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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1112/19 R.G.
promosso da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cammertoni del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec Email_1
APPELLANTI
Contro
c.f. e p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t., quale mandataria/procuratrice della
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia Controparte_2 P.IVA_2 Turco del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n.47, presso lo studio della stessa
APPELLATA
E nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_3 C.F._4
Alessia Pepi ed elettivamente domiciliata in Civitanova Marche via Sabotino n. 23 presso lo studio della medesima
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 83 DL
n. 18/2020 per l'udienza del 17/01/2024.
Oggetto: revocatoria ordinaria.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 627/2019, pubblicata il 25/05/2019 (rg 2664/2009), il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda avanzata ex art. 2901 c.c. dalla
[...]
, già nuova , quale mandataria di CP_4 Parte_4 Parte_5
, nei confronti di , , e
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, con l'intervento di , quale mandataria di Parte_3 Parte_6 CP_2
dichiarava l'inefficacia nei confronti della dell'atto di
[...] Controparte_2
vendita posto in essere il 26.2.2007 (a rogito Notaio , rep. n. 36243, Persona_1
racc. n. 13937) con cui e hanno alienato a Parte_1 Parte_2 CP_3
il diritto di nuda proprietà (con riserva di usufrutto vitalizio) degli immobili
[...]
distinti al NCEU del Comune di Morrovalle, al foglio 14, part. 189, sub. 1 e 2, e part. 202, sub. 12 e 13, nonché dell'atto di vendita posto in essere il 24.4.2008 (a rogito
Notaio , rep. n. 20443, racc. n. 5490) con cui ha Persona_2 Controparte_3
ceduto a il diritto di nuda proprietà sui medesimi immobili;
Parte_3
condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate in €. 832,53 per esborsi ed in €. 11.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, IVA e cap come per legge;
poneva a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in atti;
disponeva annotarsi la gravata sentenza a margine delle note di trascrizione relative agli atti pubblici oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 28.2.2007, n. reg. gen. 3600, n. reg. part. 2261; Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 29.4.2008, n. reg. gen. 7263, n. reg. part. 4668).
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello , Parte_1 Pt_2
e , deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per
[...] Parte_3
chiedere, in totale riforma della gravata pronuncia, accertato l'intervenuto accordo tra le parti, documentato nella comunicazione del 21/02/2013 della Parte_4
dichiararsi cessata la materia del contendere;
nel merito, accertato e dichiarato
[...]
che il comportamento delle parti odierne appellanti non ha integrato alcun atto lesivo della garanzia del credito vantato dalla banca odierna appellata, rigettarsi le domande tutte svolte dalla difesa della stessa, poiché infondate sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 01/04/2021, si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria difesa dagli avv.ti Eraldo CP_2 CP_5
Mingarelli, Paola Torresi e Alessandro Mingarelli, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia;
in via subordinata, per l'eventualità che la Corte ritenga di riformare parzialmente l'impugnata sentenza, nella parte in cui la stessa ha dichiarato inopponibile all'appellata la vendita effettuata da a favore di Controparte_3 Parte_3
(in quanto quest'ultima ritenuta dalla Corte in buona fede), si chiede che
[...]
sia condannata a risarcire a (alla quale il credito Controparte_3 CP_2
è stato ceduto) il danno da quest'ultima subito a causa del comportamento tenuto dalla stessa , nella misura di € 57.005,26 oltre gli interessi indicati in decreto Controparte_3
e le spese legali in esso liquidate e le successive (di iscrizione di ipoteca giudiziale, di registrazione, di copie autentiche, di notifica), pur nei limiti del valore degli immobili oggetto degli atti di disposizione dichiarati revocati, che costituivano la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Con condanna degli appellanti soccombenti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, salva la compensazione delle spese fra l'appellata e la nel caso di accoglimento dell'appello da quest'ultima Pt_3
proposto. Infine, dando atto che il Tribunale, nella parte dispositiva della sentenza, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di vendita 26.2.2007 nel suo complesso (e quindi con riguardo ad entrambi i predetti immobili), ma nel disporre l'annotamento della sentenza a margine delle note di trascrizione degli atti di trasferimento, per mero ed evidente errore materiale, si è riferito solamente alla “nota del 28.2.2007 … n. reg. part. 2261”
e non anche alla nota n. 2262 r.p. e che, pertanto, il Conservatore ha effettuato l'annotamento solo con riguardo alla trascrizione n. 2262 r.p. e non anche all'altra trascrizione n. 2262 r.p., chiede che la Corte, nel confermare totalmente o parzialmente l'impugnata sentenza, voglia correggere l'errore specificando che la sentenza impugnata che ha dichiarato l'inefficacia degli atti di vendita del 26.2.2007 a rogito
Notaio , e l'emananda sentenza di appello devono essere annotate anche a Per_1
margine della nota di trascrizione del 28.2.2007 n. 2262 r.p. presso la Conservatoria di
Macerata.
Con comparsa depositata il 15/04/2022, si è costituito in giudizio l'avv.
Marialucrezia Turco, quale nuovo difensore della unipersonale, e per CP_2
essa la mandataria , espressamente richiamando e confermando tutte Controparte_6
le deduzioni, eccezioni, domande, e conclusioni già formulate dal precedente difensore nell'interesse della Controparte_2
Con ordinanza del 07/09/2022 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
Con memoria depositata il 30/11/2023 si è costituita in giudizio Controparte_3
al solo fine di comunicare la propria intenzione di non interporre appello all'impugnata sentenza né di aderire allo stesso, chiedendo la refusione delle spese di giudizio in proprio favore. Con comparsa ex art. 81 cpc, depositata il 10/01/2024, si è costituita la
[...]
quale mandataria/procuratrice di in Controparte_1 CP_2
sostituzione di , insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni CP_6
e difese formulate.
Con ordinanza del 17/01/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, sollevata ai sensi dell'art. 342 cpc perché infondata, atteso che, secondo la Suprema
Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521).
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'accettazione dell'accordo di cui alla lettera del 21/02/2013. Produce, a tal fine, la Parte_4
lettera del 21/02/2013 a firma del Responsabile Servizio Gestione Crediti in sofferenza della deducendo, in primis, che è stato impossibile produrla Parte_4
in primo grado perché recapitata ai destinatari solo successivamente alla scadenza dei termini e, in secondo luogo, che il relativo contenuto consente di ritenere cessata la materia del contendere in ragione del fatto che la aveva sostanzialmente Pt_4
accettato la proposta avanzata da ma poi, con ingiustificata inerzia, Parte_1
aveva omesso di far deliberare ai propri organi competenti la ratifica di detto accordo, determinando con ciò una situazione di stallo ed impedendo di fatto la conclusione dell'accordo, peraltro taciuto dalla per tutta la durata del processo a Pt_4
dimostrazione della mala fede della stessa.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
La lettura della missiva del 21/02/2013 consente di evincere Parte_4
che gli organi deliberanti della creditrice, nelle more del primo grado, avevano accolto la proposta avanzata da per la definizione bonaria dell'esposizione, Parte_1
senza però che l'accettazione potesse valere come novazione delle precedenti obbligazioni. In difetto di prova dell'esecuzione di detto accordo da parte del debitore, all'esito del quale la avrebbe rinunciato al presente giudizio, la materia del Pt_4
contendere non può ritenersi cessata.
Con il secondo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per illogicità ed evidente contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur affermandosi la validità e la regolarità del primo atto traslativo, allo stesso non è stata riconosciuta adeguata valenza giuridica, nonché, per la non corretta valutazione delle posizioni e delle situazioni di legittimità dei soggetti coinvolti. Deduce, a tal fine, con riferimento alla vendita del 2007, che il Ctu ha accertato che il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per la nuda proprietà fosse assolutamente congruo e che il valore dell'usufrutto fosse notevolmente superiore all'importo accampato dall'Istituto
(rapporto di quasi 1:2) ma, ciò nonostante, è stata ritenuta la mala fede dei venditori, ovvero la volontà di sottrarre beni alla Banca, sebbene l'effettivo pagamento del prezzo avesse comportato soltanto la sostituzione della nuda proprietà con il denaro, ovvero di un bene con altro bene, seppur di diversa natura, e sebbene il valore dell'usufrutto fosse sufficientemente capiente per soddisfare la garanzia;
che, peraltro, la pretesa creditoria della banca non era certa, né liquida né esigibile, come dimostra la revoca del decreto ingiuntivo opposto dovuta alla riduzione degli interessi applicati, peraltro emesso oltre sei mesi dopo il rogito del 2007 ed in virtù del quale la ha Pt_4
illegittimamente iscritto ipoteca, nonostante l'intervenuta vendita della nuda proprietà
e la trascrizione del relativo atto.
