Corte qualifichi le suddette condotte della donataria come gravemente ingiuriose nei confronti del donante, ai sensi dell'art. 801 c.c.
Opinione della Corte sul primo motivo
Ai fini di inquadrare correttamente la questione oggetto di causa, risulta opportuno richiamare brevemente i principi giurisprudenziali in materia di revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c..
La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801
c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la “manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario”; in particolare, afferma come sia necessario che l'ingiuria sia “espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante” (Cass. sent. n. 20722/2018; Cass. sent.
n. 13544/2022).
Ha inoltre affermato che “il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria
a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare
l'atteggiamento del donatario. Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti
pagina 28 di 41 dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale” (Cass. sent. n. 3811/2024).
La Suprema Corte, quindi, ha chiarito che l'ingiuria grave, richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità della donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante medesimo.
Venendo al caso in esame, dunque, occorre valutare se i comportamenti posti in essere dalla donataria possano essere considerati, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, gravemente ingiuriosi del patrimonio morale del donante, e quindi tali da fondare la domanda di revocazione della donazione ex art. 801 c.c..
Il primo motivo è infondato.
La circostanza che all'assemblea del 08.07.2022 sia stato nominato un nuovo CdA e che sia stata nominata Presidente di IM FE S.p.a. in luogo del padre appare CP_1 una decisione motivata da eSIenze legate alla gestione societaria, nonché al passaggio generazionale della società, voluto dallo stesso donante con l'atto di donazione più che da un sentimento di profonda avversione o di animosità nei confronti del donante.
Deve osservarsi, in primo luogo, che è rimasta priva di riscontro probatorio l'allegazione attorea concernente l'esistenza di un accordo tra le parti volto a garantire, in favore dell'attore, il mantenimento, successivamente alla donazione, di un ruolo attivo e rappresentativo all'interno della società, sino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito (cfr. atto di citazione pag. 3).
Inoltre, come correttamente evidenziato anche dal giudice di primo grado, l'avvenuta donazione effettuata dal donante in favore della figlia della maggioranza delle quote societarie di socio unico di IM FE S.p.A., non può che essere Parte_2 interpretata quale atto di trasferimento dal genitore alla generazione successiva, del controllo delle società a lui riconducibili.
Tale trasferimento, infatti, comportava necessariamente l'accettazione, da parte del donante, dell'esercizio, in capo alla donataria, dei poteri gestori e decisionali propri della titolarità della partecipazione di maggioranza.
pagina 29 di 41 Risulta, oltretutto, evidente, alla luce del contenuto degli scritti difensivi di entrambe le parti, che i rapporti tra le stesse, antecedenti agli eventi dell'8 luglio 2022, fossero già contrassegnati da divergenze in ordine alle modalità di gestione della società partecipata
IM FE S.p.A..
Anche dall'istanza di mediazione familiare sottoscritta dalla SInora in data Pt_1
13.05.2022 (cfr. doc. 16 fascicolo primo grado) emergono divergenze legate a “differenti modalità di visione e conduzione dell'Azienda che comportavano il venire meno del confronto, e del dialogo diretto e costruttivo tra il padre Presidente e la figlia
Amministratore delegato. Lo stallo è ora anche formalmente venuto in evidenza, posto che nell'assemblea dei soci di IM FE SpA del 27 aprile u.s., essendo emerso un potenziale contrasto in merito ai poteri da attribuire al Presidente (se rinnovarne la carica, se mantenerli invariati, ovvero ridurli rispetto a quelli dell'AD), ci si è limitati all'approvazione del bilancio 2021, rinviando ogni decisione sul rinnovo del CdA, e delle relative attribuzioni, a data futura. In particolare, prefigurava il mantenimento della CP_1 carica di Presidente in capo al padre, con poteri diversificati rispetto allo stato attuale;
soluzione che il padre non riteneva percorribile”.
Pertanto, non suscita stupore che la convenuta, nell'esercizio delle prerogative proprie del socio di maggioranza di abbia ritenuto opportuno procedere alla Parte_2 nomina di un nuovo ConSIlio di amministrazione, in funzione del perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.
Il fatto che la donataria abbia tenuto una condotta non conforme alla volontà del donante, in assenza di un manifesto sentimento di avversione e disistima, non è sufficiente a configurare un'ipotesi di revocazione per ingratitudine, sub specie di ingiuria grave, interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza di legittimità come “la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento”
(Cass. sent. n. 13632/2001).
In tal senso si è pronunciata recentemente anche la Corte d'Appello di Milano, la quale ha affermato che “la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa
pagina 30 di 41 obbedienza alle indicazioni impartite da quest'ultimo, ove non condivise, ma soprattutto il donatario non può essere privato dell'esercizio dei diritti e delle facoltà che la legge gli attribuisce. D'altronde, imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un intollerabile vincolo sulla sua libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l'istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall'assenza di corrispettività” (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 3328/2022).
Oltretutto, occorre evidenziare che la nomina del nuovo CdA, in sostituzione di quello scaduto, come anche del nuovo Presidente, è avvenuta nel rispetto delle regole societarie, tant'è che lo stesso non ha proposto alcuna impugnazione di detta delibera Pt_1 assembleare.
Per quanto concerne la decisione di modificare lo statuto societario con l'introduzione della carica di Presidente onorario (cfr. doc. 29 convenuta – verbale assemblea del 14.07.2022) e la successiva nomina di a Presidente onorario, dalla lettura del verbale Parte_1 del CdA del 29.07.2022 (cfr. doc. 30 fascicolo primo grado attore) risulta pacifico che da parte della donataria non vi sia stato alcun intento denigratorio ma che, al contrario, la stessa sia stata animata da un intento di stima e riconoscimento nei confronti del padre. In tale occasione, infatti, ha ricordato il ruolo decisivo svolto dal genitore, CP_1 fondatore dell'azienda negli anni 70 e ha ripercorso “ le tappe fondamentali dello sviluppo che la Società ha registrato sotto la guida del SI. della sua crescita Parte_1 continua e progressiva, da azienda di famiglia a primaria protagonista nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per
l'illuminazione e la domotica, e che nel tempo ha via via allargato il proprio territorio di riferimento, con l'apertura di diverse filiali”. E', poi, proseguita una discussione “dove ognuno dei membri del ConSIlio di Amministrazione ricorda con rispetto e gratitudine particolari momenti ed aspetti della vita lavorativa, condivisi con il SI. Parte_1
A seguito ed all'esito della discussione, emerge unanime tra i ConSIlieri la
[...] volontà di formalizzare – anche in via ufficiale - il profondo sentimento di gratitudine nei confronti del fondatore SI. che più di ogni altro ha contribuito al Parte_1 progresso ed allo sviluppo della Società, mediante la sua nomina a Presidente Onorario ai
pagina 31 di 41 sensi dell'art. 28 del rinnovato Statuto. Il Presidente auspica che la Società possa in tal modo continuare a giovarsi delle idee, dei contributi e delle indicazioni frutto dall'esperienza e competenza maturate dal Presidente Onorario, che potrà partecipare alle riunioni dell'assemblea e del ConSIlio di Amministrazione, con diritto di parola e in funzione consultiva, seppur senza obbligo di partecipazione, e diritto di voto” (cfr. doc. 30 fascicolo primo grado attore).
Dalla lettura del verbale, dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, risulta evidente che la donataria, proprio in ragione della stima e del rispetto verso il padre, si faceva portatrice dell'iniziativa volta a modificare lo statuto, introducendo la figura di
Presidente onorario e conferendo detta carica al padre per mantenere la di lui presenza in azienda e fare in modo che quest'ultimo potesse continuare ad apportare il proprio contributo e la propria esperienza alla società, seppure con diverse prerogative. Inoltre, i toni utilizzati sono tutt'altro che ingiuriosi o espressione di una profonda avversione o animosità nei confronti del donante e del tutto incompatibili con un atteggiamento di denigrazione o di astio nei confronti di quest'ultimo.
Ad abundantiam occorre, altresì, rilevare, che la nomina del a Presidente onorario, Pt_1 come sottolineato anche dal giudice di prime cure, da un lato non era dovuta e dall'altro appariva una soluzione diretta non ad esautorare il padre dalla vita societaria, bensì connessa alla necessità di attuare la nuova governance, preso atto degli evidenti dissidi tra le parti sulle modalità di gestione della società. Il tutto come emerge dal condivisibile passaggio motivazionale della sentenza gravata: “difatti, appare chiaro che, alla luce degli evidenziati contrasti tra ed sulle decisioni inerenti la gestione di Parte_1 CP_1
IM FE S.p.a., difficilmente sarebbe stato possibile garantire al primo un ruolo nella società di contenuto pari o assimilabile a quello precedentemente ricoperto quale
Presidente del ConSIlio di Amministrazione (cfr. sentenza primo grado pag. 22).
Da ultimo, appaiono di scarsa incidenza le modifiche statutarie intervenute in data 30 marzo
2023, con le quali venivano rimodulate le prerogative connesse alla carica di Presidente onorario, trattandosi di un incarico avente natura meramente onorifica, attribuito in un'ottica di riconoscimento nei confronti del donatario e, in quanto tale, privo dei requisiti di stabilità
e inderogabilità propri delle cariche con effettive funzioni gestionali o deliberative.
pagina 32 di 41 Alla luce di quanto sopra appare evidente che le condotte de quibus sono del tutto inidonee ad integrare la grave ingiuria di cui all'art. 801 c.c., essendo prive di qualsiasi potenzialità lesiva dell'onore e del decoro dell'appellante.
Tanto premesso il primo motivo di appello deve essere rigettato.
b) Secondo motivo. Mancato riconoscimento dell'ingratitudine in relazione alla richiesta di restituzione di un'autovettura aziendale – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e
801 c.c..
Con il presente motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la natura ingiuriosa della condotta tenuta dalla donataria in occasione della richiesta di restituzione delle chiavi di un'autovettura aziendale usata occasionalmente dal donante.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente omesso di valutare la reale portata offensiva e umiliante del comportamento della donataria, la quale, per un episodio di minima rilevanza, ha scelto di diffidare il padre per il tramite del legale della società, e non personalmente, dapprima con una comunicazione scritta, poi alla presenza della moglie e di un amico del donante e poi con successiva comunicazione in cui il legale intimava nuovamente al donante di non disporre dei veicoli aziendali.
Sottolinea, inoltre, che l'intervento del legale, specie in presenza di terzi, ha amplificato la valenza umiliante della condotta, trasformando un fatto di scarsa rilevanza in un atto di aperta disistima e di ingratitudine nei confronti del fondatore dell'azienda.
Deduce, altresì, che la giustificazione addotta (asserite limitazioni assicurative per l'uso dei veicoli aziendali da parte di soggetti estranei) è del tutto priva di riscontri probatori e, comunque, inapplicabile al donante, che rivestiva la qualifica di Presidente onorario e non poteva essere considerato “terzo” rispetto alla società.
Inoltre, non vi è prova dell'utilizzo della predetta autovettura da parte del figlio del donante,
e, comunque, soggetto tutt'altro che estraneo all'azienda per vincolo di Parte_6 parentela con gli amministratori e in quanto socio indiretto di IM FE S.p.a. tramite la sua controllante Parte_13
, tutte, che il primo giudice ha omesso di considerare o non ha correttamente
[...] valutato ai fini della pretestuosità della condotta dell'appellante e della potenzialità offensiva a carico del donante.
pagina 33 di 41 Pertanto, l'impugnante chiede la riforma del capo di sentenza impugnato, con la riqualificazione della condotta della donataria come gravemente ingiuriosa ai sensi dell'art. 801 c.c..
Opinione della Corte sul secondo motivo.
Il motivo è infondato.
Non può ritenersi integrare gli estremi della grave ingratitudine ex art. 801 c.c. la richiesta, formulata dal legale della società IM FE S.p.A., di restituzione delle chiavi di un'autovettura, utilizzata dall'attore senza la previa autorizzazione del responsabile. Tale condotta, infatti, risulta da un lato astrattamente legittima, alla luce delle giustificazioni addotte dall'appellata, segnatamente, l'eSIenza di prevenire l'utilizzo dei beni aziendali per fini personali da parte di soggetti non autorizzati e, dall'altro, attuata a fronte di un comportamento dell'attore, che la stessa società aveva qualificato come particolarmente grave, come risulta dalla corrispondenza prodotta.
In tale contesto, pertanto, la richiesta di restituzione delle chiavi del veicolo utilizzato dal senza autorizzazione, non può essere considerata un atto di grave ingratitudine Pt_1 verso il donante, bensì un'azione legittima e coerente con le disposizioni aziendali vigenti.
Inoltre, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, il fatto che la suddetta comunicazione sia stata fatta a dal legale e non direttamente Parte_1 dalla figlia è da ricondursi alla natura già tesa dei rapporti tra le parti, che fanno ritenere comprensibile la necessità di avvalersi di un terzo per le comunicazioni formali, oltre che per la necessità di tutelare gli interessi aziendali.
Tra l'altro il legale era persona il cui intervento, in più di un'occasione, era stato richiesto per evitare confronti e contrasti personali proprio in questioni attinenti all'azienda e al suo funzionamento e, nel caso di specie, era dettato anche dall'eSIenza di spiegare al SInor le ragioni giuridiche di tale richiesta. Pt_1
Quanto all'umiliazione lamentata dall'appellante per il fatto che il richiamo verbale alla riconsegna delle chiavi sia avvenuto alla presenza della moglie e di un amico, non è certo da ricondursi alla volontà della donataria di denigrare pubblicamente il padre, bensì unicamente alla decisione di quest'ultimo di presentarsi all'incontro con il legale, con il coniuge e l'amico.
pagina 34 di 41 Inoltre, il successivo ammonimento fatto dal legale della società in seguito all'incontro con il si rendeva necessario a fronte del comportamento tenuto da quest'ultimo, che lo Pt_1 stesso legale aveva ritenuto grave, come si evince dalla lettura della mail inviata al Pt_1 del seguente tenore: “ciò che più è grave, nell'incontro di ieri Ella mi ha esternato a chiare lettere – ed io ho riportato in azienda, come richiestomi – la Sua ferma volontà di voler continuare, anche per il futuro, a utilizzare o fare utilizzare a terzi qualsivoglia mezzo aziendale, senza chiederne l'autorizzazione a chicchessia. Spero comprenda che la policy aziendale in tema di affidamento dei veicoli, nonché il verbale di nomina del CdA, prevedono che sia appannaggio del Presidente Onorario poter disporre di un'autovettura, in specie della Mercedes GLB targata GJ831SK, e non già di poter arbitrariamente pretendere di disporre – o peggio ancora lasciar condurre a terzi - l'intero parco macchine aziendali” (cfr. doc. 15 fascicolo primo grado attore).
Da tale comunicazione appare di palese evidenza che la condotta tenuta dall'appellante fosse biasimata non solo dalla convenuta, ma anche dallo stesso avvocato e che la richiesta di restituzione delle chiavi del mezzo aziendale fosse dettata dall'eSIenza di tutelare gli interessi della società e non certo dalla volontà di umiliare il SInor Pt_1
Ciò posto, anche con riferimento a detto episodio deve ritersi esclusa qualsiasi volontà dell'appellata di denigrare e umiliare il padre.
Pertanto, il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
c) Terzo motivo. Erronea valutazione dell'ingratitudine in relazione al licenziamento del donante dalla società elvetica – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e 801 c.c..
Con il presente motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la natura ingiuriosa del licenziamento intimato al da parte Pt_1 della società a favore della quale quest'ultimo lavorava da anni. In Parte_4 particolare, deduce che il primo giudice aveva errato nel ritenere non dimostrata la pretestuosità del recesso, e ragionevole il preavviso della disdetta, omettendo tuttavia di considerare la reale posizione e le effettive mansioni svolte dall'appellante, pacificamente riconducibili a quelle di responsabile commerciale, di comprovata utilità per la società.
L'appellante evidenzia che la motivazione del Tribunale risulta priva di riscontro documentale e che la decisione non ha adeguatamente valutato la lesione della sfera morale e personale del donante, il quale, in veste di fondatore dell'azienda, non traeva dal rapporto pagina 35 di 41 di lavoro un interesse economico, bensì un motivo di realizzazione personale e di continuità con la propria opera imprenditoriale.
Deduce che il giudice ha omesso di considerare che il licenziamento, preceduto da un'imposizione unilaterale di riduzione dell'orario e della retribuzione, cui era seguita la richiesta del lavoratore di un differimento del termine di decorrenza, era stato adottato in modo repentino e immotivato, a seguito della richiesta del donante di posticipare, almeno al
31.12.2022, l'avvio della diminuzione di orario;
inoltre era connotato da modalità tali da integrare un comportamento offensivo e umiliante.
Particolarmente lesiva della dignità del donante sarebbe stata, infine, la clausola con cui la società, pur corrispondendo le retribuzioni fino al 31 dicembre 2022, lo dispensava immediatamente dalla prestazione lavorativa, con un contenuto ritenuto simbolicamente degradante nei confronti del fondatore dell'impresa.
Opinione della Corte sul terzo motivo
Il motivo è infondato.
Sul punto, le ragioni addotte dall'appellata a giustificazione della risoluzione contrattuale consistono nella progressiva diminuzione della presenza dell'attore presso la suddetta società svizzera e nel rifiuto di accettare una riduzione del 50% dell'orario di lavoro e della retribuzione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare il carattere meramente pretestuoso delle motivazioni addotte, né che la cessazione del rapporto di lavoro sia stata determinata da un intento ritorsivo riconducibile a una personale e profonda avversione nutrita nei suoi confronti dalla donataria, finalizzata a ledere la di lui dignità morale.
Va, altresì, rilevato che il rapporto di lavoro intercorso tra l'attore e la Parte_4 contemplava espressamente la facoltà di recesso da parte di ciascuna delle parti, previo
[...] preavviso di un mese (cfr. doc. n. 3, fascicolo di primo grado dell'attore).
Nel caso di specie, la comunicazione del licenziamento è stata effettuata in data 28 settembre 2022, con un preavviso superiore a tre mesi, risultando dunque, sotto il profilo formale, conforme alle disposizioni contrattuali e di legge. Sotto il profilo sostanziale,
pagina 36 di 41 inoltre, non risulta che l'attore abbia impugnato il provvedimento di licenziamento, né che abbia sollevato specifiche contestazioni in merito.
Va, altresì, condivisa l'osservazione del Tribunale secondo cui le affermazioni relative al ruolo ricoperto e ai risultati asseritamente conseguiti dal presso la Pt_1 Parte_4
[...
risultano prive di riscontri oggettivi.
In particolare, l'appellante non ha indicato in modo puntuale le mansioni effettivamente svolte, né l'attività lavorativa concretamente espletata al momento della “disdetta”, anche in relazione all'età avanzata dello stesso, né ha fornito elementi sufficienti a comprovare che la cessazione del rapporto abbia arrecato un pregiudizio rilevante alla dignità personale
Da ultimo, si osserva che la decisione di interrompere il rapporto lavorativo non è riconducibile ad bensì alla la quale ha agito nel CP_1 Parte_4 pieno rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente.
Alla luce di quanto sopra, anche il terzo motivo di gravame deve essere rigettato.
d) Quarto motivo. Omesso riconoscimento dell'ingratitudine in relazione alla vicenda relativa al cliente – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 800 e 801 c.c.. Persona_2
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'episodio concernente l'esclusione del donante da un incontro con un potenziale cliente, sul presupposto che tale condotta fosse stata posta in essere da un dipendente della società e non dalla donataria, senza prova di specifiche istruzioni provenienti da quest'ultima.
Deduce che il primo giudice ha omesso di considerare la documentazione versata in atti (cfr. docc. 36-37), dalla quale risulta che la donataria era sin dall'inizio a conoscenza della vicenda, come emerge chiaramente dalle comunicazioni e-mail intercorse tra il dipendente, il cliente e la stessa donataria, destinataria diretta o in copia delle relative corrispondenze.
Tali documenti comprovano che la donataria era informata delle richieste del potenziale cliente di coinvolgere il donante, suo amico personale e promotore dell'affare, nonché del reiterato rifiuto opposto dal dipendente, dell'irritazione manifestata dal cliente per tale rifiuto e del fatto che tra i destinatari della corrispondenza vi era anche il donante, potendosi ben rappresentare che costui potesse sentirsi mortificato per tale atteggiamento.
La mancata iniziativa della donataria, pur pienamente consapevole dei fatti, viene pertanto interpretata come manifestazione di volontà, diretta o indiretta, di consentire l'umiliazione pagina 37 di 41 del donante, integrando così una condotta gravemente ingiuriosa ai sensi dell'art. 801 c.c., idonea a fondare la revocabilità della donazione.
Opinione della Corte sul quarto motivo.
Il motivo è infondato.
L'episodio richiamato da parte appellante, concernente i contatti intercorsi tra il rag.
amico personale dell'appellante, e responsabile Persona_2 Persona_3 commerciale di IM FE S.p.A., risulta del tutto irrilevante rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio in quanto, anche qualora lo stesso avesse effettivamente rifiutato di fissare un incontro alla presenza del SInor tale condotta non sarebbe riconducibile alla Pt_1 donataria, ma ad un dipendente della società e, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non risulta esservi alcuna prova che il predetto abbia agito su impulso o istruzione di né che quest'ultima abbia in alcun modo avallato il suo CP_1 operato.
Parimenti infondata risulta essere l'affermazione secondo cui il sarebbe stato Pt_1 oggetto di una condotta umiliante da parte del dipendente atteso che la Per_3 documentazione in atti esclude in maniera inequivoca simile ipotesi.
Dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra e il predetto rag. emerge Per_3 Persona_2
l'assenza di qualsiasi espressione lesiva della dignità o del decoro del così come Pt_1 anche l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento, diretto o indiretto, dell'odierna appellata nell'accaduto (cfr. doc. n. 36 e n. 37 fascicolo attoreo primo grado).
Lo stesso nella mail del 20.01.2023, in merito alla necessità di fissare un'altra data Per_3 per l'appuntamento precisava: “la richiesta di definire un appuntamento con il sottoscritto nasce dal semplice fatto che l'incontro per visionare il progetto era con me ed avendo altri impegni mi sembrava naturale dover definire insieme il giorno migliore. Questo non avrebbe in alcun modo mancato di rispetto al SInor e nemmeno modificato il vs Pt_1 rapporto” (cfr. doc. 37 fascicolo attoreo).
Tuttavia, con successiva comunicazione del 20.01.2023 (doc. 37), il rag. Persona_2 dichiarava la propria intenzione di non dare seguito alla trattativa, ritenendo “inopportuno proseguire i rapporti con la ... Le formalità e i tempi di non sono Parte_4 Parte_4 compatibili con la fretta dettata dalle eSIenze economiche”.
pagina 38 di 41 La mera circostanza che l'indirizzo mail dell'appellata figurasse in copia conoscenza nella suddetta corrispondenza non è idonea ad attribuirle alcuna responsabilità, né tantomeno a configurare una compartecipazione soggettiva della stessa in un ipotetico comportamento animoso o di avversione nei confronti del padre.
In conclusione, il comportamento oggetto di doglianza non è ascrivibile alla donataria, bensì ad un dipendente responsabile di settore, cui competeva la gestione degli appuntamenti con la clientela;
inoltre, dall'esame della corrispondenza scambiata dalle parti non si evince alcun contenuto lesivo dell'onore o del decoro del donante, non potendo ritenersi tale la mera esclusione da una trattativa commerciale, in assenza di espressioni offensive.
Pertanto, tale condotta non giustifica la revocazione della donazione per ingratitudine, difettando del tutto i presupposti richiesti ex art. 801 c.c.-
Alla luce di quanto precede, anche il presente motivo di appello risulta infondato e deve essere rigettato.
36. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve escludersi che i fatti allegati dall'appellante integrino, singolarmente o complessivamente considerati, una condotta idonea a ledere in modo grave il patrimonio morale del donante. Tali comportamenti appaiono, piuttosto, riconducibili alla normale gestione delle attività societarie della IM FE S.p.A. e delle società ad essa collegate. Le condotte descritte, infatti, non evidenziano un atteggiamento di profonda e radicata ostilità nei confronti del donante, né risultano manifestazione di disistima delle di lui qualità morali o atti deliberatamente volti a comprometterne il prestigio personale. Ne consegue che l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
37. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene di non accogliere la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, ritenendo che i capitoli di prova formulati da parte appellante siano in parte fondati su circostanze documentali e in parte non contestate e, comunque, privi di rilevanza ai fini della decisione, non indicando ulteriori elementi comprovanti l'ingratitudine richiesta dal legislatore ai sensi dell'art. 801 c.c.. Per le stesse ragioni non vi è luogo di accogliere l'ordine ex art. 210 c.p.c., in quanto avente ad oggetto documentazione in parte già in atti e comunque irrilevante rispetto al thema decidendum.
38. L'esito della lite vede la soccombenza di che viene quindi condannato ex Parte_1 art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata
[...]
liquidate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, alla luce dei seguenti CP_1
pagina 39 di 41 criteri: “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018). Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022,
n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti, stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente nel presente grado di giudizio.
39. Viene infine dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 461/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. Parte_1
3/2025 pubblicata in data 03.01.2025, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 22.10.2025 pagina 40 di 41 Il ConSIliere istruttore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 41 di 41