Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17 giugno 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
2436/2025 r.g.l. promossa da rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. Francesco di Natale presso lo studio del quale in
LI (BT) Via G. Fortunato, 34 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
Controparte_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo all'adito Tribunale: “1. che la S.V. Ill.ma nomini un consulente tecnico di ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento della incapacità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita al fine di ottenere in sede amministrativa il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980; a far data dal primo giorno del mese successivo alla revisione ovvero da quanto risulterà dall' effettuanda istruttoria;
2. che, seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c., la S.V. disponga la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica.
3. che condanni l'Istituto adito al pagamento delle spese, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che
Con decreto 24.03.2025 il Tribunale nominava il CTU, formulava il quesito da porre allo stesso, fissava l'udienza di comparizione delle parti. per l'odierna udienza del 17.06.2025 con termine perentorio alla parte ricorrente sino al 10.04.2025 per la notificazione del ricorso e del decreto alla parte convenuta.
All'udienza, fissata in modalità cartolare, il difensore del ricorrente con note di trattazione depositate in data 13.06.2025 chiedeva all'adito
Tribunale di procedere al conferimento dell'incarico al CTU.
Rilevato che l non risultava costituito all'esito della CP_1 trattazione cartolare dell'odierna udienza del 17.06.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1,
d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n.
111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.
A sensi dell'art.696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art.696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forma stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il
CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito, richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria. I termini perentori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti.
Resta soltanto salva la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice la rimessione nei termini ai sensi dell'art.153, comma 2, c.p.c..
Nella fattispecie la parte ha provveduto ad effettuare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza solo in data 05.06.2025
(cfr. notifica telematica in atti) ben oltre il termine perentorio del
10.04.2025 assegnato né ha dedotto ho provato di non avervi potuto provvedere per cause non imputabili ragion per cui il ricorso va dichiarato improcedibile.
Ne consegue la revoca del CTU nominato.
Nulla per le spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- revoca la nomina del CTU;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano