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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 14025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14025 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 52141/2024 proposta da Parte_1
e Parte_2 entrambi rappresentati e difesa dal prof. Avv. Antonino Ilacqua
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“a)i coniugi sono autosufficienti, in quanto entrambi lavorano e con remunerazioni simili;
b)le figlie, entrambe minorenni, e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con l'impegno da parte degli stessi di educarle ed istruirle e dimoreranno con la madre;
c)i coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulle figlie minori. Al padre è data facoltà di averle con sé un week-end ogni due settimane, dal venerdì alla domenica e/o previo accordo, in qualsiasi altro giorno della settimana ovvero in qualsiasi altro periodo;
d)in caso di malattia delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico;
e)nei giorni di visita del padre, le minori saranno prelevate, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni, nel luogo in cui si trovano con la madre. Nel medesimo modo data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore, le stesse potranno essere prelevate da terzi di fiducia di entrambi i coniugi e che, comunque, siano conosciuti da entrambi;
le parti concordano che da tali terzi debbano essere esclusi gli eventuali nuovi conviventi sia del padre che della madre;
f)le figlie trascorreranno con il padre, ovvero con la madre, almeno n. 3 settimane, anche non consecutive, tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori. Trascorreranno, inoltre, con la madre ovvero con il padre anche 1 settimana nel periodo invernale e/o natalizio, da concordare preventivamente tra i coniugi;
g)i giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
h)il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie senza alcuna limitazione e fargli visita, previ accordi telefonici, nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
i)i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
j)ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute delle figlie, (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
k)per il mantenimento delle figlie, entrambe minorenni e non autosufficienti, alla luce della circostanza che le stesse abiteranno con la madre, il Sig. verserà alla Sig.ra la Parte_2 Pt_1 somma mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo separativo;
l)le spese scolastiche e mediche non mutuabili, ordinarie e straordinarie delle figlie minori sono a carico di entrambi i coniugi al 50%;
m)il canone di locazione della casa coniugale, condotta dalla Sig.ra e dalle due figlie Pt_1 minorenni, sita in Roma alla Via Erasmo Gattamelata n. 70, pari ad € 400,00 mensili, verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi e, pertanto, il Sig. verserà, oltre alla somma prevista dalla Parte_2 lettera k), l'ulteriore somma di € 200,00;
n)i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che
possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di compensare le spese di lite, stante la natura della causa e l'accordo raggiunto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugati in data 12.9.2009 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2009, p. 2, s. A06, atto n.
00007);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 30/9/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi