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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 568/2024 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sonia SICOLI (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente -
contro
(C. Controparte_1
F. ), rappresentata e difesa dal Capo Area Contenzioso Alibek P.IVA_1
MUSACCHIO (C.F. ) C.F._3
- resistente -
e
(C.F.: e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con sede a Roma, Via Giorgione n. 106 Controparte_3
(C.F.: ) P.IVA_2
- resistenti, contumaci -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con ricorso depositato il 16.5.2024 ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c., 84 e 99
d.p.r. 115/2002, ha proposto opposizione, nei confronti del Parte_1
, dell' Controparte_2 Controparte_4
e dell'
[...] Controparte_5
, avverso il decreto emesso in data in 18.4.2024 dal Tribunale di Paola, Sez.
[...]
Civ., avente ad oggetto la revoca della provvisoria ammissione, con delibera del COA di
Paola n. 427/2021, al patrocinio a spese dello Stato per i fini del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto con il n. 87/2021 RGAC, sul presupposto che Contr
– alla luce della documentazione trasmessa dall' – fosse superato il limite reddituale previsto per quel beneficio giacché, a fronte dei reddito dichiarato nell'istanza di ammissione depositata presso il COA di Paola il 29.4.2021 (€ 10.829,00), risultava il maggiore importo di € 19.431,00.
Con l'opposizione in esame, il ricorrente ha però sostenuto il reddito indicato nell'istanza di ammissione si riferiva al 2020 piuttosto che al diverso anno (2019) considerato dall'ADE e nel decreto opposto.
Ha, quindi, chiesto di revocare il provvedimento impugnato, confermando la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Contr 1.2. – Si è costituita l' Direzione di la quale ha chiesto di dichiarare il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio. Contr 1.3. – l' Direzione Centrale, ed il sono rimasti Controparte_2
contumaci.
2.1. – Ciò posto, ricorre la legittimazione passiva dell' in quanto la CP_7
revoca del beneficio è stata pronunciata dal Tribunale di Paola su richiesta della medesimo ufficio finanziario (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 dell'8/2/2018, in motivazione).
2.2. – Nel merito, l'opposizione è infondata.
Invero, per consolidata giurisprudenza, “in tema di patrocinio a spese dello Stato,
l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se
2 materialmente non presentata” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 15694 del 17/1/2020; conf. Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 4358 del 9/1/2024, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n.
16875 del 12/3/2024, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 39182 del 9/5/2024, Cass. Pen. Sez.
4, Sentenza n. 43738 del 6/11/2024); più specificamente, secondo l'orientamento preferibile, “il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 4358 del 9/1/2024), mentre secondo altro orientamento occorre avere riguardo all'annualità per la quale i redditi sono già scaduti
(Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014).
Nel caso di specie, ha presentato istanza di ammissione al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato per il proc. 087/2021 RGAC presso il COA di Paola il
29.4.2021.
Secondo le istruzioni dell' per la dichiarazioni dei redditi IRPEF Controparte_1
2021 i termini per la presentazione della dichiarazione fiscale per il 2020 andavano dal
10 maggio al 30 settembre 2021.
Pertanto, alla data della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio
(29.4.2021), non era maturato né il termine finale (10.5.2021) né quello finale
(30.9.2021) per la dichiarazione dei redditi 2020.
L'ultima dichiarazione ex art. 76 dpr 115/2002 alla data di presentazione dell'istanza
(29.4.2021) era, quindi, quella relativa al 2019.
In tale annualità, come evidenziato dall'ADE senza contestazioni da parte dell'opponente, questi ha percepito redditi per € 19.431,00, importo superiore al limite reddituale, all'epoca vigente, di 11.493,82 (DM Giustizia 18.1.2018), come correttamente affermato nel provvedimento opposto.
Il fatto che il ricorrente, verosimilmente disorientato da una disposizione normativa tutt'altro che chiara, abbia fatto riferimento al suo reddito 2020 (pur senza citare esplicitamente tale annualità) non cancella il suo errore e non incide sulla valutazione del requisito reddituale di ammissione, che, per quanto detto, deve essere ancorato al
2019.
2.3. – L'equivocità del testo normativo giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
4
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sonia SICOLI (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente -
contro
(C. Controparte_1
F. ), rappresentata e difesa dal Capo Area Contenzioso Alibek P.IVA_1
MUSACCHIO (C.F. ) C.F._3
- resistente -
e
(C.F.: e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con sede a Roma, Via Giorgione n. 106 Controparte_3
(C.F.: ) P.IVA_2
- resistenti, contumaci -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con ricorso depositato il 16.5.2024 ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c., 84 e 99
d.p.r. 115/2002, ha proposto opposizione, nei confronti del Parte_1
, dell' Controparte_2 Controparte_4
e dell'
[...] Controparte_5
, avverso il decreto emesso in data in 18.4.2024 dal Tribunale di Paola, Sez.
[...]
Civ., avente ad oggetto la revoca della provvisoria ammissione, con delibera del COA di
Paola n. 427/2021, al patrocinio a spese dello Stato per i fini del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto con il n. 87/2021 RGAC, sul presupposto che Contr
– alla luce della documentazione trasmessa dall' – fosse superato il limite reddituale previsto per quel beneficio giacché, a fronte dei reddito dichiarato nell'istanza di ammissione depositata presso il COA di Paola il 29.4.2021 (€ 10.829,00), risultava il maggiore importo di € 19.431,00.
Con l'opposizione in esame, il ricorrente ha però sostenuto il reddito indicato nell'istanza di ammissione si riferiva al 2020 piuttosto che al diverso anno (2019) considerato dall'ADE e nel decreto opposto.
Ha, quindi, chiesto di revocare il provvedimento impugnato, confermando la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Contr 1.2. – Si è costituita l' Direzione di la quale ha chiesto di dichiarare il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio. Contr 1.3. – l' Direzione Centrale, ed il sono rimasti Controparte_2
contumaci.
2.1. – Ciò posto, ricorre la legittimazione passiva dell' in quanto la CP_7
revoca del beneficio è stata pronunciata dal Tribunale di Paola su richiesta della medesimo ufficio finanziario (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 dell'8/2/2018, in motivazione).
2.2. – Nel merito, l'opposizione è infondata.
Invero, per consolidata giurisprudenza, “in tema di patrocinio a spese dello Stato,
l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se
2 materialmente non presentata” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 15694 del 17/1/2020; conf. Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 4358 del 9/1/2024, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n.
16875 del 12/3/2024, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 39182 del 9/5/2024, Cass. Pen. Sez.
4, Sentenza n. 43738 del 6/11/2024); più specificamente, secondo l'orientamento preferibile, “il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 4358 del 9/1/2024), mentre secondo altro orientamento occorre avere riguardo all'annualità per la quale i redditi sono già scaduti
(Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014).
Nel caso di specie, ha presentato istanza di ammissione al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato per il proc. 087/2021 RGAC presso il COA di Paola il
29.4.2021.
Secondo le istruzioni dell' per la dichiarazioni dei redditi IRPEF Controparte_1
2021 i termini per la presentazione della dichiarazione fiscale per il 2020 andavano dal
10 maggio al 30 settembre 2021.
Pertanto, alla data della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio
(29.4.2021), non era maturato né il termine finale (10.5.2021) né quello finale
(30.9.2021) per la dichiarazione dei redditi 2020.
L'ultima dichiarazione ex art. 76 dpr 115/2002 alla data di presentazione dell'istanza
(29.4.2021) era, quindi, quella relativa al 2019.
In tale annualità, come evidenziato dall'ADE senza contestazioni da parte dell'opponente, questi ha percepito redditi per € 19.431,00, importo superiore al limite reddituale, all'epoca vigente, di 11.493,82 (DM Giustizia 18.1.2018), come correttamente affermato nel provvedimento opposto.
Il fatto che il ricorrente, verosimilmente disorientato da una disposizione normativa tutt'altro che chiara, abbia fatto riferimento al suo reddito 2020 (pur senza citare esplicitamente tale annualità) non cancella il suo errore e non incide sulla valutazione del requisito reddituale di ammissione, che, per quanto detto, deve essere ancorato al
2019.
2.3. – L'equivocità del testo normativo giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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