Con il terzo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia perché non adeguatamente motivata e perché riflette una situazione non conforme all'effettiva realtà giuridica in quanto fondata su mere presunzioni in aperto contrasto con i principi di diritto. Deduce, a tal fine, che la vendita è avvenuta con la salvaguardia dei diritti dei creditori, atteso che il valore dell'usufrutto non ha alterato il valore della garanzia e che il prezzo è stato effettivamente corrisposto per cui la banca avrebbe potuto aggredirlo se solo avesse voluto;
che, pur non essendo in discussione l'esistenza del credito, comunque notevolmente ridimensionato dalla revoca del decreto ingiuntivo ed anche per effetto della transazione del 2013, gli altri elementi dell'azione ex art. 2901
c.c. non sono stati provati;
che, infatti, quanto all'insussistenza dell' eventus damni, il credito, inizialmente non garantito, successivamente è stato garantito dal valore dell'usufrutto, circa il doppio del credito stesso, ferma restando la corresponsione del prezzo della nuda proprietà che è rimasto, pertanto, nella disponibilità del venditore;
che, quanto all'insussistenza della scientia damni e/o consilium fraudis, il mero trasferimento della nuda proprietà, di fatto convertita in una somma di denaro, non ha comportato alcuna diminuzione della garanzia, con conseguente necessaria esclusione della consapevolezza in capo al debitore e/o al terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con il quarto motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per l'errata valutazione circa la presunta mala fede in capo agli acquirenti e, in particolare, in relazione alla sig.ra , oltre che per inesistenza dell'animus nocendi Parte_3
in capo ai debitori ed ai loro aventi causa. Deduce, a tal fine, con riferimento al rogito del 2008, che la validità della compravendita del 2007 esplica i suoi effetti naturali e conseguenti nei confronti di terzi e, pertanto, nei confronti della , la quale Pt_3
corrispose per l'acquisto della nuda proprietà una somma assolutamente congrua che le ha fatto escludere qualsiasi possibile pregiudizio a chicchessia;
che il primo giudice ha fondato la propria convinzione su opinioni, legate a pregiudizi, non supportate da validi elementi o indizi, tenuto anche conto del fatto che, all'epoca del rogito, la non era legata da alcun rapporto con il che la fu rassicurata Pt_3 CP_3 Pt_3
dal Notaio in ordine all' invalidità della ipoteca iscritta sul bene oggetto del rogito, della cui buona fede e correttezza non aveva motivo di dubitare.
I restanti motivi del gravame, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti.
Premesso che non è in contestazione la sussistenza del credito, anche se ridotto nel suo ammontare all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, varrà osservare che l'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito “litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017). Pertanto, se, da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato. Ne deriva che non ha rilevanza il contenzioso in corso afferente il credito preteso ed azionato dal creditore.
Con riferimento all'avvenuta sostituzione dei beni con il denaro, varrà ricordare che, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. civ. sez. III, 09/02/2012, n.1896), e ciò anche in caso di congruità del prezzo di vendita.
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi consolidato alla luce delle successive pronunce che sono espressione, in sostanza, del medesimo principio.
La vendita della nuda proprietà dell'immobile è un'operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto comporta una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo denaro liquido facilmente occultabile all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile. Inoltre la scissione della nuda proprietà dell'immobile rispetto alla titolarità del diritto di usufrutto vitalizio, mantenuta in capo al debitore non rende certo appetibile l'acquisto del diritto reale di usufrutto in una eventuale sede di vendita forzosa dell'immobile.
Infatti la durata del diritto di usufrutto per l'intera vita dell'usufruttuario non consentirebbe all'eventuale acquirente di godere in prima persona del diritto acquistato (Tribunale Bergamo sez. II, 26/04/2019, n.978).
…. occorre poi rilevare che in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di "facere" infungibile) - Sez. 3, n. 3470, 15/2/2007, Rv. 598224; conf., ex multis, Cass. n. 24757/2008 (Cass. civ. sez. VI n.18955/2021).
Conseguenza ulteriore di quanto precede è che la mera consapevolezza, in capo al venditore e all'acquirente, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore non può ritenersi esclusa dalla circostanza che la nuda proprietà sia stata convertita in somma di denaro e/o che sia rimasto in capo agli alienanti l'usufrutto dei beni, atteso che, come sopra motivato, trattasi comunque di modifiche della garanzia patrimoniale rilevanti ai fini di un più incerto e difficile soddisfacimento del credito.
Va poi osservato, con specifico riferimento al requisito dell'eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria ha arrecato alle ragioni del creditore, che il pregiudizio non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. L'onere probatorio del creditore, dunque, si restringe per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie la attrice, oggi appellata, ha dato prova della Pt_4
variazione patrimoniale, consistita appunto nelle compravendite del 2007 e 2008, mentre parte convenuta avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del patrimonio fosse tale da escludere
l'eventus damni (Cass. sez. II n. 1902/2015; sez. III n.218080/2015). Quanto, infine, al requisito soggettivo della scientia damni sia in capo al venditore che in capo al terzo acquirente, derivante nel caso specifico dalla sussistenza del credito in epoca precedente l'atto dispositivo, siccome accertato dal primo giudice con motivazione condivisa e non censurata dalla parte appellante, lo stesso deve consistere nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
Con riferimento, quindi, alla scientia damni accertata in capo alla , va Pt_3
osservato che vari elementi indiziari, emersi dall'istruttoria espletata ed adeguatamente valorizzati dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, consentono di confermare la ricorrenza di tale requisito, in via presuntiva. La loro rivalutazione, infatti, rende estremamente inverosimile che la stessa non avesse avuto contezza della situazione debitoria gravante sugli originari alienanti e quindi conoscenza, seppur generica, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa che, in caso di azione ex art. 2901 c.c., è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020), seguono la soccombenza in favore della Vengono liquidate quasi al minimo in CP_2
quanto il valore della causa è più vicino al minimo dello scaglione di riferimento.
Compensa le spese di lite tra gli appellanti e sulla base della Controparte_3
condotta processuale della stessa che, dichiarando di non aderire all'appello interposto dal germano e di non proporre autonomo appello anche incidentale, Parte_1
ha giustificato la mancata argomentazione di ogni motivo a sostegno o meno dell'impugnazione.
La domanda di correzione della gravata pronuncia della va CP_2
accolta, come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da , Parte_1
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quale mandataria della e di , avverso Controparte_2 Controparte_3
la sentenza n. 627/2019, pubblicata il 25/05/2019 dal Tribunale di Macerata, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Dispone la correzione della pronuncia impugnata per cui laddove è scritto:
3) dispone annotarsi la presente sentenza a margine delle note di trascrizione relative agli atti pubblici oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Macerata, nota del 28.2.2007, n. reg. gen. 3600, n. reg. part. 2261; Agenzia delle
Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 29.4.2008, n. reg. gen. 7263, n. reg. part. 4668)
deve leggersi
“3) dispone annotarsi la presente sentenza a margine delle note di trascrizione relative agli atti pubblici oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Macerata, nota del 28.2.2007, n. reg. gen. 3600, n. reg. part. 2261 e n. reg. part. 2262;
Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 29.4.2008, n. reg. gen.
7263, n. reg. part. 4668)”.
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alla le spese di lite del CP_2
grado che liquida in complessivi euro 8000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Compensa le spese del grado tra le restanti parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1112/19 R.G.
promosso da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cammertoni del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec Email_1
APPELLANTI
Contro
c.f. e p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t., quale mandataria/procuratrice della
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia Controparte_2 P.IVA_2 Turco del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n.47, presso lo studio della stessa
APPELLATA
E nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_3 C.F._4
Alessia Pepi ed elettivamente domiciliata in Civitanova Marche via Sabotino n. 23 presso lo studio della medesima
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 83 DL
n. 18/2020 per l'udienza del 17/01/2024.
Oggetto: revocatoria ordinaria.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 627/2019, pubblicata il 25/05/2019 (rg 2664/2009), il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda avanzata ex art. 2901 c.c. dalla
[...]
, già nuova , quale mandataria di CP_4 Parte_4 Parte_5
, nei confronti di , , e
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, con l'intervento di , quale mandataria di Parte_3 Parte_6 CP_2
dichiarava l'inefficacia nei confronti della dell'atto di
[...] Controparte_2
vendita posto in essere il 26.2.2007 (a rogito Notaio , rep. n. 36243, Persona_1
racc. n. 13937) con cui e hanno alienato a Parte_1 Parte_2 CP_3
il diritto di nuda proprietà (con riserva di usufrutto vitalizio) degli immobili
[...]
distinti al NCEU del Comune di Morrovalle, al foglio 14, part. 189, sub. 1 e 2, e part. 202, sub. 12 e 13, nonché dell'atto di vendita posto in essere il 24.4.2008 (a rogito
Notaio , rep. n. 20443, racc. n. 5490) con cui ha Persona_2 Controparte_3
ceduto a il diritto di nuda proprietà sui medesimi immobili;
Parte_3
condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate in €. 832,53 per esborsi ed in €. 11.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, IVA e cap come per legge;
poneva a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in atti;
disponeva annotarsi la gravata sentenza a margine delle note di trascrizione relative agli atti pubblici oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 28.2.2007, n. reg. gen. 3600, n. reg. part. 2261; Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 29.4.2008, n. reg. gen. 7263, n. reg. part. 4668).
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello , Parte_1 Pt_2
e , deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per
[...] Parte_3
chiedere, in totale riforma della gravata pronuncia, accertato l'intervenuto accordo tra le parti, documentato nella comunicazione del 21/02/2013 della Parte_4
dichiararsi cessata la materia del contendere;
nel merito, accertato e dichiarato
[...]
che il comportamento delle parti odierne appellanti non ha integrato alcun atto lesivo della garanzia del credito vantato dalla banca odierna appellata, rigettarsi le domande tutte svolte dalla difesa della stessa, poiché infondate sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 01/04/2021, si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria difesa dagli avv.ti Eraldo CP_2 CP_5
Mingarelli, Paola Torresi e Alessandro Mingarelli, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia;
in via subordinata, per l'eventualità che la Corte ritenga di riformare parzialmente l'impugnata sentenza, nella parte in cui la stessa ha dichiarato inopponibile all'appellata la vendita effettuata da a favore di Controparte_3 Parte_3
(in quanto quest'ultima ritenuta dalla Corte in buona fede), si chiede che
[...]
sia condannata a risarcire a (alla quale il credito Controparte_3 CP_2
è stato ceduto) il danno da quest'ultima subito a causa del comportamento tenuto dalla stessa , nella misura di € 57.005,26 oltre gli interessi indicati in decreto Controparte_3
e le spese legali in esso liquidate e le successive (di iscrizione di ipoteca giudiziale, di registrazione, di copie autentiche, di notifica), pur nei limiti del valore degli immobili oggetto degli atti di disposizione dichiarati revocati, che costituivano la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Con condanna degli appellanti soccombenti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, salva la compensazione delle spese fra l'appellata e la nel caso di accoglimento dell'appello da quest'ultima Pt_3
proposto. Infine, dando atto che il Tribunale, nella parte dispositiva della sentenza, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di vendita 26.2.2007 nel suo complesso (e quindi con riguardo ad entrambi i predetti immobili), ma nel disporre l'annotamento della sentenza a margine delle note di trascrizione degli atti di trasferimento, per mero ed evidente errore materiale, si è riferito solamente alla “nota del 28.2.2007 … n. reg. part. 2261”
e non anche alla nota n. 2262 r.p. e che, pertanto, il Conservatore ha effettuato l'annotamento solo con riguardo alla trascrizione n. 2262 r.p. e non anche all'altra trascrizione n. 2262 r.p., chiede che la Corte, nel confermare totalmente o parzialmente l'impugnata sentenza, voglia correggere l'errore specificando che la sentenza impugnata che ha dichiarato l'inefficacia degli atti di vendita del 26.2.2007 a rogito
Notaio , e l'emananda sentenza di appello devono essere annotate anche a Per_1
margine della nota di trascrizione del 28.2.2007 n. 2262 r.p. presso la Conservatoria di
Macerata.
Con comparsa depositata il 15/04/2022, si è costituito in giudizio l'avv.
Marialucrezia Turco, quale nuovo difensore della unipersonale, e per CP_2
essa la mandataria , espressamente richiamando e confermando tutte Controparte_6
le deduzioni, eccezioni, domande, e conclusioni già formulate dal precedente difensore nell'interesse della Controparte_2
Con ordinanza del 07/09/2022 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
Con memoria depositata il 30/11/2023 si è costituita in giudizio Controparte_3
al solo fine di comunicare la propria intenzione di non interporre appello all'impugnata sentenza né di aderire allo stesso, chiedendo la refusione delle spese di giudizio in proprio favore. Con comparsa ex art. 81 cpc, depositata il 10/01/2024, si è costituita la
[...]
quale mandataria/procuratrice di in Controparte_1 CP_2
sostituzione di , insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni CP_6
e difese formulate.
Con ordinanza del 17/01/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, sollevata ai sensi dell'art. 342 cpc perché infondata, atteso che, secondo la Suprema
Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521).
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'accettazione dell'accordo di cui alla lettera del 21/02/2013. Produce, a tal fine, la Parte_4
lettera del 21/02/2013 a firma del Responsabile Servizio Gestione Crediti in sofferenza della deducendo, in primis, che è stato impossibile produrla Parte_4
in primo grado perché recapitata ai destinatari solo successivamente alla scadenza dei termini e, in secondo luogo, che il relativo contenuto consente di ritenere cessata la materia del contendere in ragione del fatto che la aveva sostanzialmente Pt_4
accettato la proposta avanzata da ma poi, con ingiustificata inerzia, Parte_1
aveva omesso di far deliberare ai propri organi competenti la ratifica di detto accordo, determinando con ciò una situazione di stallo ed impedendo di fatto la conclusione dell'accordo, peraltro taciuto dalla per tutta la durata del processo a Pt_4
dimostrazione della mala fede della stessa.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
La lettura della missiva del 21/02/2013 consente di evincere Parte_4
che gli organi deliberanti della creditrice, nelle more del primo grado, avevano accolto la proposta avanzata da per la definizione bonaria dell'esposizione, Parte_1
senza però che l'accettazione potesse valere come novazione delle precedenti obbligazioni. In difetto di prova dell'esecuzione di detto accordo da parte del debitore, all'esito del quale la avrebbe rinunciato al presente giudizio, la materia del Pt_4
contendere non può ritenersi cessata.
Con il secondo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per illogicità ed evidente contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur affermandosi la validità e la regolarità del primo atto traslativo, allo stesso non è stata riconosciuta adeguata valenza giuridica, nonché, per la non corretta valutazione delle posizioni e delle situazioni di legittimità dei soggetti coinvolti. Deduce, a tal fine, con riferimento alla vendita del 2007, che il Ctu ha accertato che il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per la nuda proprietà fosse assolutamente congruo e che il valore dell'usufrutto fosse notevolmente superiore all'importo accampato dall'Istituto
(rapporto di quasi 1:2) ma, ciò nonostante, è stata ritenuta la mala fede dei venditori, ovvero la volontà di sottrarre beni alla Banca, sebbene l'effettivo pagamento del prezzo avesse comportato soltanto la sostituzione della nuda proprietà con il denaro, ovvero di un bene con altro bene, seppur di diversa natura, e sebbene il valore dell'usufrutto fosse sufficientemente capiente per soddisfare la garanzia;
che, peraltro, la pretesa creditoria della banca non era certa, né liquida né esigibile, come dimostra la revoca del decreto ingiuntivo opposto dovuta alla riduzione degli interessi applicati, peraltro emesso oltre sei mesi dopo il rogito del 2007 ed in virtù del quale la ha Pt_4
illegittimamente iscritto ipoteca, nonostante l'intervenuta vendita della nuda proprietà
e la trascrizione del relativo atto.
Con il terzo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia perché non adeguatamente motivata e perché riflette una situazione non conforme all'effettiva realtà giuridica in quanto fondata su mere presunzioni in aperto contrasto con i principi di diritto. Deduce, a tal fine, che la vendita è avvenuta con la salvaguardia dei diritti dei creditori, atteso che il valore dell'usufrutto non ha alterato il valore della garanzia e che il prezzo è stato effettivamente corrisposto per cui la banca avrebbe potuto aggredirlo se solo avesse voluto;
che, pur non essendo in discussione l'esistenza del credito, comunque notevolmente ridimensionato dalla revoca del decreto ingiuntivo ed anche per effetto della transazione del 2013, gli altri elementi dell'azione ex art. 2901
c.c. non sono stati provati;
che, infatti, quanto all'insussistenza dell' eventus damni, il credito, inizialmente non garantito, successivamente è stato garantito dal valore dell'usufrutto, circa il doppio del credito stesso, ferma restando la corresponsione del prezzo della nuda proprietà che è rimasto, pertanto, nella disponibilità del venditore;
che, quanto all'insussistenza della scientia damni e/o consilium fraudis, il mero trasferimento della nuda proprietà, di fatto convertita in una somma di denaro, non ha comportato alcuna diminuzione della garanzia, con conseguente necessaria esclusione della consapevolezza in capo al debitore e/o al terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con il quarto motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per l'errata valutazione circa la presunta mala fede in capo agli acquirenti e, in particolare, in relazione alla sig.ra , oltre che per inesistenza dell'animus nocendi Parte_3
in capo ai debitori ed ai loro aventi causa. Deduce, a tal fine, con riferimento al rogito del 2008, che la validità della compravendita del 2007 esplica i suoi effetti naturali e conseguenti nei confronti di terzi e, pertanto, nei confronti della , la quale Pt_3
corrispose per l'acquisto della nuda proprietà una somma assolutamente congrua che le ha fatto escludere qualsiasi possibile pregiudizio a chicchessia;
che il primo giudice ha fondato la propria convinzione su opinioni, legate a pregiudizi, non supportate da validi elementi o indizi, tenuto anche conto del fatto che, all'epoca del rogito, la non era legata da alcun rapporto con il che la fu rassicurata Pt_3 CP_3 Pt_3
dal Notaio in ordine all' invalidità della ipoteca iscritta sul bene oggetto del rogito, della cui buona fede e correttezza non aveva motivo di dubitare.
I restanti motivi del gravame, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti.
Premesso che non è in contestazione la sussistenza del credito, anche se ridotto nel suo ammontare all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, varrà osservare che l'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito “litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017). Pertanto, se, da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato. Ne deriva che non ha rilevanza il contenzioso in corso afferente il credito preteso ed azionato dal creditore.
Con riferimento all'avvenuta sostituzione dei beni con il denaro, varrà ricordare che, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. civ. sez. III, 09/02/2012, n.1896), e ciò anche in caso di congruità del prezzo di vendita.
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi consolidato alla luce delle successive pronunce che sono espressione, in sostanza, del medesimo principio.
La vendita della nuda proprietà dell'immobile è un'operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto comporta una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo denaro liquido facilmente occultabile all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile. Inoltre la scissione della nuda proprietà dell'immobile rispetto alla titolarità del diritto di usufrutto vitalizio, mantenuta in capo al debitore non rende certo appetibile l'acquisto del diritto reale di usufrutto in una eventuale sede di vendita forzosa dell'immobile.
