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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2166/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2166/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Cava de' Tirre rio Emanuele II n.2, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Romano che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che, con decreto n. cro 0 Tribunale di Salerno ha omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta in occasione della quale le parti hanno, tra l'altro, concordato l'obbligo del padre di corrispondere alla ex moglie la somma mensile di € 700,00 per il proprio mantenimento e per quello dei figli. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la revoca dell'obbligo del padre di versare in favore dei figli e l'assegno di Parte_3 Per_1 mantenimento atteso il sopravvenu en autonomia economica da parte dei medesimi.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la concorde volonta di voler revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e legittimano la modifica Parte_3 Per_1 di quanto in precedenza disposto r , a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 10833/2007 del 19.10.2007, ratifica quanto richiesto dalle parti che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- , con effetto a partire dalla data della presente domanda, Parte_2
v tributo al mantenimento della sig.ra la somma di Parte_1
€ 100,00 (cento) somma che sarà versata anticipatament no 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
- La casa coniugale sita a Cava de' Tirreni Via Mascolo n 1, di proprietà del sig
, avendola ricevuta in donazione dai propri genitori, continuerà Parte_2 nibilità della sig.ra che in essa ha fissato la propria Parte_1 residenza. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 10833/2007 del 19.10.2007 emesso dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti, depositato in atti e richiamato in parte motiva;
-nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2166/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Cava de' Tirre rio Emanuele II n.2, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Romano che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che, con decreto n. cro 0 Tribunale di Salerno ha omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta in occasione della quale le parti hanno, tra l'altro, concordato l'obbligo del padre di corrispondere alla ex moglie la somma mensile di € 700,00 per il proprio mantenimento e per quello dei figli. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la revoca dell'obbligo del padre di versare in favore dei figli e l'assegno di Parte_3 Per_1 mantenimento atteso il sopravvenu en autonomia economica da parte dei medesimi.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la concorde volonta di voler revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e legittimano la modifica Parte_3 Per_1 di quanto in precedenza disposto r , a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 10833/2007 del 19.10.2007, ratifica quanto richiesto dalle parti che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- , con effetto a partire dalla data della presente domanda, Parte_2
v tributo al mantenimento della sig.ra la somma di Parte_1
€ 100,00 (cento) somma che sarà versata anticipatament no 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
- La casa coniugale sita a Cava de' Tirreni Via Mascolo n 1, di proprietà del sig
, avendola ricevuta in donazione dai propri genitori, continuerà Parte_2 nibilità della sig.ra che in essa ha fissato la propria Parte_1 residenza. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 10833/2007 del 19.10.2007 emesso dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti, depositato in atti e richiamato in parte motiva;
-nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi