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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13791/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13791 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA P
N Ricorrenti Difensore
[...] 1 Parte_2
2 Parte_3 Controparte_1
3 Persona_1 CP_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti le note scritte;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 29.09.2023
1. nato il [...] nella città di Caçapava/SP, Parte_2 Brasile, e residente in [...] - Quartiere Santa Helena – Città Caçapava/SP (Brasile) - CAP 12294-310;
2. (minore rappresentato dai genitori, Controparte_3 nato il [...] nella città di Caçapava/SP, Brasile e Parte_2 CP_4
Dott. Giovanni Calasso 1
nata il [...] nella città di São Paulo/SP, Brasile), nata il Controparte_3 01.08.2007 nella città di São José dos Campos/SP, Brasile, e residente in [...]
- Quartiere Santa Helena – Città Caçapava/SP (Brasile) - CAP 12294-310;
3. (minore rappresentato dai genitori, Controparte_5 [...] nato il [...] nella città di Caçapava/SP, Brasile e Parte_2 Controparte_6
nata il [...] nella città di São Paulo/SP, Brasile), nata il [...] nella città
[...] di São José dos Campos/SP, Brasile, e residente in [...] - Quartiere Santa Helena - Città Caçapava/SP (Brasile) - CAP 12294-310;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente indicato, provvedendo alla comunicazione all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato in data [...], Persona_2 da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Battaglia Terme (PD), il Sig. cittadino italiano poi emigrato in Brasile. Dall'unione dello stesso e la Sig.ra Parte_4 nasceva in Brasile:
• la Sig.ra , il 19/07/1908 e, successivamente, dall'unione tra la Persona_3 predetta e il Sig. nasceva in Persona_3 Parte_5 Brasile:
➢ il Sig. il 30/03/1932. Successivamente, dall'unione Persona_4 tra il predetto e la Sig.ra Persona_4 Parte_6 nasceva in Brasile:
[...]
✓ il Sig. odierno ricorrente, il Parte_2 11/05/1972 il quale contraeva matrimonio con la Sig.na e dall'unione degli Controparte_6 stessi nascevano in Brasile:
❖ il Controparte_3 01/08/2007
❖ il Parte_7 14/01/2012 .
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva mai Persona_2 acquistato la cittadinanza brasiliana.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 2
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Il sig. , nato in data [...] nel Comune di Battaglia Terme (PD ) ha Persona_2 trasmesso la cittadinanza alla figlia nata il [...] che si univa con Persona_3 il Sig. cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno Parte_5 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
Dott. Giovanni Calasso 3
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Lecce-Venezia,15.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13791 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA P
N Ricorrenti Difensore
[...] 1 Parte_2
2 Parte_3 Controparte_1
3 Persona_1 CP_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti le note scritte;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 29.09.2023
1. nato il [...] nella città di Caçapava/SP, Parte_2 Brasile, e residente in [...] - Quartiere Santa Helena – Città Caçapava/SP (Brasile) - CAP 12294-310;
2. (minore rappresentato dai genitori, Controparte_3 nato il [...] nella città di Caçapava/SP, Brasile e Parte_2 CP_4
Dott. Giovanni Calasso 1
nata il [...] nella città di São Paulo/SP, Brasile), nata il Controparte_3 01.08.2007 nella città di São José dos Campos/SP, Brasile, e residente in [...]
- Quartiere Santa Helena – Città Caçapava/SP (Brasile) - CAP 12294-310;
3. (minore rappresentato dai genitori, Controparte_5 [...] nato il [...] nella città di Caçapava/SP, Brasile e Parte_2 Controparte_6
nata il [...] nella città di São Paulo/SP, Brasile), nata il [...] nella città
[...] di São José dos Campos/SP, Brasile, e residente in [...] - Quartiere Santa Helena - Città Caçapava/SP (Brasile) - CAP 12294-310;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente indicato, provvedendo alla comunicazione all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato in data [...], Persona_2 da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Battaglia Terme (PD), il Sig. cittadino italiano poi emigrato in Brasile. Dall'unione dello stesso e la Sig.ra Parte_4 nasceva in Brasile:
• la Sig.ra , il 19/07/1908 e, successivamente, dall'unione tra la Persona_3 predetta e il Sig. nasceva in Persona_3 Parte_5 Brasile:
➢ il Sig. il 30/03/1932. Successivamente, dall'unione Persona_4 tra il predetto e la Sig.ra Persona_4 Parte_6 nasceva in Brasile:
[...]
✓ il Sig. odierno ricorrente, il Parte_2 11/05/1972 il quale contraeva matrimonio con la Sig.na e dall'unione degli Controparte_6 stessi nascevano in Brasile:
❖ il Controparte_3 01/08/2007
❖ il Parte_7 14/01/2012 .
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva mai Persona_2 acquistato la cittadinanza brasiliana.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 2
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Il sig. , nato in data [...] nel Comune di Battaglia Terme (PD ) ha Persona_2 trasmesso la cittadinanza alla figlia nata il [...] che si univa con Persona_3 il Sig. cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno Parte_5 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
Dott. Giovanni Calasso 3
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Lecce-Venezia,15.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5