Infatti la durata del diritto di usufrutto per l'intera vita dell'usufruttuario non consentirebbe all'eventuale acquirente di godere in prima persona del diritto acquistato (Tribunale Bergamo sez. II, 26/04/2019, n.978).
…. occorre poi rilevare che in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di "facere" infungibile) - Sez. 3, n. 3470, 15/2/2007, Rv. 598224; conf., ex multis, Cass. n. 24757/2008 (Cass. civ. sez. VI n.18955/2021).
Conseguenza ulteriore di quanto precede è che la mera consapevolezza, in capo al venditore e all'acquirente, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore non può ritenersi esclusa dalla circostanza che la nuda proprietà sia stata convertita in somma di denaro e/o che sia rimasto in capo agli alienanti l'usufrutto dei beni, atteso che, come sopra motivato, trattasi comunque di modifiche della garanzia patrimoniale rilevanti ai fini di un più incerto e difficile soddisfacimento del credito.
Va poi osservato, con specifico riferimento al requisito dell'eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria ha arrecato alle ragioni del creditore, che il pregiudizio non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. L'onere probatorio del creditore, dunque, si restringe per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie la attrice, oggi appellata, ha dato prova della Pt_4
variazione patrimoniale, consistita appunto nelle compravendite del 2007 e 2008, mentre parte convenuta avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del patrimonio fosse tale da escludere
l'eventus damni (Cass. sez. II n. 1902/2015; sez. III n.218080/2015). Quanto, infine, al requisito soggettivo della scientia damni sia in capo al venditore che in capo al terzo acquirente, derivante nel caso specifico dalla sussistenza del credito in epoca precedente l'atto dispositivo, siccome accertato dal primo giudice con motivazione condivisa e non censurata dalla parte appellante, lo stesso deve consistere nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
Con riferimento, quindi, alla scientia damni accertata in capo alla , va Pt_3
osservato che vari elementi indiziari, emersi dall'istruttoria espletata ed adeguatamente valorizzati dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, consentono di confermare la ricorrenza di tale requisito, in via presuntiva. La loro rivalutazione, infatti, rende estremamente inverosimile che la stessa non avesse avuto contezza della situazione debitoria gravante sugli originari alienanti e quindi conoscenza, seppur generica, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa che, in caso di azione ex art. 2901 c.c., è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020), seguono la soccombenza in favore della Vengono liquidate quasi al minimo in CP_2
quanto il valore della causa è più vicino al minimo dello scaglione di riferimento.
Compensa le spese di lite tra gli appellanti e sulla base della Controparte_3
condotta processuale della stessa che, dichiarando di non aderire all'appello interposto dal germano e di non proporre autonomo appello anche incidentale, Parte_1
ha giustificato la mancata argomentazione di ogni motivo a sostegno o meno dell'impugnazione.
La domanda di correzione della gravata pronuncia della va CP_2
accolta, come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da , Parte_1
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quale mandataria della e di , avverso Controparte_2 Controparte_3
la sentenza n. 627/2019, pubblicata il 25/05/2019 dal Tribunale di Macerata, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Dispone la correzione della pronuncia impugnata per cui laddove è scritto:
3) dispone annotarsi la presente sentenza a margine delle note di trascrizione relative agli atti pubblici oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Macerata, nota del 28.2.2007, n. reg. gen. 3600, n. reg. part. 2261; Agenzia delle
Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 29.4.2008, n. reg. gen. 7263, n. reg. part. 4668)
deve leggersi
“3) dispone annotarsi la presente sentenza a margine delle note di trascrizione relative agli atti pubblici oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Macerata, nota del 28.2.2007, n. reg. gen. 3600, n. reg. part. 2261 e n. reg. part. 2262;
Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota del 29.4.2008, n. reg. gen.
7263, n. reg. part. 4668)”.
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alla le spese di lite del CP_2
grado che liquida in complessivi euro 8000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Compensa le spese del grado tra le restanti parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico