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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa IA Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3925/2023 R.G., avente ad oggetto “Scioglimento del matrimonio” e vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Franciosa Annalisa;
ricorrente
E
, nato a [...], il [...] (CF: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Antico;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.4.2024, qui da intendersi riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, proponeva azione diretta ad ottenere la Parte_1 cessazione degli effetti civili (recte, lo scioglimento) del matrimonio contratto con Controparte_1 il 6.8.2007.
All'uopo, la ricorrente esponeva che:
- dalla loro unione nascevano due figli: IA, nata il [...], e nato l'[...]; Per_1 - a seguito della crisi coniugale, i coniugi si erano consensualmente separati in virtù di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Avellino in data 9.1.2023;
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9.4.2024 si costituiva in giudizio
, il quale dava atto che, nelle more, era intervenuto accordo tra essi coniugi in Controparte_1 ordine alle condizioni del divorzio e, all'uopo, depositava scrittura contenente l'accordo sottoscritto dalle parti.
All'udienza del 10.4.2024, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare i difensori delle parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle condizioni concordate.
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Avellino con decreto del 6.2.2023.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 19.1.2023 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l.
55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio secondo le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto allegato al verbale di udienza del
10.4.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiuntamente avanzata dalle parti va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Carbonara di Nola il 6.8.2007 da
e da , alle condizioni concordate dalle parti come riportate Controparte_1 Parte_1 nella scrittura allegata al verbale di udienza del 10.4.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Carbonara di Nola di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2007 atto n. 1 parte I e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 17.4.2024
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri